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TESTO UNICO SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, Schemi e mappe concettuali di Diritto Costituzionale

TESTO UNICO SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2022/2023

Caricato il 02/07/2024

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alice-basile-6 🇮🇹

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Scarica TESTO UNICO SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity! TESTO UNICO SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI Il Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali (TUEL) è l’insieme di norme che regolamenta l’organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche a livello territoriale in Italia. Esso definisce i tipi di enti locali esistenti, i loro compiti e le modalità di elezione degli organi amministrativi. Inoltre, il TUEL stabilisce le competenze e le responsabilità degli enti locali nell’ambito dei servizi pubblici, dell’urbanistica e del bilancio. Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, noto come Testo unico sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), rappresenta il quadro normativo principale inerente l'organizzazione e il funzionamento degli enti locali in Italia. Il TUEL è suddiviso in quattro parti: ● Parte I: Ordinamento istituzionale; ● Parte II: Ordinamento finanziario e contabile; ● Parte III: Associazioni degli enti locali; ● Parte IV: Disposizioni transitorie e abrogazioni. PARTE I È la parte del TUEL (dlgs. 267/2000) trattata da ogni manuale di diritto amministrativo. Nella Parte I (ordinamento istituzionale) vengono determinate le competenze, l'organizzazione e definiti gli organi di governo locale, oltre ai meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e la legalità delle attività amministrative. Vengono innanzitutto determinati quali sono gli enti locali ai sensi del TUEL, ovvero: ● comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane, unioni di comuni e consorzi. In riferimento agli organi del governo comunale e provinciale: ● Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco; ● Sono organi di governo della provincia il consiglio, la giunta, il presidente, che sono ora il presidente della provincia, il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci. Sono inoltre presentate le disposizioni in materia di elezioni amministrative, i requisiti necessari per poter accedere alla candidatura, e quindi descritte le situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il divieto di cumulo per gli amministratori degli enti locali. Il Capo I del Titolo VI del TUEL riguarda i controlli sugli atti degli enti locali. In particolare, l'art. 126 del TUEL fa riferimento all'art. 130 della Costituzione (che è stato abrogato con l.Cost. 3/2001) il quale prevedeva che un organo regionale (CORECO) effettuasse il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali. L'abrogazione dell'art. 130 Cost. è collegata a un nuovo modo di concepire i rapporti tra regioni ed enti locali, oltre che a una progressiva riduzione dei controlli sui singoli atti a favore di una maggiore attenzione all'attività amministrativa nel suo complesso. Art. 114 tuel - Aziende speciali ed istituzioni L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. L'ente locale che si avvale della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale, può imporre alle proprie istituzioni l'adozione della contabilità economico-patrimoniale. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale. L'azienda e l'istituzione conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione. Sono fondamentali i seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale: a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale; b) il budget economico almeno triennale; c) il bilancio di esercizio; d) il piano degli indicatori di bilancio . 8-bis. Sono fondamentali i seguenti atti dell'istituzione da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale: a) il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di programmazione dell'istituzione; b) il bilancio di previsione almeno triennale; c) le variazioni di bilancio; d) il rendiconto della gestione predisposto. PARTE II
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