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terzo parziale diritto costituzionale comparato S. Bagni, Appunti di Diritto Costituzionale Comparato

forme di governo, sistemi politici e partitici (Italia, Usa, Regno Unito, Francia, Germania), giustizia costituzionale,

Tipologia: Appunti

2020/2021

In vendita dal 10/10/2022

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Scarica terzo parziale diritto costituzionale comparato S. Bagni e più Appunti in PDF di Diritto Costituzionale Comparato solo su Docsity! 1 diritto costituzionale comparato -TERZO PARZIALE- FORME DI GOVERNO Forme di governo= organizzazione dei poteri dello Stato, come è disciplinata la relazione tra i vari poteri dello Stato. Criteri di classificazione: -in base al grado di separazione dei poteri (esecutivo, legislativo, giudiziario, elettorale= come funzione specifica e come sistema di organi che lo rappresentano, potere popolare= negli ordinamenti in cui è autonomo ha compito di educazione alla cittadinanza e la possibilità di partecipare alla creazione di organi di garanzia): separazione rigida o flessibile a seconda di come sono disciplinati rapporti tra esecutivo e legislativo. Es. rigido= forma di governo presidenziale. Es. flessibile= forma di governo parlamentare (attraverso rapporto di fiducia) -in base alla titolarità dell’indirizzo politico: se spetta all’esecutivo (pure), al parlamento (parlamentari) o a un organo speciale come, ad esempio, il direttorio (direttoriale) -in base alla composizione dell’organo esecutivo: moniste o dualiste, a seconda che l’organo esecutivo sia composto da un organo o da due organi (Consiglio dei ministri e Presidente della Repubblica) -base alla legittimazione degli organi esecutivo e parlamentare: monistiche (unica fonte di legittimazione popolare che legittima il parlamento, il quale sceglie l’esecutivo, cioè nomina il governo e quindi è indirettamente legittimato dal popolo) e dualistiche (entrambe hanno legittimazione diretta da parte del popolo). -in base al duplice criterio di legittimazione e dei poteri del Capo di Stato e dell’esistenza di un rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento: se esiste il rapporto di fiducia e quali sono i poteri del Capo dello Stato. Combinando questi due elementi vi sono: ->due forme di governo storiche (cioè che oggi non esistono più): monarchia costituzionale e semi- parlamentare -> quattro forme di governo attuale: presidenziale, parlamentare, semipresidenziale e direttoriale. Diversa prospettiva tra giuristi e politologi: giurista utilizza criteri che fanno riferimento ad una disciplina normativa, quindi, legge la costituzione e poi riempie le caselle. Il politologo si interessa più che altro a come gli elementi formali impattato sulla società e sul sistema politico (fanno riferimento all’esito, ad esempio, la governabilità o all’esercizio del potere -> personalizzazione, come, ad esempio, berlusconismo, peronismo). monarchia costituzionale Prime forme di governo che nascono dopo le grandi rivoluzioni. Non esiste rapporta di fiducia -> esecutivo non risponde al parlamento, il quale non può far venire meno il Governo, tranne che attraverso l’istituto dell’impeachment, il quale è individuale. Prof.ssa Silvia Bagni 2 Impeachment -> accusa del Parlamento contro un membro dell’esecutivo. Accusa di alto tradimento o violazione dei principi costituzionali, che riguardano l’esercizio delle funzioni stesse. Da esso nasce il rapporto di fiducia che interessa la monarchia parlamentare (rapporto vincolante). Non c’è legittimazione popolare -> unico organo legittimato dal popolo è il Parlamento. Il suffragio è ristretto del censo. Il Re rappresenta l’esecutivo. Ha un suo governo, ma è il sovrano ad avere la titolarità dell’indirizzo politico, nomina e cambia ministri a piacimento. Esercita le sue funzioni aiutato da un cabinet, ma ha autonoma gestione dei ministri. Potere di convocare e scogliere le camere Il Parlamento è in balia della convocazione del sovrano stesso, non ha ruolo stesso. Partecipa alla funzione legislativa attraverso la sanzione regia (king in Parliament). forma di governo parlamentare Evoluzione della monarchia costituzionale. C’è