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tipi di espropriazione forzata: espropriazione immobiliare, Dispense di Diritto Processuale Civile

riassunto espropriazione immobiliare: pignoramento, intervento dei creditori, distribuzione del ricavato etc

Tipologia: Dispense

2022/2023

Caricato il 03/01/2024

barbara.coppola
barbara.coppola 🇮🇹

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Scarica tipi di espropriazione forzata: espropriazione immobiliare e più Dispense in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE Il pignoramento (art 555) Il pignoramento di beni immobili si esegue attraverso la notificazione e successiva trascrizione di un atto, sottoscritto dal creditore pignorante, contenente l’esatta indicazione dei beni e dei diritti assoggettati ad espropriazione. L’art 556 consente di al creditore, quando appare opportuno che l’espropriazione avvenga unitariamente, di pignorare insieme con l’immobile anche i mobili che lo arredano; il tal caso è previsto che l’ufficiale giudiziario formi atti separati per l’immobile e per i mobili, ma poi li depositi insieme nella cancelleria del tribunale. L’intervento dei creditori Anche nell’espropriazione immobiliare si considera tempestivo l’intervento dei creditori che avvenga non oltre la prima udienza per l’autorizzazione della vendita, mentre l’intervento tardivo deve aver luogo, comunque, prima dell’udienza di comparizione delle parti. La custodia dei beni pignorati Le disposizioni sulla custodia degli immobili pignorati mirano ad assicurare la custodia degli immobili e a favorirne e agevolarne la vendita. Per quanto riguarda la scelta del custode, il pignoramento costituisce automaticamente custode il debitore. Su istanza del creditore, il giudice dell’esecuzione, sentito il debitore stesso, può nominare custode una persona diversa. Il custode può essere sempre sostituito, con ordinanza non impugnabile, in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti. Il debitore e i familiari con lui conviventi conservano il possesso dell’immobile. Il debitore non può dare in locazione l’immobile pignorato senza l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione ed è tenuto a consentirne la visita dei potenziali acquirenti. L’autorizzazione della vendita Il creditore pignorante che presenta l’istanza di vendita ha l’onere di provvedere, entro i successivi 60 giorni, alla produzione dell’estratto catastale dell’immobile. Il giudice assegna di propria iniziativa al creditore un altro termine di 60 giorni allorché ritiene che la documentazione presentata debba essere completata. In caso di inadempimento di tale onere, il giudice dichiara l’inefficacia del pignoramento, previa audizione delle parti, con ordinanza. Se invece la documentazione è completa, il giudice provvede alla nomina di un esperto e fissa la data dell’udienza (entro 90 giorni) destinata alla comparizione delle parti. L’esperto, dopo aver verificato la completezza della documentazione prodotta e segnalato al giudice le eventuali lacune, redige una relazione di stima dell’immobile pignorato. La relazione deve essere trasmessa dall’esperto ai creditori e al debitore esecutato almeno 30 prima dell’udienza. Le parti possono depositare direttamente all’udienza delle note concernenti la relazione, purché le abbiano preventivamente trasmesse all’esperto. Nella stessa udienza, il giudice dispone la vendita con ordinanza, se non ci sono opposizioni. In caso contrario, prima di dar via alla vendita, il tribunale deve decidere sulle opposizioni con la sentenza. Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento autorizzativo della vendita, è previsto che di regola debba esperirsi la procedura della vendita senza incanto, nella quale chiunque può presentare, entro il termine fissato al giudice, una propria offerta di acquisto dell’immobile, nel rispetto del prezzo minimo e delle altre condizioni indicate dal giudice. La vendita all’incanto, invece, può disporsi solo quando il giudice ritenga probabile che essa potrà aver luogo ad un prezzo superiore almeno della metà rispetto al valore di stima dell’immobile. Il provvedimento che dispone la vendita immobiliare è inserito in un apposito avviso, sul portale delle vendite pubbliche del ministero della giustizia e in appositi siti internet, almeno 45 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte ovvero della data dell’incanto. Il giudice può disporre la pubblicazione di tale avviso sui quotidiani di informazione locale o nazionale ed eventuale la sua divulgazione con le forme della pubblicità commerciale. Le modalità della vendita senza incanto Chiunque è ammesso ad avanzare un’offerta di acquisto dell’immobile pignorato. L’offerta di regola consiste on una dichiarazione da presentare in busta chiusa in cancelleria, contenente l’indicazione del prezzo, del tempo e del modo di pagamento e di ogni altro elemento utile per la sua valutazione; pena l’inefficacia, essa deve pervenire entro il termine fissato nel provvedimento autorizzativo della vendita. L’esame delle offerte, previa apertura delle buste in presenza degli offerenti, avviene all’udienza fissata nell’ordinanza di vendita. Se l’offerta è una soltanto, ma è almeno pari al prezzo base dell’immobile determinato nel provvedimento di autorizzazione della vendita, deve essere accolta. Quando le offerte siano più di una, il giudice invita gli offerenti ad una gara, prendendo come base l’offerta più alta. Quando una offerta viene accolta, il giudice dispone con decreto il termine e le modalità per il versamento del prezzo, e una volta avvenuto il pagamento, pronuncia un ulteriore decreto di trasferimento dell’immobile. Qualora invece l’aggiudicatario si renda inadempiente, il giudice con decreto dichiara la sua decadenza e dispone che si proceda alla vendita all’incanto. Le modalità della vendita all’incanto Il provvedimento con cui il giudice dispone la vendita all’incanto deve stabilire la data e l’ora in cui avrà luogo l’incanto. Si prevede che l’aggiudicazione avvenga a favore di chi ha fatto l’ultima offerta, quando entro 3 minuti non ne sopraggiunga un’altra più elevata. Tale aggiudicazione è però provvisoria, poiché per assicurare la massima fruttuosità della vendita forzata, prevede che dopo la positiva conclusione dell’incanto siano ancora ammesse, entro il termine di 10 giorni, ulteriori offerte di acquisto da parte di chiunque, purché il prezzo offerto superi di almeno 1/5 quello raggiunto nell’incanto e per il quale si era avuta l’aggiudicazione. L’aggiudicatario è tenuto a pena di decadenza a versare il prezzo nel termine e nel modo stabiliti nel provvedimento autorizzativo della vendita. Una volta che il pagamento sia avvenuto, al giudice non resta che pronunciare il decreto con cui trasferisce all’aggiudicatario il bene espropriato. L’assegnazione e le ulteriori possibilità in caso di mancata vendita (Art 588) Fino a 10 giorni prima della data dell’udienza fissata per la vendita ciascuno dei creditori, pignorante o intervenuto, può presentare istanza di assegnazione dell’immobile pignorato per sé o a favore di un terzo, per l’eventualità che la vendita non abbia comunque luogo. In mancanza di istanze di assegnazione, o quando il giudice ritenga di non accoglierne nessuna, il giudice ha tre possibilità: ricorrere all’amministrazione giudiziaria dell’immobile, per un periodo non superiore a 3 anni; disporre la vendita all’incanto; disporre un nuovo tentativo di vendita senza incanto.
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