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Tesina di teoria generale del diritto, Prove d'esame di Teoria Generale Del Diritto

analisi di un parere di diritto, da risolvere utilizzando i criteri di interpretazione: letterale, adeguatrice, a fortiori, a contrario ecc..

Tipologia: Prove d'esame

2014/2015

Caricato il 09/09/2015

verydf
verydf 🇮🇹

Anteprima parziale del testo

Scarica Tesina di teoria generale del diritto e più Prove d'esame in PDF di Teoria Generale Del Diritto solo su Docsity! S C U O L A D I G I U R I S P R U D E N Z A TESINA TEORIA GENERALE DEL DIRITTO 1 Prof. Federico Casa A N N O A C C A D E M I C O 2 0 1 4 / 2 0 1 5 INDICE: • Traccia – parere di diritto civile………………………....pag. 3 • Problemi………………………………………………....pag. 4 – 10 - Problemi rilevanti………………………………………..pag. 11 - Argomenti e ragioni a favore della società e di Mevio….pag. 12 – 13 - Argomenti e ragioni a favore di Tizio…………………...pag. 14 – 15 - Sentenza e relative motivazioni del giudice……………..pag. 16 – 17 1 anche in considerazione del fatto che, oltre i confini oggettivi stabiliti dalla convenzione statutaria limitativa, opera la regola generale, posta dall'articolo 2479 cc (“[1] I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. - [2] In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: 1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; 2. la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori; 3. la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore; 4)le modificazioni dell'atto costitutivo; 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci”) della libera trasferibilità della quota sociale. 3. “Mevio esige che con il medesimo atto di cessione Tizio gli riconosca il diritto di prelazione per il caso in cui in futuro egli decidesse di vendere l'azienda”. Problema: come viene inserito nell'atto di cessione il diritto di prelazione? • PATTO DI PRELAZIONE AUTONOMO: può essere sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, a seconda che il promissario paghi o meno un corrispettivo per la preferenza accordatagli. • PATTO DI PRELAZIONE ACCESSORIO AD UN ALTRO CONTRATTO: dall'osservazione della prassi antica e contemporanea, è affermazione ricorrente che la prelazione derivi, generalmente, da patto accessorio: esso viene, dunque, inserito quale clausola, nel complessivo regolamento di un più ampio rapporto fra le parti. SOLUZIONE: nel caso proposto ci troviamo di fronte ad un patto di prelazione accessorio ad un altro contratto in quanto “Mevio esige che con il medesimo atto di cessione Tizio gli riconosca il diritto di prelazione per il caso in cui in futuro egli decidesse di vendere l'azienda”. •.4. “Mevio esige che con il medesimo atto di cessione Tizio gli riconosca il diritto di prelazione per il caso in cui in futuro egli decidesse di vendere l'azienda”. Problema: la prelazione è da considerarsi un contratto tipico o atipico? - CONTRATTO TIPICO: l'unica previsione codicistica che disciplina la prelazione volontaria è contenuta nell'art. 1566 cc intitolato “patto di preferenza”, nel quale non viene in considerazione come contratto autonomo, bensì come semplice clausola, con la quale le parti, secondo il principio di autonomia contrattuale, possono integrare il contenuto del contratto. Ancora, la normativa codicistica prevede la prelazione dei partecipanti all'impresa familiare nell'ipotesi di divisione ereditaria o di trasferimento d'azienda, contenuta nel comma 5°, dell'art. 230 bis cc. Altra norma che disciplina la prelazione (nell'ambito del diritto societario) è l'art. 2355 bis cc (norma riformata), che consente, sia pure genericamente, la prelazione tra soci per l'acquisto della partecipazione sociale viene ascritta alla tipologia di prelazione legale. - CONTRATTO ATIPICO: al di là delle disposizioni sopra citate, la disciplina del patto di prelazione non è espressamente regolata da una norma specifica di portata generale. SOLUZIONE: la Cassazione in relazione al patto di prelazione ha affermato: “come è noto, non esiste una generale e completa regolamentazione della prelazione convenzionale, prevedendo il Codice Civile solo alcune ipotesi di prelazione legale... tuttavia dalla disciplina di dette ipotesi di 5 prelazione legale...nonché dalle regole dettate per un particolare patto di preferenza, quello inerente il contratto di somministrazione, si desume che chi ha assunto l'obbligo di preferire un determinato soggetto nella conclusione di un affare, è tenuto a comunicare a questo ultimo i precisi termini dell'offerta pervenutagli da terzi, affinché il titolare del diritto di preferenza possa, in piena consapevolezza delle condizioni alle quali l'affare può essere da lui concluso, stabilire se gli convenga o meno di avvalersi del diritto...”