rapporto di fiducia -> biunivoco, il Parlamento può sfiduciare il governo e il governo può impegnare la fiducia del Parlamento sui progetti di legge a cui tiene, attraverso l’istituto della mozione di fiducia e la questione di fiducia. Il parlamento esercita la fiducia attraverso una mozione di fiducia-> esiste nel momento in cui il Governo si forma. (legittimazione diretta del popolo). Governo per partire deve avere la fiducia del parlamento, la maggioranza del parlamento deve sostenere l’indirizzo politico che il governo gli propone. Con la formazione del governo c’è una proposta di individuazione del Primo ministri con i ministri. Fiducia è data se il governo ottiene la maggioranza dei voti del parlamento. Il tipo di maggioranza dipende dal tipo di sistema (es. in Italia è maggioranza relativa). Il governo si insedia e poi inizia il mandato, finché sussiste il rapporto di fiducia (può essere messo in discussione) -> crisi parlamentari: quando viene meno da parte del parlamento il sostegno della maggioranza al parlamento, che si formalizza attraverso istituti specifici. Il parlamento lo può far capire con una mozione di sfiducia-> finalità di far cadere il governo, mettendo in discussione la sua esistenza. Se votano e non c’è sostegno della maggioranza, il governo cade. (in Italia fa cadere il governo e poi non necessariamente si va alle elezioni). Il governo può mettere in questione il rapporto con una mozione di fiducia -> parlamento lo sfiducia, il governo fa una mozione di fiducia. La mozione di fiducia va insieme ad un progetto di legge che rappresenta un punto importante dell’indirizzo politico. Se il parlamento vota a maggioranza ok, a fronte di una mozione di fiducia che non viene supportata, il governo cade di nuovo. Si suicida -> perché il Governo fa un atto di forza o anche perché ponendo la fiducia, il Governo fa cadere tutti gli emendamenti del Parlamento riguardo quella legge. Serve per velocizzare il dibattito parlamentare. Capo dello Stato -> non ha legittimazione diretta, ma di secondo grado. Capo dello stato è ereditario o promana dal parlamento. Mantiene il potere di scioglimento in relazione all’origine storica ma che viene esercitata formalmente dal presidente, ma sostanzialmente è una decisine concordata con l’esecutivo o con la maggioranza, idem con il potere di nomina del governo. PARLAMENTARISMO ha molte forme di organizzazione interne: o a preminenza del Primo ministro, come nel modello Westminster (Regno Unito): dove il governo da indirizzi alla maggioranza parlamentare e non viceversa. o a prevalenza del Parlamento (es. Francia IV Repubblica) o razionalizzate: in costituzione viene disciplinata in maniera precisa il rapporto di fiducia. (es. Germania) 5 un solo voto, un seggio) oppure plurinominali (assegna più seggi). Se applichiamo il sistema maggioritario in un uninominale (due contendenti), chi prende di più prende il 50% +1, ma se ci sono più persone che competono per quel seggio, può essere che uno non arriva al 50%+1, ma chi prende di più vince. A volta può essere previsto un doppio turno. ->proporzionali: fanno in modo che ci sia una distribuzione dei seggi proporzionali rispetto ai voti che una forza politica ha ottenuto (proporzione tra numero dei voti e numero dei seggi disponibili). Ci sono una serie di formule per conteggiare soprattutto i resti, cioè quei voti che non riescono a trasformarsi in un seggio. -> NOI NON ABBIAMO SISTEMA ELETTORALE PRETERMINATO IN COSTITUZIONE <- SISTEMA TEDESCO Sistema che viene concepito come fosse maggioritario, ma in realtà è di base proporzionale. All’elettore tedesco vengono date due voti: un primo è finalizzato alla scelta del candidato tramite una lista, il secondo è il voto per il partito. I seggi vengono attribuiti ai partiti proporzionalmente hai voti ottenuti nel secondo voto. Sistema proporzionale determina il peso dei partiti. Il primo voto viene utilizzato perché nel monte complessivo dei seggi che ottiene, vengono insediati per primi coloro che hanno ottenuto i voti nell’uninominale diretto . Il Bundestag ha un numero di seggi variabile, perché se fosse il partito con il primo voto otterrebbe più seggi di quelli previsti nel