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Terzo volume il processo esecutivo luiso, Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

riassunto volume III luiso

Tipologia: Sintesi del corso

2015/2016

Caricato il 25/07/2016

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Scarica Terzo volume il processo esecutivo luiso e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! 1 IL PROCESSO ESECUTIVO - LUISO VOL III 1. L’ESECUZIONE FORZATA NEL QUADRO DELL’ORDINAMENTO Il nostro ordinamento prevede due grosse categorie di interessi protetti: - alcune situazioni sostanziali si attuano fornendo al loro titolare dei poteri di comportamento in relazione ad un determinato bene e facendo obbligo agli altri di non frapporsi fra il titolare della situazione sostanziale e il bene stesso  situazioni finali (es. struttura dir. di proprietà: il proprietario non ha bisogno della cooperazione di nex altro x trarre dal bene tutta l’utilità che l’ordinamento gli garantisce) - altre invece presuppongono una “attività” di un altro soggetto come nel caso del credito  situazioni strumentali. L’ESECUZIONE FORZATA È LO STRUMENTO CHE L’ORDINAM PREVEDE X PORRE RIMEDIO ALL’INADEMP DELL’OBBLIGATO QND IL TITOLARE DELLA SITUAZIONE SOSTANZ PROTETTA NON PUÒ IN ALTRO MODO GODERE DELLA STESSA. X “ESPROPRIAZIONE FORZATA” si intendono tt quegli strumenti processuali che permettono al titolare di un dir, espresso in un titolo esecutivo, di giungere alla sua concreta attuazione senza, o anche contro la volontà del soggetto obbligato mediante l’intervento di vari organi giurisdizionali. 2. L’ESECUZIONE DIRETTA E INDIRETTA Garanzia costituzionale: Il diritto di azione e di difesa previsti e garantiti dall’art. 24 Cost., comprendono anche la tutela esecutiva: laddove ci si trovi di fronte ad obblighi di comportamento che rimangono disattesi e che sono funzionali alla soddisfazione del titolare dell’interesse protetto si avrà la tutela giurisdizionale nella forma di esecuzione forzata. All’inadempimento dell’obbligato si può reagire, in sede giurisdizionale esecutiva, con:  ESECUZIONE DIRETTA: si ha tutte le volte in cui l’inerzia dell’obbligato è sostituita dall’attività dell’ufficio esecutivo, il quale si attiva in luogo dell’inadempiente, compiendo ciò che quest’ultimo avrebbe dovuto fare, e facendo conseguire all’avente diritto l’utilità che gli spetta secondo il diritto sostanziale. L’obbligo deve essere fungibile: per cui per il titolare del diritto deve essere indifferente che la prestazione provenga personalmente dall’obbligato, oppure da un terzo L’esecuzione diretta deve diversamente strutturarsi a seconda del tipo di comportamento che deve sostituire => abbiamo tre diverse tecniche di tutela esecutiva diretta: a) espropriazione forzata per i crediti di denaro b) esecuzione per consegna o rilascio, per il trasferimento del potere di fatto su beni mobili o immobili c) esecuzione per obblighi di fare o non fare, per tutti i comportamenti diversi da due precedenti che siano fungibili  ESECUZIONE INDIRETTA: si ha in presenza di obblighi infungibili per cui si deve indurre l’obbligato ad adempiere. Ciò si può ottenere prevedendo che l’obbligato inadempiente vada incontro a conseguenze negative per lui più onerose dell’adempimento, che possono essere civili o penali: 2 - si ha esecuzione indiretta con misure coercitive civili qnd sia previsto che a cari o dell’inadempiente, una volta verificatisi i presupposti della tutela esecutiva, sorge l’obbligo di pagare una certa somma di denaro, stabilita dal legislatore, per ogni ulteriore periodo di inerzia o per ogni ulteriore violazione del dovere di astensione. Il beneficiario delle somme versate può essere lo Stato oppure la controparte - si ha esecuzione indiretta con misure coercitive penali quando sia previsto che, verificatisi i presupposti della tutela esecutiva, gli ulteriori inadempimenti dell’obbligato integrano un’ipotesi di reato 3. PRESUPPOSTI ED IL CONTENUTO DELLE MISURE GIURISDIZIONALI ESECUTIVE Esiste una differenza fondam. fra la tutela in via dichiarativa e la tutela in via di esecuzione. Presupposti della tutela dichiarativa: presupposto del processo di cognizione è la semplice affermazione da parte di chi richiede la tutela giurisdizionale che esiste una situazione sostanziale che ha bisogno della tutela dichiarativa. Il contenuto della pronuncia giurisdizionale potrà essere: a) di natura rituale, quando ad esempio il giudice non possa decidere nel merito per problemi di giurisdizione o competenza b) di accoglimento nel merito c) di rigetto nel merito Presupposti della tutela esecutiva: NEL PROCESSO ESECUTIVO IL PRESUPPOSTO È UN TITOLO ESECUTIVO: non è rilevante accertare se esiste o meno il diritto: si presuppone che il diritto esista e che abbia bisogno di tutela esecutiva. In questo caso l’organo esecutivo può: a) non concedere l’esecuzione per problemi di rito; b) concedere la tutela esecutiva. Manca la possibilità che l’organo dell’esecuzione neghi la tutela giurisdiz. richiesta: al titolo esecutivo, che è presupposto necessario dell’esecuzione forzata, corrisponde, ove il processo abbia luogo,un effetto “a senso unico”, che è quello di fornire la tutela giurisdiz esecutiva richiesta UNI DIREZIONALITÀ DELLA MISURA GIURISDIZIONALE ESECUTIVA. (questo perché la funzione dell’esecuzione forzata non è stabilire i comportamenti leciti e doverosi delle parti, con riferimento ad una situazione sostanziale protetta,ma quella di tutelare un diritto, allorché la realizzazione di questo postula l’attività di un altro soggetto che nel caso concreto è mancata.) (Le caratteristiche peculiari dell’azione esecutiva sono: - unilateralità: non vi è contraddittorio - non esclusività: sullo stesso bene possono svolgersi molteplici azioni a parità di diritti - presupposto: il titolo esecutivo) 4. IL TITOLO ESECUTIVO Art. 474 Ic cpc: “l’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un dir certo, liquido ed esigibile”. TITOLO ESECUTIVO: atto in base al quale è pox iniziare l’esecuzione forzata (:documento con cui viene accertato o costituito il dir. del creditore, da realizzarsi in via esecutiva): deve sorreggere tt il processo esecutivo, permanendo per tutta la sua durata. 5 Art. 479  il titolo esecutivo in senso documentale deve essere notificato all’esecutato prima dell’inizio dell’esecuzione forzata. Contestualmente o successivamente deve essergli notificato anche il PRECETTO, atto disciplinato dall’art. 480 Il precetto è l’intimazione ad adempiere all’obbligo risultante dal titolo esecutivo in un termine non inferiore a 10 gg, ma il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o un giudice da lui delegato, se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l’esecuzione immediata, con cauzione o senza.. Col precetto si intima all’esecutato di adempiere in un determinato termine avvertendolo che, in mancanza dell’adempimento, si procederà all’esecuzione forzata. Costituisce anche l’oggetto del tit esecutivo. Contenuto del precetto deve contenere a pena di nullità: - indicazione delle parti - sottoscrizione personale del creditore - data di notificazione del titolo esecutivo se fatta separatamente - trascrizione integrale del titolo, se richiesta dalla legge (es cambiale) e delle scritture private Processo esecutivo  il precetto è un atto del processo esecutivo, anche se anteriore all’inizio dell’esecuzione forzata. L’inizio del processo esecutivo non coincide con l’inizio dell’esecuzione forzata. Il precetto ha funzione di domanda giudiziale: esso individua il diritto di cui si richiede la tutela esecutiva (ha la stessa funzione della citazione e del ricorso nel processo di cognizione ma con una diversità: nella citazione e nel ricorso, contestualmente all’indicazione del diritto di cui si chiede tutela, è presente anche la richiesta del provvedimento del giudice; nel precetto la richiesta di intervento all’ufficio esecutivo non è contestuale alla notifica del precetto, ma avviene successivamente). Il precetto perde efficacia se entro 90 gg dalla notifica non è iniziata l’esecuzione forzata. Ex art. 481 c.p.c. l’opposizione al precetto non sospende l’esecuzione; la sospensione può essere disposta solo dal giudice. 8. LA STRUTTURA GENERALE DEL PROCESSO ESECUTIVO: - Funzione  procurare la soddisfazione di diritti correlati ad obblighi non adempiuti, dando per scontata l’esistenza di tali diritti ed obblighi => sugli effetti delle misure giurisdizionali esecutive non può formarsi giudicato previsto dall’art. 2909 c.c. - Cognizione dell’ufficio esecutivo e accertamento dei presupposti per la tutela l’ufficio esecutivo si muove accertando preventivamente la sussistenza dei presupposti per la propria attività, quindi sulla base di una specifica cognizione basata sull’accertamento dei presupposti x la concessione della tutela stessa: e deve dare una sua risposta che sarà positiva o negativa. - Contenuto delle misure giurisdizionali  non essendo propria del processo esecutivo la funzione di accertare il modo di essere della realtà sostanziale e non avendo una struttura idonea a decidere, le risposte dell’ufficio alla domanda di emanazione della misura esecutiva sono sempre due: o l’emissione o il rifiuto della misura richiesta. - Forma delle misure giurisdizionali  è diversa a seconda che la risposta dell’ufficio esecutivo sia positiva (emette la misura coercitiva con la forma prevista dalla legge: pignoramento, ordinanza di vendita ecc..) o negativa (si avrà un non provvedim.) - Questioni di rito  nel caso in cui l’interessato lamenti del comportamento dell’ufficio esecutivo sostenendo l’illegittimità del rifiuto o concessione della misura coercitiva, la relativa controversia non potrà mai essere decisa in processo esecutivo, ma si aprirà un processo di cognizione incidentale. 