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terzo volume. il processo esecutivo., Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

Sintesi per l'esame basato sul libro, breve e completo del iii volume del luiso.

Tipologia: Sintesi del corso

2012/2013

Caricato il 15/06/2013

erre-emme
erre-emme 🇮🇹

4.7

(4)

8 documenti

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Scarica terzo volume. il processo esecutivo. e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! 1. L’ESECUZIONE FORZATA NEL QUADRO DELL’ORDINAMENTO Il nostro ordinamento prevede due grosse categorie di interessi protetti: • alcune situazioni sostanziali si attuano fornendo al loro titolare dei poteri di comportamento in relazione ad un determinato bene e facendo obbligo agli altri di non frapporsi fra il titolare della situazione sostanziale e il bene stesso situazioni finali (es. struttura dir. di proprietà: il proprietario non ha bisogno della cooperazione di nex altro x trarre dal bene tutta l’utilità che l’ordinamento gli garantisce) • altre invece presuppongono una “attività” di un altro soggetto come nel caso del credito situazioni strumentali. L’ESECUZIONE FORZATA È LO STRUMENTO CHE L’ORDINAM PREVEDE X PORRE RIMEDIO ALL’INADEMP DELL’OBBLIGATO QND IL TITOLARE DELLA SITUAZIONE SOSTANZ PROTETTA NON PUÒ IN ALTRO MODO GODERE DELLA STESSA. X “ESPROPRIAZIONE FORZATA” si intendono tt quegli strumenti processuali che permettono al titolare di un dir, espresso in un titolo esecutivo, di giungere alla sua concreta attuazione senza, o anche Vs la volontà del soggetto obbligato mediante l’intervento di vari organi giurisdiz. 2. L’ESECUZIONE DIRETTA E INDIRETTA Garanzia costituzionale: Il diritto di azione e di difesa previsti e garantiti dall’art. 24 Cost., comprendono anche la tutela esecutiva: laddove ci si trovi di fronte ad obblighi di comportamento che rimangono disattesi e che sono funzionali alla soddisfazione del titolare dell’interesse protetto si avrà la tutela giurisdizionale nella forma di esecuzione forzata. All’inadempimento dell’obbligato si può reagire, in sede giurisdizionale esecutiva, con: ▲ ESECUZIONE DIRETTA: si ha tutte le volte in cui l’inerzia dell’obbligato è sostituita dall’attività dell’ufficio esecutivo, il quale si attiva in luogo dell’inadempiente, compiendo ciò che quest’ultimo avrebbe dovuto fare, e facendo conseguire all’avente diritto l’utilità che gli spetta secondo il diritto sostanziale. L’obbligo deve essere fungibile: per cui per il titolare del diritto deve essere indifferente che la prestazione provenga personalmente dall’obbligato, oppure da un terzo L’esecuzione diretta deve diversamente strutturarsi a seconda del tipo di comportamento che deve sostituire => abbiamo tre diverse tecniche di tutela esecutiva diretta: a. espropriazione forzata per i crediti di denaro b. esecuzione per consegna o rilascio, per il trasferimento del potere di fatto su beni mobili o immobili c. esecuzione per obblighi di fare o non fare, per tutti i comportamenti diversi da due precedenti che siano fungibili ▲ ESECUZIONE INDIRETTA: si ha in presenza di obblighi infungibili per cui si deve indurre l’obbligato ad adempiere. Ciò si può ottenere prevedendo che l’obbligato inadempiente vada incontro a conseguenze negative per lui più onerose dell’adempimento, che possono essere civili o penali: • si ha esecuzione indiretta con misure coercitive civili qnd sia previsto che a cari o dell’inadempiente, una volta verificatisi i presupposti della tutela esecutiva, sorge l’obbligo di pagare una certa somma di denaro, stabilita dal legislatore, per ogni ulteriore periodo di inerzia o per ogni ulteriore violazione del dovere di astensione. Il beneficiario delle somme versate può essere lo Stato oppure la controparte • si ha esecuzione indiretta con misure coercitive penali quando sia previsto che, verificatisi i presupposti della tutela esecutiva, gli ulteriori inadempimenti dell’obbligato integrano un’ipotesi di reato 3. PRESUPPOSTI ED IL CONTENUTO DELLE MISURE GIURISDIZIONALI ESECUTIVE Esiste una differenza fondam. fra la tutela in via dichiarativa e la tutela in via di esecuzione. Presupposti della tutela dichiarativa: presupposto del processo di cognizione è la semplice affermazione da parte di chi richiede la tutela giurisdizionale che esiste una situazione sostanziale che ha bisogno della tutela dichiarativa. Il contenuto della pronuncia giurisdizionale potrà essere: a. di natura rituale, quando ad esempio il giudice non possa decidere nel merito per problemi di giurisdizione o competenza b. di accoglimento nel merito c. di rigetto nel merito Presupposti della tutela esecutiva: NEL PROCESSO ESECUTIVO IL PRESUPPOSTO È UN TITOLO ESECUTIVO: non è rilevante accertare se esiste o meno il diritto: si presuppone che il diritto esista e che abbia bisogno di tutela esecutiva. In questo caso l’organo esecutivo può: a) non concedere l’esecuzione per problemi di rito; b) concedere la tutela esecutiva. Manca la pox che l’organo dell’esecuzione neghi la tutela giurisdiz. richiesta : al titolo esecutivo, che è presupposto necessario dell’esecuzione forzata, corrisponde, ove il processo abbia luogo,un effetto “a senso unico”, che è quello di fornire la tutela giurisdiz esecutiva richiesta UNI DIREZIONALITÀ DELLA MISURA GIURISDIZIONALE ESECUTIVA. (questo perché la funzione dell’esecuzione forzata non è stabilire i comportamenti leciti e doverosi delle parti, con riferimento ad una situazione sostanziale protetta,ma quella di tutelare un diritto, allorché la realizzazione di questo postula l’attività di un altro soggetto che nel caso concreto è mancata.) (Le caratteristiche peculiari dell’azione esecutiva sono: • unilateralità: non vi è contraddittorio • non esclusività: sullo stesso bene possono svolgersi molteplici azioni a parità di diritti • presupposto: il titolo esecutivo) 4. IL TITOLO ESECUTIVO Art. 474 Ic cpc: “l’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un dir certo, liquido ed esigibile”. TITOLO ESECUTIVO: atto in base al quale è pox iniziare l’esecuzione forzata (:documento con cui viene accertato o costituito il dir. del creditore, da realizzarsi in via esecutiva): deve sorreggere tt il processo esecutivo, permanendo per tutta la sua durata. 1. Il diritto oggetto dell’esecuzione è il diritto sostanziale: la pretesa -da- eseguire. 2. Il diritto alla tutela esecutiva è il diritto processuale a che l’ufficio esecutivo si metta in moto e ponga in essere le misure giurisdizionali previste: la pretesa –ad- eseguire. 1 Il diritto sostanziale per avere esecuzione deve essere: • certo => è certo qnd non è controverso nella sua esistenza • liquido => determinato nel suo ammontare • esigibile => non sottoposto a condizione né termine. art. 478. (Prestazione della cauzione) se l' efficacia del titolo esecutivo e' subordinata a cauzione, non si puo' iniziare l'esecuzione forzata finche' quella non sia stata prestata II. Sono titoli esecutivi: 1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva (es. verbali di conciliazione) 2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia; 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. Oltre a queste ipotesi ne esistono moltissime altre previste da leggi speciali. altri titoli esecutivi. (es: conciliazione stragiudiziale, procedimento volto a favorire una soluzione negoziale della controversia: l’accordo raggiunto in sede conciliativa ha efficacia esecutiva) Rapporti tra tutela dichiarativa e esecutiva: la tutela esecutiva non è fornita a chiunque lo richieda affermando di essere titolare di un dir leso dall’inerzia dell’obbligato. Occorre che venga ad esistenza un dir processuale, il dir. alla tutela esecutiva. X accedere alla tutela esecutiva occorre quindi avere un titolo esecutivo e se l’interessato non ce l’ha, se ne deve procurare uno: il che può accadere solo attraverso un processo di cognizione (ordinario o sommario).Pertanto in tal caso il processo di cognizione è “prostituito” ad una funzione diversa da quella sua propria: il provvedimento dichiarativo è solo una tappa verso la meta finale, necessaria xkè il nostro ordinam. adotta il principio “nulla executio sine titulo”. 5. TITOLO ESECUTIVO IN SENSO SOSTANZIALE E IN SENSO DOCUMENTALE Oggetto dell’esecuzione: oggetto della tutela esecutiva non è il titolo esecutivo, bensì il diritto sostanziale da tutelare. Legittimità processuale: L’esistenza del titolo esecutivo è condizione sufficiente per la tutela esecutiva. Dobbiamo ora distinguere la nozione di titolo esecutivo in: • senso sostanziale: si intende la fattispecie da cui sorge l’effetto giuridico di rendere tutelabile in via esecutiva una situazione sostanz protetta, in presenza della quale il titolare ha dir all’intervento degli organi giurisdiz, che hanno l’obbligo di attivarsi • senso documentale: è un documento con cui viene accertato o costituito il dir. del creditore, da realizzarsi in via esecutiva Nel caso di scritture private autenticate e titoli di credito, il titolo esecutivo documentale è costituito dall’originale, in caso di provvedimenti giudiziali e atti pubblici, essendo l’originale custodito dal pubblico ufficiale che lo ha formato, titolo esecutivo documentale è la copia di esso. Capiamo come in quest’ultimo caso c’è il rischio che circolino più copie: il problema si risolve col meccanismo dell’ art. 475 c.p.c. della spedizione in forma esecutiva, che permette di identificare la copia dell’atto mediante l’apposizione di specifica formula. Il titolo esecutivo in senso sostanziale tiene conto inoltre degli eventuali elementi modificativi ed estintivi del diritto tutelato. Al contrario, il titolo esecutivo in senso documentale, tiene conto dei soli elementi costitutivi dato che, solitamente, eventi modificativi od estintivi interverranno successivamente alla stesura materiale del documento rappresentativo del titolo esecutivo 6. L’EFFICACIA DEL TITOLO ESECUTIVO VERSO TERZI. Concretezza ed astrattezza: per quanto riguarda l’efficacia del titolo esecutivo, anche questo ha il carattere della concretezza: esso individua nominativamente i destinatari dei suoi effetti. E’ pox un processo esecutivo da e Vs soggetti diversi da quelli individuati