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TEST FINE CAPITOLO TRIBUTARIO, Prove d'esame di Diritto Tributario

domande e risposte test diritto tributario

Tipologia: Prove d'esame

2017/2018

Caricato il 06/06/2018

anna.iocolano
anna.iocolano 🇮🇹

5

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2 documenti

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Scarica TEST FINE CAPITOLO TRIBUTARIO e più Prove d'esame in PDF di Diritto Tributario solo su Docsity! TEST AUTOVALUTATIVI CAP.1 INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELL’ATTIVITA’ FINANZIARIA DELLO STATO 1. Le teorie volontaristiche : Adottano un approccio individualista secondo il quale alla base del fenomeno economico vi sono le scelte dei singoli 2. Secondo la teoria della finanza neutrale: Lo Stato deve intervenire il meno possibile nell'economia 3. L'attività parafiscale consiste: Nel prelievo di tributi e contributi da destinare a specifici scopi assistenziali e mutualistici 4. La fiscalizzazione degli oneri sociali consiste: Una serie di interventi con cui una parte dei contributi previdenziali posti a carico delle imprese viene finanziata dallo Stato 5. La scienza delle finanze studia: La scienza delle finanze è la branca della scienza economica che studia gli interventi pubblici (quindi realizzati da soggetti come lo Stato, il governo, la pubblica amministrazione) nell'allocazione delle risorse e redistribuzione delle ricchezze 6. Il diritto finanziario studia: La gestione del bilancio e del patrimonio dello Stato 7. I tributi si distinguono in: Imposte, tasse, contributi e diritti di monopolio 8. Il tributo è una prestazione: Il tributo è un prelievo coattivo di ricchezza operato dallo Stato, da un ente pubblico o da un'altra pubblica amministrazione 9. I monopoli fiscali: I monopoli fiscali sono funzionali a procacciare una entrata tributaria 10. Il diritto processuale tributario: È lo strumento di articolazione della tutela giudiziaria che viene messa a disposizione del contribuente tutte le volte in cui egli ritenga lesi i suoi diritti CAP.2 LE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO 1. La potestà legislativa dello Stato in campo tributario: È esclusiva per quanto riguardo il sistema tributario ed i principi fondamentali in materia fiscale 2. Il principio di riserva di legge: Significa che la legge deve indicare sempre il presupposto di fatto, i soggetti passivi, i principi di determinazione delle aliquote e le sanzioni 3. Il principio della generalità del tributo: Significa che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva 4. La capacità contributiva: Si fonda sulla effettiva potenzialità economica 5. La progressività del sistema nel campo delle imposte dirette è attualmente assicurata, principalmente: Dalla progressività per scaglioni 6. Uno dei principali criteri comunitari è quello della: Non discriminazione fiscale 7. Il principio di tassazione nel paese di origine: Si applica nell'UE per le imposte dirette 8. Il principio di non discriminazione fiscale vieta: Divieto di imporre tributi che possano danneggiare o avvantaggiare un singolo Paese 9. Le regioni a statuto ordinario: Hanno competenza legislativa concorrente per i c.d. tributi regionali propri 10. I regolamenti comunali in materia tributaria: Non possono modificare gli elementi essenziali della prestazione impositiva CAP.3 TUTELE E STRUMENTI DI DEFLAZIONE DEL CONTENZIOSO 1. Per principio di limitazione dell'onere della prova nello Stauto del contribuente si intende che: E' nulla ogni norma che obbliga il contribuente a tenere prova dei pagamenti per un periodo superiore a dieci anni); l'amministrazione tributaria non può chiedere al cittadino di produrre documenti o informazioni di cui sono già in possesso altri organi della pubblica amministrazione; deve concedere almeno 30 giorni per produrre qualsiasi documentazione 2. Il Garante del contribuente: È un organo monocratico di garanzia del contribuente 3. Il Garante del contribuente: È dotato di poteri sollecitatori e di verifica verso l'Amministrazione finanziaria 4. L'interpretazione analogica: Non può applicarsi alle norme penali tributarie, a quelle agevolative ed a quelle relative a tributi aventi carattere eccezionale 5. Si considerano elusive: Le operazioni prive di sostanza economica, i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali 6. Costituiscono vantaggi indebiti: I benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario 7. L'adempimento collaborativo: È un regime particolare fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario 8. L'interpello ordinario: Consente a ogni contribuente di chiedere un parere in ordine alla applicazione delle disposizioni tributarie di incerta interpretazione riguardo un caso concreto e personale nonché di chiedere chiarimenti in ordine alla corretta qualificazione di fattispecie sempre che ricorra obiettiva incertezza 9. L'interpello disapplicativo: Consente di ottenere la disapplicazione di norme che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti di imposta se viene fornita la dimostrazione che detti effetti elusivi non potevano verificarsi 10. Le norme tributarie: Da un punto di vista spaziale rispettano una combinazione del criterio soggettivo con quello oggettivo CAP.4 LE ENTRATE PUBBLICHE ED I TRIBUTI 1. Le entrate correnti sono costituite: Principalmente dai tributi prelevati coattivamente ai cittadini e dai proventi delle imprese pubbliche 2. Le entrate originarie: Sono quelle provenienti dai beni che appartengono allo Stato o ad altro ente pubblico a titolo di proprietà privata oppure dall'esercizio di imprese industriali o commerciali 3. I prezzi privati: Sono costituiti dai proventi che l'ente pubblico ricava da cessione di beni e servizi in regime di libero mercato 4. I tributi si suddividono in: Imposte, tasse e contributi 5. La tassa: è un corrispettivo pagato dal privato per un servizio a lui prestato dalla P.A 6. Elementi costitutivi dell'imposta sono: Il presupposto, la base imponibile e l'aliquota 7. Le imposte indirette: Sono correlate alla ricchezza nel momento in cui viene trasferita (es. la vendita di un bene) o viene consumata (es. fruizione di un servizio o di una prestazione) 8. Le imposte si definiscono proporzionali: Quando l'aliquota è costante, ovvero l'imposta è direttamente proporzionale all'imponibile 9. L'imposta si definisce reale: Quando si applica al patrimonio 10. I monopoli fiscali sono: Quei proventi che l'ente realizza attraverso limitazioni dell'attività privata e la vendita (di diritto privato) dei prodotti o dei servizi di monopolio ai singoli, lucrando della differenza tra costi e ricavi CAP.5 I SOGGETTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO 1. La potestà di imposizione astratta: Compete agli organi legislativi e consiste nella facolta' di istituire le imposte. Oltre che allo stato, tale potestà spetta in misura diversa agli enti autarchici territoriali 2. Le strutture che, in concreto, esercitano la potestà tributaria sono: Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 3. I CAF: Sono organismi che assolvono la funzione di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti, pensionati, imprese individuali, imprese familiari, società di persone e di capitale, cooperative e consorzi 4. Per soggetti passivi: In linea di massima si intendono tutti coloro che vengono sottoposti alla potestà tributaria della P.A. e che, quindi, pagano il tributo o, in caso di inadempimento, subiscono l'esecuzione forzata 5. Per atto impositivo si intende: Quell'atto che esprime una pretesa tributaria definita nell'an e nel quantum 6. L'obbligo di motivazione: Dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur 7. L'Autotutela: Consiste, in un riesame del provvedimento di primo grado volto all'annullamento del medesimo, dovendo ricorrere anche il presupposto dell'interesse pubblico specifico, ulteriore condizione indefettibile dell'autotutela nel diritto amministrativo 8. Per solidarietà passiva dipendente si intende che: È considerato obbligato un soggetto che non ha realizzato il presupposto di imposta ma che è collegato all'obbligato principale sul quale potrà rivalersi 9. Per sostituto d'imposta si intende: Un soggetto (pubblico o privato) che per legge sostituisce in tutto o in parte il contribuente (cioè il cd. sostituito, ovvero chi