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TERZO PARZIALE MINNI, Appunti di Diritto Comparato

TERZO PARZIALE DI DIRITTO APPUNTI

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 15/01/2019

chiara-affede
chiara-affede 🇮🇹

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Scarica TERZO PARZIALE MINNI e più Appunti in PDF di Diritto Comparato solo su Docsity! SISTEMA ELETTORALE Insieme delle regole che disciplinano tutte le operazioni che precedono, accompagnano e seguono lo svolgimento delle elezioni. FORMULA ELETTORALE Meccanismo, algoritmo, serie dei procedimenti stabiliti dalla legge che consentono la trasformazione dei voti in seggi. A valle del momento elettorale trasforma la somma delle singole espressioni di voto in attribuzione dei seggi, proclamazione rappresentanti. LEGGE ELETTORALE Disposizioni di rango legislativo in materia elettorale, che si estendono alla legislazione di contorno. Norme che non trattano specificatamente trasformazione voti in seggi, ma prevedono aspetti a corredo, funzionali all’esercizio dei voti in concreto. Legge che rende effettivo il diritto di voto. Sia la formula elettorale in senso proprio, sia legislazione di contorno, indispensabili a consentire ai cittadini di esercitare diritto di voto. Legge più politica di un ordinamento. Solo il Parlamento, quindi, può intervenire sulla legislazione elettorale. Ma poi sono intervenuti altri organi, tra cui Referendum abrogativi e tra il 2014 e 2017 la giurisprudenza della corte costituzionale, con 2 sentenze. Altri fattori oltre alla formula che incidono sul rendimento del sistema elettorale: 1. Carattere categorico o ordinale del voto (lista bloccata o scelta candidato) 2. Delimitazione e ampiezza collegi elettorali STUDIO TEORICO DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DEI SISTEMI ELETTORALI (formule elettorali, trasformazione voti in seggi). Elezione organo monocratico (sindaco, presidente) o organi collegiali, (parlamento). ORGANI MONOCRATICI discorso semplice e limitato. 2 modelli maggioritari. 1. MAJORITY. (maggioranza assoluta) Per essere eletti bisogna raggiungere una determinata soglia, non è sufficiente arrivare primi nella competizione, ma maturare quantità consensi qualificata che consente di essere eletti al primo turno. (elezione sindaco comuni +15mila). Se nessuno raggiunge 50%+1, secondo turno, o turno di ballottaggio per proclamare l’eletto. Se nessuno raggiunge soglia necessaria, secondo turno per dirimere competizione elettorale. Produce bipartitismo 2. PLURALITY (maggioranza relativa) è sufficiente qualificarsi come “più votato” per essere eletti. Regola FIRST PAST THE POST. Chi arriva primo, conquista la carica, no soglia minima da raggiungere. Elezioni comunali -15mila abitanti. elezione singoli deputati nel sistema britannico. Diverso Francia, semipresidenzialismo, presidente eletto direttamente dal popolo, maggioritario, turno di ballottaggio. Regola è 50%+1, può variare. Favorisce mantenimento bipartitismo. ORGANI COLLEGIALI Ragionamento più articolato, prevede più possibilità. ASSEMBLEE LEGISLATIVE. (Parlamenti). Nel sistema italiano tutto è reso più complicato dal bicameralismo paritario, unicum. Eleggere con sistemi elettorali la camera o il senato aumenta formule, novero delle possibilità. In generale, si confrontano 2 sistemi. Modello maggioritario e proporzionale. 1. MAGGIORITARIO anche per organi monocratici (non c’è proporzionale, solo 1 eletto). Divisione del territorio nazionale per collegi uninominali. Piccole circoscrizioni elettorali in cui diversi candidati concorrono, ma solo uno eletto a rappresentare. Collegi uninominali anche in sistemi maggioritari riferiti a organi collegiali, si può operare distinzione fra majority e plurality. Plurality, UK. Collegi rispecchiano popolazione, rappresentano tutti gli stessi cittadini. Se applichiamo simile formula elettorale a sistema bipartitico, necessariamente una delle due otterrà maggioranza dei 650 collegi messi in palio. Sempre o laburisti o conservatori, ma qualcosa sta cambiando oggi, si iniziano a vedere colori diversi, finché ha retto il bipartitismo applicazione di questa formula elettorale garantiva maggioranza alle prime elezioni. Sistema maggioritario garantisce principio di governabilità, certezza che vi sia un governo subito solo se bipartitico. Plurality è UK, Majority è Francia. Pregio Rapporto diretto tra elettori e rappresentante nel collegio a dimensione ridotta. Collegio ristretto per relazione diretta tra elettori e rappresentante. Tra i possibili difetti Voto uniforme in tutta la UK, stesso partito primo in tutti i collegi, si creerebbe parlamento monocolore, rappresenta solo una parte. Garantisce governabilità, ma non rappresenta minoranze. 