6 - Presupposti processuali  sono gli stessi del processo di cognizione: in caso di carenza i vizi processuali possono essere rilevati fino alla prima udienza dinanzi al giudice dell’esecuzione (in espropriazione forzata questa è l’udienza in cui si decide la vendita o l’assegnazione del bene; nell’esecuzione per obblighi di fare o non fare è l’udienza fissata a seguito del ricorso). Al di là dei casi espress. previsti la carenza di un presupposto process. può essere rilevato anche d’ufficio senza limiti di tempo. - Nullità formalil’ufficio esecutivo esamina anche la nullità dei singoli atti del processo: nel processo esecutivo tale cognizione non ha natura decisoria, ma è strumentale a stabilire se emettere o meno la misura esecutiva - Opposizione degli atti esecutivi nel processo esecutivo le questioni non sono decise (come nel processo esecutivo), ma delibate per orientare l’azione dell’ufficio esecutivo, senza che ciò costituisca attività decisoria. Occorre quindi uno strumento per decidere le contestazioni relative alla correttezza dell’operato dell’ufficio esecutivo, che l’ordinamento individua nell’opposizione agli atti del processo esecutivo, ovvero un processo di cognizione che ha come oggetto l’accertamento della validità dell’atto esecutivo e nel quale sono decise quelle stesse questioni che nel processo esecutivo sono state affrontate per stabilire se emettere o meno la misura esecutiva. Si apre così un processo dichiarat. dove si discute della validità dell’atto esecutivo e si decide la questione che è già stata delibata in via incidentale dall’ufficio esecutivo - Irrilevanza del diritto sostanziale da tutelare  non avendo l’ufficio esecutivo mai il potere di valutare l’esistenza della situazione sostanziale di cui si chiede la tutela, l’esecutato non può sollevare all’interno del processo esecutivo, contestazioni circa l’esistenza di tale diritto, ma deve farlo al di fuori di tale processo proponendo opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (poteri dell’ufficio rispetto al titolo esecutivo) - Principio del contraddittorio  nel processo esecutivo, poiché si parte dal presupposto che la situazione sostanziale oggetto della tutela esecutiva esista, sono rilevanti solo le questioni relative a come tutelare la situazione sostanziale, attuando sempre e cmq il principio del contraddittorio e garantendo il diritto alla difesa. Per ritenere rispettato il principio del contraddittorio è necessario che le parti possano interloquire su ciò che è rilevante per l’attività dell’ufficio esecutivo, cioè sulle attività da compiere per impartire la tutela. - Audizione delle parti  Ex artt. 485-487 c.p.c., che regolano le domande e le istanze che si propongono al giudice dell’esecuzione e i provvedimenti del giudice, l’ordinamento prevede che l’ufficio esecutivo debba sentire le parti prima di emettere la misura. L’audizione avviene mediante avviso di fissazione della relativa udienza da parte del giudice: se risulta che una delle parti avvertite non è comparsa per cause indipendenti dalla sua volontà, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che il provvedimento sia comunicato alla parte non comparsa - Domande delle parti l’art. 486 c.p.c. dispone che le domande delle parti si propongono con ricorso da depositare in cancelleria o oralmente nel verbale di udienza - Provvedimenti del giudice  l’art. 487 c.p.c. prevede che i provvedimenti del giudice dell’esecuzione abbiano forma di ordinanza, che può essere modificata e revocata fino a che non abbia avuto inizio l’esecuzione. - Competenza (artt. 9-26 c.p.c.):  In senso verticale, per l’esecuzione forzata è competente sempre il tribunale 7  In senso orizzontale, territorialmente competente è: - Per espropriazione immobiliare o mobiliare è il giudice del luogo dove si trova il bene - Per l’espropriazione presso terzi è il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore - Per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare e non fare è il giudice del luogo dove l’obbligo deve essere adempiuto - Per l’esecuzione forzata per consegna e rilascio il giudice dove si trovano i beni L’incompetenza è rilevabile d’ufficio e dall’ufficiale giudiziario - Composizione dell’ufficio esecutivo  è composto da uno o più giudici ai quali vengono attribuite le mansioni del giudice di esecuzione, e il cancelliere. Per terminare l’esame dei profili comuni a tutte le forme di esecuzione forzata, vediamo ora le tre tecniche di esecuzione diretta: 1) 9. L’ESPROPRIAZIONE FORZATA Tutela dei crediti pecuniari  è il processo con cui si tutelano esecutivamente i crediti relativi a somme di denaro, disciplinato dal Titolo II del libro III. Il fondamento dell’espropriazione non sta nel c.p.c. ma nel c.c., in particolare negli artt.: - 2740 c.c. (responsabilità patrimoniale del debitore) per cui il debitore dispone dei suoi beni - 2910 c.c. (oggetto dell’espropriazione)per cui il creditore può far espropriare i beni del debitore …in queste due norme sta il fondamento dell’espropriazione forzata, cioè la regola in virtù della quale i beni del debitore rispondono dell’adempimento delle obbligazioni e il creditore ha il potere di farli espropriare. Fasi dell’espropriazione  il processo di espropriazione forzata è il più complesso di tutti, perché passa necessariamente attraverso tre momenti indispensabili non sostituibili: a) Individuazione e conservazione dell’elemento attivo del patrimonio del debitore, funzione svolta dal primo atto dell’espropriazione che è il pignoramento b) Trasformazione del diritto pignorato: l’elemento attivo deve essere liquidato, e quindi trasformato in una somma di denaro c) Distribuzione del ricavato: il diritto del debitore, oggetto del pignoramento, è liquidato. 10 Scelta dei beni  Ex art.517 l’ufficiale deve preferire i beni di maggior valore e di più sicura realizzazione e, al di fuori di tali beni, deve scegliere le cose che possono essere liquidate più facilmente. Descrizione e custodia  Man mano che individua i beni, li descrive, mediante rappresentazione fotografica o altro strumento simile: trasmette poi copia del verbale di pignoramento al creditore e debitore che lo richiedono. Il creditore potrà riottenere un riesame delle valutazioni effettuate dall’ufficiale giudiziario in sede di pignoramento, ricorrendo al giudice. Qualora all’esito della vendita la somma ricavata non sia sufficiente, il giudice dell’esecuzione, su istanza di uno dei creditori, ordina l’integrazione del pignoramento. I beni così pignorati sono venduti senza ulteriore istanza di vendita. Dopo aver redatto il verbale di pignoramento, l’ufficiale giudiziario provvede ad asportare i beni per collocarli in un deposito. Ex art. 521 c.p.c. non può essere nominato custode il creditore o suo coniuge senza il consenso del debitore, né il debitore e i suoi familiari senza il consenso del creditore.  PIGNORAMENTO IMMOBILIARE  E’ disciplinato dagli artt. 555 e ss c.p.c. Oggetto dell’esecuzione forzata è anche qui il diritto del debitore esecutato sull’immobile, suscettibile di trasferibilità. Non possono essere oggetto di espropriazione il diritto d’uso e abitazione e le servitù. Appartenenza  Verificare l’appartenenza è più semplice, in quanto per gli immobili vi sono i pubblici registri immobiliari e l’usucapione: basta la semplice affermazione, da parte del creditore procedente, che il debitore è titolare di un diritto sul bene immobile; se ciò non corrisponde alla verità, il creditore si espone alla vittoriosa opposizione di terzo ec art. 619 c.p.c. da parte del vero proprietario; se la vendita forzata ha luogo, ne risponde per evizione verso l’aggiudicatario L’individuazione del diritto sul bene  avviene ex art. 555: è sufficiente che il creditore individui i beni con gli estremi richiesti dal c.c.: natura del bene; comune in cui si trova; estremi catastali. Atto di pignoramento  Il creditore chiede all’ufficiale giudiziario di procedere al pignoramento del bene immobile, individuato e descritto dal creditore stesso in un atto che assume forma scritta, ed è da lui sottoscritto. L’ufficiale giudiziario aggiunge a tale atto la sua ingiunzione e notifica il tutto al debitore esecutato. Dopodiché si trascrive l’atto di pignoramento nel registro immobiliare. Custodia  La disciplina della custodia del bene immobile pignorato è stata modificata dalla riforma del 2006: siccome il pignoramento immobiliare non presuppone una situazione di possesso del bene in capo al debitore, è pox effettuare il pignoramento anche di beni di cui il debitore è proprietario ma non possiede: in tal caso non si applica la disciplina della custodia ex art. 50-560 c.p.c., perché essa presuppone che al momento del pignoramento, l’esecutato abbia il possesso del bene. Fin dal momento della notificazione del pignoramento l’esecutato diviene ipso iure custode del bene: però nel caso in cui sia un terzo ad avere la materiale disponibilità del bene oggetto di pignoramento, il giudice dovrà (con ordinanza non impugnabile) procedere alla sostituzione dell’esecutato nella custodia del bene. La custodia del debitore cessa cmq al momento in cui viene disposta la vendita, ed in luogo dell’esecutato è nominato (con ordinanza non impugnabile) custode il soggetto incaricato della vendita o l’istituto vendite giudiziario. 11 Ai sensi dell’art. 560 V comma “il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione, all’amministrazione e alla gestione dell’immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge o occorrenti per conseguirne la disponibilità”. Il provvedimento di aggiudicazione o assegnazione costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’esecutato, attraverso il quale il custode può ottenere la disponibilità del bene.  