nominativamente dal titolo esecutivo?: • efficacia a favore dei successori art. 475 II comma c.p.c.: la spedizione del titolo in forma esecutiva è possibile anche a favore di soggetti, non individuate nel titolo stesso come creditori, che siano successori dell’avente diritto.Si presuppone quindi l’efficacia del tit. esecutivo a favore dei successori, dato che si dispone che il successore può farsi rilasciare il tit. esecutivo in senso document. Successione nel diritto: porta alla nascita a favore dell’avente causa, di un dir. diverso oggettivamente e soggettivamente da quello del dante causa,ma a questo connesso per pregiudizialità-dipendenza. • efficacia contro gli eredi art. 477 c.p.c.: il titolo esecutivo contro il de cuius ha efficacia contro gli eredi, quindi come il successore, l’erede è titolare di un obbligo connesso per pregiudizialità-connessione con l’obbligo del de cuius. Prova della successione: l’art. 477 non impone al creditore di provare che l’esecutato è effettivamente l’erede, ma è sufficiente che colui che vuole procedere ad esecuzione forzata affermi che l’esecutato è l’erede di colui che risulta debitore secondo il tit. esecutivo. (anche prima no prova!) Funzione della norma: evitare al creditore la necessità di instaurare un processo di cognizione x accertare la qualità di erede dell’esecutato(cm prima!) Ricapitolando il titolo esecutivo è utilizzabile da o contro un terzo quando: 1. il III è titolare di una situazione sostanziale di dir o obbligo, sostanzialmente dipendente da quella accertata nel titolo esecut 2. l’atto che funge da titolo esecutivo ha, verso il titolare della situazione dipendente ma con riferimento alla situazione pregiudiziale, gli stessi effetti che ha nei confronti del dante causa. 7. LA NOTIFICAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO Art. 479 il titolo esecutivo in senso documentale deve essere notificato all’esecutato prima dell’inizio dell’esecuzione forzata. Contestualmente o successivamente deve essergli notificato anche il PRECETTO, atto disciplinato dall’art. 480 Il precetto è l’intimazione ad adempiere all’obbligo risultante dal titolo esecutivo in un termine non inferiore a 10 gg, ma il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o un giudice da lui delegato, se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l’esecuzione immediata, con cauzione o senza.. Col precetto si intima all’esecutato di adempiere in un determinato termine avvertendolo che, in mancanza dell’adempimento, si procederà all’esecuzione forzata. Costituisce anche l’oggetto del tit esecutivo. Contenuto del precetto deve contenere a pena di nullità: 2 • Quarto/quinto comma: introducono il dovere del debitore di manifestare il proprio patrimonio. Il presupposto perché tale dovere divenga attuale è costituito dalla insufficienza dei beni pignorati, o dalla lunga durata della loro liquidazione: quando ciò accade, l’ufficiale giudiziario invita il debitore a rendere nota l’esistenza di altri beni pignorabili, indicando il luogo in cui si trovano se beni mobili, e le generalità del terzo debitore se crediti; l’omessa o falsa dichiarazione costituisce illecito penale. Per il perfezionamento del pignoramento, e quindi per la sua opponibilità ai terzi, è comunque necessario procedere al compimento delle attività volta per volta previste dalle varie forme di pignoramento • Sesto comma: prevede la stessa disciplina del quarto/quinto c. se i beni pignorati divengono insufficienti per l’intervento di altri creditori • Settimo comma: introduce un altro meccanismo per il reperimento dei beni pignorabili: il creditore procedente può chiedere all’ufficiale giudiziario di effettuare ricerche presso l’anagrafe tributaria e le altre banche dati pubbliche. • Ottavo comma: introduce una speciale forma di ispezione per gli imprenditori commerciali: sempre su istanza del creditore procedente, ed a sue spese, l’ufficiale nomina un professionista che esamina le scritture contabili, e redige una relazione che il professionista trasmette all’ufficiale giudiziario ed al creditore istante: se dalla relazione risultano elementi attivi che il debitore non aveva dichiarato le spese sono a carico del debitore stesso. Analizziamo ora le tre forme di pignoramento: ▲ PIGNORAMENTO MOBILIARE Ex artt. 513 e ss la richiesta di effettuare il pignoramento mobiliare è fatta dal creditore procedente all’ufficiale giudiziario in forma libera, che di solito è orale. Oggetto del pignoramento sono i diritti che sul bene appartengono al debitore esecutato: pignorabile è il diritto di proprietà e qualunque altro diritto reale minore che abbia il carattere della trasferibilità. Dobbiamo distinguere tra: • Oggetto dell’esecuzione, che è la titolarità in capo all’esecutato, di un diritto trasferibile sul bene pignorato • Oggetto del processo esecutivo, che è invece l’appartenenza del bene Appartenenza l’art. 513 c.p.c. ci fornisce la definizione di appartenenza, e disciplina il pignoramento mobiliare diretto. Per individuare l’oggetto del processo esecutivo, è necessario che il bene mobile si trovi in certi luoghi: ciò non garantisce in modo assoluto che i beni mobili pignorati siano effettivamente di proprietà del debitore, ma dà un certo grado di probabilità che lo siano; è comunque sempre possibile l’opposizione di terzo da parte del vero proprietario. Limiti al pignoramento gli artt. 514-515-516 c.p.c. indicano una serie di cose mobili per cui è assolutamente (art. 514: cose sacre e cose che servono all’esercizio del culto, anello nuziale, elettrodomestici, vestiti, biancheria indispensabili per debitori e suoi conviventi..commestibili e combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore, armi ed oggetto che il debitore ha obbligo di conservare per adempimento di un pubblico servizio, scritti di famiglia e manoscritti, salvo che formino parte di una collezione) o parzialmente (art.515: cose che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del fondo) escluso il pignoramento, oppure consentito a determinate condizioni (art. 516: frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, bachi di seta). Individuazione dei beni Il pignoramento mobiliare si svolge attraverso la ricerca dei beni mobili nei luoghi previsti dall’art. 513 e coi limiti previsti dagli artt. 514-516, da parte dell’ufficiale giudiziario. Scelta dei beni Ex art.517 l’ufficiale deve preferire i beni di maggior valore e di più sicura realizzazione e, al di fuori di tali beni, deve scegliere le cose che possono essere liquidate più facilmente. Descrizione e custodia Man mano che individua i beni, li descrive, mediante rappresentazione fotografica o altro strumento simile: trasmette poi copia del verbale di pignoramento al creditore e debitore che lo richiedono. Il creditore potrà riottenere un riesame delle valutazioni effettuate dall’ufficiale giudiziario in sede di pignoramento, ricorrendo al giudice. Qualora all’esito della vendita la somma ricavata non sia sufficiente, il giudice dell’esecuzione, su istanza di uno dei creditori, ordina l’integrazione del pignoramento. I beni così pignorati sono venduti senza ulteriore istanza di vendita. Dopo aver redatto il verbale di pignoramento, l’ufficiale giudiziario provvede ad asportare i beni per collocarli in un deposito. Ex art. 521 c.p.c. non può essere nominato custode il creditore o suo coniuge senza il consenso del debitore, né il debitore e i suoi familiari senza il consenso del creditore. ▲ PIGNORAMENTO IMMOBILIARE E’ disciplinato dagli artt. 555 e ss c.p.c. Oggetto dell’esecuzione forzata è anche qui il diritto del debitore esecutato sull’immobile, suscettibile di trasferibilità. Non possono essere oggetto di espropriazione il diritto d’uso e abitazione e le servitù. Appartenenza Verificare l’appartenenza è più semplice, in quanto per gli immobili vi sono i pubblici registri immobiliari e l’usucapione: basta la semplice affermazione, da parte del creditore procedente, che il debitore è titolare di un diritto sul bene immobile; se ciò non corrisponde alla verità, il creditore si espone alla vittoriosa opposizione di terzo ec art. 619 c.p.c. da parte del vero proprietario; se la vendita forzata ha luogo, ne risponde per evizione verso l’aggiudicatario L’individuazione del diritto sul bene avviene ex art. 555: è sufficiente che il creditore individui i beni con gli estremi richiesti dal c.c.: natura del bene; comune in cui si trova; estremi catastali. Atto di pignoramento Il creditore chiede all’ufficiale giudiziario di procedere al pignoramento del bene immobile, individuato e descritto dal creditore stesso in un atto che assume forma scritta, ed è da lui sottoscritto. L’ufficiale giudiziario aggiunge a tale atto la sua ingiunzione e notifica il tutto al debitore esecutato. Dopodiché si trascrive l’atto di pignoramento nel registro immobiliare. Custodia La disciplina della custodia del bene immobile pignorato è stata modificata dalla riforma del 2006: siccome il pignoramento immobiliare non presuppone una situazione di possesso del bene in capo al debitore, è pox effettuare il pignoramento anche di beni di cui il debitore è proprietario ma non possiede: in tal caso non si applica la disciplina della custodia ex art. 50-560 c.p.c., perché essa presuppone che al momento del pignoramento, l’esecutato abbia il possesso del bene. Fin dal momento della notificazione del pignoramento l’esecutato diviene ipso iure custode del bene: però nel caso in cui sia un terzo ad avere la materiale disponibilità del bene oggetto di pignoramento, il giudice dovrà (con ordinanza non impugnabile) procedere alla sostituzione dell’esecutato nella custodia del bene. La custodia del debitore cessa cmq al momento in cui viene disposta la vendita, ed in luogo dell’esecutato è nominato (con ordinanza non impugnabile) custode il soggetto incaricato della vendita o l’istituto vendite giudiziario. Ai sensi dell’art. 560 V comma “il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione, all’amministrazione e alla gestione dell’immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge o occorrenti per conseguirne la disponibilità”. Il provvedimento di aggiudicazione o assegnazione costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’esecutato, attraverso il quale il custode può ottenere la disponibilità del bene. 5 ▲ PIGNORAMENTO DEI CREDITI qui l’ordinamento non si accontenta della semplice affermazione del creditore ma esige un pieno accertamento dell’effettiva esistenza, in capo al debitore, o del credito o della proprietà del bene mobile. Atto di pignoramento il pignoramento si effettua notificando al debitore esecutato e al terzo debitore un atto che deve contenere: a. l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto; b. l’indicazione, almeno generica, delle somme o cose dovute dal terzo debitore al debitore esecutato; c. fissazione dell’udienza dinanzi al tribunale del luogo di residenza del terzo debitore La posizione del terzo debitore, dal momento in cui gli viene notificato il pignoramento, è quella del custode e non può più adempiere nei confronti del debitore esecutato. Dichiarazione All’udienza fissata con l’atto introduttivo, il terzo debitore deve confermare l’affermazione che il creditore ha fatto e cioè se è veramente debitore di quella somma. In caso negativo (se non si presenta o ne nega l’esistenza) occorre accertare l’esistenza del credito pignorato. Il pretore non procede d’ufficio all’accertamento ma lo fa su istanza di parte. Accertamento Ex art. 548 c.p.c., il giudice procede ad accertamento giudiziale su istanza di parte: la domanda di accertamento ha per oggetto il dir. di credito del debitore verso il terzo, o la proprietà in capo al debitore del bene mobile in possesso del terzo. Il pignoramento individua e conserva il diritto pignorato per adibirlo alla tutela del creditore procedente. Se oggetto dell’accertamento è l’esistenza del diritto di credito con riferimento alla data del pignoramento, spetta al creditore dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi del credito e al terzo debitore l’esistenza dei fatti modificativi, impeditivi ed estintivi del proprio debito, e se tali fatti dipendono da atti di disposizione o pagamenti, devono essere anteriori alla data di pignoramento. Appartenenza Per quanto riguarda l’appartenenza, nell’espropriazione dei crediti, il pignoramento si perfeziona sulla base della dichiarazione del terzo debitore, il cui accertamento è equivalente a quello che deriva dalla sentenza. Se manca la dichiarazione del terzo si deve procedere con l’accertamento giudiziale dell’effettiva esistenza del diritto pignorato. (maggiore certezza circa l’effettiva esistenza del diritto del debitore, oggetto dell’espropriazione, rispetto all’espropriazione mobiliare 11.GLI EFFETTI CONSERVATIVI DEL PIGNORAMENTO Il pignoramento ha lo scopo di impedire che la circolazione del diritto pignorato pregiudichi il creditore che effettua il pignoramento. Funzione conservativa del pignoramento Fra il pignoramento e la vendita forzata intercorre necessariamente un certo periodo di tempo durante il quale il creditore corre essenzialmente due rischi: 1) la modificazione della realtà materiale del bene oggetto del diritto pignorato; 2) la modificazione attinente alla titolarità del diritto pignorato. Principio del minimo mezzo L’ordinamento fa fronte a queste problematiche con alcune modifiche alla disciplina di dir. comune. Nell’individuazione della “disciplina speciale”,occorre seguire il principio del minimo mezzo: l’alterazione delle regole ordinarie deve essere contenuta nei limiti strettamente indispensabili al raggiungimento dello scopo. L’art. 2914 prevede quattro ipotesi che sostanzialmente risolvono il conflitto fra creditore procedente e il terzo attraverso gli stessi criteri con i quali l’ordinamento risolve il conflitto fra due aventi causa dello stesso dante causa, cioè fra due atti di alienazione, posti in essere dallo stesso alienante, equiparando il creditore procedente, nel conflitto con gli aventi causa del debitore esecutato, ad un avente Gli effetti del pignoramento sono disciplinati dai seguenti articoli del c.c.: ✓ Ex art. 2912 c.c. il pignoramento comprende le pertinenze, gli accessori e i frutti del bene pignorato: i frutti maturati dopo il pignoramento vengono acquisiti all’esecuzione. percezione dei frutti. ✓ Ex art. 2913 c.c., gli atti di alienazione dei beni pignorati non hanno effetto in pregiudizio del creditore procedente e degli eventuali creditori che intervengano nell’esecuzione. Vi è però un’eccezione: il possesso di beni mobili posseduti in buona fede non iscritti in pubblici registri. inopponibilità degli atti di disposizione. ✓ L’art. 2914 c.c. costituisce l’applicazione dell’art. 2913 c.c.: individua i criteri per risolvere il conflitto tra l’esecuzione e gli aventi causa del debitore esecutato, cioè coloro che abbiano acquistato diritti sul bene pignorato, e quindi fornisce le regole della priorità tra l’atto di pignoramento e l’atto di alienazione: 1. se prioritario è l’atto di pignoramento, si verifica l’inefficacia ex art. 2912 2. se prioritario è l’atto di alienazione, si applica la regola dell’efficacia dell’atto di alienazione nei confronti del creditore procedente, e quindi l’acquirente prevale sul creditore, salvo l’esperimento da parte di quest’ultimo in separata sede, delle azioni di tutela del creditore (revocatoria, simulazione…) L’art. 2914. prevede quattro fattispecie che risolvono il conflitto tra creditore procedente e terzo acquirente dal debitore esecutato: 1. con riferimento ai beni immobili, si stabilisce che tra l’avente causa del debitore esecutato e il creditore pignorante prevale colui che per primo ha trascritto, rispettivamente, l’atto di acquisto o il pignoramento 2. nell’ipotesi in cui oggetto di pignoramento è un credito che sia stato ceduto da parte del debitore esecutato ad un terzo, il conflitto tra creditore pignorante e il cessionario si risolve sulla base della priorità tra pignoramento e notificazione della cessione al debitore ceduto, o l’accettazione della cessione da parte di costui con atto di data certa 3. in caso di doppia alienazione di universalità di mobili, il creditore procedente è equiparato ad un avente causa del debitore esecutato, in quanto si applica il criterio generale dell’atto di data certa anteriore 4. per quanto riguarda il conflitto tra il creditore pignorante e l’acquirente di un bene mobile dal debitore esecutato, colui che ha acquistato il bene mobile dal debitore prevale sul creditore procedente in due casi: • se ha conseguito in buona fede il possesso del bene prima del pignoramento (piena applicazione dell’art.1155 cc) • se il suo acquisto risulta da un atto di data certa anteriore al pignoramento ✓ L’art 2915 I comma c.c. dispone che se sul diritto acquistato grava un vincolo di indisponibilità: - se il vincolo è trascritto prima della trascrizione dell’atto di acquisto, il vincolo prevale sull’atto di acquisto (beni immobili o mobili registrati); - se invece è trascritto prima l’atto di acquisito e poi il vincolo di indisponibilità, allora prevale il primo sul secondo. In caso di beni mobili o universalità di mobili è invece rilevante l’atto di data certa anteriore. 6 Domande giudiziali L’art. 2915 II comma, dispone che non hanno effetto atti e domande per la cui efficacia rispetto ai terzi è richiesta la trascrizione, se essi sono trascritti successivamente al pignoramento. Quindi l’eventuale opposizione di terzo sarà rigettata. ✓ Dall’art. 2916 ricaviamo due principi: 1. Il pignoramento congela le ragioni di prelazione dei vari creditori: nella distribuzione del ricavato si tiene conto solo delle ragioni di prelazione esistenti alla data del pignoramento, quelle sorte dopo il pignoramento non sono opponibili alla massa dei creditori 2. Il pignoramento non effettua il blocco dei crediti, i quali possono essere fatti valere all’interno del processo di espropriazione anche se sorti dopo il pignoramento (crediti sopravvenuti) ✓ Pignoramento dei crediti Quando oggetto del pignoramento è un credito, il terzo debitore è obbligato a non adempiere nei confronti del debitore esecutato. Se il terzo adempie nonostante l’intervenuto pignoramento, ex art. 2917 c.c., il pagamento non è opponibile al creditore procedente, ed il terzo debitore è obbligato a corrispondere ugualmente la somma una seconda volta all’esecuzione forzata. 12.LE VICENDE ANOMALE RELATIVE AL PIGNORAMENTO Analizziamo ora una serie di istituti che si collocano tra il pignoramento e la vendita forzata. ▲ PIGNORAMENTO CONGIUNTO: ex. Art. 493 I comma c.p.c . ci può essere un’unica istanza di pignoramento e un solo atto di pignoramento a tutela di più creditori, anche sulla base di titoli esecutivi diversi (pignoramento su istanza di più creditori) le eventuali nullità inerenti alla fase del pignoramento si verificano per tutti ▲ UNIONE DI PIGNORAMENTI: ex art. 523 c.p.c. si ha unione quando più ufficiali giudiziari, separatamente richiesti, si trovano congiuntamente ad effettuare un pignoramento mobiliare. Si ha la stessa disciplina del pignoramento congiunto ▲ PIGNORAMENTO SUCCESSIVO: ex art. 493 II comma c.p.c. (per espropriazione mobiliare), art. 550 (per espropriazione di crediti), art. 561 (per espropriazione immobiliare). Si può avere in tutti i casi in cui l’atto di pignoramento è caducato per vizio proprio, o per carenza originaria di titolo esecutivo, o se il titolo esecutivo su cui è stato fatto il pignoramento venga meno con efficacia ex tunc. Es. Nel caso in cui abbiamo un atto di pignoramento da parte del creditore Caio, seguito da intervento nell’esecuzione di Sempronio e poi dalla vendita del bene pignorato da parte di Tizio, e il pignoramento sia caducato perché dichiarato nullo, oppure perché Caio non era munito di idoneo titolo esecutivo, il processo esecutivo non può andare avanti, e Sempronio dovrà riniziare l’esecuzione, notificando titolo esecutivo e precetto e facendo un nuovo pignoramento, ritardando quindi la sua soddisfazione. Se il debitore esecutato pone in essere un’alienazione in pendenza del processo esecutivo, a seguito di caducazione dell’atto di pignoramento per vizio proprio o per carenza originaria di titolo esecutivo, l’atto di pignoramento originariamente in opponibile a creditore procedente e creditore intervenuto, diventa efficace: Sempronio, che si era