. •.5. “In data 20 dicembre 1999 Tizio, coniugato con Tizia in regime di comunione legale dei beni..”. Problema: comunione legale = in base all'art. 177 cc lettera d, “costituiscono oggetto della comunione le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei due coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi”. L'azienda Beta è gestita da un solo coniuge o da entrambi? – Se fosse gestita da entrambi allora l'azienda Beta sarebbe oggetto della disciplina della comunione legale dei beni; – Se invece fosse gestita da un solo coniuge, allora non si potrebbe applicare tale disciplina. SOLUZIONE: con l'argomento letterale, dato che il suddetto articolo fa riferimento solo ad aziende gestite da entrambi e quindi non potendo trarre questo dalla fattispecie in esame, possiamo concludere che questo problema non rileva. •.6. “Conferisce l'azienda Beta nella società a responsabilità limitata Alfa..”. Problema: è stata conferita l'intera azienda o un ramo aziendale? Il conferimento è un'operazione per cui un'azienda o un ramo aziendale dotato di autonoma capacità di reddito, vengono conferiti ad un ente giuridicamente diverso dall'impresa conferente. Il Codice Civile disciplina soltanto il conferimento di singoli beni, per cui la disciplina del conferimento d'azienda deve ricavarsi dall'applicazione combinata di due discipline civilistiche: – Conferimenti societari: art. 2342, 2343, 2440, 2464, 2465 – Trasferimento d'azienda: art. 2112, 2556, 2560. Per i conferimenti in S.r.l. è necessaria una relazione di stima giurata da un esperto iscritto all'albo dei revisori contabili su designazione della società stessa. SOLUZIONE: stando all'interpretazione letterale della fattispecie concreta è stata conferita l'intera azienda e dato che il conferimento c'è stato, dobbiamo dedurre che sia avvenuta la relazione di stima. •.7. “Tizio..conferisce l'azienda Beta nella società a responsabilità limitata Alfa..nel cui statuto è anche previsto un patto di prelazione in caso di alienazione delle quote sociali, nonché una clausola di mero gradimento 1 nell'ipotesi di mutamento della compagine sociale. In data 2 marzo 2000 Tizio cede a Caio le quote sociali di Alfa senza l'assenso dell'organo amministrativo e senza il consenso degli altri soci”. Problema: i soci titolari del diritto di prelazione possono riscattare la quota alienata da Tizio in spregio al diritto di prelazione sancito nello statuto? La clausola di prelazione inserita in uno statuto di S.r.l. ha "efficacia reale" e pertanto è opponibile rispetto al terzo acquirente in caso di cessione della quota effettuata in violazione della clausola stessa, nel senso che il cessionario non entra a far parte della compagine sociale. Deve però escludersi che i soci titolari del diritto di prelazione possano riscattare, dal terzo acquirente, la quota alienata in spregio al diritto di prelazione sancito statutariamente; ad essi spetta "solo" il diritto al risarcimento del danno che dimostrino di avere eventualmente patito. È quanto stabilito prima dal Tribunale di Verona, sez. IV, 20.10.2006 nella decisione n. 3011 in cui è stato affermato: “conseguenza dell'accertata violazione del diritto di prelazione di quote societarie comporta la sola inefficacia dell'atto di trasferimento della quota. Il socio pretermesso, quindi, non può esercitare il riscatto sulla quota alienata in violazione del diritto di prelazione, potendo agire solo in via risarcitoria”. Ed è anche quanto ribadito recentemente dalla Cassazione nella sentenza n. 12370 del 3 giugno 2014. Con la clausola di prelazione i soci di una società si vincolano reciprocamente a preferirsi l'un l'altro nel caso in cui alcuno di essi decida di alienare la propria partecipazione. Si tratta di una clausola che imprime carattere fortemente personalistico alla società nel cui statuto è prevista e che è finalizzata ad impedire che, a far parte della compagine sociale, subentrino