PIGNORAMENTO DEI CREDITI  qui l’ordinamento non si accontenta della semplice affermazione del creditore ma esige un pieno accertamento dell’effettiva esistenza, in capo al debitore, o del credito o della proprietà del bene mobile. Atto di pignoramento  il pignoramento si effettua notificando al debitore esecutato e al terzo debitore un atto che deve contenere: a) l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto; b) l’indicazione, almeno generica, delle somme o cose dovute dal terzo debitore al debitore esecutato; c) fissazione dell’udienza dinanzi al tribunale del luogo di residenza del terzo debitore La posizione del terzo debitore, dal momento in cui gli viene notificato il pignoramento, è quella del custode e non può più adempiere nei confronti del debitore esecutato. Dichiarazione  All’udienza fissata con l’atto introduttivo, il terzo debitore deve confermare l’affermazione che il creditore ha fatto e cioè se è veramente debitore di quella somma. In caso negativo (se non si presenta o ne nega l’esistenza) occorre accertare l’esistenza del credito pignorato. Il pretore non procede d’ufficio all’accertamento ma lo fa su istanza di parte. Accertamento  Ex art. 548 c.p.c., il giudice procede ad accertamento giudiziale su istanza di parte: la domanda di accertamento ha per oggetto il dir. di credito del debitore verso il terzo, o la proprietà in capo al debitore del bene mobile in possesso del terzo. Il pignoramento individua e conserva il diritto pignorato per adibirlo alla tutela del creditore procedente. Se oggetto dell’accertamento è l’esistenza del diritto di credito con riferimento alla data del pignoramento, spetta al creditore dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi del credito e al terzo debitore l’esistenza dei fatti modificativi, impeditivi ed estintivi del proprio debito, e se tali fatti dipendono da atti di disposizione o pagamenti, devono essere anteriori alla data di pignoramento. Appartenenza  Per quanto riguarda l’appartenenza, nell’espropriazione dei crediti, il pignoramento si perfeziona sulla base della dichiarazione del terzo debitore, il cui accertamento è equivalente a quello che deriva dalla sentenza. Se manca la dichiarazione del terzo si deve procedere con l’accertamento giudiziale dell’effettiva esistenza del diritto pignorato. (maggiore certezza circa l’effettiva esistenza del diritto del debitore, oggetto dell’espropriazione, rispetto all’espropriazione mobiliare 11. GLI EFFETTI CONSERVATIVI DEL PIGNORAMENTO Il pignoramento ha lo scopo di impedire che la circolazione del diritto pignorato pregiudichi il creditore che effettua il pignoramento. Funzione conservativa del pignoramento  Fra il pignoramento e la vendita forzata intercorre necessariamente un certo periodo di tempo durante il quale il creditore corre essenzialmente due rischi: 1) la modificazione della realtà materiale del bene oggetto del diritto pignorato; 12 2) la modificazione attinente alla titolarità del diritto pignorato. Principio del minimo mezzo L’ordinamento fa fronte a queste problematiche con alcune modifiche alla disciplina di dir. comune. Nell’individuazione della “disciplina speciale”,occorre seguire il principio del minimo mezzo: l’alterazione delle regole ordinarie deve essere contenuta nei limiti strettamente indispensabili al raggiungimento dello scopo. L’art. 2914 prevede quattro ipotesi che sostanzialmente risolvono il conflitto fra creditore procedente e il terzo attraverso gli stessi criteri con i quali l’ordinamento risolve il conflitto fra due aventi causa dello stesso dante causa, cioè fra due atti di alienazione, posti in essere dallo stesso alienante, equiparando il creditore procedente, nel conflitto con gli aventi causa del debitore esecutato, ad un avente Gli effetti del pignoramento sono disciplinati dai seguenti articoli del c.c.:  Ex art. 2912 c.c. il pignoramento comprende le pertinenze, gli accessori e i frutti del bene pignorato: i frutti maturati dopo il pignoramento vengono acquisiti all’esecuzione.  percezione dei frutti.  Ex art. 2913 c.c., gli atti di alienazione dei beni pignorati non hanno effetto in pregiudizio del creditore procedente e degli eventuali creditori che intervengano nell’esecuzione. Vi è però un’eccezione: il possesso di beni mobili posseduti in buona fede non iscritti in pubblici registri.  inopponibilità degli atti di disposizione.  L’art. 2914 c.c. costituisce l’applicazione dell’art. 2913 c.c.: individua i criteri per risolvere il conflitto tra l’esecuzione e gli aventi causa del debitore esecutato, cioè coloro che abbiano acquistato diritti sul bene pignorato, e quindi fornisce le regole della priorità tra l’atto di pignoramento e l’atto di alienazione: 1. se prioritario è l’atto di pignoramento, si verifica l’inefficacia ex art. 2912 2. se prioritario è l’atto di alienazione, si applica la regola dell’efficacia dell’atto di alienazione nei confronti del creditore procedente, e quindi l’acquirente prevale sul creditore, salvo l’esperimento da parte di quest’ultimo in separata sede, delle azioni di tutela del creditore (revocatoria, simulazione…) L’art. 2914. prevede quattro fattispecie che risolvono il conflitto tra creditore procedente e terzo acquirente dal debitore esecutato: 1) con riferimento ai beni immobili, si stabilisce che tra l’avente causa del debitore esecutato e il creditore pignorante prevale colui che per primo ha trascritto, rispettivamente, l’atto di acquisto o il pignoramento 2) nell’ipotesi in cui oggetto di pignoramento è un credito che sia stato ceduto da parte del debitore esecutato ad un terzo, il conflitto tra creditore pignorante e il cessionario si risolve sulla base della priorità tra pignoramento e notificazione della cessione al debitore ceduto, o l’accettazione della cessione da parte di costui con atto di data certa 3) in caso di doppia alienazione di universalità di mobili, il creditore procedente è equiparato ad un avente causa del debitore esecutato, in quanto si applica il criterio generale dell’atto di data certa anteriore 4) per quanto riguarda il conflitto tra il creditore pignorante e l’acquirente di un bene mobile dal debitore esecutato, colui che ha acquistato il bene mobile dal debitore prevale sul creditore procedente in due casi: 15 il giudice, sentiti i creditori può disporre la riduzione del pignoramento. Devono essere stati pignorati più beni. Con la riduzione, alcuni beni vengono liberati dal pignoramento e tornano in libera disponibilità del debitore esecutato  CESSAZIONE DELL’EFFICACIA DEL PIGNORAMENTO (art. 497 c.p.c.): all’avvenuto pignoramento deve seguire in un termine minimo di dieci e massimo di novanta giorni, la richiesta di liquidazione del bene. In caso di espropriazione immobiliare, se si il pignoramento perde efficacia ai sensi dell’art. 497, bisogna procedere anche alla cancellazione della trascrizione del pignoramento ex art. 562 c.p.c., che si effettua trascrivendo un altro atto in cui si dichiara che il pignoramento è divenuto inefficace. Un’altra disciplina inerente alla cessazione dell’efficacia, è quella degli artt. 2688 bis-ter c.c. che estende alla trascrizione del pignoramento la disciplina della trascrizione delle domande giudiziali (ha efficacia per vent’anni, prima della scadenza dei quali la trascrizione deve essere rinnovata, altrimenti perde effetti): se l’esecuzione forzata dura più di vent’anni, prima della scadenza del ventennio della trascrizione del pignoramento, questa deve essere rinnovata, altrimenti la trascrizione del pignoramento perde effetti. 13. L’INTERVENTO DEI CREDITORI Ragioni di prelazione  l’intervento dei creditori nell’espropriazione trova il suo fondamento negli artt. 2740 (il debitore risponde dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri) e 2741 (i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione: privilegio, pegno, ipoteca) c.c. => l’unico meccanismo di distinzione tra i creditori e che incide sul principio della par condicio tra di essi, sono le ragioni di prelazioni. Fino alla riforma del 2006 tutti i creditori avevano la possibilità di intervenire nell’esecuzione aperta da uno di essi, per chiedere la soddisfazione del proprio diritto sulla base delle regole previste dal diritto sostanziale. Intervento  L’art. 499 I comma c.p.c., così come riformato, limita l’intervento a: - chi ha titolo esecutivo, anche successivo al pignoramento - chi, al momento del pignoramento, ha un credito garantito da pegno, prelazione scritta, o sequestro - chi, al momento del pignoramento, è titolare di un credito risultante dalle scritture contabili I creditori che non appartengono a tali categorie non avranno alcuna possibilità di soddisfarsi a meno che non ricorrano alla tutela di urgenza ex. Art.700 c.p.c., allegando il pregiudizio imminente ed irreparabile, che si concretizza nell’evaporarsi della garanzia patrimoniale del loro debitore. Per intervenire il creditore deve depositare, nella cancelleria del giudice dell’esecuzione, un ricorso contenente l’indicazione del credito e del titolo di esso, nonché la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata (art. 499 II comma c.p.c.). Se l’intervento si fonda sulle scritture contabili, queste debbono essere allegate all’atto di intervento in copia autentica. Il creditore non munito di titolo esecutivo, e che abbia cmq il potere di intervenire nell’esecuzione ex art. 499 I comma, deve notificare al debitore l’atto di intervento e l’eventuale copia autentica delle scritture contabili. 