limitato ad intervenire nell’esecuzione, non potrà quindi instaurare un nuovo processo esecutivo sullo stesso bene, in quanto esso è stato alienato. Nel caso in cui, invece, Sempronio, anziché un semplice intervento, abbia fatto un successivo pignoramento e Tizio, debitore esecutato, propone le sue opposizioni al giudice dell’esecuzione che decide di caducare l’esecuzione instaurata da Caio, tale caducazione non pregiudica Sempronio, perché ci sono gli effetti del secondo pignoramento da lui effettuato, e quindi egli può proseguire l’esecuzione fondandola sul pignoramento. Il secondo pignoramento non apre un altro processo esecutivo, ma viene unito a quello già in corso, e vale come intervento. ▲ LITISPENDENZA ESECUTIVA: si possono avere più processi esecutivi contro lo stesso soggetto per lo stesso credito su beni diversi, e più creditori intorno allo stesso bene all’interno di un unico processo esecutivo. Non ci possono invece essere più processi esecutivi per lo stesso bene nei confronti dello stesso esecutato perché non si possono avere più trasferimenti dello stesso bene. ▲ CUMULO DEI MEZZI DI ESPROPRIAZIONE : il creditore, avendo un titolo esecutivo, può chiedere cumulativamente la tutela dello stesso credito con le varie forme di espropriazione, oppure possono essere fatte più esecuzioni dello stesso tipo su beni diversi. Il cumulo però trova un limite art. 2911 c.c., x cui il creditore che ha ipoteca, pegno o privilegio sui beni del debitore non può pignorare altri beni dello stesso debitore e non sottopone a esecuzione anche i beni gravati da prelazione a suo favore. ▲ PAGAMENTO NELLE MANI DELL’UFFICIALE GIUDIZIARIO (art. 494 c.p.c. I c.)il debitore esecutato può adempiere nelle mani dell’ufficiale giudiziario, e quindi non si ha esecuzione forzata perché si evita il pignoramento. L’ufficiale giudiziario, invece di effettuare il pignoramento, riceve la somma che consegna al creditore. ▲ DENARO OGGETTO DI PIGNORAMENTO (art. 494 III comma c.p.c.): il debitore dà all’ufficiale giudiziario una somma di denaro maggiorata del 20%, che viene percepita dall’ufficiale giudiziario come oggetto di pignoramento. In questo caso la somma non sarà data al creditore, ma versate dall’ufficiale giudiziario nelle casse dell’esecuzione: l’ufficiale deposita quindi il verbale di pignoramento insieme al denaro, il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione e si apre il processo di espropriazione. ▲ CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO (art. 495): si ha una sostituzione dell’oggetto del pignoramento. Originariamente sono stati pignorati beni del debitore e successivamente il debitore sostituisce i beni pignorati con una somma di denaro (si realizza quindi ex post il meccanismo dell’art. 494 III comma). ▲ RIDUZIONE DEL PIGNORAMENTO (art. 496 c.p.c.): su istanza del debitore o d’ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all’importo delle spese e dei crediti, il giudice, sentiti i creditori può disporre la riduzione del pignoramento. Devono essere stati pignorati più beni. Con la riduzione, alcuni beni vengono liberati dal pignoramento e tornano in libera disponibilità del debitore esecutato ▲ CESSAZIONE DELL’EFFICACIA DEL PIGNORAMENTO (art. 497 c.p.c.): all’avvenuto pignoramento deve seguire in un termine minimo di dieci e massimo di novanta giorni, la richiesta di liquidazione del bene. In caso di espropriazione immobiliare, se si il pignoramento perde efficacia ai sensi dell’art. 497, bisogna procedere anche alla cancellazione della trascrizione del pignoramento ex art. 562 c.p.c., che si effettua trascrivendo un altro atto in cui si dichiara che il pignoramento è divenuto inefficace. 7 Pregiudizialità tra rito e merito: In pratica non si può andare avanti con la vendita e l’assegnazione se non dopo aver risolto le questioni relative alla nullità degli atti del processo esecutivo. Nel processo di cognizione, può accadere che una parte sollevi un’eccezione di nullità relativa ad un atto del processo stesso: niente impedisce al giudice di accantonare per il momento la questione e di dar luogo all’istruzione della causa assumendo testimoni, facendo ispezioni e così via. Nel processo esecutivo invece l’accantonamento non è possibile perché ha effetti extra processuali, di merito, non solo l’atto finale cioè la distribuzione del ricavato, ma anche un atto intermedio, cioè la vendita forzata. Impugnazione della sentenza; Pronunciata la sentenza che rigetta l’opposizione degli atti, e quindi apre la strada alla vendita forzata, le soluzioni possibili sono due: o si aspetta il giudicato oppure ci si attiene alla lettera degli articoli 530 e 569 cpc, e si afferma sufficiente la sentenza di primo e unico grado, ed irrilevante la sua eventuale impugnazione. La soluzione più corretta sembra essere la prima e quindi che occorre attendere il giudicato. Stima del bene: Nel caso in cui opposizioni agli atti non ce ne sono, oppure si è raggiunto un accordo oppure c’è stata una sentenza passata in giudicato che le rigetta, il giudice dispone con ordinanza la vendita forzata o l’assegnazione, cioè attribuisce un valore al bene che è stato pignorato. 14.LE SINGOLE FORME DI VENDITA FORZATA ▲ VENDITA MOBILIARE la disciplina è unitaria per l’espropriazione diretta e per quella di beni mobili che il debitore ha presso terzi. I modi di liquidazione del bene mobile sono essenzialmente due: 1. vendita a mezzo commissionario: ( artt. 532-533 c.p.c.) Consiste nell’affidare la vendita del bene mobile, previamente stimato da un esperto, per un prezzo minimo stabilito dal giudice, ad un soggetto il quale lo vende a trattativa privata, attraverso un contratto che egli stipula con l’acquirente. Il commissionario ha diritto ad un compenso che stabilisce il giudice stesso, deve documentare la vendita e versare la somma che ha ricavato nelle casse dell’esecuzione. 2. vendita all’incanto: ( artt. 534-537 c.p.c.) La vendita può essere affidata al cancelliere o all’ufficiale giudiziario, o ad un istituto all’uopo autorizzato. Viene stabilito un prezzo minimo per l’incanto, viene fissata la data dell’incanto e nei giorni precedenti all’incanto l’incaricato si reca a ritirare i beni mobili dal custode. L’aggiudicazione è fatta al maggior offerente. Può darsi che la vendita del bene non abbia luogo in queste due forme, perché non si trova nessuno che offra il prezzo minimo di stima. Si ha così la vendita fallita , cioè la vendita non effettuata per mancanza di offerenti. L’art. 538 c.p.c. prevede due possibilità: a) che si abbia l’assegnazione su richiesta di uno o più creditori; b) se nessuno chiede l’assegnazione, il giudice dispone una seconda vendita a prezzo libero ▲ LIQUIDAZIONE DEI CREDITI per la perfezione del pignoramento, sono necessarie o una dichiarazione conforme del terzo o una sentenza che accerta l'esistenza del diritto di credito pignorato. Dopo di che il rinnovamento si perfeziona e si può procedere alla liquidazione del credito. Tale liquidazione si ha necessariamente attraverso il trasferimento del credito ad un soggetto diverso da colui che ne era titolare, ossia il debitore esecutato. Credito scaduto e non scaduto Il trasferimento del credito avviene secondo due modalità diverse a seconda che il credito sia già scaduto o scada entro 90 giorni, oppure che scada in un periodo successivo. Nel primo caso si ha una ipotesi di assegnazione coattiva che determina, dal punto di vista del diritto sostanziale, gli stessi effetti di una cessione credito. Naturalmente le eccezioni ottenibili dal terzo debitore non devono contrastare con il contenuto vincolante della dichiarazione della sentenza. Nel secondo caso i crediti possono essere assegnati, se i creditori ne fanno domanda, o venduti nel caso contrario. Se il credito è venduto significa che si troverà un soggetto il quale si rende cessionario di quel credito pagando una certa somma, che ovviamente sarà inferiore al valore nominale del credito. Riscossione del credito assegnato L’assegnatario si trova nella posizione di chi deve curare la riscossione del credito di cui è divenuto titolare. Problema: se il debitore non paga, l’assegnatario deve provvedere alla tutela giurisdizionale del suo diritto di credito, e per poter procedere all’esecuzione forzata nei confronti del terzo debitore, l’assegnatario deve avere un titolo esecutivo. Quindi: • se il debitore esecutato era già munito di titolo esecutivo nei confronti del terzo debitore, l’assegnatario subentra nella possibilità di utilizzare tale titolo esecutivo in qualità di successore del creditore originario • se il debitore non aveva titolo esecutivo, col pignoramento si ottiene un titolo esecutivo spendibile nei confronti del terzo assegnato ▲ VENDITA IMMOBILIARE L’udienza con cui si stabiliscono le modalità per la vendita dell’immobile si svolge in modo analogo a tutte le altre forme di espropriazione. Di diverso ci sono solo le modalità con cui si arriva alla liquidazione del bene e che sono: 1. vendita senza incanto: consiste in un invito a fare la propria offerta in cancelleria in busta chiusa, che rimane sconosciuta fino all’apertura delle buste. Possono partecipare tutti gli interessati tranne il debitore esecutato. Quando è scaduto il termine per il deposito in cancelleria delle buste, il giudice dell’esecuzione le apre e vede le offerte effettuate, poi convoca tutte le parti del processo esecutivo se l’offerta maggiore non supera di ¼ il valore del bene stabilito è sufficiente il dissenso di un creditore per far respingere l’offerta e procedere con la vendita all’incanto. Negli altri casi è il giudice a stabilire se accettare il prezzo o tentare l’incanto. 2. vendita all’incanto: inizia con il bando di vendita, ex art. 576 c.p.c., soggetto a pubblicità. Il bando stabilisce ora e giorno i cui, nell’udienza pubblica, in presenza del giudice, si procederà alla vendita. I soggetti che possono partecipare sono gli stessi della vendita senza incanto. 