2. PROPORZIONALE . Obiettivo principale: rispecchiare proporzione tra voti ottenuti da ciascun partito e seggi che gli vengono attribuiti: garantire la rappresentanza, specchio tra rappresentanza popolare in parlamento e espressione del voto dei cittadini. Proporzionale, più che il maggioritario, è molto più flessibile, si interviene con un’ampia gamma di correttivi. Principale rischio di applicare proporzionale in purezza è rappresentare cittadini in maniera proporzionale, ma impedire la formazione di maggioranze sufficientemente solide e uniformi in Parlamento. Rispecchiare frammentazione del quadro politico molto forte, rendere non governabile un paese. Correttivi previsti per bilanciare spirito sistema proporzionale, di dare massima rappresentanza alle esigenze di governabilità di un paese. Diversi nei vari paesi. Quoziente: automatico (n. fisso di voti x ottenere seggio), naturale (ma resti, quindi a volte rettificato), metodo d’Hondt o della media più alta, voto singolo trasferibile Australia, corrispettivo del voto alternativo, ma in collegi plurinominali e con quoziente corretto. SPAGNA minimi correttivi, proporzionale quasi puro. Spagna divisa in 50 circoscrizioni, corrispondono alle 50 provincie spagnole, uniformi. Pregi: diversamente da UK, i 350 membri del parlamento spagnolo non vengono eletti in modo proporzionale tra le circoscrizioni, non tutte circoscrizioni determinano elezioni dello stesso numero di rappresentanti. Da 1 deputato eletto da Ceuta ai 30 deputati eletti da Barcellona o Madrid. Differenza altissima, si crea un meccanismo che nei collegi piccoli diventa quasi maggioritario, dove viene eletto un solo deputato viene attribuito a chi arriva primo. Ciò determina se è uno, effetto assoluto, se sono pochi determina sbarramento implicito alto. Soglia algebrica non scritta nella legge, ma non consente di essere eletto a chi ha percentuale bassa. Tagliati fuori i partiti minori. Effetto diverso in circoscrizioni da 30 seggi, calcolo da fare è 100 diviso 30, possibilità con numero di voti sufficientemente qualificato, ma ridotto, di ottenere rappresentanza in Parlamento, anche 3%. (minimo da raggiungere, soglia sbarramento esplicita) Dimensione dei collegi influisce nel determinare effetto più o meno rappresentativo o premiante dei partiti grandi. Sistema proporzionale che può dare facilmente maggioranza al partito che arriva primo per effetto dei collegi piccoli, effetto premiante per i partiti grandi ed escludono dalla rappresentanza i partiti piccoli. CORRETTIVI: 1. CLAUSOLE SBARRAMENTO IMPLICITE O ESPLICITE fissazione di percentuale sotto alla quale non si ottiene alcun seggio (3-5%) 2. PREMIO DI MAGGIORANZA. Riconoscimento di un surplus di rappresentanza, quota aggiuntiva di seggi, al primo partito o alla prima coalizione (coalizione è esclusiva italiana), sottratta proporzionalmente agli altri partiti. Obiettivo: favorire o garantire autosufficienza dal punto di vista della formazione di una maggioranza politica del primo partito. In Grecia rappresentato da numero determinato di seggi aggiuntivi, 15%, agevola governabilità Correttivi del sistema proporzionale indirizzate a bilanciare principio rappresentanza con incentivo alla governabilità. Esistono correttivi per i sistemi maggioritari, per garantire rappresentanza. Formazione di SISTEMI MISTI, che eleggono gran parte deputati con maggioritario, ma percentuale, magari ridotta, eletta con quota proporzionale. Tema conduce a riflessione sui sistemi elettorali italiani degli ultimi 30 anni. Mescolati strumenti, non sempre con grande illuminazione, spesso confusione, difficilmente comprensibile. Italia, fino al 94, formula proporzionale, coerente con sistema partiti che ha caratterizzato prima repubblica. Nel 91 e 93, due referendum abrogativi scardinano nel momento più forte di crisi di quel sistema politico, coerente con la formula proporzionale, va in crisi negli anni 90 con Tangentopoli. Mettono in discussione il sistema politico nel suo complesso e in particolare la formula elettorale. 1991 referendum contro la preferenza multipla, quindi per PREFERENZA UNICA. Liste bloccate, in cui chiamato a votare solo forza politica, ma non preferenza candidato, o con preferenza, cittadino vota partito e sceglie candidato con voto di preferenza. Nel 1993, sistema elettorale italiano vira verso il SISTEMA MAGGIORITARIO. Sposta l’asse dalla proporzionale alla maggioritaria. È referendum abrogativo, non propositivo, ma l’effetto è quello. Parlamento sotto dettatura dell’esito referendario, volontà italiana di cambiare sistema elettorale, approva nuova legge elettorale, LEGGE MATTARELLUM, nel 94, 96 e 2001 governa elezioni parlamento con sistema prevalentemente maggioritario. Legge elettorale che governa elezioni parlamento nel 94, 96, 2001. Legge prevalentemente maggioritaria, sotto dettatura dell’esito referendario, preferenza netta per questo sistema degli italiani. Prevalentemente maggioritaria, conteneva correttivo in senso proporzionale. 