proporzionale, se li tiene. Nella uninominale si può vincere un seggio anche se un partito non supera la soglia prevista, basta tre seggi su uninominale su scala nazionale. FORME DI MANIPOLAZIONE DELL’ESITO ELETTORALE I sistemi elettorali subiscono delle manipolazioni anche su altre scale: voto di preferenza o no, se panachage o lista bloccata, grandezza dei collegi (no in termini territoriali o di popolazione, ma al numero di seggi che quel collegio attribuisce, quando ne danno 1 o poi, quel sistema viene deviato verso una tendenza di tipo maggioritario, es in Spagna, dove partiti radicati in un territorio riescono ad accedere in Parlamento - > nel Parlamento spagnolo ci sono rappresentati dei partiti indipendentisti). Pratica gerrymandering: ritaglio delle circoscrizioni elettorali in modo da garantire risultato verso una circoscrizione specifica. ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA Può essere intesa come forma di mera partecipazione del popolo al di fuori dell’organo rappresentativo. Diretta -> forma di partecipazione oltre l’organo rappresentativo. Alla presa di decisioni a livello di potere legislativo. Es. iniziativa legislativa popolare (con raccolta firme). Italia -> i cittadini propongono ma poi sono esclusi dalla votazione. Referendum legislativo di tipo abrogativo. Non possiamo votare leggi ma l’abrogazione di una legge già esistente. Referendum costituzionale di tipo confermativo Uk -> cittadini propongono e decidono con votazione. Usa -> non esistono strumenti di democrazia diretta a livello federale. Svizzera -> democrazia diretta è istituto usato per bilanciare governo (initiative) 6 Uruguay-> referendum propositivi Germania -> vs democrazia diretta. Appello al popolo era la base del periodo nazista Francia -> Revoca degli eletti -> istituto che esiste in USA. Possibilità per elettori dietro raccolta firme le dimissioni di qualsiasi carica direttiva. Strumento che ha pro e contro che amplia poteri di partecipazione popolare e che può mettere in crisi la democrazia. REFERENDUM o In base all’oggetto: costituzionale, legislativo, convenzionale, amministrativo, politico o In base all’obbligo o meno di convocarlo: obbligatorio o facoltativo (necessita di un promotore: organo costituzionale, minoranza parlamentare, frazione del corpo elettorale) o In base al tempo: preventivo o successivo (abrogativo) o In base agli effetti: deliberativo o consultivo Italia o Attuale Presidente: Sergio Mattarella o Attuale Primo ministro: Mario Draghi Recentemente due modifiche che hanno inciso sul parlamento: legge costituzionale 19 ottobre 2020 e legge costituzionale 18 ottobre 2021. Parlamento bicamerale (art.55) -> Camera dei deputati e Senato della Repubblica. Tradizionalmente serve per rappresentare le due diverse camere. Negli stati federali una rappresenta la popolazione interna e una gli Stati membri o dove c’è rappresentanza di ceti sociale diversi (es. UK camera dei Lords e camera dei comuni). Dove rappresentanza è identica il bicameralismo è insensato -> le due camere servirebbero in questo caso per riflettere meglio durante il procedimento legislativo (camera alta e camera bassa). Motivazione che regge poco (scelta di opportunità). Bicameralismo perfetto (art.77) -> entrambe le camere hanno le stesse identiche funzioni. Durante il processo legislativo la legge deve essere votata in modo uguale. In alcuni ordinamenti questo può diventare imperfetto (limitato il numero di lamette -> o si dà preminenza ad una camera e solitamente è la camera bassa oppure creazione di commissioni miste per cercare di uniformare il testo). Da noi il Senato è eletto a base regionale. La perfezione è data dalla fiducia ovvero entrambe le camere partecipano al voto di fiducia al governo. Dove è imperfetto la fiducia è solo di una. Governo (art.92) -> deve avere la fiducia del parlamento. È composto dal presidente del consiglio e dai ministri, nominato dal presidente della repubblica. Il momento in cui il governo entra in carica è il momento del giuramento in mano al presidente della repubblica. Da lì 10 gg in cui il governo deve esporre il programma ed ottenere la fiducia della camera. Presidente della repubblica (art.83- 