10 All’udienza il giudice procede alla vendita all’incanto: ciascun soggetto legittimato a partecipare fa oralmente la sua offerta; trascorsi 3 minuti dall’ultima offerta senza che ne siano fatte di maggiori, il bene viene aggiudicato all’ultimo offerente. L’art. 584 stabilisce che entro 10 gg dall’incanto, possono essere fatte delle offerte in aumento di almeno un quinto del prezzo raggiunto nell’aggiudicazione: il giudice convoca i nuovi offerenti e l’aggiudicatario della gara e procede nel modo sopra visto. decreto di trasferimento Il decreto con cui il giudice pronuncia il trasferimento del diritto sul bene ha l’effetto di estinguere trascrizioni di pignoramenti e iscrizioni ipotecarie. Questo costringe il creditore ipotecario a partecipare all’espropriazione del bene ed a riprendersi la somma che gli spetta anche prima del termine che egli aveva pattuito Titolo per il rilascio Il decreto di trasferimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio, cioè per ottenere la consegna del bene acquistato, nei confronti del custode ma non nei confronti dei terzi possessori (verso i quali andranno spesi gli ordinari mezzi di tutela di diritto comune come la rivendicazione o la restituzione. Vendita fallita qualora l’incanto fallisca e non ci siano richieste di assegnazione il giudice può, o disporre un secondo incanto con prezzo base ribassato di 1/5, oppure procedere con l’amministrazione giudiziaria del bene (quest’ultima viene disposta in due casi: 1. quando il bene produce dei frutti tali da poter soddisfare i creditori: il bene viene affidato al custode, il quale lo gestisce, ne prende i frutti, e se con essi si soddisfano tutti i creditori, l’amministrazione giudiziaria cessa e il bene viene restituito al debitore, altrimenti entro 3 anni bisogna procedere ad ulteriore vendita 2. se nel mercato è un momento in cui le offerte di acquisto sono scarse, il giudice può decidere di aspettare che il mercato si rialzi.) 16. GLI EFFETTI SOSTANZIALI DELLA VENDITA E DELL’ASSEGNAZIONE Acquisto a titolo derivativo Ai sensi dell’art. 2919 c.c. “la vendita forzata trasferisce all’acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l’espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede”. La vendita forzata da luogo ad un acquisto a titolo derivativo: la misura dell’acquisto è determinata dalla misura del diritto sul dante causa. (ricordando che si ha acquisto a titolo derivativo quando sussiste in capo al dante causa una situazione sostanziale uguale o maggiore rispetto a quella acquistata; si ha invece acquisto a titolo originario quando in capo al dante causa non esiste un diritto uguale o maggiore di quello acquistato). Per questo motivo se colui che ha subito l’espropriazione non era effettivamente titolare del diritto pignorato, l’acquirente in vendita forzata non acquista niente in pregiudizio del terzo estraneo, effettivo titolare del diritto sul bene pignorato. La vendita forzata non pregiudica il terzo vero proprietario, proprio perché l’acquisto è a titolo derivativo: poiché la vendita forzata fa acquistare all’aggiudicatario i diritti che spettavano a colui che ha subito l’espropriazione, se tali diritti spettavano in realtà a un terzo l’aggiudicatario in realtà non acquista nulla e la vendita non toglie niente al terzo. Effetti del pignoramento hanno la funzione di conservare il diritto in vista della vendita forzata, hanno cioè la funzione di rendere inopponibili gli atti di disposizione compiuti dopo il pignoramento; tali atti di disposizione, quindi, se e in quanto inopponibili al creditore pignorante, sono inopponibili anche all’acquirente in vendita forzata. Nell’ultimo comma dell’art.2919 c.c. si parla proprio di “creditori intervenuti nell’esecuzione” Il riferimento a questi ultimi e la distinzione con il creditore pignorante, è giustificato proprio in relazione a un diverso meccanismo di protezione previsto a favore del creditore ipotecario vediamo il caso previsto dall’art. 2812 c.c. sui “diritti costituiti sulla cosa ipotecata”. Abbiamo due categorie di terzi acquirenti (e relative discipline): • terzi che hanno acquistato servitù, usufrutto, uso o abitazione: il creditore ipotecario deve notificare il titolo esecutivo e il precetto al solo debitore e non al terzo; • superficie, enfiteusi, proprietà nuda o piena: il creditore ipotecario può espropriare il bene non solo nei confronti di colui che gli ha concesso l’ipoteca, ma anche contro il terzo acquirente. Dovrà notificare il titolo esecutivo e il precetto anche al terzo acquirente che assumerà il ruolo di esecutato. Quindi il creditore ipotecario può e deve agire esecutivamente contro i terzi, titolari dei diritti appartenenti alla prima categoria.* Al contrario, i terzi titolari dei dir. appartenenti alla prima categoria non divengono soggetti espropriati, non assumono la qualità di esecutato, perché –tranne l’usufruttuario – non sono titolari di un diritto suscettibile di essere trasferito: il loro diritto, con la vendita forzata, si estingue per incompatibilità e si trasforma in una somma di denaro che è l’equivalente del diritto estinto. I titolari dei dir. che si estinguono con l’espropriazione diventano quindi creditori privilegiati iscritti: • privilegiati, perché hanno preferenza sui creditori ipotecari posteriori e sui creditori chirografari; • iscritti perché il loro credito deriva dalla trasformazione di un dir. che trae origine da un atto trascritto. Essendo la loro posizione destinata a trasformarsi in un dir. di credito avente ragione di prelazione, risultante dai pubblici registri, essi rientrano nella previsione dell’art. 498 c.p.c. e quindi devono essere avvertiti della pendenza del processo esecutivo. * Pertanto, se dopo l’iscrizione dell’ipoteca, il proprietario ha costituito sul bene ipotecato, a favore di terzi,, un diritto di superficie, enfiteusi, piena o nuda proprietà, il creditore ipotecario può espropriare il bene, ma deve notificare l titolo esecutivo e il precetto al terzo acquirente, deve effettuare il pignoramento contro il terzo che assume il ruolo di esecutato; la vendita forzata viene fatta contro il terzo acquirente e l’aggiudicatario acquista un titolo contro il terzo acquirente. Acquisto a titolo originario L’art. 2913 c.c . stabilisce che gli atti di disposizione del diritto pignorato non hanno effetto in pregiudizio del creditore procedente e dei creditori intervenuti, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i beni mobili non iscritti in pubblici registri. La buona fede consiste nel non sapere che il bene è pignorato. Conflitto tra aggiudicatario e terzo proprietario nel momento in cui nasce il diritto acquistato a titolo originario dall’acquirente in vendita forzata, si viene a creare una situazione di incompatibilità con quella del terzo proprietario del bene. Gli artt. 2920 c.c. , per la vendita, e 2926 c.c., per l’assegnazione, disciplinano la tutela di colui che, nel conflitto tra il terzo, proprietario del bene, e l’acquirente in vendita forzata, rimane soccombente: ✓ Prevalenza dell’aggiudicatario: 15.ex art. 2920, se oggetto della vendita forzata è una cosa mobile, coloro che avevano la proprietà o altri diritti reali su di essa ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall’espropriazione, non possono farle valere nei confronti dell’acquirente in buona fede né possono ripetere dai creditori la somma loro distribuita. Il terzo deve dimostrare la mala fede dell’acquirente, e quindi dimostrare che l’acquirente sapeva che il bene non era dell’esecutato ma del terzo stesso: se lo dimostra può ottenere la restituzione del bene dall’aggiudicatario ed il risarcimento danni. 11 16.ex art. 2926, i terzi che avevano la proprietà del bene mobile assegnato possono, entro 60 gg dall’assegnazione, rivolgersi all’assegnatario che ha ricevuto in buona fede il possesso del bene per farsi dare da costui la somma che egli si è trattenuto a soddisfazione totale o parziale del suo credito. Versando la somma in questione, l’assegnatario torna creditore del debitore. ✓ Prevalenza del terzo proprietario :ex art. 2921 l’aggiudicatario ha il diritto di farsi consegnare il ricavato della vendita, e se questo è già stato distribuito, può rivolgersi ai creditori, per ripetere da ciascuno di essi la somma corrispondente a quella assegnata in sede di distribuzione del ricavato. Vendita forzata e vendita di diritto comune benché esista un perfetto parallelismo fra vendita di diritto comune e vendita forzata, ci sono tuttavia alcune differenze: 1.nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa; 2.la vendita forzata non può essere impugnata per causa di lesione; 3.nella vendita forzata abbiamo l’estinzione dei diritti reali di garanzia sui beni oggetto della vendita. In caso di nullità del processo esecutivo: • i creditori non sono tenuti a restituire quanto hanno ricevuto, pertanto l’esecutato non può agire in ripetizione nei confronti dei creditori intervenuti allegando la nullità del processo esecutivo. • per quanto riguarda, invece, i rapporti tra esecutato ed aggiudicatario-acquirente in vendita forzata, la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l’assegnazione non ha effetto nei confronti dell’aggiudicatario: si ha però l’eccezione del caso in cui l’acquirente abbia colluso col creditore procedente, approfittando della nullità per rendersi acquirente. 