pone in essere il presupposto d'imposta) nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, trattenendo le imposte dovute dai compensi, salari, pensioni o altri redditi erogati e successivamente versandole allo Stato o ad una pubblica amministrazione 10. Per responsabile d'imposta si intende: Un soggetto che è tenuto, per legge, al pagamento di un tributo insieme ad altri, per fatti e situazioni riferibili a questi ultimi, ed ha diritto di rivalsa CAP.6 L’ACCERTAMENTO FISCALE 1. L'obbligazione tributaria: È un'obbligazione a fonte legale 2. Secondo la teoria dichiarativa: L'obbligazione tributaria sorge ex lege col solo verificarsi del presupposto, prescindendo dalla presentazione della dichiarazione dei redditi 3. I presupposti di imposta: Sono fatti o circostanze al cui verificarsi scatta il congegno di applicazione del tributo 4. Per accertamento di imposta si intende: L'atto con il quale si deve definire giuridicamente l'evento ed individuare il soggetto passivo, per determinare se, e a che titolo, si deve l'imposta (an debeatur) e misurare l'evento economico, la sua entità e applicare l'aliquota (quantum debeatur) 5. Per accertamento analitico si intende quell'accertamento che: Punta ad adeguare il reddito dichiarato al reddito effettivo, ricostruendo interamente la base imponibile del singolo contribuente attraverso la verifica analitica (e l'eventuale rettifica) delle varie fonti di reddito che la compongono 1. Sono redditi da lavoro dipendente: Quelli che derivano da rapporti aventi ad oggetto le prestazioni di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro 2. Sono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente: Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o per fini di studio o di addestramento professionale 3. Le collaborazioni coordinate e continuative sono caratterizzate da: L'assenza del vincolo di subordinazione 4. Per reddito da lavoro dipendente si intende: Qualsiasi somma o valore percepito in relazione al rapporto di lavoro, incluse le erogazioni liberali 5. Le caratteristiche del reddito da lavoro autonomo sono: Autonomia, abitualità e natura non commerciale 6. Sono equiparati a redditi di lavoro autonomo: Gli utili derivati da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto sia costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro (quando invece l'apporto non è costituito da lavoro, il reddito dell'associato ha natura di reddito di capitale) 7. Nelle plusvalenze immobiliari rientrano: Le plusvalenze realizzate mediante lottizzazione di terreni o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili e la successiva vendita (anche parziale) dei terreni e degli edifici, che quelle realizzate mediante cessione di beni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni 8. Sono capital gains: Le plusvalenze realizzate con la cessione di partecipazioni sociali, titoli e strumenti finanziari 9. Sono considerati redditi diversi: Le plusvalenze derivanti dalla cessione di contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale 10. L'imponibile dei capital gains viene determinato applicando i seguenti due principi: Principio di cassa e differenziale da sottoporre a tassazione determinato confrontando il corrispettivo percepito ed il costo o valore di acquisto del titolo, aumentato di ogni onere inerente alla produzione CAP.13 LA TASSAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA 1. Danno luogo a reddito di impresa: tutte le attività di cui all’art 2195 c.c. purchè esercitate in modo abituale 2. Sono considerati redditi di impresa: quelli che: derivano dalle attività di allevamento, manipolazione, conservazione, trasformazione e valorizzazione di prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo e del bosco dall’allevamento di animali per la parte eccedente i limiti di cui all’art 32 del TUIR 3. Sono considerate produttive di reddito d’impresa: le prestazioni di servizi non rientranti dell’art 2195 c.c. organizzate in forma di impresa 4. Le professioni intellettuali: danno origine a reddito di impresa la dove assume rilievo decisivo l’organizzazione imprenditoriale 5. Il conto economico: quello redatto ai sensi dell’art 425 c.c. in cui confluiscono i costi, i ricavi, le rimanenze, nonché tutti gli altri componenti positivi e negativi di reddito e la cui somma algebrica determina l’utile o la perdita civilistica di periodo 6. È ammessa la deducibilità: di componenti negative imputate al conto economico di un esercizio precedente: sul reddito d’impresa 7. Si possono avere soltanto: Variazioni permanenti in aumento determinate dall'indeducibilità fiscale (totale o parziale) di taluni componenti negativi del conto economico, ovvero variazioni in diminuzione scaturenti dal regime di esenzione (totale o parziale) riservato a taluni proventi 8. Il principio di tassazione dell'utile netto comporta che: Il reddito di impresa si determini assumendo quale dato di partenza il risultato (utile o perdita) risultante dal conto economico, redatto ai sensi della disciplina civilistica, “filtrato” attraverso tutta una serie di variazioni in aumento o diminuzione, puramente fiscali, scaturenti dall'applicazione della disposizioni contenute nel Testo Unico, che servono per trasformare in imponibile fiscale il saldo del conto economico 9. Il principio di imputazione: Attiene alla deducibilità delle componenti negative del reddito e consente l'esercizio di tale facoltà se e nella misura in cui esse sono imputate al conto economico dell'esercizio di competenza, in coerenza con una condivisibile esigenza di certezza, essendo il bilancio la principale misura di garanzia dell'attendibilità del reddito conseguito 10. I beni appartenenti alle società commerciali di persone: Si considerano tutti relativi all'impresa, dove per “appartenenza” si intende quella serie di situazioni giuridico – soggettive che abbraccia, oltre al diritto di proprietà, gli altri diritti reali di godimento CAP.14 LA TASSAZIONE SUL REDDITO DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI 1. Sono soggette all’ires: le società di capitali, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i TRUST residenti nel territorio dello stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, gli enti non commerciali, le società e gli enti non residenti 2. Presupposto dell’ires: è il possesso di un reddito in denaro o natura 3. Le perdite non sono riportabili oltre il punto di esercizio successivo a quello in cui: le stesse sono state conseguite salvo che non siano state realizzate nei primi 3 esercizi di vita dell’impresa nel caso risultano riportabili illimitatamente 4. Per le società di capitali: il reddito complessivo è sempre considerato reddito d’impresa da qualunque fonte provenga 5. Per i corrispettivi ed i costi scaturenti da prestazioni di servizi: si deve prendere come riferimento la data di ultimazione della prestazione eccetto che i contratti per cui c’è un’erogazione periodica del corrispettivo nel qual caso la competenza ha come riferimento la data di maturazione del corrispettivo 6. Tra i principi generali includiamo: TERRITORIALITA’, COMPETENZA, CONTINUITA’ 7. Per principio di territorialità: per le imprese residenti il reddito comprende non solo i redditi prodotti in italia ma anche quelli prodotti all’estero, mentre per le imprese non residenti è tassato nel nostro paese mediante una stabile organizzazione 8. Per quanto concerne le prestazioni di servizi: i corrispettivi e le relative spese in generale si considerano rispettivamente conseguiti e sostenuti quando le prestazioni sono ultimate 9. La corretta imputazione in base al principio di competenza: deve avvenire solo qualora alla data di chiusura dell’esercizio si verifichino contemporaneamente i seguenti presupposti i componenti del reddito devono essere certi nell’esistenza, i componenti di reddito devono essere determinabili nell’ammontare ossia risultino probatori che consentono una quantificazione oggettiva e non basate su stime discrezionali 10. Principio di inerzia: i costi e le spese sono deducibili quando riguardano beni o attività da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi ad eccezione degli oneri fiscali e contributivi e a quelli di utilità sociale che sono sempre deducibili alla solo condizione che siano imputati al conto economico CAP.15 LA TASSAZIONE DELLE SOCIETA’ DI COMODO 1. Le