75% senatori e deputati eletti con maggioritario di collegio, adotta formula maggioritaria plurality, competizione di collegi uninominali con vittoria di chi arriva primo, regola past the post, chi arriva primo, ma correttivo. Solo 75% eletto con questo sistema, 25% membri camera e senato eletti con proporzionale. Legge consentiva di formare coalizioni nel momento elettorale, esperienza esclusivamente italiana, negli altri paesi fonte incompetente la sanzione è espunzione dall’ordinamento. Ripartizione competenze Stato- Regioni. RISERVA DI LEGGE dove la Costituzione lo stabilisce, solo la legge può disciplinare materia indicata. Istituto attraverso cui Costituzione prevede che determinata materia possa essere trattata solo da legge o atto avente forza di legge, cioè fonte di atto primario, impedendo che quella disciplina sia demandata a trattazione con fonte secondaria, cioè tramite regolamenti del governo. Per rappresentare anche minoranze, in genere previste per la disciplina di diritti. Trattazione di quella disciplina è sottratta alla trattazione secondaria, quando c’è riserva di legge. Ha senso dove poteri sono divisi ed esiste gerarchia delle fonti. Riserve di legge possono essere di vari tipi. 1. ASSOLUTA Art. 13. solo la legge può disciplinare quella materia. 2. RELATIVA legge deve individuare principi generali di quella materia, ma può intervenire anche fonte secondaria nel dettaglio. Art. 23 Legge deve prevedere la base, principio generale, poi secondarie nella disciplina di dettaglio. 3. RISERVA DI LEGGE RINFORZATA tipico caso è art. 16, libertà di circolazione e soggiorno. Ognuno può circolare, tranne nei casi previsti dalla legge, aggravata per motivi di sanità e sicurezza. Può limitare circolazione e soggiorno solo per casi di sicurezza e sanità. Costituente crea binario obbligato per il legislatore, più ristretto. Generalmente riserve di legge previste per trattazione diritti. Spagna, obbligo di trattazione mediante legge organica dei diritti, più che riserva di legge, sopra alla legge ordinaria. Nel nostro ordinamento non esiste, particolarità dell’ordinamento francese e spagnolo. Per determinate materie, (Francia organizzazione dei poteri, Spagna allargata disciplina diritti) prevista particolare formula approvazione legge. In Italia, protezione diritti data dall’obbligo dato dalle riserve di legge. Esistono poi materie coperte dalla RISERVA DI ASSEMBLEA. Previsto che trattazione determinata materia, sia trattata necessariamente in parlamento, sfugga anche alla trattazione mediante atti aventi forza di legge. Laddove si tratti di disegni di legge a materia costituzionale, elettorale, delegazione legislativa, trattati internazionali, leggi finanziarie. Necessariamente trattate nel plenum, per consentire dibattito che portasse in luce esigenze e istanze di tutte le forze politiche rappresentate in parlamento. PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA LEGGE Disciplinato dalla Costituzione, regolamenti parlamentari, consuetudini, leggi organiche, raramente ordinarie. FASE DELL’INIZIATIVA titolari dell’iniziativa legislativa presentano a una delle due camere un disegno di legge. In Inghilterra si chiama Bill, diventa Statute quando approvato da entrambe le camere. Non ogni stato ha medesimi soggetti titolari dell’iniziativa legislativa, Italia ne ha moltissimi, Spagna, Francia, USA governo o parlamentari, in Italia, governo per l’80%, ciascun parlamentare. Ciascun consiglio regionale. CNEL, singoli cittadini con 50mila firme valide. Ovunque spetta ai componenti delle Camere (iniziativa parlamentare). riserve di iniziativa a favore del governo, camere basse godono di favor. Talvolta la camera alta non può occuparsi di materia finanziaria. FASE COSTITUTIVA Disegno di legge redatto in modo tale che possa essere già legge promulgabile. Una delle due camere riceve disegno di legge, si conclude fase iniziativa e si apre fase dell’istruttoria. Presidente della Camera che ha ricevuto l’atto assegna determinato disegno di legge alle COMMISSIONI COMPETENTI (costituzionale, ..., quasi tutte passano per bilancio). Commissione può agire in SEDE REFERENTE, (commissione competente riceve il testo dal