soggetti "estranei" alla cerchia dei soci così come originariamente composta. Ne deriva che alla inopponibilità (nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione) della cessione della partecipazione sociale conclusa in violazione delle disposizioni statutarie, si aggiunge l'obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto dalla violazione stessa, non anche il diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell'acquirente. Si riconosce quindi che nella clausola statutaria di prelazione accanto al carattere pattizio, connesso con l’interesse individuale dei soci stipulanti, vi sia anche il carattere sociale dell’interesse (organizzativo) sotteso alla clausola stessa, che è evidentemente proprio della società come tale e trascende l’interesse individuale di ciascuno dei soci. Tale natura di regola organizzativa, costituisce la ragione per la quale si afferma che gli effetti della clausola statutaria di prelazione siano opponibili anche al terzo acquirente: perché, appunto, si tratta di una regola del gruppo organizzato alla quale non potrebbe non sottostare chiunque volesse entrare a far parte di quel gruppo. SOLUZIONE: dalla traccia del parere, si rileva che Filano e Sempronio (soci) non hanno lamentato una violazione del patto di prelazione previsto dallo Statuto, ma hanno lamentato solamente la lesione della clausola di mero gradimento. Di conseguenza dobbiamo ipotizzare che Tizio abbia rispettato il patto di prelazione, informando i soci dell’intenzione di vendere le quote (denuntiatio). 8. “Tizio…conferisce l'azienda Beta nella società a responsabilità limitata Alfa.. nel cui statuto è anche previsto un patto di prelazione in caso di alienazione delle quote sociali, nonché una clausola di mero gradimento nell'ipotesi di mutamento della compagine sociale”. Problema: la clausola di mero gradimento prevede un obbligo di acquisto o il diritto di recesso dell’alienante a carico della società o degli altri soci? • Secondo l’art. 2355 bis comma 2 cc se lo prevede la clausola è efficace 7 14. “Mevio, ritenendo di potersi avvantaggiare dall’esito di tale giudizio, interviene al fine di sostenere le tesi della società, descrivendo al Tribunale quanto accaduto dal 1992 in poi e chiedendo di dichiarare le eventuali nullità che dovesse ravvisare nella vicenda”. Problema: cosa vuole ottenere Mevio con tale intervento? SOLUZIONE: Mevio ha interesse che la situazione sia ripristinata a com’era originariamente al 1999, al momento in cui il fratello Tizio conferisce l’azienda Beta nella S.r.l. Alfa; in quanto Mevio attualmente potrebbe vantare solo un diritto al risarcimento del danno in virtù del diritto di prelazione (prelazione convenzionale) accordatogli da Tizio, mentre se la cessione a Caio delle quote sociali di Alfa venisse dichiarata nulla, Mevio potrebbe vantare nuovamente in maniera integrale il diritto di prelazione sulle quote sociali, il cui valore originariamente coincideva con l’azienda Beta; in questo modo i figli di Mevio, potrebbero intraprendere (se volessero) così l’attività del padre. Egli ha perciò tutto l’interesse a far dichiarare le eventuali nullità che nella vicenda potrebbero essere ravvisate. 15. “Mevio, ritenendo di potersi avvantaggiare dall’esito di tale giudizio, interviene al fine di sostenere le tesi della società, descrivendo al Tribunale quanto accaduto dal 1992 in poi e chiedendo di dichiarare le eventuali nullità che dovesse ravvisare nella vicenda”. Problema: qual è la tesi della società Alfa? SOLUZIONE: la società Alfa sostiene che Tizio abbia ceduto le quote sociali di Alfa a Caio senza l’assenso del suo organo amministrativo e senza il consenso di Sempronio e Filano; di conseguenza Mevio interviene per avvalorare suddetta tesi, potendo contare sulla condanna passata in giudicato al risarcimento del danno ottenuta nei confronti del fratello Tizio. 