società di comodo vengono costituite: non per svolgere un’attività economica produttiva, bensì per fungere da intestazione di determinati bene (es. immobili, imbarcazioni, partecipazioni) i cui effettivi proprietari sono in realtà i soci, che hanno la disponibilità e li utilizzano nella propria sfera privata 2. Per le società di comodo: Imposte sui redditi e Irap sono determinate in via presuntiva sulla base del valore dei beni posseduti; l'aliquota Ires è maggiorata del 10,5%; è impossibile chiedere a rimborso e compensare orizzontalmente i crediti Iva; sono parzialmente inutilizzabili le perdite pregresse 3. Una società si definisce non operativa se: Se la somma di ricavi, incrementi di rimanenze e altri proventi (esclusi quelli straordinari) imputati in conto economico è inferiore a un ricavo presunto, calcolato applicando determinati coefficienti percentuali al valore degli asset patrimoniali intestati alla società 4. La disapplicazione delle norme antielusive per le società non operative: In presenza di situazioni oggettive che abbiano reso impossibile raggiungere il volume minimo di ricavi o di reddito 5. Si definisce società in perdita sistematica: Quella che, pur avendo superato il test di operatività, è in perdita fiscale da tre periodi d'imposta consecutivi, oppure nell'arco di un triennio è stata in perdita fiscale in due periodi su tre e nel restante periodo ha dichiarato un reddito inferiore al reddito minimo presunto 6. Le società in perdita sistematica: Seguono la disciplina fiscale delle società di comodo 7. La normativa di contrasto alle società di comodo: Sul piano giuridico-tributario realizza una convergenza dei concetti di elusione ed evasione: il comportamento “elusivo” viene ad identificarsi nell'utilizzo strumentale/anomalo della forma giuridica societaria “commerciale” per fini di semplice gestione patrimoniale; tale fattispecie sarebbe oggettivamente produttiva di sistematici e complessivi effetti distorsivi, giustificando la particolare reazione dell'ordinamento consistente nel disconoscimento del “vantaggio tributario”, attraverso l'operatività di una presunzione relativa di evasione e nella conseguente adozione legislativa di criteri di tipo presuntivo nella determinazione del reddito d'impresa prodotto 8. Con la normativa sulle società di comodo il concetto di elusione : Viene sostanzialmente esteso a fattispecie abusive “reali” (cioè effettivamente esistenti “in natura”) che presentano connotati di forte “ibridazione” con elementi della tipologia “evasiva” 9. Secondo la più recente giurisprudenza: L'atto di diniego non può essere compreso tra gli atti tipici di cui di cui all'art. 19, comma 1 del D.Lgs. n. 546/1992, posto che la disapplicazione di una norma antielusiva è un concetto tecnicamente differente dalla concessione di un'agevolazione fiscale 10. Secondo la più recente giurisprudenza: È sempre impugnabile (ma in via facoltativa) il diniego di disapplicazione, che costituisce il primo atto con il quale l'amministrazione, a seguito di una fase istruttoria e di una valutazione tecnica, e con particolari garanzie procedimentali, porta a conoscenza del contribuente, in via preventiva, il proprio convincimento in ordine ad una specifica richiesta, relativa ad un determinato rapporto tributario, con l'immediato effetto di incidere, comunque, sulla condotta del soggetto istante in ordine alla dichiarazione dei redditi in relazione alla quale l'istanza è stata inoltrata CAP.16 LA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI E DEI CAPITAL GAINS 1. Le attività finanziarie possono essere suddivise in: Redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria 2. I sistemi di tassazione delle attività finanziarie previsti dall'ordinamento italiano sono: Regime ammministrato, regime gestito e regime individuale 3. Nel regime amministrato: L'intermediario si occupa di compensare plus e minusvalenze, di pagare le imposte dell'investitore e di fornire resoconti su quanto addebitato 4. Per le persone fisiche, se la partecipazione è detenuta al di fuori di un regime di impresa: Se la partecipazione è qualificata la plusvalenza viene tassata in dichiarazione (con la propria aliquota IRE) nella misura del 40% del suo importo totale, al netto del 40% delle minusvalenze qualificate realizzate 5. Per le società di capitali il punto-cardine è quello della c.d. “participation exemption”, termine con il quale si definisce: L'esenzione dalla tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione, nonchè la simmetrica indeducibilità delle minusvalenze 6. Affinchè possa parlarsi di "partecipation exemption" sono necessari i seguenti contestuali requisiti: Ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione; classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; residenza fiscale della società partecipata in un paese che non sia considerato “paradiso fiscale”; esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale, al momento della cessione 7. La tassazione dei redditi di natura finanziaria è passata dal 20% al 26%, fatta eccezione per alcune tipologie di redditi, quali ad esempio: Quelli derivanti da titoli di Stato italiani o esteri 8. Gli utili percepiti da persone fisiche (privati) derivanti dalla partecipazione in società di capitali sono soggetti ad un trattamento fiscale diversificato in base ai seguenti elementi: Localizzazione della società partecipata e tipo di partecipazione posseduta dal socio, qualificata o non qualificata 9. Gli utili corrisposti da società residenti al socio persona fisica (privato), prodotti successivamente al 31 dicembre 2007: Se corrisposti da società residente e relativi ad una partecipazione qualificata, concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio, da assoggettare a tassazione nel mod. UNICO, nella misura del 49,72% 10. Le plusvalenze (c.d. capital gain) derivanti da: Una partecipazione qualificata concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio persona fisica, da assoggettare a tassazione nel mod. UNICO, nella misura del 49,72% CAP.17 IL SISTEMA DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 1. L'IVA: È un'imposta generale sul consumo, che si applica alle attività commerciali che comportano la produzione e la distribuzione di beni e la prestazione di servizi. Le disposizioni riguardanti l'istituzione del sistema comune di IVA dell'Unione europea (UE) sono codificate dalla direttiva IVA 2. Le caratteristiche dell'IVA sono: È plurifase, neutrale, trasparente e con applicazione frazionata 3. Nell'IVA: Nell'imposta sul valore aggiunto occorre distinguere il contribuente di fatto, che pur non essendo soggetto passivo dell'imposta ne sopporta l'onere economico (o come si usa dire, è inciso dall'imposta) dal contribuente di diritto, il soggetto passivo, su cui gravano tutti gli obblighi di gestione del tributo, ma per il quale l'imposta stessa è neutrale dal punto di vista economico 4. Lo schema impositivo delle operazioni interne, ed in un certo qual modo quello degli acquisti intracomunitari, si configura in maniera complessa, richiedendo la presenza contemporanea: Dell'elemento spaziale, di quello soggettivo e di quello oggettivo 5. Per cessione di beni ai fini iva si intende: Ogni atto a titolo oneroso che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di un bene o il trasferimento di un altro diritto reale di godimento su beni di ogni genere 6. Sono espressamente escluse dall'ambito di applicazione dell'iva: Le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premi 7. Sono prestazioni di servizi assoggettate ad iva: Quelle rese verso corrispettivo e dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e, in genere, da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere qualunque ne sia la fonte 8. Perchè una cessione di beni o una prestazione di servizi rientri nel campo di applicazione dell’IVA: Occorre che sia posta in essere nell'esercizio di imprese, arti o professioni 9. Non sono imponibili per difetto del presupposto soggettivo, le cessioni o prestazioni di servizi in genere: Effettuate da persona fisica, al di fuori dell’esercizio professionale di attività commerciale o agricola e effettuate, senza che costituiscono esercizio di attività commerciale o agricola, da ente pubblico o privato, diverso dalle società commerciali, non avente ad oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole 10. Nell'esercizio di arti e professioni: Non si ha soggettività passiva per tutti quegli atti economici posti in essere senza che il soggetto abbia predisposto nulla per effettuarli, ma sono esercitati occasionalmente in modo del tutto sopradico o accidentale CAP.18 LA TERRITORIALITA’ DELL’IVA , LA CESSIONE DEI BENI E LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI 1. Un'operazione e: Congiuntamente al requisito soggettivo e oggettivo anche quello territoriale 2. Le nuove disposizioni in materia di territorialita: Una riferita ai servizi forniti a soggetti passivi di imposta (o meglio soggetti muniti di numero di partita IVA - servizi Business to Business – c.d. servizi B2B) per i quali il luogo di imposizione è quello in cui risiede il committente del servizio, purché identificato ai fini IVA 3. Per Stato o territorio dello Stato: Per lo "Stato" o "territorio dello Stato" si identifica il territorio politico della Repubblica italiana, cioè quello soggetto alla sovranità dello Stato, con l’esclusione dei comuni di Livigno e Campione d’Italia e le acque nazionali del Lago di Lugano, che per la loro collocazione sono considerati come territori extradoganali, esclusi, perciò, dal territorio fiscale della Comunità 4. Soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato è: Il soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all'estero, ovvero la stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute, sottolineandosi che per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva 5. Il criterio fondamentale nella determinazione della territorialità relativamente alle cessioni di beni è: Il luogo d'esistenza fisica dei beni stessi, ossia il luogo dove questi si trovano al momento della cessione, mentre al contrario non assume alcuna rilevanza il luogo di stabilimento del cedente o cessionario, se non ai fini degli adempimenti 6. Rientrano nel campo di applicazione dell'IVA le cessioni effettuate a bordo nei confronti di passeggeri nel corso di: Un trasporto intracomunitario con partenza dall'Italia 3. Nel caso di operazioni permutative: Entrambi i beni o servizi vengono tassati come due distinte operazioni. Ovviamente il duplice assoggettamento opera qualora lo scambio venga effettuato tra soggetti d’imposta e sempre che ambedue le operazioni ricadano nel campo di applicazione IVA 4. Le operazioni accessorie, ai fini dell'imposizione IVA: Seguono la sorte delle operazioni alle quali accedono 5. Il diritto alla rivalsa presenta la seguente caratteristica: Sorge al momento della fatturazione dell’operazione soggetta ad IVA 6. L'imposta è detraibile se: Afferente ad operazioni effettuate o che saranno effettuate in periodi di imposta successivi 7. La dichiarazione di inizio di attività: E' dovuta da chi inizia l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato (o vi istituisce una stabile organizzazione) e deve essere effettuata entro trenta giorni ad uno degli Uffici delle Entrate 8. E' elemento essenziale della fattura: La base imponibile 9. La fattura immediata: E' il documento utilizzabile nella generalità dei casi per certificare le operazioni effettuate. Essa, solitamente, deve essere emessa al momento di effettuazione dell’operazione, cioè entro le ore 24 dello stesso giorno in cui l’operazione è effettuata. La fattura si considera emessa all’atto della sua consegna o spedizione 10. La liquidazione (cioè il calcolo dell'imposta) si fa: Sommando l'IVA incassata dai propri clienti esercitando l'obbligo di rivalsa e sottraendo a tale importo l'IVA versata ai propri fornitori CAP.23 LA NUOVA DISCIPLINA DEI RIMBORSI IVA E LE ESPORTAZIONI 1. La procedura per i rimborsi ai non residenti: Prevede che un soggetto passivo stabilito in uno Stato comunitario possa ottenere il rimborso dell’imposta assolta per acquisti di beni e servizi in uno Stato diverso da quello di residenza. La richiesta di rimborso avviene, ora, tramite istanza presentata alla propria amministrazione fiscale 2. Il soggetto passivo residente in Italia e ivi operante invia la propria domanda di rimborso direttamente all’Agenzia delle entrate a condizione che: Il richiedente sia un soggetto in attività 3. Con la legge 7 luglio 2009, n. 88 – (legge comunitaria 2008 - art. 24, c. 4, lett. e): E' stata data la possibilità ai soggetti comunitari non residenti di ottenere il rimborso IVA anche in presenza di operazioni attive effettuate in Italia, assoggettate al meccanismo del reverse charge (cliente debitore dell’imposta) 4. Le differenze tra la procedura di rimborso riservata ai soggetti comunitari all’articolo 38-bis e quella prevista dall’art. 38-ter per i soggetti extra-comunitari: Differisce perché solo a quest’ultimi è richiesto anche il requisito dell’inerenza alla loro attività dei servizi e beni acquistati perché possano ottenere il rimborso dell’imposta assolta, quando invece ai soggetti di imposta comunitari è richiesta il solo requisito della detraibilità ai sensi degli art. 19, 19-bis1 e 19-bis 5. Quando si parla di importazioni e di esportazioni: Si fa riferimento esclusivamente a rapporti commerciali con Paesi extracomunitari, di operazioni cioè che vengono realizzate attraverso l’intervento di una dogana (comunitaria) 6. Per esportazioni: Fiscalmente non basta l’invio dei beni fuori dei confini comunitari, ma è necessaria la sussistenza di un ulteriore requisito, dato dalla qualificazione giuridica dell’operazione come cessione, per cui gli invii franco valuta (esportazione per proprio interesse da parte dell’operatore economico), in mancanza della cessione verso un soggetto diverso, non realizzano la cessione all’esportazione in capo al cedente 7. Perché si realizzi una esportazione diretta propria: E' necessario che si verifichino contemporaneamente il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento dei beni; la materiale uscita dei beni fuori del territorio comunitario; il trasporto o la spedizione dei beni sono eseguite a cura o a nome dei cedenti 8. Nell'esportazione triangolare: Il primo operatore (IT1), identificato ai fini IVA nel territorio italiano, vende i beni al secondo operatore (IT2), anch’egli identificato in Italia, il quale rivende i beni ad un terzo operatore estero (CH) e incarica IT1 di consegnare i beni direttamente fuori dal territorio comunitario 9. Nell'esportazione congiunta: Viene eseguita una lavorazione nel territorio nazionale prima che la merce esca dai confini comunitari, la cessione della stessa è sempre un’esportazione anche se interviene un operatore terzo che effettua una lavorazione o una trasformazione del bene per conto di un committente non residente 10. Il plafond: E' uno strumento attribuito a chi si trova strutturalmente a credito d’imposta (l’esportatore abituale) per sopperire ai ritardi cronici accumulati dall’amministrazione finanziaria nell’esecuzione dei rimborsi CAP.24 LE IMPOSTE INDIRETTE MINORI 1. L'imposta di registro: Si presenta come tributo avente natura di tassa, quando è correlata all'erogazione di un servizio da parte della pubblica amministrazione, di imposta quando è determinata in proporzione al valore economico dell'atto o del negozio 2. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso: In questa ipotesi la richiesta di registrazione non si configura quale obbligo ma onere, affinché si possa trarre interesse dal suo "uso". L'atto non può essere usato se non viene prima effettuata la registrazione e pagata l'imposta 3. La misura dell'imposta di registro può essere: Fissa, minima, predeterminata o proporzionale 4. Sono soggetti all'imposta catastale: Le volture catastali, a seguito di atti di compravendita, donazione, successione 5. Sono soggette all'imposta ipotecaria: Le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari (le conservatorie dei registri immobiliari), a seguito di atti di compravendita, donazione, successione, iscrizioni ipotecarie e costituzione di usufrutto o altri diritti 6. L'imposta di successione: Prevede tre aliquote distinte, a seconda del grado di parentela degli eredi, e conseguenti franchigie, cioè soglie entro le quali non è dovuta l’imposta 7. L'imposta sulle donazioni: Si applica al valore dei beni e dei diritti che sono oggetto di trasferimento, ivi comprese la costituzione di diritti reali o la rinuncia ai medesimi (ad esempio, la costituzione di un fondo patrimoniale, o la rinuncia al diritto di usufrutto), e la donazione di beni situati all’estero, se i beneficiari sono residenti in Italia 8. L'imposta di bollo: E' una imposta indiretta che colpisce i consumi e che ha come presupposto l'esistenza di un atto, documento o registro, redatto in forma scritta 9. L'imposta di bollo: Si versa mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, oppure attraverso l'acquisto della carta bollata filigranata, recante impresso il relativo valore, o della marca da bollo, o essere assolta in modo virtuale o pagata mediante addebito diretto 10. La tassa di concessione governativa: E' una tassa che viene corrisposta allo Stato italiano per poter beneficiare di determinati atti amministrativi ma anche licenze, concessioni ed altro: consiste, quindi, nel pagamento fatto ad una pubblica amministrazione in cambio di un servizio reso CAP.25 I MONOPOLI FISCALI, LE ACCISE, I TRIBUTI DOGANALI 1. Per monopolio fiscale si intende: L’istituto giuridico mediante il quale lo Stato si riserva la produzione e/o vendita di determinati beni o servizi. In tal modo è vietato a terzi l'esercizio di tali attività 2. Scopo del monopolio fiscale è: Essenzialmente quello di assicurare all'erario il conseguimento di entrate derivanti dall'esercizio di determinate attività 3. Nel caso del monopolio fiscale: Il fine fiscale non giustifica da solo l'introduzione e la legittimità di limitazioni alla iniziativa economica privata, se lo stesso non si combina con altri più propriamente di utilità sociale così da presentarsi esso stesso fine di utilita sociale 4. L'entrata da attività monopolisitca si qualifica come: Prezzo 5. Nel monopolio fiscale:L'entrata tributaria non deriva da un'obbligazione pecuniaria ex lege, connessa al verificarsi di un determinato presupposto, ma da un negozio giuridico privato fra l'ente pubblico ed il soggetto consumatore 6. Le accise sono: Un’imposta sulla fabbricazione e vendita di prodotti di consumo 7. L'accisa si differenzia da altri tributi:Perché applicata a specifiche categorie di prodotti 8. Le accise: Vanno a sommarsi ad altre imposte come l'IVA o dazi doganali o tasse di importazione 9. Il regime impositivo europeo delle accise prevede: Il momento generativo dell'obbligazione tributaria all'atto della fabbricazione dei prodotti nel territorio dell'UE o all'importazione 10. Sono definiti diritti doganali: Tutti quei diritti che la dogana può comunque riscuotere in base a provvedimenti legislativi. Fra questi i più rilevanti sono sicuramente i diritti di confine, rappresentati dai dazi di importazione ed esportazione, prelievi o altri tipo di imposizioni dovute in caso di esportazione o importazione CAP.26 LE ENTRATE FISCALI LOCALI 1. Con la legge di stabilità 2014: È stata creata un'imposta (Imposta Unica Comunale) destinata al comune e articolata in tre distinti tributi, con differenti presupposti impositivi: la TARI, la TASI, l'IMU 2. Fa parte della fiscalità provinciale: Imposta provinciale di trascrizione e l'imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile auto 3. Le entrate tributarie delle regioni a statuto ordinario sono costituite principalmente: Dal gettito di IRAP, addizionale IRPEF, cosiddetta tassa automobilistica e della compartecipazione al gettito dell'accisa sulla benzina 4. Fra i tributi minori regionale si comprendono: L'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale (ARISGAM) e il tributo speciale il deposito in discarica dei rifiuti 5. Per le regioni a statuto ordinario è prevista la compartecipazione ai seguenti tributi erariali: IVA 6. E' attribuito alla Sicilia: Il gettito di tutti i tributi erariali, ad eccezione delle imposte di produzione (ora, accise) e dei proventi del monopolio dei tabacchi e del lotto 7. La TARI: È la tassa dovuta da chiunque possieda o detenga locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti, con presupposti e caratteristiche di prelievo analoghe a quelle già previste per la TARSU, la TIA e la TARES 8. La TASI: È la tassa diretta a coprire il costo per i servizi indivisibili forniti dai Comuni, quali illuminazione, sicurezza stradale, gestione degli impianti e delle reti pubbliche ecc., secondo un principio già enunciato nella soppressa TARES. I criteri per determinare quali immobili siano soggetti alla TASI sono i medesimi previsti per la TARI 9. L'IMU: Continua ad essere dovuta su tutti i fabbricati non destinati ad abitazione principale e considerati di lusso cioè classificati alle categorie A/1, A/8 , A/9 10. L'IUC: Comprende IMU, TASI e TARI CAP.27 LA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA 1. Le commissioni tributarie originariamente avvano competenza: Solo in materia di imposte dirette 2. Con la riforma del 1972 le commissioni tributarie sono state riordinate: In commissioni tributarie di primo e secondo grado e nella Commissione tributaria Centrale 3. Con la riforma del 1991 le commissioni tributarie sono state riordinate: In commissioni tributarie provinciali e regionali, con possibilità di ricorso in Cassazione 4. La giurisdizione tributaria: È tendenzialmente generale 5. Le attuali commissioni tributarie: Sono organi di giurisdizione speciale 6. Secondo la Corte Costituzionale: L'eventuale attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversia non avente natura tributaria comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali 7. Secondo la Corte Costituzionale: Per qualificare come tributarie le entrate erariali, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che disciplina tali entrate, è necessaria la doverosità della prestazione ed il collegamento di questa alla pubblica spesa con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante 8. L'azione di accertamento negativo: È preclusa in via preventiva nel processo tributario 9. L'azione di risarcimento danni Basata su comportamenti illeciti tenuti dall'Amministrazione finanziaria dello Stato o di altri enti impositori, la controversia, avendo ad oggetto una posizione sostanziale di diritto soggettivo del tutto indipendente dal rapporto tributario, è devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria: 10. La controversia tra sostituto d'imposta e sostituito, avente ad oggetto la pretesa del primo di rivalersi delle somme versate a titolo ritenuta d'acconto non detratta dagli importi erogati al secondo – non diversamente da quella promossa dal sostituito nei confronti del sostituto, per pretendere il pagamento anche di quella parte del suo credito che il convenuto abbia trattenuto e versato a titolo di ritenuta d'imposta: Rientra nella giurisdizione dell'AGO CAP.28 LE MATERIE RIENTRANTI NELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA 1. La giurisdizione del giudice tributario: Deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto 2. La giurisdizione tributaria riguarda: Tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, ed il Contributo per il servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi ed ogni altro accessori 3. In materia di imposte e tasse, la giurisdizione attribuita alle commissioni tributarie è: Esclusiva e generale 4. La giurisdizione tributaria: È totalmente indifferente al contenuto della domanda e trova un limite unicamente di fronte agli "atti della esecuzione forzata tributaria", fra i quali, tuttavia, non rientrano le cartelle esattoriali, gli avvisi di mora e le mere intimazioni di pagamento 5. Le attuali commissioni tributarie: Sono organi di giurisdizione speciale 6. Le Commissioni tributarie sono anche competenti: In materia di iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'art. 77, d.P.R. 602/73 e di fermo dei beni mobili registrati di cui all'art. 86, d.P.R 602/73 7. Il fermo amministrativo: È uno strumento di autotutela della pubblica amministrazione, posto in essere mediante atti aventi natura provvedi mentale 8. La controversia promossa dal sostituito d'imposta, nei confronti del sostituto ai fini delle imposte dirette, per pretendere il pagamento (anche) di quella parte del suo credito che (come nel caso) il sostituto abbia trattenuto e versato a titolo di ritenuta d'imposta: È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario 9. La controversia sulla domanda di restituzione di somme versate a titolo di IVA, una volta che l'amministrazione abbia rifiutato il rimborso esplicitamente o implicitamente, anche quando