3. Terza Fase: Distribuzione del ricavato: il diritto del debitore, oggetto del pignoramento, è liquidato 17.LA DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO. Somma da distribuire tale fase non ha luogo quando non sia stato possibile procedere alla realizzazione del diritto pignorato o quando è stato assegnato a un creditore senza che costui abbia versato un conguaglio. Tale distribuzione è disciplinata dagli artt. 509-512 c.p.c. L’art. 509 stabilisce che la somma oggetto della distribuzione è composta da quanto proviene a titolo di prezzo o di conguaglio, rendita o provento di cose pignorate, multa e risarcimento danni da parte dell’aggiudicatario. Ordine della distribuzione L’ordine dei crediti è il seguente: 1. spese della procedura, ovvero quelle del pignoramento, della vendita, della custodia del bene, ed eventuali spese delle opposizioni infondatamente proposte dal debitore esecutato 2. creditori con diritto di prelazione: se 2 creditori hanno lo stesso grado di prelazione concorrono proporzionalmente tra loro 3. creditori chirografari tempestivi 4. creditori chirografari tardivi 5. esecutato, per eventuale residuo Formazione del piano di riparto Per quanto riguarda la formazione del piano di riparto distinguere: 1. in caso di espropriazione mobiliare, i creditori possono presentare al giudice un paino di riparto concordato tra loro, già predisposto e sottoscritto da tutti i creditori: in tal caso il giudice dell’esecuzione provvede in conformità, se non c’è opposizione del debitore; se c’è opposizione, l’accordo dei creditori è vincolante e il giudice non può discostarsi. Se manca l’accordo dei creditori, ogni creditore può chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata: il giudice prepara un piano di riparto, lo sottopone alle parti che possono approvarlo; se non lo approvano si procede ex art. 512 c.p.c. per risolvere le contestazioni (il giudice dell’esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza impugnabile) 2. in caso di espropriazione immobiliare, il giudice provvede d’ufficio, senza bisogno di istanza di parte o di un piano concordato. Il giudice prepara un piano di distribuzione, lo deposita in cancelleria e fissa un’udienza; il cancelliere avvisa i creditori intervenuti ed il debitore dell’avvenuto deposito e dell’udienza fissata e le parti hanno 10 gg per consultare il piano di riparto. Se non compaiono all’udienza o comparendo non si oppongono, il piano di riparto è approvato; se si trovano in accordo per modificarlo, il giudice deve prenderne atto e modificare il piano; se il piano è contestato si procede ex art. 512 c.p.c. Accantonamenti Nel caso di creditori, il cui credito è stato contestato dal debitore, e che non hanno tempestivamente instaurato il processo di cognizione volto ad ottenere un titolo esecutivo, il loro intervento ha perso effetti. Se invece hanno proposto la domanda tempestivamente, l’art. 510 II-III comma c.p.c. prevede che il giudice dell’esecuzione disponga l’accantonamento delle somme ad essi eventualmente spettanti: la somma accantonata verrà poi distribuita una volta decorso il termine fissato dal giudice, su istanza di parte o anche d’ufficio, oppure prima del termine quando tutti i creditori che ne avevano bisogno hanno ottenuto il titolo esecutivo. Cmq decorsi massimo 3 anni, la somma accantonata è distribuita, e laddove il creditore non abbia fatto in tempo ad ottenere il titolo esecutivo, la somma accantonata è assegnata al creditore successivo. Approvato il piano di riparto e risolte le contestazioni, il processo esecutivo si chiude con l’emissione dei mandati di pagamento da parte del cancelliere. Domanda di sostituzione I creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono domandare di essere a lui sostituiti proponendo domanda ex art. 499 II comma c.p.c. Questa non è una domanda di intervento. Al momento della distribuzione del ricavato il giudice provvede ad assegnare al sostituente le somme che spettano al sostituito: nel caso di contestazioni tra sostituente e sostituito si procede cmq con il riparto, e poi si valuta a chi spetta la somma. Gli effetti della distribuzione del ricavato il provvedimento con cui il giudice distribuisce il ricavato è un atto del processo esecutivo e come tale ha la stabilità degli atti del processo esecutivo : la nullità deve essere fatta valere con l’opposizione agli atti esecutivi. L’esecutato, terminata la distribuzione può metterne cmq in discussione il risultato, assumendo e dimostrando che l’effetto prodotto dal processo esecutivo non è conforme al diritto sostanziale. La risoluzione delle controversie in sede di distribuzione dobbiamo tener presente delle novità introdotte dalla riforma del 2006. 12 2. atti pubblici L’ordine di rilascio ha efficacia erga omnes: il titolo esecutivo ha efficacia contro chiunque, nel momento in cui l’esecuzione si svolge, si trovi ad esercitare il potere di fatto sul bene. Tutte le volte in cui l’ufficiale giudiziario trova il bene nella materiale disponibilità di un soggetto diverso da colui che è obbligato alla consegna o rilascio secondo il titolo, l’esecuzione deve ugualmente avere luogo, anche in pregiudizio del terzo, salve le difese di quest’ultimo nelle sedi opportune. Il creditore deve individuare come parte esecutata il soggetto verso cui effettivamente si producono gli effetti dell’esecuzione: se poi chi ha potere di fatto sul bene è esecutabile, l’esecuzione è processualmente lecita; se colui, verso cui l’esecuzione produrrà i suoi effetti, non è soggetto all’efficacia del titolo esecutivo, l’esecuzione può essere da costui ostacolata con opposizione all’esecuzione, in conseguenza dell’accoglimento della quale, occorrerà che il creditore si procuri un titolo esecutivo contro tale soggetto. Tra espropriazione e esecuzione in forza specifica vi è una differenza fondamentale: • la direzione degli effetti dell’espropriazione è soggettiva, perché dipende dall’individuazione dell’esecutato da parte del procedente e gli effetti si verificano solo nella sfera giuridica del soggetto che il creditore procedente individua come esecutato • nell’esecuzione in forma specifica la direzione degli effetti dell’esecuzione è oggettiva, gli effetti si producono non secondo la scelta del creditore ma secondo l’effettiva situazione esistente; nei confronti del detentore corpore del bene, nell’esecuzione per consegna o rilascio; nei confronti di questi e del proprietario, nell’esecuzione per obblighi di fare. Vediamo il procedimento per consegna o rilascio. Procedimento Ex art. 605 c.p.c., il precetto deve contenere la descrizione del bene, che di per sé è già contenuta nel titolo esecutivo. Unico soggetto dell’ufficio esecutivo necessariamente presente all’esecuzione per consegna o rilascio è l’ufficiale giudiziario: il giudice dell’esecuzione rimane inattivo finchè non è chiamato ad intervenire. Consegna La consegna del bene avviene ex art 606 c.p.c.: l’ufficiale giudiziario ricerca il bene dove si trova. Rilascio Il rilascio del bene immobile avviene ex art. 608 c.p.c.: deve essere dato all’esecutato, almeno dieci giorni prima, il preavviso del giorno e dell’ora in cui avverrà l’immissione in possesso. Con la notifica del preavviso di rilascio, ha inizio l’esecuzione forzata. Poiché, dopo a notificazione del precetto, l’istante ha un termine di 90 gg per iniziare l’esecuzione, è sufficiente la notificazione del preavviso di rilascio per impedire la perenzione del precetto. L’ufficiale giudiziario ingiunge all’esecutato di astenersi dall’esercitare il potere di fatto e immette l’avente diritto nel possesso del bene: se l’esecutato non è presente bisogna notificargli l’atto di ingiunzione. Nel caso in cui la detenzione corpore del bene non sia attualmente dell’esecutato, ma di detentori che esercitano il potere di fatto dell’esecutato, laddove l’avente diritto vuole anche la detenzione corpore del bene, situazione quindi incompatibile con quella dei terzi conduttori, deve agire esecutivamente contro di loro: non si applica quindi l’ultima parte dell’art. 608 II comma c.p.c. “ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore”, in quanto il procedente vuole ottenere la detenzione corpore del bene estromettendone i detentori. Quella disposizione si applica quando il bene è in parte nella detenzione corpore dell’esecutato, in parte nella detenzione di terzi: l’esecuzione avrà quindi luogo contro l’obbligato secondo il titolo esecutivo per la parte del bene di cui egli ha la detenzione corpore, e in parte avviene con l’ingiunzione al terzo debitore => per la parte del bene sulla quale l’obbligato ha il potere di fatto, si ha esecuzione per rilascio; per la parte di cui l’obbligato ha solo possesso formale si ha ingiunzione ai detentori di riconoscere il nuovo possessore. Ex art. 610 c.p.c., le parti possono interpellare il giudice dell’esecuzione solo per farlo intervenire nella determinazione di ciò che l’ufficiale giudiziario deve fare per proseguire l’esecuzione forzata. Spese Le spese dell’esecuzione sono anticipate dalla parte istante e sono a carico dell’esecutato, e comprendono, oltre alle spese vive, anche i diritti e gli onorari dell’avvocato del creditore (novità introdotta dalla riforma del 2006: prima la liquidazione dei diritti e gli onorari di avvocato avveniva previo provvedimento di ingiunzione, ora si ha con decreto del giudice dell’esecuzione). b. 22. ESECUZIONE PER OBBLIGHI DI FARE Gli artt. 2931 e 2933 c.c . forniscono i profili generali di tale esecuzione. Ex art. 2933 II comma “non può essere ordinata la distruzione della cosa e l’avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all’economia nazionale”: il titolo esecutivo che contiene la condanna alla distruzione del bene, ha già superato questo ostacolo in quanto spetta al giudice valutare se la distruzione è di pregiudizio all’economia nazionale. Ex art. 612 “cbi intende ottenere l’esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o non fare, dopo la notificazione del precetto, deve chiedere con ricorso al pretore che siano determinate le modalità dell’esecuzione.” L’attuazione della tutela esecutiva non modifica le situazioni sostanziali esistenti sul bene. Anche i verbali di conciliazione giudiziale sono titoli esecutivi idonei all’esecuzione per obblighi di fare. Imputazione degli effetti L’esecutato viene individuato sulla base degli effetti concreti che produrrà l’esecuzione: titolo esecutivo e precetto devono quindi essere notificati a chi esercita sul bene il potere di fatto, nonché al proprietario, se questi è soggetto diverso dal procedente e dall’esecutato. Determinazione delle modalità Decorsi 10 gg dalla notifica del precetto, il creditore ricorre al giudice dell’esecuzione perché determini le modalità di esecuzione: il giudice convoca l’esecutato, stabilisce con ordinanza le modalità di esecuzione, nomina l’ufficiale giudiziario che deve sovrintendere e chi materialmente deve compiere l’opera. Spese Le spese dell’esecuzione sono a carico dell’esecutato. Autorizzazioni amministrative In sede di esecuzione per obblighi di fare, può dardi che l’opera da costruire necessiti del rilascio di concessioni, autorizzazioni e simili da pare della pubblica amministrazione Il titolo esecutivo dà all’ufficio esecutivo la possibilità di usare tutti gli strumenti giuridici che il debitore ha nel suo patrimonio, e quindi l’ufficio esecutivo, sulla base del titolo esecutivo, può chiedere tutte quelle autorizzazioni e concessioni che l’esecutato poteva e doveva chiedere e non ha richiesto. Se l’esecutato le aveva chieste e gli erano state rifiutate, l’ufficio esecutivo, che si sostituisce all’obbligato, può proporre le impugnative possibili ed opportune in sede di contenzioso amministrativo; se poi la pubblica amministrazione rifiuta definitivamente e legittimamente i necessari permessi, il diritto del procedente si trasforma in risarcimento del danno. 