1 PROBLEMI RILEVANTI: PROBLEMA 10: “In data 2 marzo 2000 Tizio cede a Caio le quote sociali di Alfa senza l’assenso dell’organo amministrativo e senza il consenso degli altri soci”. Problema: il rifiuto del gradimento da parte degli altri soci incide sulla validità del negozio concluso? SOLUZIONE: ci troviamo dinanzi a due strade: • La prima ritiene inefficace il contratto fra Tizio e Caio; - La seconda ritiene efficace il contratto fra Tizio e Caio, per l’autonomia negoziale tra le parti. PROBLEMA 11: “Mevio promuove un’azione nei confronti di Tizio e ottiene una condanna passata in giudicato al risarcimento del danno…”. Problema: Mevio è legittimato o meno a promuovere un’azione nei confronti di Tizio? Mevio inizialmente, quando con atto pubblico in data 13 marzo 1992 aveva venduto al fratello Tizio l’azienda Beta, aveva esatto che con il medesimo atto di cessione Tizio gli riconoscesse il diritto di prelazione per il caso in cui in futuro egli avesse deciso di vendere l’azienda. Di conseguenza quando, Tizio in data 2 marzo 2000 cede a Caio le quote sociali di Alfa, in virtù del diritto di prelazione riconosciuto a Mevio, Tizio avrebbe dovuto preferire Mevio a Caio. SOLUZIONE: ci troviamo dinanzi a due strade: • La prima ritiene che Mevio sia legittimato in quanto, in virtù dell’intervento adesivo autonomo egli ha un interesse connesso con la causa in questione; • La seconda ritiene invece che egli non sia legittimato in quanto il suo interesse non è connesso alla causa in questione. 11 ARGOMENTI E RAGIONI A SOSTEGNO DELLA SOCIETÀ E DI MEVIO: PUNTO DELLA SITUAZIONE: • INTERESSE/OBIETTIVO DI MEVIO: Mevio quando interviene dinanzi al Tribunale, sostenendo la tesi della società Alfa, lo fa perché ha interesse che Tizio entri nuovamente in possesso delle quote che ha ceduto in data 2 marzo 2000 a Caio, in questo modo egli potrebbe pignorarle e di conseguenza finalmente soddisfarsi, in quanto già antecedentemente Mevio aveva promosso un’azione nei confronti di Tizio e aveva ottenuto una condanna passata in giudicato al risarcimento del danno, che tuttavia non gli aveva procurato alcuna soddisfazione, dato che il fratello Tizio era risultato essere, almeno in apparenza, nullatenente. Se tuttavia, egli riuscisse a dimostrare che la cessione è nulla, Tizio potrebbe ritornare in possesso delle sue quote e quindi Mevio le pignorerà, soddisfandosi così una volta per tutte. • INTERESSE/OBIETTIVO DELLA SOCIETA’ ALFA: la società Alfa ha interesse al risarcimento del danno, in quanto non è stata rispettata da Tizio la clausola di mero gradimento inserita nel suo Statuto. Tale clausola ha efficacia reale, quindi ai soci di Alfa spetta solamente il risarcimento del danno. E inoltre la società Alfa ha anche interesse a far dimostrare, che dato che Caio al momento dell’acquisto delle quote sociali non aveva ottenuto il gradimento dell’organo amministrativo, il negozio è inefficace. LINEA DIFENSIVA: • Con la clausola di gradimento si suole subordinare l’efficacia del trasferimento all’approvazione/ consenso, in questo caso, dei soci. Lo scopo è quello di rendere arbitri della trasferibilità i soci in assemblea o gli amministratori. Nella circostanza in cui la clausola statutaria, che subordina il trasferimento delle partecipazioni sociali al consenso espresso degli altri soci, venga violata rende quest’ultimo INEFFICACE nei confronti della società Alfa. Quindi nel caso in esame è chiaramente evidente che Tizio ha commesso una violazione in quanto ha ceduto a Caio le quote sociali di Alfa senza l’assenso dell’organo amministrativo e senza il consenso degli altri soci (la società infatti in merito alla persona di Caio si era espressa negativamente) quindi 1 Non desumendo dalla traccia, se è la società stessa che non aveva previsto nel suo Statuto l’obbligo di acquisto a carico della società Alfa o degli altri soci della quota del socio alienante, o l’aveva previsto e non rispettando tale obbligo commette una violazione, oppure alternativamente aveva previsto esclusivamente il diritto di recesso a favore dell’alienante, quindi, nel caso in esame, di Tizio, non è possibile argomentare su tale punto (argomento della sedes materiae – disciplina Statuto delle s.r.l.) È possibile esprimersi solamente su ciò che avviene in base a quanto è scritto letteralmente nella traccia, ovvero Tizio vende le quote a Caio (potrebbe anche esserci stata un’omissione da parte della società se nello Statuto fosse stato previsto l’obbligo di acquisto da parte degli altri soci in caso di alienazione delle quote sociali, ma tuttavia non è possibile affermarlo con sicurezza). Tizio quindi, sostiene la validità del contratto stipulato con Caio in forza dell’autonomia contrattuale privata e Caio può basarsi sul legittimo affidamento (egli confidava nella validità del