sia proposta, anziché dal contribuente, dal terzo cessionario del credito (es: Banca): È devoluta alla cognizione delle commissioni tributarie 10. La controversia relativa ai contributi dei consorzi di bonifica: Rientra nella giurisdizione dell'AGO CAP.29 RAPPORTI TRA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA ED AMMINISTRATIVA 1. Il riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice amministrativo si fonda: Sugli effetti dell'atto 2. Le commissioni tributarie: Possono disapplicare i regolamenti comunali sui tributi locali, se ritenuti illegittimi, sia pure con efficacia limitata al rapporto dedotto in giudizio 3. La giurisdizione del giudice tributario fissata dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 è: Piena ed esclusiva 4. Le commissioni tributarie: Se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, e resta salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente 4. Il ricorso avverso il diniego di rimborso può essere presentato: Dopo il novantesimo giorno della domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto 5. In mancanza di norme specifiche: La domanda di restituzione non può essere proposta dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione 6. Le ingiunzioni fiscali emesse ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639: Sono impugnabili innanzi alle commissioni tributarie 7. L'ingiunzione fiscale aveva in sé: La duplice natura e funzione di titolo esecutivo, unilateralmente formato dalla Pubblica Amministrazione nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e autotutela, e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, equipollente a quello che nel processo civile ordinairio è l'atto di precetto, contro il quale la parte privata aveva l'onere di proporre opposizione nel termine di legge per far valere l'inesistenza della pretesa ivi consacrata 8. Per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non locali, in atto: L'ingiunzione ha perso l'efficacia di precetto, ma non può dubitarsi che essa abbia conservato la valenza di titolo esecutivo in cui è irrevocabilmente consacrato l'accertamento del credito dell'Amministrazione 9. In materia di imposizione diretta, per le ONLUS: Non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. Inoltre non si considerano imponibili i proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse alle prime 10. La pretesa all'iscrizione nel registro delle ONLUS: Ha il rango di diritto soggettivo, sennonché la giurisdizione sfugge all'apprezzamento dell'A.G.O. in quanto la ONLUS non costituisce un tipo particolare di compagine sociale e, dunque, l'iscrizione all'anagrafe non modifica lo status dell'associazione, comitato, fondazione, società cooperativa o altro ente di carattere privato, mentre la ragione della istituzione dell'anagrafe e la ratio dell'intera disciplina sono prettamente fiscali. La giurisdizione appartiene, quindi alle CCTT CAP.35 LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO 1. Il ricorso alla CTP può essere presentato: Mediante notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario secondo le norme del codice di procedura civile 2. Il ricorso s'intende proposto: Alla data di consegna all'ufficio 3. Nelle ipotesi d'impugnazione di un provvedimento espresso dell'amministrazione finanziaria, il ricorso deve essere proposto entro: Il termine decadenziale di sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato 4. Il ricorso contro il rifiuto tacito alla restituzione di tributi, sanzioni, interessi e altri accessori ritenuti non dovuti di cui all'art. 19, comma 1,lettera g), può essere proposto: Dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'iposta e fino a quando il diritto alla restituzione non si sia prescritto; salvo quanto sia eventualmente diversamente disposto, la domanda di restituzione non può essere presentata una volta decorsi due anni dalla data del pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione 5. Se il termine per proporre ricorso scade nella giornata di sabato: Lo stesso deve intendersi automaticamente prorogato al primo giorno non festivo successivo a tale scadenza 6. Nel processo tributario: In deroga al divieto di sollevare nuovi motivi di censura in corso di causa, è ammessa la possibilità di integrare i motivi di ricorso 7. Il ricorrente: Può integrare i motivi del ricorso solo quando ciò sia reso necessario dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della Commissione, comunque, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha avuto notizia di tale deposito 8. La costituzione del ricorrente: Deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proposizione del ricorso mediante deposito, presso la segreteria della commissione adita, dell'originale del ricorso notificato o di copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata del servizio postale 9. La costituzione in giudizio del ricorrente: Può essere perfezionata avvalendosi del servizio postale 10. Per quanto riguarda le controversie indicate dall'art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/92 : In caso di silenzio o di nessun accordo entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo da parte dell'ufficio, il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre con il compimento del novantesimo giorno dalla data di ricezione del reclamo da parte dell'ufficio CAP.36 LE DIFESE DELL’UFFICIO 1. Le controdeduzioni: Sono l'atto con il quale il convenuto espone le proprie ragioni, instaurando il contraddittorio con il contribuente che ha esposto le proprie nel ricorso 2. I comuni possono stare in giudizio: Mediante il dirigente dell'ufficio tributi 3. Le eccezioni: Quando non rilevabili d'ufficio, debbono essere necessariamente sollevate nella memoria difensiva, a pena di decadenza 4. Il mancato assolvimento, da parte dell'ufficio, all'obbligo di esternare le ragioni di fatto e di diritto che fondano il provvedimento: Non potrebbe essere legittimamente emendato in occasione della redazione delle controdeduzioni 5. L'ente impositore e l'agente della riscossione nei cui confronti è stato proposto il ricorso: Si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale 6. La costituzione in giudizio può essere effettuata: Anche a mezzo del servizio postale 7. La tardiva costituzione del ricorrente: Determina l'inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e non sanabile nemmeno per effetto della rituale costituzione in giudizio della parte resistente 8. La tardiva costituzione dell'Amministrazione: Non comporta sanzioni sotto il profilo dell'inammissibilità 9. La tardiva costituzione dell'Amministrazione: Comporta la decadenza dalle facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, e di fare istanza per la chiamata di terzi in causa 10. La produzione di documenti: Non è impedita dalla costituzione tardiva purché essa avvenga nel rispetto del termine di venti giorni liberi prima dell'udienza di trattazione CAP.37 IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO 1. Per quanto riguarda gli atti di valore inferiore ai ventimila euro, il ricorso deve essere preceduto: A pena di improcedibilità, dal preventivo reclamo all'ufficio, con il quale il contribuente chiede all'amministrazione di riesaminare il provvedimento 2. Entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso: Il ricorrente deve, a pena di inammissibilità, effettuare la propria costituzione in giudizio, mediante deposito del ricorso e del fascicolo di parte contenente l'atto impugnato e i documenti che si intende produrre, in originale o in copia, corredati di apposito indice 3. L'esame preliminare si sostanzia nella dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi affetti da manifesti vizi come nel caso in cui: Il ricorso non è sottoscritto 4. Le comunicazioni: Sono fatte mediante avviso della segreteria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento o, ancora, mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata 5. Solo alle parti costituite è assicurata la notificazione o comunicazione dei seguenti atti: L'avviso di fissazione della data di trattazione del ricorso 6. La trattazione in pubblica udienza ha luogo: Se una delle parti interessate ne fa apposita richiesta, con istanza da depositare presso la segreteria e da notificare alle altre parti costituite almeno dieci giorni liberi prima della