presidente della camera, lo studia, lo modifica dove necessario, poi lo presenta al plenum dell’aula). Camera deve votare articolo per articolo il testo della legge. Quando la commissione agisce in SEDE REDIGENTE, oltre a studiare la legge, confeziona un testo che verrà presentato all’aula per essere votato o sì o no, no emendamenti, approvato o meno. Generalmente si procede in sede referente. COMMISSIONE DELIBERANTE testo non passa minimamente dall’aula, commissione studia testo, lo modifica e lo approva oppure no. Singola approvazione determina che atto passi all’altra camera, non passa tramite plenum aula. Legge 181 del 2017 Inno di Mameli inno ufficiale, atto approvato direttamente in sede deliberante, senza passare dal plenum dell’aula. Parlamentari si possono opporre, ci sono procedure previste con un numero minimo. Quando un’aula approva il testo, con votazione articolo per articolo, questo viene spedito al presidente dell’altra camera, che a sua volta lo proporrà alle commissioni, stessa procedura della prima camera, se testo viene emendato, torna indietro e si attiva navette finché non approvano stesso testo, se c’è identità, si passa dalla fase deliberante, della discussione a quella della promulgazione. In commissione o in aula possono essere presentati emendamenti. INTERVENTO DEL CAPO DELLO STATO E PUBBLICAZIONE Atto mandato al Presidente della Repubblica, affinché venga vistato, promulgato. 3 modalità di partecipazione al procedimento legislativo. Rinvio al parlamento, sanzione, promulgazione. Presidente della repubblica italiana non ha diritto di veto, può rimandarlo indietro una sola volta, se parlamento lo riapprova, anche a maggioranza semplice, presidente deve promulgarla, non può porre veto a oltranza. Disappunto una volta sola. Rimedio della corte costituzionale. una volta promulgata la legge, viene pubblicata sulla gazzetta ufficiale a scopo notiziale, entrata in vigore legge è differita. Normalmente 15 giorni, noto come vacatio legis, tempo sufficiente perché cittadino possa conoscere quella legge. Decorsa la vacatio legis, legge entra in vigore e comincia a produrre effetti. Vacatio legis ha durata variabile tra diverse leggi. Nullum crimen sine lege. Procedura che si applica nel caso di bicameralismo paritario. Se non è paritario (maggioranza dei casi), la camera alta, ovvero senato, ha funzione recessiva rispetto alla camera bassa, che normalmente ha l’ultima parola sull’approvazione della legge. Francia, Spagna, Inghilterra. In UK ciascuna camera compie triplice lettura. Bill presentato alla camera alta o bassa inglese, prima lettura in cui si presenta l’atto e votano sulla prosecuzione della trattazione. Seconda lettura sui principi della legge, si apre fase di possibilità di emendamento. Alla fine dell’attività di modifica al terzo, terza deliberazione, poi si passa al Bill all’altra camera finché non avviene identità di testo. Per le leggi ordinarie basta lettura singola, senza emendamenti si va direttamente al presidente della Repubblica. FONTI DEL DIRITTO STATO SOCIALE, CRISI DELLA LEGGE E RIGIDITA’ COSTITUZIONE Ordinamenti occidentali da fine 700. Costituzione disciplina le fonti, formale preminenza alla legge. Ordinamento decentrato dettano criteri distribuzione competenze. tra ordinamenti cambiano i rapporti tra le fonti. Ordinamenti occidentali accolgono scala gerarchica e divisione per competenze. Stretto rapporto tra fonti e forme di stato. Legge scomposta in vari sottotipi. Criterio di gerarchia e di competenza. Alla legge del parlamento viene affidata competenza residuale, ma non generale, sfera competenza determinata dalla costituzione. Fonte necessita di disposizioni attuative di grado inferiore. PRINCIPI DEL DIRITTO 3 Funzioni: Agevolano interpretazione della legge, integrano il diritto codificato, limitano l’ambito di competenza. Impiegati dalle Corti e Tribunali costituzionali, li assumono a parametro di costituzionalità. Norme vere e proprie o matrici di norme? Producono diritto, ma non sono né atti né fatti. Peculiarità dell’ordinamento italiano, bicameralismo paritario, identico testo in entrambe le camere. Navette, ping-pong. In altri paesi, dove il bicameralismo non è paritario, preponderanza in camera bassa, imporsi sul giudizio della camera alta, se non è d’accordo. In Francia si può istituire commissione paritetica per trovare accordo tra le due camere, se accordo non viene trovato, ultima parola spetta alla camera de deputati. In Inghilterra ultima parola spetta alla camera bassa. In Italia, quasi tutti i paesi, specie quelli in cui c’è parlamentarismo, prevedono meccanismi per superare l’impasse, in