88- ) -> ruolo di equilibrio tra i poteri. Mantenendo formalmente dei poteri (potere si sciogliere il parlamento) può succedere che acquisti ruolo politico rilevante. Tutti gli atti del presidente della repubblica sono controfirmati del presidente del consiglio o dal ministro competente. Irresponsabile -> la controfirma serve a individuare la persona politicamente responsabile di quell’atto, chi controfirma di assume la responsabilità di quella decisione. Quell’atto materialmente non aspetta al presidente, il quale è formalmente titolare di quel potere, ma essendo controfirmato, il contenuto è concordato con chi controfirma. 7 Fiducia (art.94) -> il voto contrario di una o entrambe le camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. Stati Uniti d’America o Joe Biden Presidenziale -> Forma di governo con rigida separazione dei poteri perché parlamento e esecutivo nel capo dello Stato non possono vicendevolmente causare le dimissioni dell’uno o dell’altro. Il mandato dei due è assicurato Congresso bicamerale -> Camera dei deputati: rappresentativa della popolazione e i seggi sono ripartiti in misura proporzionale dei singoli Stati. Mandato di due anni. Senato: organo rappresentativo Stati membri, a prescindere dalla popolazione tutti gli Stati hanno 2 rappresentati; mandato di 6 anni che si rinnova di 1/3 ogni due (midterm election). Fenomeno governo diviso: una camera può avere una maggioranza politica e l’altra un’altra maggioranza. Presidente -> Non c’è un Consiglio dei ministri in quanto il è capo dello Stato e capo del Governo. Formalmente il Governo c’è. Dal ’51 limite dei due mandati. Ha potere di spoil system sull’amministrazione dello Stato: capacità di nominare i vertici dell’amministrazione. Quando il nuovo presidente entra in camera c’è una pulizia dei vertici dell’amministrazione. Potere normativo di livello secondario () Separazione dei potei rigida, ma in realtà si parla di istituzioni separate che condividono i poteri, esistenza di check and balances, i quali hanno lo scopo di bilanciare esecutivo e legislativo. Strumenti che permetto ad un potere di incidere sull’altro e che li fanno dialogare: PRESIDENTE PARLAMENTO potere di negoziazione (to bargain) ->non ha iniziativa legislativa e non può autonomamente andare alle camere e presentare la legge, ma lo deve fare tramite i parlamenti. Partiti sono essenzialmente macchine elettorali (non sono fortemente ideologizzati, quindi presidente può cercare il sostegno anche fuori creando maggioranze trasversali -> lobbys). potere di borsa -> ossia dove si vota il bilancio dello Stato. potere di messaggio advice and consent -> senato chiamato a dare il consenso sulle nomine presidenziale. E anche rispetto alla nomina dei giudici della corte suprema (9 giudici nominati dal presidente, ma non li può scegliere totalmente perché devono passare tramite il Senato. Per i giudici non è un momento formale, ma può anche implicare un respingimento della nomina) potere di veto: blocca iniziative parlamentari -impeachment -> non è votato dalla corte suprema (ciò non la giudica). La camera lo propone e il Senato lo vota. Può essere fatto per corruzione, grandi reati e tradimento (motivazioni politiche) e rappresentano quindi attentati alla costituzione. È stato poco utilizzato: solo 6 volte, tra cui Trump ne ricevette 2 all’interno dello stesso mandato (Senato ha ovviamente votato 10 House of Lord -> rappresenta la nobiltà e il clero ed è totalmente ereditaria. Con l’House of Lords Act del 1999, si è preceduto a delle modifiche: eliminazione della trasmissione ereditaria dei peers che vengono quindi nominati e rimangono a vita. Non è più rappresentativa della nobiltà, ma è stata creata una House of Lords Appointments Commission che svolge la funzione di indicare al primo ministro quali sono i personaggi rilevanti. (seconda camera di riflessione). Germania o Attuale Presidente: o Attuale Primo ministro: Rapporto tra parlamento e governo è fortemente disciplinato dalla costituzione -> stabilità in quanto non esistono crisi extraparlamentari; il Capo dello Stato ha ruolo politico pari a zero in quanto ruolo disciplinato dalla costituzione. Da dove deriva la forma di