data fissata per la trattazione 7. La legge attribuisce al giudice tributario: Tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta 8. L'istruzione probatoria nel processo tributario è modellata sul tipo: Dispositivo 9. L'onere probatorio è così ripartito: Incombe sull'Amministrazione di dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi della (maggiore) pretesa tributaria azionata, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori dell'esistenza di un maggiore imponibile, mentre il contribuente, il quale intenda contestare la capacità dimostrativa di quei fatti, oppure sostenere l'esistenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve a sua volta dimostrare gli elementi sui quali le sue eccezioni si fondano 10. La sentenza è resa pubblica: Mediante deposito nella segreteria della Commissione entro trenta giorni dalla data di deliberazione CAP.38 LA TUTELA CAUTELARE 1. La domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato si propone con: Il ricorso introduttivo o un atto separato 2. Il giudice, se decide in camera di consiglio, pronuncia: Ordinanza non impugnabile 3. Il periculum in mora consiste: Pregiudizio conseguente al tempo necessario affinché il processo approdi a una decisione nel rito o nel merito 4. La sospensione: Deve essere sommariamente motivata ed è preordinata ad anticipare i prevedibili effetti caducatori della decisione di annullamento dell'atto impugnato paralizzandone l'esecutorietà 5. Gli atti di accertamento: Possono essere sospesi per la parte relativa alla riscossione frazionata e provvisoria 6. Le misure cautelari a tutela dell'amministrazione sono: L'iscrizione di ipoteca e l'esecuzione, mediante ufficiale giudiziario, del sequestro conservativo 7. Gli uffici sono legittimati a chiedere le misure cautelari in parola a garanzia di tutti gli importi dovuti (imposta evasa, interessi e s Sulla base di un atto formale, che può consistere in un processo verbale di constatazione, in un atto di contestazione, in un provvedimento di irrogazione di sanzioni o in un avviso di accertamento 8. La commissione tributaria accorda le misure cautelari a tutela dell'Amministrazione con: Sentenza 9. Il provvedimento con il quale la CTP concede il sequestro può essere: Impugnato in appello 10. La reiezione dell'atto di accertamento posto a fondamento del sequestro: Non travolge il sequestro CAP.39 LA COINCILIAZIONE GIUDIZIALE 1. L'attuale formulazione degli artt. 48 e 48 bis del D.Lgs. n. 546/92 prevedono: Una conciliazione fuori udienza ed una in udienza 2. Nella conciliazione fuori udienza si distinguono: Conciliazione breve post e pre fissazionE 3. La conciliazione in udienza si perfeziona: Con la sottoscrizione del verbale 4. Presupposto processuale della conciliazione è: La tempestiva e rituale instaurazione della lite 5. La dichiarazione di estinzione del giudizio per la conciliazione giudiziale è prevista: Sia per la conciliazione in udienza che per quella fuori udienza 6. In sede di conciliazione: L'amministrazione non può ponderare interessi estranei alla determinazione della base imponibile, ma coinvolgenti la condizione soggettiva del contribuente, come pure i profili attinenti alla riscossione del credito fiscale 7. Le sanzioni si applicano nella misura del: Del 40% del minimo in primo grade e del 50% in appello 8. In caso di mancato pagamento nei termini: Il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni 9. Il sindacato del giudice tributario sull'accordo conciliativo è: Meramente estrinseco e di legittimità e non può penetrare né il merito della vertenza, né l'opportunità di conciliare, ma solo la congruità degli importi pattuiti dalle parti 10. Nel caso di eventuale diniego della Commissione di dare corso al procedimento conciliativo: Il provvedimento è censurabile mediante l'appello secondo le vie ordinarie CAP.40 SOSPENSIONE, INTERRUZIONE, ESTINZIONE DEL PROCESSO 1. L'interruzione assicura: L'effettività del contraddittorio 2. La sospensione necessaria: È preordinata ad evitare la contraddittorietà dei giudicati e deve, pertanto, essere disposta solo quando la previa definizione di una controversia davanti allo stesso o ad altro giudice sia imposta da un'espressa disposizione di legge o quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico/giuridico dal quale dipende la decisione della causa ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato 3. La sospensione su istanza di parte può essere disposta dal giudice: Su istanza di tutte le parti e sempre che sussistano giustificati motivi, di sospendere il processo per una sola volta e per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo 4. La sospensione necessaria deve essere disposta quando: È presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità ai stare in giudizio 5. La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.: Si applica al processo tributario nei c.d. rapporti interni 6. L'interruzione si verifica se: Dopo la proposizione del ricorso si verifica il venir meno, per morte altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall'ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza 7. La ripresa del processo avviene: Entro il termine di sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione o di interruzione, su istanza della parte che vi abbia interesse 8. L'estinzione: Non incide sul diritto di azione, cosicché la parte può riproporre la domanda purché, medio tempore, non si siano verificate prescrizioni o decadenze 9. Se il processo si estingue: Rimane fermo il solo effetto interruttivo istantaneo determinato dalla proposizione della domanda, annullandosi l'effetto sospensivo 10. Le declaratorie di estinzione del giudizio concernente una lite fiscale definita con legge di condono, siccome accertative della intervenuta definizione di una pendenza tributaria in ipotesi specificamente prevista dalla legge: Determina la caducazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali resi nel processo relativo perché travolti dall'accertata definizione voluta dal contribuente della lite fiscale CAP.41 NUOVA TUTELA CAUTELARE IN APPELLO E MECCANISMI DI NEUTRALIZZAZIONE DEL CONTENZIOSO 1. L'appellante può: L'appellante può chiedere alla commissione regionale di sospendere in tutto o in parte l'esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi 2. A conclusione della fase cautelare il giudice: Pronuncia la condanna alle spese 3. Il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: Per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso 4. Il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: Per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione 5. Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente: Sono immediatamente esecutive 6. Con l'istituto del ravvedimento operoso: È possibile sanare, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui stata commessa la violazione o, in mancanza, entro un anno dalla violazione, le omissioni e le irregolarità commesse in materia di imposte di imposte dirette, IVA, successioni, donazioni, registro, ipotecaria e catasale, ottenendo una sostanziale riduzione delle sanzioni amministrative comminate 7. Il potere di annullamento e di revoca o di rinuncia all'imposizione spetta: All'ufficio che ha emanato l'atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d'ufficio, oppure, in via sostitutiva, in caso di grave inerzia del primo, alla direzione regionale o compartimentale dalla quale l'ufficio stesso dipende 8. L'accertamento con adesione: L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini extratributari, fatta eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi 9. L'adesione ai verbali di constatazione: Può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale e deve intervenire entro i trenta giorni successivi alla data delle consegna del verbale medesimo, determina una sensibile riduzione delle sanzioni, maggiore di quella ottenibile in sede di adesione ed è altresì idonea a rendere applicabile l'attenuante di cui all'art. 13 del) D.Lgs. n. 74 del 2000 9. Il principio di consumazione dell'impugnazione: Trova applicazione solo alla revocazione ordinaria 10. La sentenza che pronuncia sulla revocazione: Non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione. Contro di essa sono ammessi i mezzi d’impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione CAP.47 