Italia da un punto di vista procedurale non c’è nodo per scavalcare mancanza d’accordo, ma si può ricorrere a strumenti che non nascono per questo motivo, ma vengono utilizzati a tal fine, per velocizzare, questione di fiducia, istituto che nasce per altra ragione, ma usato per velocizzare, sapendo che si rischia. Nelle ultime legislature, buona parte atti legislativi approvati tramite fiducia, o tramite. Procedimento in Italia può passare tramite 3 diverse tipologie di commissioni, inclusa possibilità di non passare affatto dal plenum dell’aula. in UK attività in commissione, che pure è essenziale, ma si deve sempre passare dal plenum dell’aula, In Italia per approvare legge ordinaria basta un voto e un voto di ciascuna camera, se non si attiva la navetta. In UK ogni camera compie tre letture sull’atto, presentazione, in commissione, approvato o no dal plenum dell’aula. Per le delibere, in Italia deve essere presente il numero legale, presente in aula il 50%+1 dei membri del parlamento. Affinché votazione sia valida, basta la maggioranza semplice, così avviene nella stragrande maggioranza degli ordinamenti, a meno che non siano previste procedure particolari, tipo Italia revisione costituzionale, in Francia e Spagna leggi organiche. Leggi che prevedono maggioranze particolari per l’approvazione. Legge promulgata dal Capo dello Stato. Legge può essere rinviata dal capo di stato per evidente mancanza dei requisiti di costituzionalità. In Italia, il veto del presidente può essere posto una volta, se il Parlamento lo riapprova a maggioranza semplice, deve essere promulgato. In Portogallo viene richiesta maggioranza assoluta della votazione parlamentare per superare veto del presidente. Veto (USA, Presidente ha 10 giorni per esercitare veto nei confronti di una legge del Congresso, congresso può superarlo a maggioranza dei 2/3). Esistono poi ordinamenti. Item veto (brasile) è veto parziale, solo su una parte della legge, non come veto USA. Leggi ATIPICHE richieste maggioranza particolari o procedure che si discostano da quella ordinaria. 1. Contenuto determinato da pareri costituzionalmente previsti, con l’innesto di subprocedimenti. Pareri resi dalla Corte Costituzionale prima della promulgazione legge, su richiesta del presidente della Repubblica, primo ministro, presidenti delle Camere. 2. Previsto parere del popolo, approvare con referendum progetto di legge. 3. Leggi che non possono essere sottoposte a referendum 4. Vincolate da precedenti accordi (concordato con la Santa Sede, intese con organizzazioni religiose) 5. Leggi in materia finanziaria, equilibrio di bilancio 6. Approvate solo dal plenum di ciascuna camera 7. Approvate in seduta comune 8. Monocamerali 9. Approvate con maggioranze qualificate 10. Approvate due volte su richiesta di quorum di deputati 11. Regolano rapporti tra gruppi linguistici-culturali 12. Competenze degli stati membri o delle regioni. In tutti questi casi, regime normale della legge derogato e legge ordinaria successiva non può modificare la rinforzata precedente. Aggravamento procedure, maggioranze speciali, referendum, nella costituzione si ritrova preventiva delimitazione materie sottratte al regime ordinario. Leggi ORGANICHE Francia e Spagna, con differenza sulle materie trattate. In Francia suddivisione e organizzazione dei poteri, in Spagna anche diritti. Leggi che per la loro approvazione prevedono procedura aggravata, maggioranze particolari. Atto-fonte del parlamento, assunto con procedimento aggravato rispetto all’iter ordinario, in materie riguardanti pubblici poteri, disciplinate secondo i principi e nei limiti della costituzione e resistenti all’abrogazione da legge ordinaria che insista sulla stessa materia. Francia indicate all’art. 46, Spagna art. 81. Da noi non viene chiamata legge organica, ma legge introdotta nel 2012 sul pareggio di bilancio. Legge che serve a dettagliare e spiegare come funziona in Italia la legge di bilancio. Legge con forza passiva rinforzata. LEGISLAZIONE DELEGATA (CIVIL LAW) parlamento concede autorizzazione, abilitazione o delega a regolare materia per decreto con forza di legge. Legislazione delegata si è imposta in via di prassi, non sempre è stata disciplinata. Alcune costituzioni le disciplinano secondo schema trinario autorizzazione- ordinanza (decreto)-ratifica. Altre tracciano iter binario. DELEGATED LEGISLATION (COMMON LAW) Avvento del Welfare State, atti normativi paralleli, subordinati o secondari. Parlamento britannico conferisce ad altri soggetti potere di fare norme (orders, regulations, rules). Conferire al Governo la potestà normativa. Sulla normazione delegata il Parlamento