16 verificazione dei crediti  L’art. 499 V e VI comma istituisce una sorta di procedimento per la verificazione del credito per i soli creditori legittimati ad intervenire, ma senza titolo esecutivo: con la stessa ordinanza con cui dispone sulla vendita e sull’assegnazione, il giudice dell’esecuzione fissa un’udienza dinanzi a sé per la comparizione del debitore e dei creditori non muniti di titolo esecutivo. L’ordinanza è notificata, a cura di una delle parti, ai creditori ed al debitore. All’udienza fissata, se il debitore non compare, o comparendo riconosce l’esistenza di tutto o in parte dei crediti, questi acquisiscono il diritto di essere soddisfatti; se invece i crediti sono tutto o in parte contestati, il creditore ha l’onere di proporre, entro 30 gg, una domanda idonea di munirlo di titolo esecutivo: in tal caso ha diritto all’accantonamento delle somme. Gli effetti dell’intervento  sono previsti in generale dai seguenti articoli: 1. l’art. 500 c.p.c. fa riferimento a due conseguenze dell’intervento: - il diritto di prendere parte alla distribuzione del ricavato - il diritto di partecipare attivamente al processo esecutivo. Tali conseguenze sono incondizionatamente assicurate ai creditori che intervengono muniti di titolo esecutivo, mentre chi interviene senza titolo può prendere parte alla distribuzione del ricavato solo se verificano le condizioni previste dall’art. 499 VI comma e, pur partecipando all’espropriazione, non ha il potere di compiere gli atti necessari per farla procedere verso la liquidazione del bene pignorato 2. gli artt. 526-564 stabiliscono che i creditori intervenuti partecipano all’espropriazione e se muniti di titolo esecutivo possono provocarne i singoli atti (di cui il più importante è l’istanza di vendita, che deve essere effettuata in un termine non inferiore a 10 gg e non superiori a 90 gg dal pignoramento, in mancanza della quale il processo esecutivo si estingue) Irrilevanza del titolo esecutivo dopo la vendita La distinzione tra creditori con e senza titolo esecutivo vale finchè non sia effettuata la vendita: dal momento in cui il bene è trasformato in denaro, si perde tale distinzione, questo per due motivi: 1. la fase di distribuzione avviene d’ufficio senza atti di impulso di parte 2. l’art. 629 c.p.c., disciplinando la rinuncia agli atti del processo esecutivo, stabilisce che la rinuncia, se ha luogo prima della chiusura della fase di liquidazione, deve provenire da tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, mentre se la rinuncia ha luogo dopo la vendita, deve provenire da tutti i creditori intervenuti. Creditori privilegiati  Una particolare disciplina riguarda i creditori muniti di ragione di prelazione. L’art. 498 c.p.c. stabilisce che i creditori le cui ragioni di prelazione risultano da pubblici registri (creditori privilegiati iscritti)*, devono essere necessariamente avvertiti della pendenza del processo esecutivo poiché la vendita forzata ha l’effetto di estinguere i diritti di prelazione che gravano sul bene: il creditore procedente deve loro notificare un avviso contenente l’indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede e del titolo. In mancanza di tale notifica il giudice deve rifiutarsi di emettere l’ordinanza di vendita. Il creditore procedente deve allegare all’istanza di vendita i certificati delle trascrizioni ed iscrizioni e farsi lasciare dalla conservatoria dei registri immobil. un certificato in cui si attesta se vi sono e quali sono le iscrizioni di dir. reali di garanzia sul bene. 17 *Perché solo i creditori privilegiati iscritti devono essere avvertiti? l’avvertimento che il creditore procedente deve dare a tali creditori è condizione necessaria per procedere alla vendita: sarebbe assurdo imporre al creditore pignorante l’obbligo di avvertire tutti quanti i creditori con prelazione, quando il creditore pignorante non fosse in grado di venire a conoscenza della loro esistenza (se diritto di prelazione non è stato reso pubblico). E poi sarebbe impox controllare, prima di autorizzare la vendita, che il creditore abbia effettivamente avvertito tutti i creditori muniti di ragioni di prelazione, anche di quelle non risultanti dai pubblici registri. Creditori tempestivi e tardivi  L’intervento dei creditori può essere tempestivo o tardivo: tale distinzione è fatta in relazione ai creditori chirografi, ovvero non muniti di diritto di prelazione. Il termine ultimo per l’intervento è cmq per tutti i creditori quello in cui si effettua la distribuzione del ricavato. Quindi possiamo dire che abbiamo tre tipi di creditori: 1. creditori muniti di diritto di prelazione: in qualsiasi momento del processo esecutivo intervengano, sono soddisfatti secondo l’ordine delle prelazioni previsto dal codice civile 2. creditori chirografari tempestivi: dopo i creditori con prelazione, sono soddisfatti in ragione percentuale del loro credito 3. creditori chirografari tardivi: dopo i creditori chirografari tempestivi, sono soddisfatti sul residuo che eventualmente avanza Il momento che determina la tempestività dell’intervento è la prima udienza fissata per stabilire le modalità di assegnazione o di vendita, cioè l’udienza che apre la fase di liquidazione; per quanto riguarda invece l’espropriazione dei crediti, rilevante è l’udienza di comparizione delle parti, fissata con ricorso dal creditore pignorante. Estensione del pignoramento  Ex art. 499 VI comma c.p.c., ai creditori intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, all’udienza o con atto notificato, l’esistenza di altri beni del debitore ulteriormente pignorabili, ed invitarli ad estendere il pignoramento (se hanno titolo esecutivo), o anticipare a lui le spese per effettuare l’estensione col proprio titolo (se non hanno titolo esecutivo). 2. Seconda Fase: Trasformazione del diritto pignorato: l’elemento attivo deve essere liquidato, e quindi trasformato in una somma di denaro. 14. LA VENDITA E L’ASSEGNAZIONE IN GENERALE Liquidazione: Nella seconda fase del processo di espropriazione, il diritto pignorato viene liquidato cioè trasformato in una somma di denaro in modo da poter soddisfare il creditore procedente e i creditori eventualmente intervenuti. Termine dilatorio: Nel passaggio dalla fase del pignoramento a quello della liquidazione è fondamentale l’articolo 501 cpc che prevede un termine minimo di 10 giorni dal pignoramento alla domanda di assegnazione autentica. Considerato che il pignoramento perde effetti decorsi 90 giorni dal giorno in cui è compiuto senza che sia chiesta l’assegnazione alla vendita, vediamo che effettuato il pignoramento ci sono 80 giorni utili per proporre istanza di vendita. Il termine dilatorio previsto dall’articolo ha due funzioni: consente al debitore di reagire al pignoramento e dà agli altri creditori un minimo di tempo per intervenire nell’esecuzione. Istanza di vendita: Art. 529 cpc stabilisce che, decorso il termine dilatorio, il creditore procedente 20 Può darsi che la vendita del bene non abbia luogo in queste due forme, perché non si trova nessuno che offra il prezzo minimo di stima. Si ha così la vendita fallita, cioè la vendita non effettuata per mancanza di offerenti. L’art. 538 c.p.c. prevede due possibilità: a) che si abbia l’assegnazione su richiesta di uno o più creditori; b) se nessuno chiede l’assegnazione, il giudice dispone una seconda vendita a prezzo libero  LIQUIDAZIONE DEI CREDITI  per la perfezione del pignoramento, sono necessarie o una dichiarazione conforme del terzo o una sentenza che accerta l'esistenza del diritto di credito pignorato. Dopo di che il rinnovamento si perfeziona e si può procedere alla liquidazione del credito. Tale liquidazione si ha necessariamente attraverso il trasferimento del credito ad un soggetto diverso da colui che ne era titolare, ossia il debitore esecutato. Credito scaduto e non scaduto  Il trasferimento del credito avviene secondo due modalità diverse a seconda che il credito sia già scaduto o scada entro 90 giorni, oppure che scada in un periodo successivo. Nel primo caso si ha una ipotesi di assegnazione coattiva che determina, dal punto di vista del diritto sostanziale, gli stessi effetti di una cessione credito. Naturalmente le eccezioni ottenibili dal terzo debitore non devono contrastare con il contenuto vincolante della dichiarazione della sentenza. Nel secondo caso i crediti possono essere assegnati, se i creditori ne fanno domanda, o venduti nel caso contrario. Se il credito è venduto significa che si troverà un soggetto il quale si rende cessionario di quel credito pagando una certa somma, che ovviamente sarà inferiore al valore nominale del credito. Riscossione del credito assegnato  L’assegnatario si trova nella posizione di chi deve curare la riscossione del credito di cui è divenuto titolare. Problema: se il debitore non paga, l’assegnatario deve provvedere alla tutela giurisdizionale del suo diritto di credito, e per poter procedere all’esecuzione forzata nei confronti del terzo debitore, l’assegnatario deve avere un titolo esecutivo. Quindi: - se il debitore esecutato era già munito di titolo esecutivo nei confronti del terzo debitore, l’assegnatario subentra nella possibilità di utilizzare tale titolo esecutivo in qualità di successore del creditore originario - se il debitore non aveva titolo esecutivo, col pignoramento si ottiene un titolo esecutivo spendibile nei confronti del terzo assegnato  VENDITA IMMOBILIARE  L’udienza con cui si stabiliscono le modalità per la vendita dell’immobile si svolge in modo analogo a tutte le altre forme di espropriazione. Di diverso ci sono solo le modalità con cui si arriva alla liquidazione del bene e che sono: 1. vendita senza incanto: consiste in un invito a fare la propria offerta in cancelleria in busta chiusa, che rimane sconosciuta fino all’apertura delle buste. Possono partecipare tutti gli interessati tranne il debitore esecutato. Quando è scaduto il termine per il deposito in cancelleria delle buste, il giudice dell’esecuzione le apre e vede le offerte effettuate, poi convoca tutte le parti del processo esecutivo se l’offerta maggiore non supera di ¼ il valore del bene stabilito è sufficiente il dissenso di un creditore per far respingere l’offerta e procedere con la vendita all’incanto. 