23. ESECUZIONE INDIRETTA 15 Misure coercitive L’esecuzione indiretta è lo strumento necessario per tutelare in via esecutiva diritti correlati ad obblighi infungibili. Per lungo tempo il nostro ordinamento è stato lacunoso in questo settore, in quanto singole fattispecie di esecuzione indiretta erano previste qua e là da leggi speciali, ma mancava una previsione generale per tutte le ipotesi di obblighi infungibili. Questa lacuna è stata colmata con la riforma del 2009, che ha introdotto l’art. 614 bis c.p.c., il quale adotta la tecnica della sanzione civile di cui è beneficiario l’avente diritto. Detta norma stabilisce che “il giudice, con la sentenza di condanna fissa la somma di denaro dovuto dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento” Attribuzione del potere: il legislatore affida al giudice della cognizione la concessione della misura coercitiva, e quindi l’avente diritto, beneficiario di un titolo esecutivo stragiudiziale per un obbligo infungibile, sarà costretto a proporre una domanda in sede dichiarativa per ottenere la determinazione della sanzione pecuniaria: la misura potrà quindi essere stabilita anche con lodo arbitrale, e potrà essere disposta non solo con sentenza, ma con qualsiasi provvedimento di condanna, che sarà di rito e non di merito. Criteri di determinazione La determinazione della somma avviene: 1. per ogni violazione o inosservanza successiva 2. per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento Entità della sanzione La determinazione della sanzione pecuniaria è fatta su richiesta di parte, contestualmente alla domanda di condanna, cui è strumentale, o al massimo in udienza di assunzione dei mezzi di prova: se non è tempestivamente promossa, è necessario instaurare un successivo giudizio per chiederla. Verifica della infungibilità La richiesta una volta avanzata non può non essere accolta, salve alcune eccezioni. Il giudice deve verificare che la condanna abbia ad oggetto un’astensione o un obbligo di fare infungibile. Fattispecie escluse Le ipotesi in cui l’esecuzione indiretta è esclusa sono due, ex art. 614 bis I comma c.p.c: a. in materia di lavoro subordinato e parasubordinato b. quando la misura esecutiva è manifestamente iniqua Riscossione delle somme Ex art. 614 bis I comma “il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute”: non vi è quindi necessità di una preventiva verifica dell’effettiva esistenza dell’illecito, e il creditore potrà intimare precetto, unilateralmente affermando che sono venuti ad esistenza i presupposti della nascita dell’obbligo di corrispondere le somme. Il precetto può essere contrastato con opposizione all’esecuzione. Riforma del provvedimento Ove la pronuncia di condanna fosse modificata in sede di impugnazione, le somme eventualmente pagate devono essere restituite, con gli interessi legali dalla data dell’avvenuto pagamento. LE OPPOSIZIONI L’opposizione è il rimedio esperibile dal debitore o dal terzo nel caso in cui questi si dolgano di aver subito la lesione di un loro diritto in conseguenza di un atto di esecuzione che ritengono ingiusto. Una volta proposta l’opposizione dà luogo ad un ordinario processo di cognizione, che si inserisce nell’ambito del processo di esecuzione come un incidente. Abbiamo DUE CATEGORIE DI OPPOSIZIONI: 1. opposizioni proponibili dall’esecutato (debitore o terzo assoggettato all’esecuzione, che comprendono: a. opposizione all’esecuzione (artt. 615-616 c.p.c.) b. opposizione agli atti esecutivi (artt. 617-618 c.p.c.) 2. opposizioni di terzo, estranei all’esecuzione, ma che vantano diritti sui beni esecutati (artt. 619-622 c.p.c.) 24. OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (art. 615 e 616 c.p.c..) Oggetto Ha per oggetto la contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata. Il diritto a procedere ad esecuzione forzata può essere contestato per: ✓ MANCANZA DEL DIRITTO ALLA TUTELA: si intende la mancanza del titolo esecutivo in senso sostanziale. L’opponente può negare il diritto a procedere ad esecuzione sostenendo che la parte istante non ha diritto alla tutela esecutiva perché il titolo esecutivo in senso sostanziale non è mai esistito o è venuto meno, quindi può contestare per inefficacia originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo. Sappiamo che l’efficacia esecutiva deve sussistere per tutto il corso dell’esecuzione: se l’esecuzione è iniziata in carenza di un titolo esecutivo, che sopravviene poi nel corso del processo, ciò non vale a sanare la situazione di illegittimità dovuta al compimento di atti esecutivi in un momento in cui era carente il titolo esecutivo. Nullità del titolo esecutivo Problemi particolari sorgono quando si nega l’esistenza del titolo esecutivo, allegando la nullità dell’atto in cui il titolo esecutivo consiste: a. per i titoli esecutivi stragiudiziale non vi sono problemi, in quanto ogni nullità rilevante dell’atto può essere fatta valere in sede di opposizione dell’esecuzione b. per i titoli giudiziali, ex art. 161 I comma c.p.c., si applica il principio della conversione delle nullità in motivi di impugnazione => la nullità del titolo esecutivo giudiziale non può essere fatta valere in sede di opposizione all’esecuzione, con l’eccezione del provvedimento carente della sottoscrizione del giudice, nel qual caso si parla di inesistenza dell’atto, perché difetta di uno dei suoi requisiti essenziali. In caso di inesistenza dell’atto, quindi, si può proporre opposizione all’esecuzione quando il provvedimento è usato come titolo esecutivo. 16 Esecutività ex lege e ope iudicis in riferimento ai provvedimenti giurisdizionali dobbiamo approfondire un’altra questione. L’efficacia esecutiva può essere disposta: • ex lege => disposta dalla legge. Siccome l’efficacia esecutiva discende immediatamente dall’esistenza di presupposti previsti dalla legge, in sede di opposizione all’esecuzione si può affermare che tali presupposto non esistono • ope iudicis => disposta dal provvedimento del giudice. Essendo rilevante la valutazione del giudice che ha accertato l’esistenza dei presupposti previsti dalla legge, sono precluse tutte le contestazioni relative all’effettiva sussistenza dei presupposti in questione: non si potranno quindi contestare in sede di opposizione all’esecuzione, la giustizia e la fondatezza del provvedimento con cui il giudice ha dato o negato l’esecutività a quel determinato atto. ✓ MANCANZA DEL DIRITTO DA TUTELARE: si contesta il diritto sostanziale oggetto della tutela esecutiva. In sede di opposizione all’esecuzione possono essere fatte valere le stesse contestazioni che sarebbero ammissibili nel caso in cui l’atto-titolo esecutivo fosse utilizzato dal creditore come prova dell’esistenza del suo diritto in un ordinario processo di cognizione (es. se il creditore procedente è il primo prenditore della cambiale, gli si possono opporre tutte le eccezioni cartolari ed anche quelle relative al rapporto sottostante, se invece è giratario, gli si possono opporre solo le eccezioni cartolari, e quelle derivanti da un eventuale rapporto sottostante tra giratario e debitore come una compensazione). Impignorabilità dei beni Con l’opposizione all’esecuzione si può far valere, ex art. 615 II comma c.p.c., anche l’impignorabilità dei beni: non si utilizza l’opposizione agli atti esecutivi, perché il bene impignorabile fuoriesce dal diritto di procedere ad esecuzione forzata, ex art. 2740 c.p.c. Contestazioni relative all’an dell’esecuzione Nell’opposizione all’esecuzione si discute l’an dell’esecuzione, quindi del se (l’opposizione agli atti esecutivi discute del quomodo dell’esecuzione, quindi del come): si dice quindi che è di merito (mentre l’opposizione agli atti esecutivi è di rito). Inizio dell’esecuzione Vediamo ora come si svolge il processo di opposizione all’esecuzione. Bisogna innanzitutto stabilire se l’esecuzione forzata è iniziata: 1. opposizione a precetto l’opposizione proposta prima dell’inizio dell’esecuzione si propone con un ordinario atto di citazione di fronte al giudice competente per materia o valore con riferimento al diritto sostanziale del quale si richiede la tutela esecutiva 2. opposizione dopo l’inizio dell’esecuzione ex art. 615 II comma c.p.c., l’opposizione è proposta con ricorso che si deposita nella cancelleria del giudice dell’esecuzione e che successivamente è portato a conoscenza delle parti interessate, insieme al decreto con cui il giudice dell’esecuzione fissa l’udienza di comparizione innanzi a sé. In tale udienza il giudice dovrà dare risposta sull’eventuale domanda di sospensione che l’opponente abbia avanzato, e individuare il giudice competente a decidere del merito della domanda di opposizione: • competenza verticale è valutata con riferimento al diritto di cui è chiesta la tutela • competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui si svolge l’esecuzione Se competente è l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell’esecuzione è competente, il giudice dell’esecuzione assegna un termine perentorio per l’introduzione del giudice di merito. Legittimazione attiva La legittimazione a proporre l’opposizione all’esecuzione spetta sempre all’esecutato e cioè al debitore e al terzo proprietario. Può anche essere proposta in via surrogatoria da un creditore dell’esecutato nell’inerzia di quest’ultimo. Legittimazione passiva La controparte è il creditore procedente: i creditori già intervenuti quando viene proposta l’opposizione, sono litisconsorti necessari solo se muniti di titolo esecutivo. Se viene accolta l’opposizione all’esecuzione, questa