opera controllo preventivo o successivo. USA governo emana atti normativi sprovvisti della forza di legge. di uno stato federale, sempre impostata in questo modo. Competenza esplicitata dello stato centrale, tutto il resto compete ai singoli stati. FONTI DELL’UNIONE EUROPEA ordinamento giuridico ha le sue fonti del diritto. Fonti UE si dividono in 2 macro-sottocategorie. FONTI ORIGINARIE poste a base dell’ordinamento, sono i trattati, fondativi dell’UE sono il “Trattato sull’UE”, “Trattato sul funzionamento dell’UE” e la “Carta dei Diritti di Nizza”. Trattati istitutivi e non costituzione. Regole di funzionamento e diritti, suddivisione dei poteri, rapporti con gli Stati etc. FONTI DERIVATE che producono diritto all’interno delle competenze dell’UE. Distinte in 5 categorie (Trattato di Lisbona): 1. REGOLAMENTI dell’UE: da non confondere con i regolamenti interni. atti approvati dall’UE nelle materie di sua competenza diretti e applicabili nei confronti di tutti i cittadini dell’UE, stessi effetti della legge. Sono delle leggi. Producono effetti su tutti i cittadini, portata generale e astratta. Leggi dell’UE. Si impongono per forza propria in ciascuno Stato dell’Unione, direttamente applicabili. Diritto comunitario prevale sulle corrispondenti norme interne precedenti, resiste all’abrogazione di atti interni successivi. 2. DIRETTIVA dell’UE: Non si rivolgono ai singoli cittadini, ma agli Stati, imponendogli un obbligo di risultato. Come lo fa non gli interessa, l’importante è raggiungere obiettivo entro termine stabilito, altrimenti scattano sanzioni. “Direttiva sulla tutela dei dati personali”. Ci sono direttive talmente dettagliate che decorso il tempo, in quelle parti molto dettagliate diventano auto applicative. Direttive si rivolgono a tutti gli Stati. 3. DECISIONI che si dirigono a singoli stati 4. PARERI Non obblighi, suggerimenti dall’alto le ultime due, non giuridicamente vincolanti. 5. RACCOMANDAZIONI Stati possono prenderle in considerazione o meno. FONTI SECONDARIE Costituzioni prevedono fonti primarie, che in ogni ordinamento sono numero chiuso, prestabilito, sono quelle stabilite dalla costituzione, i regolamenti, cioè le fonti secondari dell’ordinamento interno, sono un numero aperto. Previsione rimessa alla legge, può introdurne di nuove, procedura molto più semplice. Legge individua e disciplina quali sono le fonti secondarie e come devono essere approvate, fonti secondarie devono rispettare il PRINCIPIO DI LEGALITA’. Ci dev’essere legge che individua fonti secondarie. Fonti di rango secondario interagiscono col primario secondo criterio gerarchico, ne deve rispettare anche contenuti. Se regolamento è in contrasto con la legge, sarà dichiarato invalido, annullato, prevalendo la legge di rango sovraordinato, la legge. ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA ASSEMBLEA POPOLARE (Solo Svizzera). Autogoverno del popolo, ma riunioni poco numerose. REVOCA POPOLARE Non frequente in democrazia. Alcuni Cantoni Svizzeri, tipico degli stati socialisti. Svizzera revoca ha natura collettiva, USA individuale, revocatoria de mandato: funzionari eletti sottoposti a controllo popolare, alcuni stati latinoamericani. PETIZIONE Origine nelle suppliche individuali al Re, UK, difficile che sfoci in decisione. Può avere influenza politica, ma non è democrazia diretta, perché potere di prendere in considerazione by autorità pubblica. INIZIATIVA POPOLARE Proposta di certo numero di elettori sottoposta al voto popolare. Si distingue dal referendum per il promotore e per l’autore dell’atto. Nell’iniziativa popolare sono entrambi il popolo. Nel referendum popolo può essere promotore, al pari di altri soggetti, ma non è mai autore, atto proviene da autorità pubblica. Iniziativa prevista in Svizzera (revisione costituzionale), USA. REFERENDUM Non è detto che siano previsti dalla Costituzione. alcuni paesi lo prevedono (Italia). Referendum costituzionale (alla fine della revisione, caso eventuale), abrogativo (del tutto peculiare Italia), laddove si vogliano separare o unire dei territori, prevista la consultazione referendaria per capire se popolazioni interessate sono d’accordo. O che si inseriscono in una procedura oppure che vanno direttamente a incidere sul materiale legislativo nazionale (abrogativi). In Italia non sono previsti referendum direttamente produttivi di una revisione costituzionale (come in Francia, art.11 De Gaulle, esistono anche in Svizzera, referendum legislativi, che vanno a introdurre qualcosa di nuovo, legge o revisione costituzionale). In alcuni paesi referendum che non hanno valore obbligatorio, di tipo consultivo. Rivolgere domanda al popolo per sapere cosa ne pensa, senza che voto comporti obbligo per lo Stato di procedere, dal punto di vista giuridico. (UK no efficacia vincolante per lo Stato, è il Parlamento sovrano, non il Popolo). REFERENDUM ABROGATIVO atto avente fonte di legge che compete al popolo, non al governo. Istituto di democrazia diretta tramite cui popolo può decidere di abrogare una legge o parte di essa. Art. 75 prevede che iniziativa è di 500mila elettori o di 5 consigli regionali. Differenza rispetto al referendum costituzionale, dove c’è la possibilità di richiesta da 1/5 membri della camera. Alle minoranze in Parlamento è dato di esprimere la propria opinione in parlamento. 