21 Negli altri casi è il giudice a stabilire se accettare il prezzo o tentare l’incanto. 2. vendita all’incanto: inizia con il bando di vendita, ex art. 576 c.p.c., soggetto a pubblicità. Il bando stabilisce ora e giorno i cui, nell’udienza pubblica, in presenza del giudice, si procederà alla vendita. I soggetti che possono partecipare sono gli stessi della vendita senza incanto. All’udienza il giudice procede alla vendita all’incanto: ciascun soggetto legittimato a partecipare fa oralmente la sua offerta; trascorsi 3 minuti dall’ultima offerta senza che ne siano fatte di maggiori, il bene viene aggiudicato all’ultimo offerente. L’art. 584 stabilisce che entro 10 gg dall’incanto, possono essere fatte delle offerte in aumento di almeno un quinto del prezzo raggiunto nell’aggiudicazione: il giudice convoca i nuovi offerenti e l’aggiudicatario della gara e procede nel modo sopra visto. decreto di trasferimento  Il decreto con cui il giudice pronuncia il trasferimento del diritto sul bene ha l’effetto di estinguere trascrizioni di pignoramenti e iscrizioni ipotecarie. Questo costringe il creditore ipotecario a partecipare all’espropriazione del bene ed a riprendersi la somma che gli spetta anche prima del termine che egli aveva pattuito Titolo per il rilascio  Il decreto di trasferimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio, cioè per ottenere la consegna del bene acquistato, nei confronti del custode ma non nei confronti dei terzi possessori (verso i quali andranno spesi gli ordinari mezzi di tutela di diritto comune come la rivendicazione o la restituzione. Vendita fallita  qualora l’incanto fallisca e non ci siano richieste di assegnazione il giudice può, o disporre un secondo incanto con prezzo base ribassato di 1/5, oppure procedere con l’amministrazione giudiziaria del bene (quest’ultima viene disposta in due casi: 1. quando il bene produce dei frutti tali da poter soddisfare i creditori: il bene viene affidato al custode, il quale lo gestisce, ne prende i frutti, e se con essi si soddisfano tutti i creditori, l’amministrazione giudiziaria cessa e il bene viene restituito al debitore, altrimenti entro 3 anni bisogna procedere ad ulteriore vendita 2. se nel mercato è un momento in cui le offerte di acquisto sono scarse, il giudice può decidere di aspettare che il mercato si rialzi.) 16. GLI EFFETTI SOSTANZIALI DELLA VENDITA E DELL’ASSEGNAZIONE Acquisto a titolo derivativo  Ai sensi dell’art. 2919 c.c. “la vendita forzata trasferisce all’acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l’espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede”. La vendita forzata da luogo ad un acquisto a titolo derivativo: la misura dell’acquisto è determinata dalla misura del diritto sul dante causa. (ricordando che si ha acquisto a titolo derivativo quando sussiste in capo al dante causa una situazione sostanziale uguale o maggiore rispetto a quella acquistata; si ha invece acquisto a titolo originario quando in capo al dante causa non esiste un diritto uguale o maggiore di quello acquistato). Per questo motivo se colui che ha subito l’espropriazione non era effettivamente titolare del diritto pignorato, l’acquirente in vendita forzata non acquista niente in pregiudizio del terzo estraneo, effettivo titolare del diritto sul bene pignorato. 22 La vendita forzata non pregiudica il terzo vero proprietario, proprio perché l’acquisto è a titolo derivativo: poiché la vendita forzata fa acquistare all’aggiudicatario i diritti che spettavano a colui che ha subito l’espropriazione, se tali diritti spettavano in realtà a un terzo l’aggiudicatario in realtà non acquista nulla e la vendita non toglie niente al terzo. Effetti del pignoramento  hanno la funzione di conservare il diritto in vista della vendita forzata, hanno cioè la funzione di rendere inopponibili gli atti di disposizione compiuti dopo il pignoramento; tali atti di disposizione, quindi, se e in quanto inopponibili al creditore pignorante, sono inopponibili anche all’acquirente in vendita forzata. Nell’ultimo comma dell’art.2919 c.c. si parla proprio di “creditori intervenuti nell’esecuzione” Il riferimento a questi ultimi e la distinzione con il creditore pignorante, è giustificato proprio in relazione a un diverso meccanismo di protezione previsto a favore del creditore ipotecario vediamo il caso previsto dall’art. 2812 c.c. sui “diritti costituiti sulla cosa ipotecata”. Abbiamo due categorie di terzi acquirenti (e relative discipline): • terzi che hanno acquistato servitù, usufrutto, uso o abitazione: il creditore ipotecario deve notificare il titolo esecutivo e il precetto al solo debitore e non al terzo; • superficie, enfiteusi, proprietà nuda o piena: il creditore ipotecario può espropriare il bene non solo nei confronti di colui che gli ha concesso l’ipoteca, ma anche contro il terzo acquirente. Dovrà notificare il titolo esecutivo e il precetto anche al terzo acquirente che assumerà il ruolo di esecutato. Quindi il creditore ipotecario può e deve agire esecutivamente contro i terzi, titolari dei diritti appartenenti alla prima categoria.* Al contrario, i terzi titolari dei dir. appartenenti alla prima categoria non divengono soggetti espropriati, non assumono la qualità di esecutato, perché –tranne l’usufruttuario – non sono titolari di un diritto suscettibile di essere trasferito: il loro diritto, con la vendita forzata, si estingue per incompatibilità e si trasforma in una somma di denaro che è l’equivalente del diritto estinto. I titolari dei dir. che si estinguono con l’espropriazione diventano quindi creditori privilegiati iscritti: - privilegiati, perché hanno preferenza sui creditori ipotecari posteriori e sui creditori chirografari; - iscritti perché il loro credito deriva dalla trasformazione di un dir. che trae origine da un atto trascritto. Essendo la loro posizione destinata a trasformarsi in un dir. di credito avente ragione di prelazione, risultante dai pubblici registri, essi rientrano nella previsione dell’art. 498 c.p.c. e quindi devono essere avvertiti della pendenza del processo esecutivo. * Pertanto, se dopo l’iscrizione dell’ipoteca, il proprietario ha costituito sul bene ipotecato, a favore di terzi,, un diritto di superficie, enfiteusi, piena o nuda proprietà, il creditore ipotecario può espropriare il bene, ma deve notificare l titolo esecutivo e il precetto al terzo acquirente, deve effettuare il pignoramento contro il terzo che assume il ruolo di esecutato; la vendita forzata viene fatta contro il terzo acquirente e l’aggiudicatario acquista un titolo contro il terzo acquirente. Acquisto a titolo originario  L’art. 2913 c.c. stabilisce che gli atti di disposizione del diritto pignorato non hanno effetto in pregiudizio del creditore procedente e dei creditori intervenuti, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i beni mobili non iscritti in pubblici registri. La buona fede consiste nel non sapere che il bene è pignorato. 25 Approvato il piano di riparto e risolte le contestazioni, il processo esecutivo si chiude con l’emissione dei mandati di pagamento da parte del cancelliere. Domanda di sostituzione  I creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono domandare di essere a lui sostituiti proponendo domanda ex art. 499 II comma c.p.c. Questa non è una domanda di intervento. Al momento della distribuzione del ricavato il giudice provvede ad assegnare al sostituente le somme che spettano al sostituito: nel caso di contestazioni tra sostituente e sostituito si procede cmq con il riparto, e poi si valuta a chi spetta la somma. Gli effetti della distribuzione del ricavato il provvedimento con cui il giudice distribuisce il ricavato è un atto del processo esecutivo e come tale ha la stabilità degli atti del processo esecutivo: la nullità deve essere fatta valere con l’opposizione agli atti esecutivi. L’esecutato, terminata la distribuzione può metterne cmq in discussione il risultato, assumendo e dimostrando che l’effetto prodotto dal processo esecutivo non è conforme al diritto sostanziale. La risoluzione delle controversie in sede di distribuzione  dobbiamo tener presente delle novità introdotte dalla riforma del 2006. L’art. 512 c.p.c. stabilisce che, sorta la controversia, “il giudice dell’esecuzione sentite le parti e compiuti necessari accertamenti, provvede con ordinanza”, la quale è impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi. Contestazioni del debitore  Il debitore ha sempre interesse ad agire, anche quando dall’accoglimento della contestazione non deriva un residuo. Può: - agire in ripetizione dell’indebito - contestare la sussistenza e l’ammontare dei crediti di tutti i creditori, in quanto egli non solo ha diritto a non pagare debiti che non esistono o che non esistono per quel certo ammontare, ma ha anche tutto l’interesse a che il ricavato vada ad estinguere solo i crediti effettivamente esistenti. Non potrà invece contestare l’esistenza delle ragioni di prelazione. Contestazioni dei creditori  Vediamo invece le contestazioni che possono sollevare i creditori l’uno nei confronti dell’altro: - ragioni di prelazione - ammontare dei crediti degli altri creditori e la sussistenza di essi, con le stesse difese previste per il debitore - frode, nullità o simulazione di atti tra creditore contestato e debitore: in questo caso agisce iure proprio ed è svincolato da quegli atti. Il creditore deve avere interesse ad agire, cioè ricavare un vantaggio concreto dall’accoglimento della contestazione, a differenza del debitore che ha interesse alla contestazione anche se dall’accoglimento della stessa non deriva un residuo. Onere della prova  Spetta al creditore contestato provare i fatti costitutivi del diritto vantato, mentre il contestante deve dimostrare i fatti modificativi, impeditivi, ed estintivi di quel diritto. Litisconsorzio  Le parti necessarie nel processo ex art. 512, sono tutti i soggetti che, se la contestazione è accolta, vedono modificato nei loro confronti il piano di riparto. Sospensione della distribuzione  In pendenza del processo di cognizione con oggetto la contestazione, il processo esecutivo può essere totalmente (quando la contestazione riguarda tutta la distribuzione, e quindi viene modificato il piano di riparto di tutti i creditori) o parzialmente (quando vi sia una somma non controversa) sospeso. 