contratto) tutelandosi così da una possibile nullità contrattuale, nullità rilevabile infatti solo nelle ipotesi tassativamente indicate dal Codice Civile (argomento letterale). Con tale tesi Tizio ribadisce con forza il suo interesse ad uscire dalla compagine sociale, trattenendo quanto ricevuto come corrispettivo della vendita delle quote sociali a Caio e facendo salvi di conseguenza tutti gli effetti del contratto. - POSIZIONE DI TIZIO NEI CONFRONTI DI MEVIO: Mevio aveva ottenuto, attraverso una sentenza passata in giudicato il diritto al risarcimento del danno derivante dalla violazione del diritto di prelazione da parte di Tizio. Da tale sentenza in realtà egli non ha avuto alcuna soddisfazione in quanto Tizio era apparentemente nullatenente. "Mevio, ritenendo di potersi avvantaggiare dall'esito di tale giudizio, interviene al fine di sostenere le tesi della società descrivendo al tribunale quanto accaduto dal 1992 in poi e chiedendo di dichiarare le eventuali nullità che dovesse ravvisare nella vicenda." Nel caso in esame siamo di fronte ad un intervento adesivo dipendente in cui un soggetto sulla base dell'art.105 comma 2 c.p.c. interviene per sostenere le ragioni di una delle parti quando vi ha un proprio interesse. Su questo interesse la giurisprudenza ha a lungo dibattuto; tra l'adiuvante e adiuvato deve sussistere un rapporto giuridico sostanziale e non di mero fatto e l'interesse in esame che legittima l'intervento (in questo caso di Mevio) dev’essere in rapporto giuridico dipendente da quello che costituisce oggetto del giudizio (interpretazione adeguatrice). In tale vicenda l'oggetto è l'accertamento negativo della qualità di socio di Caio, quindi: • in caso di giudizio positivo, Caio non sarebbe socio; • in caso invece di giudizio negativo, si rimetterebbe in discussione la posizione di Caio nei confronti della società. Da tutto ciò, Mevio non sarebbe direttamente pregiudicato, anche perché dovrebbe attendere un ritorno di quote in capo a Tizio (per vedersi soddisfare il suo precedente risarcimento) e questo comporterebbe un ulteriore passaggio. L'esito del giudizio andrebbe piuttosto ad incidere direttamente sulla sfera giuridica di Caio e Tizio. All'interventore adesivo dipendente, quindi, la giurisprudenza riconosce un potere autonomo di impugnazione, nell'ipotesi in cui la sentenza contenga provvedimenti che incidono in modo diretto ed immediato nella sfera giuridica del medesimo (interpretazione adeguatrice); trattasi di un'applicazione del fondamentale principio dell'interesse ad agire e più specificamente dell'interesse ad impugnare; di conseguenza le pretese di Mevio nei confronti del fratello Tizio dovrebbero essere fatte valere in un giudizio a parte. 15 SENTENZA E RELATIVE MOTIVAZIONI DEL GIUDICE: In data 18 dicembre 2014 questo giudice ha esaminato i problemi emersi dalla lite pendente tra la società Alfa e Mevio da una parte e Tizio dall’altra. Dopo aver analizzato le argomentazioni a sostegno delle tesi appoggiate dagli avvocati delle due parti, ritiene quanto segue: • in merito al primo problema rilevante, relativo all’efficacia del contratto concluso in violazione della clausola di gradimento, il giudice appoggia la dottrina maggioritaria secondo la quale sarebbe del tutto privo di senso ritenere valido il negozio di trasferimento concluso in violazione della relativa clausola. Per assurdo, infatti, il disponente, cioè Tizio continuerebbe a mantenere lo status di socio, nonostante l’intenzione di fuoriuscire dalla compagine societaria, mentre l’acquirente, Caio, conseguirebbe i diritti patrimoniali ma non quelli relativi alla posizione di socio. Se venisse mantenuta tale situazione quindi né Tizio né Caio raggiungerebbero il loro obiettivo. (CRITERIO DELLA RAGIONEVOLEZZA – PER ASSURDO) • Relativamente invece al secondo problema, cioè quello connesso all’intervento di Mevio nel giudizio di accertamento negativo della qualità di socio di Caio, c’è la necessità innanzitutto di esprimere, alla luce degli elementi versati in giudizio, un vaglio di meritevolezza ad agire del terzo, e quindi di Mevio. Il fondamento di tale vaglio risiede proprio nell’art.105, ultimo comma, c.p.c. il quale sancisce: “può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcune delle parti, quando vi ha un proprio interesse” (ARGOMENTO LETTERALE). Tale articolo, è poi