500mila elettori non si riuniscono spontaneamente, ci sarà un comitato promotore del referendum, istituto che scrive quesito e raccoglie firme. Procedura prevede che entro 30 settembre di ogni anno vadano raccolte le 500mila firme o le delibere die 5 consigli regionali per la richiesta di referendum abrogativo che devono essere portate alla Corte Costituzionale. Si svolge un giudizio di legittimità in primo luogo. Ufficio centrale per il referendum istituito presso la Corte di Cassazione, va a verificare che le firme siano valide, controllo formale. Verifica dei requisiti necessari a procedere. Firme vengono raccolte con le modalità decise dal Comitato Promotore per il referendum. Verificata la validità delle firme, passiamo alla Corte Costituzionale, che svolge principio di ammissibilità. Corte verifica che referendum si svolga su una materia su cui è possibile richiedere referendum abrogativo, decidere entro gennaio, con pubblicazione sentenza entro metà febbraio. Presidente della Repubblica, se quesito è legittimo, indice referendum tra 30 aprile e 30 giugno. Perché sia valido è necessario che vada al voto almeno il 50%+1 degli elettori, ultimamente calo dell’affluenze. Art. 75 indica anche materie che sfuggono al referendum abrogativo, limiti espliciti. 1. Leggi tributarie e di bilancio (tasse). 2. Leggi di amnistia e indulto (rimettono o scontano la pena). 3. Leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. Limiti impliciti: 1. Costituzione e leggi costituzionali, esiste procedimento ad hoc. Leggi rinforzate, richiedono maggioranze particolari per l’approvazione. 2. Necessarie (per il funzionamento dell’ordinamento, ex. legge elettorale) Quesito che si presenta all’elettore deve essere chiaro, univoco e omogeneo. Il soggetto che si reca alle urne deve essere in grado di capire cosa gli viene richiesto. Quesito normalmente ha un titolo evocativo. REFERENDUM PRECOSTITUENTE Fondazione di un nuovo stato. COSTITUENTE interviene sul testo della Costituzione. DI REVISIONE COSTITUZIONALE Modifica costituzione, manifestazione di potere costituito. SU POTERI SOVRANI Accordi internazionali, o limitazioni alla sovranità statale, referendum territoriali o di autodeterminazione, annessioni o ottenimento indipendenza, di secessione. GIUSTIZIA COSTITUZIONALE Se legge è contraria al principio costituzionale, quella deve essere giudicata nulla. Il primo che getta il seme del JUDICIAL REVIEW costituzionale è il giudice Edward Coke nel caso Bonham del 1610. Primo tentativo di introdurre controllo di costituzionalità, nasce lì, ma non troverà mai applicazione in UK, sulle decisioni sovrane del Parlamento il giudice non può dichiarare nullità di un atto. Volontà del parlamento non può essere sottoposta alla decisione di un giudice. Golden Rule, possibilità per un giudice di cambiare interpretazione legge, non porta dichiarazione di nullità, legge rimane nell’ordinamento, semplicemente cambia l’interpretazione. Nuovo caso che riafferma questa idea di controllo di costituzionalità, giudice Marshall in USA nel caso Marbury vs Madison nel 1803. Negli USA c’era già costituzione. Ragionamento sul valore della costituzione. Due possibili strade, terzium non datur, o costituzione è fonte primaria e superiore, quindi legge che non rispetta la costituzione è illegittima. Fonte sulle fonti, legge fondamentale dello Stato. Queste 2 sentenze sono le basi del controllo di costituzionalità. In Europa a questo proposito si accende un dibattito tra Kelsen e Schmitt, chi è il soggetto a cui dev’essere affidato controllo di costituzionalità? Chi è il custode della costituzione? KELSEN idea della Grund Norm, custode della costituzione dev’essere tribunale costituzionale, indipendente e terzo rispetto agli altri poteri, soprattutto politico, organo tecnico, che va a giudicare conformità o no delle leggi alla costituzione. SCHMITT Alla base della Costituzione c’è decisione politica, organo che rappresenta l’unità politica