26 In due ipotesi il processo esecutivo è in parte modificato in conseguenza della particolarità del caso concreto:  18. ESPROPRIAZIONE DEI BENI INDIVISI Il problema qui nasce dal fatto che tra gli elementi attivi del patrimonio con cui il debitore risponde delle obbligazioni ex art. 2740 c,p.c., esiste la contitolarità di un diritto reale espropriabile: proprietà, nuda proprietà. Enfiteusi, superficie, usufrutto. L’art. 599 prevede la pox di pignorare beni indivisi: per cui sar pox pignorare la con titolarità di un diritto reale. Espropriazione congiunta  Se esiste un titolo esecutivo nei confronti di tutti i contitolari di quel diritto, oppure quando non vi è unico titolo esecutivo, ma si ha assoggettabilità all’espropriazione di tutti i contitolari, il processo di espropriazione si svolge nei modi ordinari, con la sola particolarità di avere più soggetti. Espropriazione della quota  Quando non tutti i contitolari del diritto sono assoggettabili all’espropriazione, cioè quando non esiste un titolo esecutivo nei confronti di tutti i contitolari di quel diritto, la quota del soggetto nei cui confronti sussiste il titolo esecutivo può essere sottoposta ad espropriazione . In questo caso titolo esecutivo e precetto si notificano al solo debitore contitolare del diritto assoggettabile all’espropriazione. Si effettua poi il pignoramento nelle forme ordinarie nei confronti del debitore esecutato: il creditore pignorante però deve dare avviso agli altri contitolari, dell’avvenuto pignoramento.(avviso di pignoramento) I contitolari sono considerati parti del processo esecutivo. Separazione  Essi sono convocati dal giudice insieme al debitore e al creditore. Ex art. 600 c.p.c. il giudice provvede, se i creditori o i contitolari lo chiedono e quando è possibile, alla separazione in natura della quota spettante al debitore, ove il bene sia fungibile. La separazione in natura è tipica dei beni fungibili e indica quella particolare modalità di realizzazione della divisione, consistente in operazioni di misurazione e separazione materiale del bene in tante parti corrispondenti alle quote Vendita della quota indivisa  Se il bene è infungibile, e quindi non si può avere separazione in natura, il giudice se ritiene più fruttuosa la vendita della quota indivisa, dispone la vendita nelle varie forme previste a seconda che si tratti di mobili o immobili, e l’aggiudicatario subentra al posto dell’esecutato nella contitolarità del diritto; oppure se ritiene che la vendita sia infruttuosa può disporre la divisione giudiziale del bene, che si opera con processo di cognizione, nel litisconsorzio necessario di tutti i condividenti e del creditore pignorante. Sospensione del processo esecutivo  Durante il processo di divisione del bene, il processo esecutivo è sospeso automaticamente dal momento in cui è proposta la domanda di divisione fino al momento in cui non sia intervenuto un accordo fra le parti oppure venga emessa una sentenza di primo grado passata in giudicato oppure una sentenza di appello.  19. ESPROPRIAZIONE CONTRO IL TERZO PROPRIETARIO 27 è prevista dall’art. 602 c.p.c. per due ipotesi:  quando il bene è gravato da pegno o ipoteca per un debito altrui. Tale ipotesi può verificarsi per due fattispecie previste dall’art. 2808: - il debitore concede ipoteca o pegno su un bene che fa parte del suo patrimonio, e successivamente lo aliena ad un terzo => l’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriazione anche nei confronti del terzo che acquista i beni vincolati a garanzia del suo credito (diritto di sequela) - ipotesi del terzo datore di pegno o di ipoteca => l’ipoteca può essere concessa ad un terzo a garanzia di un debito altrui In entrambi i casi, il terzo datore e il terzo acquirente non sono personalmente obbligati: non sono tenuti ad adempiere, ma semplicemente a sopportare che l’espropriazione si svolga sul loro bene  quando si tratta di un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode. Il riferimento è l’azione revocatoria e tutte le altre ipotesi simili. In tutti questi casi si ha una situazione simile a quella che si ha in seguito all’alienazione del bene oggetto di pegno o ipoteca: il terzo acquirente in base all’atto revocato continua ad essere proprietario del bene nei confronti di tutti, anche nei confronti del creditore, ma è soggetto al potere espropriativo di costui. Il terzo acquirente in virtù di un atto revocato a tutti gli effetti non è debitore, perché non deve nulla al creditore, ma deve solo subire l’espropriazione che va ad incidere sul suo patrimonio. Vediamo il processo esecutivo contro il terzo proprietario. Strumenti per evitare l’espropriazione  L’art. 603 c.p.c. stabilisce che “titolo esecutivo e precetto” devono essere notificati al terzo (ovviamente è fatto precetto di pagare solo al debitore). Ex art. 2858 c.c., il terzo acquirente dei beni ipotecati che ha trascritto il titolo di acquisto e che non è personalmente obbligato può a sua scelta:  pagare, adempiendo l’obbligo altrui: il terzo proprietario si sostituisce, quindi, nei diritti del creditore e può recuperare la somma nei confronti del debitore, il cui debito è estinto  chiedere la liberazione dei beni dalle ipoteche  rilasciare il bene ai creditori Posizione processuale del terzo  Se non prende nessuna di queste posizioni, il terzo proprietario assume la posizione di esecutato. Distribuzione del ricavato  Un’altra particolarità riguarda la distribuzione del ricavato: l’ordine è diverso da quello ordinario. Infatti i creditori che possono intervenire nell’espropriazione contro il terzo proprietario sono i creditori di questo e non del debitore. L’ordine sarà quindi il seguente:  creditore ipotecario o che ha ottenuto la revoca dell’atto  creditore del terzo privilegiati, chirografari tempestivi e tardivi  se avanza un residuo questo sarà consegnato al terzo e non al debitore 30 esecutivamente contro di loro: non si applica quindi l’ultima parte dell’art. 608 II comma c.p.c. “ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore”, in quanto il procedente vuole ottenere la detenzione corpore del bene estromettendone i detentori. Quella disposizione si applica quando il bene è in parte nella detenzione corpore dell’esecutato, in parte nella detenzione di terzi: l’esecuzione avrà quindi luogo contro l’obbligato secondo il titolo esecutivo per la parte del bene di cui egli ha la detenzione corpore, e in parte avviene con l’ingiunzione al terzo debitore => per la parte del bene sulla quale l’obbligato ha il potere di fatto, si ha esecuzione per rilascio; per la parte di cui l’obbligato ha solo possesso formale si ha ingiunzione ai detentori di riconoscere il nuovo possessore. Ex art. 610 c.p.c., le parti possono interpellare il giudice dell’esecuzione solo per farlo intervenire nella determinazione di ciò che l’ufficiale giudiziario deve fare per proseguire l’esecuzione forzata. Spese Le spese dell’esecuzione sono anticipate dalla parte istante e sono a carico dell’esecutato, e comprendono, oltre alle spese vive, anche i diritti e gli onorari dell’avvocato del creditore (novità introdotta dalla riforma del 2006: prima la liquidazione dei diritti e gli onorari di avvocato avveniva previo provvedimento di ingiunzione, ora si ha con decreto del giudice dell’esecuzione). b) 22. ESECUZIONE PER OBBLIGHI DI FARE Gli artt. 2931 e 2933 c.c. forniscono i profili generali di tale esecuzione. Ex art. 2933 II comma “non può essere ordinata la distruzione della cosa e l’avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all’economia nazionale”: il titolo esecutivo che contiene la condanna alla distruzione del bene, ha già superato questo ostacolo in quanto spetta al giudice valutare se la distruzione è di pregiudizio all’economia nazionale. Ex art. 612 “cbi intende ottenere l’esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o non fare, dopo la notificazione del precetto, deve chiedere con ricorso al pretore che siano determinate le modalità dell’esecuzione.” L’attuazione della tutela esecutiva non modifica le situazioni sostanziali esistenti sul bene. Anche i verbali di conciliazione giudiziale sono titoli esecutivi idonei all’esecuzione per obblighi di fare. Imputazione degli effetti  L’esecutato viene individuato sulla base degli effetti concreti che produrrà l’esecuzione: titolo esecutivo e precetto devono quindi essere notificati a chi esercita sul bene il potere di fatto, nonché al proprietario, se questi è soggetto diverso dal procedente e dall’esecutato. Determinazione delle modalità  Decorsi 10 gg dalla notifica del precetto, il creditore ricorre al giudice dell’esecuzione perché determini le modalità di esecuzione: il giudice convoca l’esecutato, stabilisce con ordinanza le modalità di esecuzione, nomina l’ufficiale giudiziario che deve sovrintendere e chi materialmente deve compiere l’opera. Spese Le spese dell’esecuzione sono a carico dell’esecutato. Autorizzazioni amministrative  In sede di esecuzione per obblighi di fare, può dardi che l’opera da costruire necessiti del rilascio di concessioni, autorizzazioni e simili da pare della pubblica amministrazione Il titolo esecutivo dà all’ufficio esecutivo la possibilità di usare tutti gli strumenti giuridici che il debitore ha nel suo patrimonio, e quindi l’ufficio esecutivo, sulla base del titolo 31 esecutivo, può chiedere tutte quelle autorizzazioni e concessioni che l’esecutato poteva e doveva chiedere e non ha richiesto. Se l’esecutato le aveva chieste e gli erano state rifiutate, l’ufficio esecutivo, che si sostituisce all’obbligato, può proporre le impugnative possibili ed opportune in sede di contenzioso amministrativo; se poi la pubblica amministrazione rifiuta definitivamente e legittimamente i necessari permessi, il diritto del procedente si trasforma in risarcimento del danno. 