governo? ->costituzione attuale vigente è del 1949 (Grundgesetz, legge fondamentale tedesca approvata l’indomani della Seconda guerra mondiale e vincolata dalle potenze vincitrici del conflitto) -> mantenere la Germania sotto controllo e di impedire che si ristabilisse la forma di governo semipresidenziale (esperienze weimariana). -> principio federalista: elemento culturale prima ancora che giuridico (I Reich, Sacro Romano Impero; II Reich, trattato di Verdun; III Reich, Hitler). Sostanziale e genetico nell’esperienza tedesca. Bicameralismo basato sul principio federalista: due camere di cui solo una eletta direttamente dal popolo, ovvero il Bundestag(camera bassa), unica camera rappresentativa della nazione. Eletta a suffragio universale e ha un mandato di quattro anni. I governi dei singoli Lander nominano il Bundesrat (camera alta), il quale rappresenta gli Stati federativi. I membri non vengono proprio eletti, ma nominati. Non c’è rappresentanza paritaria dei singoli Land -> numero minimo e numero masso. Vincolati a votare in blocco. Indirizzo politico del Land rimane unitario, viene preservato. Il Bundestag è l’unico con la fiducia; il Bundesrat ha competenza in leggi che vedono un interesse economico del Lander -> procedimento legislativo paritario, necessità della navetta. Quando non c’è questo criterio, Bundestag prevale sul Bundesrat -> anche se la seconda non approva, quando il testo torna indietro, il Bundestag può bypassare e approvare la legge (in quanto camera elettiva e rappresentativa della nazione). Forma di governo parlamentare razionalizzata-> il governo del Cancellierato, il cancelliere della federazione è il Bundeskanzler. Il presidente può sciogliere il parlamento quando viene eletto un Cancelliere con maggioranza relativa oppure di fronte a una questione di fiducia che non è stata approvata. Come nasce il governo (art.63) -> il Parlamento quando viene riunito per la formazione del governo, i vari membri voteranno per i candidati e ciascun partito ha il proprio candidato. In principio si ha un governo di maggioranza; se in prima votazione nessun candidato arriva alla maggioranza assoluta, dopo 14 giorni si fa una seconda votazione e sale quello con la maggioranza assoluta, se non la si ottiene, dalla terza votazione 11 si può creare un governo di minoranza -> il Presidente della Repubblica può anche scegliere di non nominare il cancelliere eletto, ma di sciogliere il Parlamento: o si torna alle urne o si elegge a maggioranza relativa. Mozione di fiducia (art.68) -> pone il governo su un progetto di legge. Se il progetto non viene approvato, il Parlamento viene sciolto. Il potere di scioglimento viene meno quando il Bundestag elegge entro 21 giorni a maggioranza dei suoi membri un altro cancelliere federale. In quei 21 giorni si può avere anche o uno scioglimento sia del governo che del parlamento, oppure, in base all’articolo 81, il presidente può decidere di non sciogliere il Bundestag e di far proseguire il governo per 6 mesi nel cosiddetto stato di emergenza legislativa -> le leggi vengono approvate con il supporto del Bundesrat. Situazione di governo diviso. Mozione di sfiducia (art.67) -> parte dal parlamento, il quale vuole far cadere il governo. Sfiducia costruttiva: il Parlamento se vuole far cadere il governo, deve essere in grado, in 48 ore, di creare un nuovo governo a maggioranza assoluta. Se ciò non avviene, il governo non cade. Nel 2006 hanno riformato la costituzione -> evitare che Bundesrat usato come opposizione; evitare che Lander volessero federalismo più accentuato (?). Federalismo forte ma molto perequato. [ Anche Spagna forma di parlamentarismo razionalizzato dopo la caduta della dittatura franchista] Francia o Oggi V Repubblica. o Attuale presidente: Emmanuel Macron. o Attuale primo ministro: Passaggi da monarchia a repubblica -> passaggi dettati da nuove costituzioni: ogni nuova repubblica prevede testo costituzione diverso. Costituzione del ’46, IV Repubblica-> forma di governo parlamentare assembleista , senza nessuna forma di razionalizzazione. Unito al sistema partitico frammentato, porta a instabilità politica. A ciò si aggiunge anche il disfacimento dell’impero coloniale