L’ESECUZIONE DELLE SENTENZE 1. Nel caso in cui la sentenza della CTP respinga il ricorso: Il tributo, con i relativi interessi fiscali, deve essere pagato per i due terzi 2. Le imposte suppletive vanno pagate: Dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso per cassazione 3. L'impugnazione in appello della sentenza: Non sospende automaticamente l'esecuzione della sentenza, ma solo nei limiti della sospensione legale prevista dalle speciali norme del processo tributario 4. In relazione ai ricorsi proposti avverso avvisi di accertamento: L'Amministrazione deve procedere al rimborso di quanto risulti indebitamente versato a seguito della sentenza della Commissione provinciale entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza 5. Per la fattispecie concernente le controversie aventi ad oggetto il diniego di rimborso di somme versate spontaneamente dai contribuenti: Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta 6. In caso di omesso rimborso il contribuente: Può attivare il giudizio di ottemperanza 7. Il ricorso per ottemperanza in caso di omesso pagamento del rimborso disposto a seguito di sentenza va rivolto: Alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale 8. Per quanto riguarda le controversie in materia di rimborso: Il pagamento di somme dell'importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia 9. Il contenuto della garanzia: È stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10. Per l'ipotesi di cui all'art. 69 del D.Lgs. 546/92, in caso di mancata esecuzione: È possibile il ricorso al giudizio di ottemperanza CAP.48 IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA 1. Il giudizio di ottemperanza delle sentenze delle CT si svolge innanzi: Alle CT 2. Il ricorso per ottemperanza è proponibile: Solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall'ente locale dell'obbligo posto a carico della sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l'obbligo non sia estinto 3. Il giudizio per ottemperanza: Tutela, oltre ai diritti di credito, anche gli interessi pretensivi e oppositivi del contribuente, proponendosi quindi in termini di coesistenza e concorrenza (e non già di alternatività) con l'esecuzione forzata civile 4. L'ottemperanza: Può trovare applicazione in materia di atti negativi di rimborso o di ammissione a benefici, il cui annullamento certamente non realizza integralmente l'interesse del contribuente 5. L'azione di ottemperanza: Non deve essere preceduta dall'azione esecutiva civile e non nemmeno subordinaao alla decorrenza del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 14, primo comma, del D.L. n. 669 del 1996 6. Il giudizio di ottemperanza è caratterizzato da: Poteri cognitori ed esecutivi 7. Il giudizio di ottemperanza si incardina con: Ricorso 8. In caso di accoglimento del ricorso: Il Collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'Amministrazione che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge.Se lo ritiene opportuno può delegare un proprio componente o anche nominare un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti attuativi del giudicato entro un congruo termine 9. Avverso la sentenza di ottemperanza: È ammesso soltanto ricorso per Cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento 10. Le sentenze che contengono condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese processuali: Sono soggette a giudizio di ottemperanza innanzi alla CT in composizione monocratica CAP.49 L’INTERPELLO SUGLI INVESTIMENTI E LA CONSULENZA GIURIDICA 1. Per interpello, in termini generali, si intende: L'istanza che il contribuente rivolge all'Agenzia delle Entrate prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, per ottenere chiarimenti in merito all'interpretazione di una norma obiettivamente incerta, relativa a tributi erariali, da applicare a casi concreti e personali 2. Il controlled foreign companies consente: Al soggetto residente di dimostrare preventivamente la sussistenza dei presupposti per ottenere la disapplicazione della normativa sulle imprese estere partecipate, relativamente a ciascuna controllata estera 3. Il controlled foreign companies può essere applicato anche: In materia di participation exemption 4. L'interpello disapplicativo: Può riguardare la valutazione preventiva circa l'eventuale assenza di abuso del diritto fiscale o di elusione, sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive e accesso ad eventuali regimi o istituti previsti dall'ordinamento tributario 5. La presentazione dell'interpello CFC: È prevista anche in relazione ad altre ipotesi, comunque collegate a rapporti tra contribuenti nazionali e società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato 6. Per la presentazione dell'interpello disapplicativo in relazione ai profili fiscali del piano di investimento: È prevista una soglia minima per l'investimento, che deve essere documentata dal contribuente 7. L'interpello antielusivo: Riguarda casi e situazioni in cui possono trovare applicazione le disposizioni antielusive e quando si tratta di classificare determinate spese tra quelle di pubblicità/propaganda o di rappresentanza 8. Si definisce consulenza giuridica interna: Quella resa ad altri uffici dell'amministrazione finanziaria 9. La consulenza giuridica: Si occupa dell'individuazione del corretto trattamento fiscale di fattispecie riferite a problematiche di carattere generale, prospettate anche nel corso di attività di controllo o in sede di esame di istanze di rimborso o di autotutela 10. La consulenza giuridica può essere attivata: Da altre amministrazioni della Stato, da enti pubblici, da enti pubblici territoriali ed assimilati, nonchè da altri enti pubblici istituzionali operanti con finalità di interesse pubblico CAP.50 LA RIFORMA DEL RULING INTERNAZIONALE E LA STABILE ORGANIZZAZIONE 1. La finalità del ruling di standard internazionale: Mira ad accrescere la cooperazione e il dialogo tra contribuenti e amministrazione finanziaria in Italia, garantendo la certezza giuridica nei rapporti tra le parti, riducendo il rischio di eventuali contenziosi dall'esito incerto e attenuando il rischio di doppia imposizione internazionale 2. Il nuovo ruling di standard internazionale prevede: La possibilità per le imprese di raggiungere con il fisco accordi preventivi non solo in tema di transfer pricing, di interessi, royalties e dividendi erogati o ricevuti da non residenti, e di sussistenza di stabili organizzazioni ma anche in materia di quantificazione dei valori di uscita e di ingresso in caso di trasferimento della residenza; di applicazione delle norme, anche di origine convenzionale, sull'attribuzione, nel caso concreto, di utili e perdite alla stabile organizzazione all'estero di un'impresa residente o alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente 3. Gli accordi, normalmente, vincolano: Per il periodo d'imposta in cui questi sono raggiunti e per i quattro periodi d'imposta successivi, sempre salvo cambiamenti nelle circostanze di fatto o di diritto posti a loro fondamento 4. L'accordo preventivo si basa sui principi di: Trasparenza ed imperatività 5. L'intesa deve essere compatibile con: La normativa fiscale vigente nazionale ed internazionale 6. I nuovi criteri per la determinazione del reddito della stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato di società ed enti non residenti, tiene conto del principio OCSE secondo il quale: La stabile organizzazione è una “ functionally separate entity” 7. Per le società ed enti commerciali non residenti: Il reddito complessivo è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o imposta sostitutiva 8. Per le società ed enti commerciali non residenti, il reddito della stabile organizzazione: Deve essere determinato sulla base degli utili e delle perdite riferibili alla stessa e secondo le disposizioni previste per i soggetti IRES 9. Ai fini di determinare del reddito della stabile organizzazione: Questa è considerata come entità separata ed indipendente, svolgente le medesime o analoghe attività della casa madre, in condizioni identiche o similari, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati 10. Per le società ed enti non commerciali non residenti: Il reddito complessivo è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o imposta sostitutiva
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