23. ESECUZIONE INDIRETTA Misure coercitive  L’esecuzione indiretta è lo strumento necessario per tutelare in via esecutiva diritti correlati ad obblighi infungibili. Per lungo tempo il nostro ordinamento è stato lacunoso in questo settore, in quanto singole fattispecie di esecuzione indiretta erano previste qua e là da leggi speciali, ma mancava una previsione generale per tutte le ipotesi di obblighi infungibili. Questa lacuna è stata colmata con la riforma del 2009, che ha introdotto l’art. 614 bis c.p.c., il quale adotta la tecnica della sanzione civile di cui è beneficiario l’avente diritto. Detta norma stabilisce che “il giudice, con la sentenza di condanna fissa la somma di denaro dovuto dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento”  Attribuzione del potere: il legislatore affida al giudice della cognizione la concessione della misura coercitiva, e quindi l’avente diritto, beneficiario di un titolo esecutivo stragiudiziale per un obbligo infungibile, sarà costretto a proporre una domanda in sede dichiarativa per ottenere la determinazione della sanzione pecuniaria: la misura potrà quindi essere stabilita anche con lodo arbitrale, e potrà essere disposta non solo con sentenza, ma con qualsiasi provvedimento di condanna, che sarà di rito e non di merito. Criteri di determinazione  La determinazione della somma avviene: 1. per ogni violazione o inosservanza successiva 2. per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento Entità della sanzione  La determinazione della sanzione pecuniaria è fatta su richiesta di parte, contestualmente alla domanda di condanna, cui è strumentale, o al massimo in udienza di assunzione dei mezzi di prova: se non è tempestivamente promossa, è necessario instaurare un successivo giudizio per chiederla. Verifica della infungibilità La richiesta una volta avanzata non può non essere accolta, salve alcune eccezioni. Il giudice deve verificare che la condanna abbia ad oggetto un’astensione o un obbligo di fare infungibile. Fattispecie escluse  Le ipotesi in cui l’esecuzione indiretta è esclusa sono due, ex art. 614 bis I comma c.p.c: a. in materia di lavoro subordinato e parasubordinato b. quando la misura esecutiva è manifestamente iniqua Riscossione delle somme  Ex art. 614 bis I comma “il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute”: non vi è quindi necessità di una preventiva verifica dell’effettiva esistenza dell’illecito, e il creditore potrà intimare precetto, unilateralmente affermando che sono venuti ad esistenza i presupposti della nascita dell’obbligo di corrispondere le somme. Il precetto può essere contrastato con opposizione all’esecuzione. 32 Riforma del provvedimento  Ove la pronuncia di condanna fosse modificata in sede di impugnazione, le somme eventualmente pagate devono essere restituite, con gli interessi legali dalla data dell’avvenuto pagamento. LE OPPOSIZIONI L’opposizione è il rimedio esperibile dal debitore o dal terzo nel caso in cui questi si dolgano di aver subito la lesione di un loro diritto in conseguenza di un atto di esecuzione che ritengono ingiusto. Una volta proposta l’opposizione dà luogo ad un ordinario processo di cognizione, che si inserisce nell’ambito del processo di esecuzione come un incidente. Abbiamo DUE CATEGORIE DI OPPOSIZIONI: 1) opposizioni proponibili dall’esecutato (debitore o terzo assoggettato all’esecuzione, che comprendono: a) opposizione all’esecuzione (artt. 615-616 c.p.c.) b) opposizione agli atti esecutivi (artt. 617-618 c.p.c.) 2) opposizioni di terzo, estranei all’esecuzione, ma che vantano diritti sui beni esecutati (artt. 619-622 c.p.c.) 24. OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (art. 615 e 616 c.p.c..) Oggetto  Ha per oggetto la contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata. Il diritto a procedere ad esecuzione forzata può essere contestato per:  MANCANZA DEL DIRITTO ALLA TUTELA: si intende la mancanza del titolo esecutivo in senso sostanziale. L’opponente può negare il diritto a procedere ad esecuzione sostenendo che la parte istante non ha diritto alla tutela esecutiva perché il titolo esecutivo in senso sostanziale non è mai esistito o è venuto meno, quindi può contestare per inefficacia originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo. Sappiamo che l’efficacia esecutiva deve sussistere per tutto il corso dell’esecuzione: se l’esecuzione è iniziata in carenza di un titolo esecutivo, che sopravviene poi nel corso del processo, ciò non vale a sanare la situazione di illegittimità dovuta al compimento di atti esecutivi in un momento in cui era carente il titolo esecutivo. Nullità del titolo esecutivo  Problemi particolari sorgono quando si nega l’esistenza del titolo esecutivo, allegando la nullità dell’atto in cui il titolo esecutivo consiste: a. per i titoli esecutivi stragiudiziale non vi sono problemi, in quanto ogni nullità rilevante dell’atto può essere fatta valere in sede di opposizione dell’esecuzione b. per i titoli giudiziali, ex art. 161 I comma c.p.c., si applica il principio della conversione delle nullità in motivi di impugnazione => la nullità del titolo esecutivo giudiziale non può essere fatta valere in sede di opposizione all’esecuzione, con l’eccezione del provvedimento carente della sottoscrizione del giudice, nel qual caso si parla di inesistenza dell’atto, perché 35 2. se è dichiarata l’inefficacia del titolo esecutivo, l’esecuzione è caducata, ma il creditore potrà instaurare un nuovo processo esecutivo, a tutela dello stesso diritto sostanziale 3. se è dichiarata inesistente la situazione sostanziale, di cui si è richiesta tutela esecutiva, la sentenza ha l’efficacia preclusiva di una normale pronuncia di merito. 25. OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI Contestazioni relative al quomodo dell’esecuzione  E’ lo strumento col quale si risolvono le controversie relative alla conformità degli atti del processo esecutivo alle prescrizioni normative che li disciplinano. Si contesta il “come” (quomodo) dell’esecuzione. E’ un processo di cognizione incidentale al processo esecutivo. Oggetto di tale opposizione può essere: 1. regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto 2. regolarità formale della notificazione del titolo e del precetto 3. regolarità formale dei singoli atti di esecuzione Termine  Ex art. 617 II comma c.p.c., l’opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta entro 20 gg dal momento in cui la parte è venuta a conoscenza dell’atto viziato. Dobbiamo però distinguere tra: a. nullità formali: danno luogo ad un vizio dell’atto, rilevabile solo dalla parte interessata, e dal giudice solo nei casi previsti dalla legge. La mancata proposizione dell’opposizione agli atti nel termine previsto determina la sanatoria del vizio dell’atto processuale e di quelli successivi dipendenti. b. nullità extraformali: sono rilevabili d’ufficio. Tutti gli atti del processo sono viziati autonomamente: nascono inficiati da un vizio originario, in quanto posti in essere in carenza di un presupposto processuale. Non si ha quindi la sanatoria prevista per le nullità formali. L’ufficio se rileva una nullità, deve rifiutare di emettere il provvedimento che gli viene richiesto. La parte interessata, di fronte alla nullità rilevabile ma non in concreta rilevata d’ufficio, può proporre opposizione agli atti esecutivi, oppure fare un’istanza al giudice perché modifichi o revochi il provvedimento che ha emesso: l’istanza non è più possibile quando il provvedimento ha avuto esecuzione. E’ possibile proporre opposizione agli atti esecutivi, nei confronti di ciascun atto successivo del processo esecutivo, finquando il vizio è rilevabile. Legittimazione  Legittimati a proporre opposizione agli atti, sono tutti coloro parti del processo, con esclusione di colui che ha compiuto l’atto e la parte che vi ha rinunciato (solo per le nullità rilevabili d’ufficio). La nullità può essere fatta valere dalla parte che non vi ha dato causa e che non vi ha rinunciato solo se essa lede in concreto la sua posizione giuridica. Vediamo il procedimento. Proposizione  L’opposizione è proposta, prima dell’inizio dell’esecuzione, con citazione, dinanzi al tribunale, che è sempre competente per materia, che ha sede nel comune ove