francese, in particolare nel territorio algerino. Arrivo Charles De Gaulle -> intervenire per risolvere la questione algerina, accetta ma con in cambio possibilità di costruire nuova costituzione per assicurare maggiore stabilità all’esecutivo -> costituzione che nasce sulla base di un patto: patto tra maggioranza parlamentare e primo ministro. Progetto sottoposto al voto popolare, il quale premia il progetto e quindi De Gaulle (legittimazione popolare enorme grazie al suo ruolo nella resistenza).De Gaulle diventa presidente della repubblica e nomina M. Debre primo ministro. Nel 5 settembre del 1958 nasce la V Repubblica. Questa costituzione inizialmente non prevedeva elezione diretta del capo dello Stato, ma eletto da un collegio elettorale più ampio, che includeva parlamento ma anche tutte le camere elettive a livello locale. Il collegio elettorale era tendenzialmente conservatore, in quanto maggior parte erano quelli delle province. Il sistema di elezione diretta viene introdotto nel 1962 da De Gaulle -> sistema maggioritario a doppio turno. Questa riforma non è avvenuta attraverso un processo di riforma costituzionale, ma passa attraverso legge referendaria, bypassando il Parlamento. Presidente-> poteri propri: poteri che non sono soggetti a controfirma, tra i quali c’è la nomina del primo ministro, l’indizione del referendum, potere di scioglimento dell’assemblea e poteri straordinari (ex art. 16). Lista di poteri propri politicamente rilevanti, attraverso questi strumenti può influenzare l’indirizzo politico 12 del paese. Poteri condivisi: soggetti a controfirma, quindi condivisi con l’esecutivo, ad esempio, il potere diplomatico, la promulgazione e rinvio delle leggi, la nomina e revoca dei Ministri. Esecutivo bicefalo: primo ministro e presidente della repubblica. Questa forma di governo entra in crisi: inizialmente il presidente della repubblica carica di 7 anni, il parlamento invece 5 anni. Ciò implica che la maggioranza parlamentare potrebbe non coincidere con la maggioranza che ha eletto il presidente della repubblica ->cohabitation: i due rappresentano due maggioranze diverse. Durante questo, la natura parlamentare è prioritaria. Presidente deve fare due passi indietro. Il presidente della repubblica sostiene politiche che potrebbe non condividere. Si verifica grazie ad un indebolimento del partito degaullista -> De Gaulle si ritira dalla scena politica dopo che nel 1968 il suo referendum non passa. Da questo momento declino del partito degaullista. La cohabitation inizia dall’uso spregiudicato del potere di scioglimento -> a fronte di un parlamento o di una maggioranza ostile, il presidente scioglie, sperando che l’elezione rafforzi la sua visione politica, ma false speranze. Inizio tandem -> dal 1986 tandem Mitterand – Chirac. I francesi hanno riformato la costituzione nel 2000 e accorciato il mandato presidenziale a 5 anni e nel 2001 si è deciso quale delle due elezioni fare prima: precedenza alle elezioni presidenziali rispetto a quelle amministrative (se si fosse fatto diverso governo con tendenza parlamentare). Cambiando la modalità di elezione e il tipo dei poteri, cambiano gli equilibri tra primo ministro e presidente della repubblica. Bicameralismo imperfetto -> preminenza dell’assemblea nazionale e unica con rapporto di fiducia. Dopo due letture possibile convocare una commissione paritetica per elaborare un testo congiunto. Senza esito, prevale l’Assemblea La fiducia iniziale è presunta. Forte irrigidimento del procedimento di discussione delle leggi -> contingentati i tempi di discussione (tempo limitato). Voto bloccato su richiesta del governo -> impone votazione del parlamento sul testo che il governo ha approvato. GIUSTIZIA COSTITUZIONALE STRUTTURA SENTENZA: - Modello italiano:  Ritenuto in fatto: Corte ricostruisce il caso da cui nasce la sentenza stessa. Il caso da noi non ricostruito nel dettaglio come nel commonlaw. Ricostruisce la problematica da un punto di vista giuridico, es. quale è la norma o la legge che viene ritenuta incostituzionale? Attenzione agli argomenti giuridici che sono stati utilizzati dai giudici e dalle parti. Possibilità di interventi di altri soggetti che possono portare una loro visione sul fatto  Considerato in diritto: vera a propria sentenza, decisione della corte. Corte costituzionale mette i suoi argomenti, rispondendo ai punti riassunti nel ritenuto di fatto. Molto discorsivo, ordinamento con impostazione problematica del diritto, metodo deduttivo (≠ commonlaw che ha metodo induttivo, casistico).  