travolge gli interventi dei creditori, che sebbene muniti di titolo esecutivo, non hanno effettuato un pignoramento autonomo sul bene: si ha allora la chiusura del processo esecutivo anche verso e in pregiudizio del creditore intervenuto. I creditori intervenuti senza titolo esecutivo possono partecipare al processo di opposizione in via di intervento volontario adesivo- dipendente. Inversione dell’iniziativa processuale e onere della prova Il processo di opposizione all’esecuzione è un ordinario processo di cognizione in cui si realizza un’inversione dell’iniziativa processuale: mentre solitamente l’iniziativa processuale è di colui che afferma l’esistenza del diritto e ne chiede la tutela, qui è di colui che nega l’esistenza del diritto. Questo implica che colui che afferma l’esistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata è il creditore opposto, mentre chi nega l’esistenza di tale diritto è il debitore esecutato opponente: è quindi il creditore procedente, convenuto opposto, a dover dimostrare i fatti costitutivi del diritto, ed è il debitore esecutato, attore opponente, a dover dimostrare i fatti impeditivi, modificativi, estintivi del diritto del creditore. Se si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata, perché si nega l’esistenza del diritto sostanziale da tutelare, l’atto, che ha efficacia di titolo esecutivo, ha anche una qualche efficacia di accertamento dell’esistenza del diritto. Domanda riconvenzionale Il creditore opposto può proporre una domanda riconvenzionale avente ad oggetto lo stesso diritto, oppure un diritto connesso con quello di cui era stata chiesta la tutela esecutiva: ciò accade spesso coi titoli esecutivi stragiudiziali. L’accoglimento dell’opposizione, accompagnato dall’eventuale accoglimento della domanda riconvenzionale, non fa salva l’esecuzione: il creditore procedente, soccombente nella domanda di opposizione, e vittorioso nella domanda riconvenzionale, può tutelarsi esecutivamente, ma deve iniziare da capo l’esecuzione, perché il titolo esecutivo deve sussistere dall’inizio alla fine dell’esecuzione, ed il nuovo titolo si forma solo al momento dell’accoglimento della domanda riconvenzionale e l’esecuzione in corso è caducata. Effetti della sentenza La sentenza che rigetta l’opposizione, afferma l’esistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata; la sentenza che accoglie l’opposizione nega l’esistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata. L’accoglimento dell’opposizione impedisce la prosecuzione del processo esecutivo e caduca gli effetti degli atti già compiuti ed ha inoltre un effetto preclusivo, di accertamento, in relazione al quale è determinante il motivo per cui l’opposizione è stata accolta: 1. se è dichiarata l’impignorabilità del bene, la pronuncia libera il bene dal vincolo del pignoramento, ma non impedisce la prosecuzione del processo di espropriazione per gli altri beni, eventualmente sottoposti ad esecuzione 2. se è dichiarata l’inefficacia del titolo esecutivo, l’esecuzione è caducata, ma il creditore potrà instaurare un nuovo processo esecutivo, a tutela dello stesso diritto sostanziale 17 27. LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO Consiste in un arresto del processo esecutivo. Ex art. 623 c.p.c., la sospensione può essere disposta: ✓ dalla legge: quando il processo di cognizione incidentale riguarda l’oggetto del processo esecutivo e non l’oggetto dell’esecuzione forzata. Si tratta dei casi previsti dagli artt. 548 e 601 c.p.c.: 1. quando il giudice ritiene opportuno alienare la quota spettante all’esecutato sul bene indiviso, ed è quindi necessario procedere alla divisione 2. in caso di espropriazione dei crediti, in quanto il processo di cognizione ha lo scopo di accertare il credito pignorato ✓ dal giudice dell’impugnazione. ✓ La riforma del 2006 introduce anche la sospensione disposta dal giudice dell’opposizione a precetto, laddove ricorrano gravi motivi ✓ dal giudice dell’esecuzione , a seguito della proposizione di un’opposizione all’esecuzione o di un’opposizione di terzo: vi deve essere un provvedimento del giudice, che valuti la sussistenza di gravi motivi. Può esserci sospensione anche in caso di opposizione agli atti esecutivi , ma qui perché nel processo di cognizione incidentale si fa valere l’invalidità dell’esecuzione. Provvedimento Sull’istanza di sospensione il giudice provvede con ordinanza, contestabile col reclamo, ex art. 624 II c. c.p.c. L’art. 624 c.p.c. introduce un raccordo fra la sospensione del processo esecutivo ed il processo di merito instaurato con le opposizioni: una volta ottenuta la sospensione del processo esecutivo, lì opponente può accontentarsi di tale risultato e non coltivare il giudizio di merito, oppure rinunciarvi e magari iniziare una nuova esecuzione forzata. Scaduto il termine perentorio assegnato dal giudice, se nessuna delle parti ha compiuto l’attività necessaria all’instaurazione del giudizio di merito, il giudice pronuncia, anche d’ufficio, l’estinzione. Su istanza delle parti L’art. 624 bis c.p.c. introduce anche nel processo esecutivo la sospensione concordata: 1. la sospensione deve essere richiesta prima della vendita da tutti i creditori muniti di titolo esecutivo; può essere richiesta una sola volta nel corso del processo esecutivo e ha durata max di due anni 2. il termine ultimo è 20 gg prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di acquisto nella vendita senza incanto e 155 gg prima dell’incanto 3. se l’istanza è accolta, e si tratta di espropriazione immobiliare o di mobili registrati, essa è comunicata al custode, e ne è data notizia sul sito internet, nel quale sono reperibili le notizie relative all’espropriazione 4. per sospendere il processo è necessario il consenso di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo; per revocarla è sufficiente l’istanza di uno solo di essi 5. se la sospensione non è revocata, il processo esecutivo deve essere riattivato, entro 10 gg dalla scadenza del periodo di sospensione, da parte di qualunque creditore munito di titolo esecutivo, con istanza volta a far fissare l’udienza di prosecuzione del processo 6. nell’espropriazione mobiliare presso il debitore, il termine ultimo per presentare la richiesta di sospensione è costituito dalla fissazione della data di asporto dei beni; nell’espropriazione mobiliare presso il terzo il termine ultimo è costituito dalla dichiarazione del terzo Effetti Ex art. 626 c.p.c., gli effetti della sospensione consistono nell’impossibilità di compiere atti nel processo esecutivo, ad esclusione degli atti conservativi, che possono essere autorizzati dal giudice dell’esecuzione. La sospensione cessa nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione, o non più tardi di 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l’opposizione. Estinzione del processo incidentale Qnd si estingue il processo di cogniz. incidentale, la cui esistenza ha causato la sospensione: • se la sospensione è automatica, ed ha quindi luogo nell’interesse del creditore procedente, l’estinzione del processo di cognizione comporta la caducazione del processo esecutivo, perché viene meno la possibilità di plasmarne l’oggetto • nelle altre due categorie di sospensione, che hanno luogo nell’interesse dell’opponente, l’estinzione del processo di cognizione incidentale può essere richiesta con istanza dell’opponente La riassunzione si effettua con ricorso al giudice dell’esecuzione che, convocate le parti e constata la cessazione della causa di sospensione, o compie lui l’atto successivo, o consente al creditore di compierlo. Se il termine perentorio di riassunzione non è rispettato, il processo esecutivo si estingue. 28. L’ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO (art. 629-632 c.p.c.) Si ha nelle seguenti ipotesi: ✓ rinuncia agli atti del processo esecutivo la rinuncia proviene sempre e necessariamente dal creditore procedente. Non è necessario che essa sia accettata dal debitore esecutato, mentre per quanto riguarda i creditori dobbiamo distinguere: • fino a quando non viene emesso il decreto di trasferimento, la rinuncia agli atti deve essere accettata solo dagli altri creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, e non anche da quelli senza titolo esecutivo • dopo la vendita è necessaria l’accettazione di tutti i creditori anche senza titolo esecutivo ✓ inattività delle parti. due ipotesi: 20 • mancata, tempestiva prosecuzione o riassunzione del processo esecutivo: l’estinzione opera di diritto ed è retroattiva al momento in cui l’estinzione si è verificata. Può essere eccepita dalla parte o dichiarata d’ufficio dal giudice, ma non oltre la prima udienza successiva al verificarsi dell’esistenza stessa • mancata comparizione all’udienza, esclusa l’udienza di vendita, che ha luogo anche se in tale udienza non è presente un creditore munito di titolo esecutivo ✓ documentazione nella vendita immobiliare. ex. art. 567 III comma c.p.c., entro 120 gg dal deposito dell’istanza di vendita, il creditore procedente o un creditore munito di titolo esecutivo devono depositare la documentazione necessaria alla vendita stessa: ove ciò non accada, il giudice dell’esecuzione dichiara anche d’ufficio, estinto il processo esecutivo ✓ sospensione. ex art. 624 III comma c.p.c., se a seguito di proposizione di opposizione all’esecuzione, agli atti o di terzo, il processo esecutivo è sospeso e nessuno coltiva la causa di opposizione, il giudice, anche d’ufficio, dichiara estinto il processo. Provvedimento L’estinzione del processo esecutivo è sempre dichiarata con ordinanza del giudice dell’esecuzione, contro la quale è previsto il reclamo al collegio, su cui il collegio decide in camera di consiglio con sentenza soggetta ad appello, anch’esso deciso in camera di consiglio. Gli effetti dell’estinzione sono regolati dall’art. 632 c.p.c.: ■ se l’estinzione si verifica prima della vendita => tutti gli atti del processo diventano inefficaci ■ se l’estinzione si verifica dopo la vendita => il trasferimento all’aggiudicatario non è toccato e il ricavato della vendita è consegnato al debitore esecutato. 21
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