collegato all’art.100 c.p.c. che sancisce: “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.” (ARGOMENTO DEL COMBINATO DISPOSTO). Inoltre, con sentenza n. 1106/95, la Cass. Civ. Sez. Prima, stabilì che: ” l’intervento adesivo dipendente, non richiede la titolarità di un diritto nei confronti delle parti originarie del processo, ma è consentito in presenza di un interesse giuridicamente rilevante ad un esito della controversia favorevole alla parte adiuvata” - (ARGOMENTO DEL COMBINATO DISPOSTO)-. Si riconosce dunque a Mevio un interesse. Questo interesse risiede nel fatto che egli ha promosso un’azione nei confronti di Tizio ed ha ottenuto una condanna passata in giudicato al risarcimento del danno, dalla quale però non è stato soddisfatto in quanto il fratello risultava essere, almeno in apparenza, nullatenente. 1 Inoltre nella linea difensiva di Mevio e della società, emerge: “La situazione di Mevio rientra perciò pienamente, a tutti gli effetti nell’intervento adesivo dipendente, ma tuttavia anche autonomo…”. Si deve rilevare tuttavia, in merito a tale punto, la non possibilità di un doppio intervento, vale a dire sia intervento dipendente che intervento autonomo. Dalla traccia però non si possono ricavare i necessari elementi per propendere per l’uno o l’altro; comunque questa argomentazione non è rilevante ai fini della decisione. Ciononostante Mevio da codesta sentenza, sia essa favorevole o contraria, non potrà vedersi soddisfatto il suo interesse al risarcimento del danno, dovuto al fatto che l’oggetto della controversia tra la Società Alfa, Tizio e Caio, è esclusivamente l’accertamento negativo della qualità di socio di Caio. Egli dunque dovrà successivamente, solo nel caso in cui venisse dichiarata l’inefficacia della cessione delle quote sociali di Alfa a Caio, proporre un nuovo giudizio per ottenere finalmente il suo soddisfacimento. Alla luce delle motivazioni esposte, questo giudice dichiara: - L’annullabilità del contratto tra Tizio e Caio e quindi ne stabilisce l'inefficacia inter partes sulla base del fatto che il consenso della società rappresenta un elemento necessario alla conclusione del contratto di cessione delle quote sociali, com’è stato più volte ribadito anche dalla dottrina (es. Santini). Il contratto non può essere nullo, in quanto le cause di nullità sono ipotesi tassativamente indicate dall’art.1418 del c.c. il quale sancisce: “il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art.1325, l’illiceità della causa, l’illiceità dei motivi nel caso indicato dall’art.1345 e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’art.1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge” – (ARGOMENTO LETTERALE) -. Nessuna di queste ipotesi rientra nella fattispecie in esame. L’annullamento del contratto lo rende improduttivo di effetti giuridici, ed elimina (effetto retroattivo) anche gli effetti che si siano nel frattempo prodotti, salvi i casi di annullamento di diritti acquistati da terzi in buona fede. Si deve dunque ritenere che Caio fosse in buona fede. Di conseguenza nonostante l’annullamento del negozio abbia efficacia retroattiva, nel senso che a livello codicistico elimina gli effetti sin dal momento della sua nascita, tuttavia ai sensi dell’art.1445 c.c. il quale sancisce: “l’annullamento che non dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento.”, vengono fatti salvi i diritti dei terzi acquistati in buona fede ed a titolo oneroso, in questo caso i diritti di Caio – (ARGOMENTO LETTERALE) -. Non potendo ricavare elementi necessari dalla traccia in esame per stabilire quale possa essere il contenuto dello statuto e quindi di conseguenza rendere probabilmente meno gravosa la posizione di Tizio, si accerta che comunque quest’ultimo abbia violato la clausola di mero gradimento, cedendo le quote ad un soggetto non gradito. Pertanto alla luce delle suddette motivazioni, questo giudice dispone: • le quote della società Alfa, cedute da Tizio a Caio, ritornano all’interno della società Alfa; alla quale spetterà poi il dovere di acquisirle lei stessa oppure di indicare un nuovo acquirente; • Tizio, per aver violato la clausola di mero gradimento della società Alfa, dovrà corrispondere alla predetta società una somma corrispondente al risarcimento del danno patito; 17
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