dello stato deve essere custode, rifuggendo l’idea che debba essere affidato a organi giurisdizionali. Controllo di costituzionalità non è tribunale, ma il Capo dello Stato. Prevale Kelsen idea di un organo giurisdizionale che si occupi del controllo di legittimità costituzionale delle leggi, da un punto di vista formale e sostanziale (procedure o principi). Inoltre, verifica competenze dei vari organi costituzionali, operato di un organo non vada a ledere poteri di un altro organo. Tutela diritti sing 2 modelli di giustizia costituzionale. Sistema DIFFUSO (controllo di costituzionalità affidato a tuti gli organi giudiziari, in USA i singoli giudici si occupano di verificare conformità legge a costituzione e disapplicano se così non fosse, effetto solo per il caso in questione). Controllo ACCENTRATO (esiste tribunale ad hoc, che decide in via definitiva la conformità o meno di una legge, effetto erga omnes, tutti i consociati di quell’ordinamento). Negli USA il controllo diffuso produce disapplicazione della legge riferita al caso concreto, ma essendo un sistema di common law, vale il principio dello stare decisis, precedente vincolante. Se la questione arriva alla Corte Suprema, la cui decisione finale produce effetti nei confronti di tutti. Controllo di costituzionalità può essere di vari tipi, controllo PREVENTIVO sulle leggi, prima che queste entrino in vigore, ad esempio in Francia, avveniva in Italia sulle leggi regionali prima del 2001. Controllo SUCCESSIVO a valle dell’entrata in vigore della legge, controllo astratto o concreto. In via DIRETTA in cui è affidato a dei soggetti in particolare la possibilità di ricorrere direttamente alla corte. In Spagna consentito il recurso de amparo, cittadini possono rivolgersi direttamente alla corte per violazioni dei propri diritti. Via INDIRETTA tramite step intermedio in cui si legittima, non direttamente il soggetto leso, ma passaggio intermedio, giudice chiamato a giudicare quel caso può sollevare caso di legittimità costituzionale alla Corte. In Italia il controllo è d tipo accentrato, ma accesso è diffuso, tutti i giudici possono attivare controllo di legittimità costituzionale, mix. Controllo accentrato, ma accesso al controllo è diffuso, tutti i giudici possono attivare procedura controllo legittimità costituzionale Controllo ACCENTRATO (Austria) e DIFFUSO (USA). Italia controllo accentrato costituzionalità leggi affidato a corte costituzionale, ma accesso diffuso, qualsiasi giudice italiano può attivare controllo costituzionale. Controllo può essere PREVENTIVO (Valutazione in astratto. Si chiede al giudice costituzionale di valutare legittimità della legge prima che entri in vigore e cominci a produrre effetti, rimettere alla Corte Costituzionale valutazione sulla costituzionalità o meno di quell’atto, prima che la legge entri in vigore si chiede se è in linea o no. Legge non ha ancora prodotto effetti, quindi di tipo astratto. Non in Italia, ma in Francia) SUCCESSIVO Tendenzialmente è preferibile controllo successivo, una legge è insieme di disposizioni, se legge è approvata, disposizioni soggette a interpretazioni. Vedere effetti prodotti in concetto e a fronte dell’interpretazione dei giudici. Legge che potrebbe sembrare incostituzionale, giudici possono renderla conforme, oppure il contrario. In Italia il controllo è successivo. Prima della riforma del 2001 sul titolo 5 riforma era anche di tipo preventivo. Impugnate leggi solo dopo che le stesse siano entrate in vigore. In Francia e Portogallo nasce come preventivo, oggi in Francia introdotto anche controllo successivo. In Spagna c’è tutto. Italia non c’è accesso diretto singoli cittadini alla corte costituzionale. Unici 2 soggetti che hanno ricorso diretto alla corte costituzionale Governo e Regioni. In Spagna, presidente del governo, comunità autonome, ma anche defensor del pueblo. 50 senatori o 50 deputati, singoli cittadini, persone fisiche o giuridiche (società), pubblico ministero, anche soggetti privati. Recurso de amparo per ricorrere alla corte costituzionale. CORTE COSTITUZIONALE in Italia giudici sono 15, hanno caratteristiche personali, professori ordinari in materie giuridiche, magistrati, anche in pensione, avvocati con almeno 20 anni di esercizio. Generalmente per l’accesso alla corte costituzionale viene richiesto che soggetto che viene nominato giudice abbia competenze giuridiche di alto profilo, non è vero ovunque, per esempio non c’è questa previsione esplicita in USA. Belgio, metà corte ha derivazione politica. Scelte persone dall’alto profilo giuridico per garantire un
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