Dispositivo: parte vincolare, che risolve il caso e che dichiara l’illegittimità o la legittimità della norma che è stata portata al giudizio della Corte. - Modello commonlaw: diversa tra America e Regno Unito.  Nel Regno Unito: giudici creano diritto perché le sentenze sono fonti del diritto. Ogni giudice produce diritto, ciò significa che ogni giudice scrive la propria sentenza, anche 15 conflitto (con efficacia erga omnes). Si può ricorrere alla Corte in modo diretto e con numero più o meno ampio a seconda dell’ordinamento. -misto o duale -> Sudamerica. Si crea il modello diffuso affinché del modello concentrato: tutti i giudici possono disapplicare norma costituzionale, in via gerarchica si arriva alla corte di cassazione. Esiste tribunale costituzionale che lavora per conto suo. Coesistenza senza intersecarsi: ognuno lavora all’interno della propria giurisdizione. Modello duale o parallelo, nasce in Perù ed è caratterizzato sia da via diffusa che accentrata, le quali però non si intersecano mai. Ordinamenti che mettono insieme elementi di altri modelli. -Modello preventivo: non ha a che fare con ibridazione diffuso e accentrato. Il controllo di costituzionalità avviene prima dell’entrata in vigore della legge. Considerato modello autonomo sulla base del modello francese. AMPARO -> Nasce in America latina, in Messico, con la costituzione dello Yucatan. Protezione dei diritti fondamentali. In America latina viene proposto ai giudici ordinari per ottenere tutela immediata dei diritti fondamentali -> quando cittadino senti violati i suoi diritti costituzionali usa questo strumento con i giudici ordinari-> via preferenziale. Diventa anche uno strumento costituzionale, come in Spagna -> i cittadini quando hanno esaurito tutti gli strumenti ordinari a loro disposizione e ancora pensa che il suo diritto non è stato tutelato, può direttamente rivolgersi alla Corte costituzionale -> amparo diventa strumento costituzionale. Deve però dimostrare di aver esaurito tutte le vie ordinarie; che si tratti di violazione di un diritto costituzionale e inoltre si deve verificare contro che atti posso usa questo strumento, chi mi ha violato questo diritto costituzionale? [In Spagna non è possibile amparo contro le leggi e quindi o via diretta o via incidentale]. VERFASSUNGBESCHWERDE -> azione a difesa della costituzione. Previsto nella costituzione della Baviera nel 1818 e ripreso nella costituzione tedesca e austriaca. Via sussidiaria, quando sono esauriti le vie ordinarie, per tutelare diritti costituzionale, cittadini ha via per rivolgersi direttamente al tribunale costituzionale. ------------------------------- Giudice a quo -> giudice del caso ordinario Giudice a quem -> Corte costituzionale Accoglimento -> accoglie l’incostituzionalità -> quando Corte costituzionale riconosce che è incostituzionale e quindi giorno successivo sentenza annullamento e non più efficacia erga omnes Effetto retroattivo -> se la norma non fosse più applicabile pro-futuro, giudici o parti in camera non avrebbe più interesse nell’applicarla (?). efficacia retroattiva per tutte le cause pendenti. Per le norme penali c’è il favor rei -> se norma per cui è messo in prigione è diventata incostituzionale, la sentenza si riapre (?) Sentenza di rigetto -> no la norma è costituzionale, rigetto della questione di incostituzionale. Questa sentenza ha efficacia inter-partes, perché se fosse diversamente una volta che una corte ha giudicato una norma, questa diventerebbe intoccabile per sempre, ma devo che nel tempo ci sono varie interpretazioni, e quindi la si cristallizza per un certo periodo storico.(vincolo a giudicare su quello che ha dato il giudice a quo). Controllo preventivo -> dalla Francia, Conseil Constitutionnelle. VEDI SUL LIBRO LA PARTE DEL CONSEIL 16 i
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