l’istante ha eletto il 36 domicilio, o, in mancanza di elezione del domicilio, al tribunale del luogo dove è stato notificato il precetto. L’opposizione è proposta, dopo l’inizio dell’esecuzione, con ricorso depositato nella cancelleria del giudice dell’esecuzione, che fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé e dà un termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto alle altre parti. Provvedimenti opportuni  In caso di urgenza, il giudice dà i “provvedimenti indilazionabili”, e può anche sospendere il processo esecutivo: ove il vizio di nullità sia sanabile, il giudice può disporne la sanatoria; ove sia insanabile, e l’opposizione è ritenuta fondata, dispone la sospensione del processo esecutivo. Decisione  Una volta pronunciati tali provvedimenti, l’opposizione si autonomizza dal processo esecutivo: il giudice dell’esecuzione fissa un termine per l’introduzione del giudizio di merito. A seguito dell’iscrizione della causa a ruolo, il presidente del tribunale provvede alla nomina di un giudice istruttore, che non sia giudice di esecuzione. Impugnazione  La sentenza che decide l’opposizione agli atti esecutivi è impugnabile ex art. 618 c.p.c. con ricorso x Cassazione. Per quanto riguarda gli effetti della sentenza: 1. la sentenza di rigetto accerta la validità dell’atto esecutivo e ne produce la stabilità, e nelle ipotesi di nullità extraformali, la sentenza forma giudicato anche sul motivo posto a fondamento della nullità dell’atto e che è stato ritenuto insussistente da parte del giudice dell’opposizione 2. la sentenza di accoglimento dichiara l’invalidità dell’atto opposto, ed accerta la sussistenza del motivo dell’invalidità di tale atto, e se tale invalidità colpisce tutti gli atti successivi, il processo esecutivo si chiude. Irrilevanza delle nullità fuori dal processo esecutivo  le nullità del processo esecutivo perdono rilevanza con la sua cgiusura e non possono essere fatte valere al di fuori di esso. 26. OPPOSIZIONE DI TERZO (art. 619 -622 c.p.c.) Può essere proposta dal terzo che, ex art. 619 c.p.c., “pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati” e può pertanto proporre opposizione con ricorso al giudice dell’esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione. Appartenenza e titolarità Trova applicazione qnd il bene è legittimamente acquisito al processo esecutivo, ma gli effetti sostanziali non possono operare in relazione al bene ignorato, perché colui che subisce l’esecuzione non ha sul bene alcun diritto alienabile. Il terzo in questione è colui che non è esecutato e che come tale non risente degli effetti dell’espropriazione forzata. Diritto opponibile  Il diritto del terzo, per essere opponibile al creditore procedente, può trovare la sua fattispecie costitutiva in: - titolo d’acquisto originario (es. usucapione) - titolo d’acquisto derivato da un soggetto diverso dal debitore 37 Effetti del pignoramento  Quando viene proposta opposizione di terzo, bisogna tener conto degli effetti del pignoramento, in quanto essa non può essere fondata su diritti derivanti da atti in opponibile al creditore procedente: il diritto del terzo, se è opponibile al creditore, può fondare una vittoriosa opposizione di terzo e, a vendita avvenuta, è opponibile anche all’aggiudicatario. Effetti processuali  L’art. 2915 II c.c., prevede un’altra ipotesi di opposizione di terzo: il conflitto tra la trascrizione di una domanda giudiziale e la trascrizione di un pignoramento  Instaurazione del contraddittorio col creditore: l’attore quando si accorge che è già stato trascritto un pignoramento, deve estendere il contraddittorio al creditore procedente, in modo da ottenere una pronuncia che faccia stato anche nei suoi confronti, in quanto parte del processo e non più terzo:  in caso di avente causa per diritto sostanziale, l’estensione del contradditorio è attuabile col semplice litisconsorzio facoltativo passivo, o con la chiamata in causa del sub acquirente  in caso di creditore pignorante occorre creare il contraddittorio all’interno del processo esecutivo mediante l’opposizione di terzo, proponendo la domanda con ricorso al giudice dell’esecuzione. Diritti di restituzione  Talvolta il proponente non fa valere il diritto di proprietà, ma propone un’impugnativa negoziale, ma l’art. 619 c.p.c. prevede che il terzo deve fondare la propria opposizione sulla proprietà o un altro diritto reale. Quindi il terzo deve dimostrare in ogni caso di essere titolare di un diritto reale, oppure in certi casi è sufficiente anche fondare l’opposizione su un diritto diverso? Si fa chiaramente riferimento ai diritti di restituzione, che trovano la loro origine in due fattispecie: 1. la controparte ha avuto il bene in attuazione di un rapporto 2. il rapporto è venuto meno per una causa fisiologica o patologica Ora, finchè il bene è posseduto da colui che è obbligato alla restituzione o dai suoi eredi, è possibile ottenerne la restituzione semplicemente dimostrando che il bene è stato consegnato in attuazione di quel rapporto e che, esaurito il rapporto stesso, il bene deve essere restituito; quando invece il possesso del bene è passato ad un terzo, bisogna ricorrere alla domanda di rivendicazione, accollandosi il relativo onere della prova. Possiamo sicuramente dire che l’art. 619 non va interpretato alla lettera come se solo la proprietà o altro diritto reale fossero idonei a fondare l’opposizione di terzo, anzi è sufficiente far valere anche un diritto di restituzione, poiché dal punto di vista sostanziale tale diritto non si trova in contrasto con gli effetti del pignoramento, in quando il possesso del bene è tolto all’esecutato, ma è conservato dall’esecuzione e non è acquisito da alcuno che possa opporre ciò che invece può opporre il terzo che possiede il bene nei confronti di un’azione di restituzione. Incompatibilità  L’opposizione di terzo deve presentare un’altra caratteristica: il diritto sul quale il terzo fonda la sua opposizione, deve essere incompatibile con il diritto oggetto del pignoramento: il terzo vuole sottrarre all’esecuzione i beni sui quali vanta un diritto incompatibile con l’esecuzione stessa. Vediamo il procedimento. Litisconsorzio L’opposizione si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione, ed è quindi successiva al pignoramento, prima del quale il terzo non può lamentare alcun pregiudizio. Presentato il ricorso il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti ed il termine 40 - se la sospensione è automatica, ed ha quindi luogo nell’interesse del creditore procedente, l’estinzione del processo di cognizione comporta la caducazione del processo esecutivo, perché viene meno la possibilità di plasmarne l’oggetto - nelle altre due categorie di sospensione, che hanno luogo nell’interesse dell’opponente, l’estinzione del processo di cognizione incidentale può essere richiesta con istanza dell’opponente La riassunzione si effettua con ricorso al giudice dell’esecuzione che, convocate le parti e constata la cessazione della causa di sospensione, o compie lui l’atto successivo, o consente al creditore di compierlo. Se il termine perentorio di riassunzione non è rispettato, il processo esecutivo si estingue. 28. L’ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO (art. 629-632 c.p.c.) Si ha nelle seguenti ipotesi:  rinuncia agli atti del processo esecutivo  la rinuncia proviene sempre e necessariamente dal creditore procedente. Non è necessario che essa sia accettata dal debitore esecutato, mentre per quanto riguarda i creditori dobbiamo distinguere: - fino a quando non viene emesso il decreto di trasferimento, la rinuncia agli atti deve essere accettata solo dagli altri creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, e non anche da quelli senza titolo esecutivo - dopo la vendita è necessaria l’accettazione di tutti i creditori anche senza titolo esecutivo  inattività delle parti.  due ipotesi:  mancata, tempestiva prosecuzione o riassunzione del processo esecutivo: l’estinzione opera di diritto ed è retroattiva al momento in cui l’estinzione si è verificata. Può essere eccepita dalla parte o dichiarata d’ufficio dal giudice, ma non oltre la prima udienza successiva al verificarsi dell’esistenza stessa  mancata comparizione all’udienza, esclusa l’udienza di vendita, che ha luogo anche se in tale udienza non è presente un creditore munito di titolo esecutivo  documentazione nella vendita immobiliare.  ex. art. 567 III comma c.p.c., entro 120 gg dal deposito dell’istanza di vendita, il creditore procedente o un creditore munito di titolo esecutivo devono depositare la documentazione necessaria alla vendita stessa: ove ciò non accada, il giudice dell’esecuzione dichiara anche d’ufficio, estinto il processo esecutivo  sospensione.  ex art. 624 III comma c.p.c., se a seguito di proposizione di opposizione all’esecuzione, agli atti o di terzo, il processo esecutivo è sospeso e nessuno coltiva la causa di opposizione, il giudice, anche d’ufficio, dichiara estinto il processo. Provvedimento  L’estinzione del processo esecutivo è sempre dichiarata con ordinanza del giudice dell’esecuzione, contro la quale è previsto il reclamo al collegio, su cui il collegio decide in camera di consiglio con sentenza soggetta ad appello, anch’esso deciso in camera di consiglio. Gli effetti dell’estinzione sono regolati dall’art. 632 c.p.c.:  se l’estinzione si verifica prima della vendita => tutti gli atti del processo diventano inefficaci 41  se l’estinzione si verifica dopo la vendita => il trasferimento all’aggiudicatario non è toccato e il ricavato della vendita è consegnato al debitore esecutato.
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