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Titolo esecutivo e precetto, Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

Appunti personali di diritto processuale civile con focus sul titolo esecutivo. Si consiglia lo studio del manuale di Capponi

Tipologia: Sintesi del corso

2011/2012

Caricato il 06/10/2012

pandafenix
pandafenix 🇮🇹

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Scarica Titolo esecutivo e precetto e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! IL TITOLO ESECUTIVO ED IL PRECETTO 1. - Nozione di titolo esecutivo; sua relatività. Titoli esecutivi giudiziali e non giudiziali. Spedizione in forma esecutiva. Nulla executio sine titulo, è uno dei principi fondamentali del processo di esecuzione espresso dall’ art. 474 com. 1 c.p.c., secondo il quale non si può procedere ad esecuzione forzata se non si è in possesso di un titolo esecutivo e per un diritto certo, liquido ed esigibile. Lo stesso articolo individua quali sono i titoli esecutivi: 1. le sentenze e i provvedimenti a cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva 2. gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzati dalla legge a riceverli , relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute 3. le cambiali, nonché gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce ufficialmente la stessa efficacia, a cui il legislatore del 2005 ha aggiunto “ le scritture private autenticate relativamente alle somme di denaro in esse contenute “, purchè vi sia regolare autenticazione della sottoscrizione da parte di un pubblico ufficiale che abbia il relativo potere. Va precisato che i titoli del primo gruppo si dicono titoli giudiziali, quelli del secondo e del terzo gruppo si dicono titoli stragiudiziali. I titoli di formazione giudiziale ( quali appunto sentenze e i provvedimenti a cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva) si riferiscono a quei titoli nei quali l’ accertamento costituisce il risultato di un processo di cognizione; al contrario i titoli stragiudiziali, si riferiscono a quei titoli esecutivi, nei quali l’ accertamento del diritto da eseguirsi si è formato per una via diversa da quella del giudizio e che, perciò sono detti stragiudiziali. Questi atti hanno la funzione di preannunciare al debitore il proposito del creditore di procedere all’ esecuzione forzata, offrendogli in questo modo, da un lato, la possibilità di adempiere la propria obbligazione , evitando così l’ esecuzione e le relative spese; dall’ altro, la possibilità di conoscere gli elementi della esecuzione preannunciata e di contestarne, eventualmente, la legittimità. Ci chiediamo: A cosa servono? Costituiscono una categoria unitaria? A. - A cosa servono? - Il titolo esecutivo legittima l’azione esecutiva svincolata tanto dalla deduzione quanto dalla prova della vicenda di fatto e giuridica che ha portato alla formazione dell’ atto. Quindi mentre chi agisce in sede di cognizione si afferma titolare di un diritto, proponendo situazioni di fatto riconducibile ad una determinata fattispecie giuridica capace di giustificare una pronuncia di accoglimento della domanda: al contrario chi agisce in sede esecutiva in ragione del possesso di un titolo esecutivo, non ha né l’ onere di dedurre la vicenda che ha determinato la formazione del titolo , né quello di provare l’ esistenza del diritto ( certo, liquido ed esigibile ) che risulta dallo stesso documento . Chi è in possesso del titolo esecutivo non deve in alcun modo dimostrare l’ attuale esistenza del diritto, ed eventuali fatti estintivi , modificativi o impeditivi del diritto, dovranno essere eventualmente dedotti dal soggetto passivo attraverso l’ opposizione all’ esecuzione , con la quale appunto si contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata. La dottrina ha cercato di inquadrare il titolo esecutivo proponendo una indagine indubbiamente sterile, in quanto la concezione del titolo,esecutivo come documento, prova legale dell’ esistenza del diritto , è parsa in contrasto con il principio dell’ astrattezza dell’ azione esecutiva. D’ altra parte se la funzione probatoria del titolo esecutivo fosse realmente preminente, il nostro sistema avrebbe sicuramente preposto a questo titolo l’ autorizzazione preventiva del giudice, cosa che è certamente da escludere. Nella stessa ottica il ricorso all’art. 612 c.p.c, relativo all’esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare, è previsto non in relazione all’ autorizzazione all’ esecuzione forzata, ma perché il giudice stabilisca le concrete modalità dell’ esecuzione . Va inoltre precisato che, se il titolo esecutivo consente l’ esercizio dell’ azione esecutiva, titolo ed azione non vanno confuse tra loro, perché alla tutela non si può mai provvedere d’ ufficio, ma è sempre il creditore o l’ avente diritto ad esercitare la domanda esecutiva, svolgendo determinate attività vuoi nei confronti del soggetto obbligato, vuoi nei confronti degli organi esecutivi con la richiesta di provvedere agli atti dell’ esecuzione forzata. Questa richiesta potrebbe non coincidere con il contenuto del diritto così come risultante dal titolo, questo perché il creditore può scegliere di scomporre il proprio credito chiedendo il pagamento di una sola parte del debito riservandosi il diritto di esercitare in seguito l’ azione esecutiva per il rimanente credito. B. -Costituiscono una categoria unitaria ? – Il titolo esecutivo a cui si riferisce il codice è senza dubbio un documento , e l’ art. 474 c.p.c. impone la regola della legalità e della tipicità dei titoli esecutivi affermando che sono titoli esecutivi solo determinati atti e solo se la legge li qualifica come tali . Il problema sorge per l’interprete quando, analizzando i vari tipi di atti previsti dalla legge, ci si accorge che tra essi non c’ è alcuna analogia, perché non hanno in comune nessuna caratteristica. Anche su questo punto la dottrina si è interrogata, arrivando ada una conclusione obbligatoria e cioè, la nozione di strutturale di titolo esecutivo è del tutto relativa, ed è rimessa ad un apprezzamento discrezionale del legislatore. E’ titolo esecutivo solo ciò che è individuato come tale dalla legge, ed inoltre il nostro legislatore non cessa di proporre nuove figure di titolo esecutivo nion giudiziali , come dimostrato dall’ introduzione, nel 2006, della scrittura privata tra i titoli di credito. Non ci resta che prendere atto della distinzione tra titoli esecutivi nelle categorie dei titoli giudiziali ( art. 474, com. 2 , n. 1 ) e dei titoli non giudiziali ( art. 474 com. 2 , nn. 2) e 3) ), tenendo presente In entrambe le ipotesi ( art. 475 ed art. 477 ) la situazione che si regola è quella di successione in base ad eventi non anteriori, bensì successivi alla formazione del titolo esecutivo; a tal proposito la dottrina parla di esecuzione ultra partes , in quanto il processo esecutivo interessa, dal lato attivo e dal lato passivo, soggetti diversi da quelli indicati nel titolo esecutivo, e la successione ha luogo nella fase intermedia , tra la formazione del titolo e l’ inizio del processo di esecuzione. Tra le due situazioni quella più complessa è sicuramente quella regolata dall’art. 475 , in quanto l’ art. 477 parlando espressamente di eredi, indica chiaramente che il caso considerato è quello della successione a titolo universale. Quindi l’ art. 475 propone una situazione certamente più complicata in quanto parlando genericamente di successori, non indica il titolo della successione , ed inoltre non essendoci coincidenza tra il soggetto indicato nel titolo come creditore e soggetto che materialmente richiede a nome proprio la spedizione in forma esecutiva, si pone un problema di accertamento della vicenda successoria. A tal riguardo l’ art. 153 e 154 disp. att. si limitano a prevedere rispettivamente che , il cancelliere rilascia copia in forma esecutiva quando la sentenza o il provvedimento del giudice è « formalmente perfetto », ed ogni controllo è quindi di tipo estrinseco e non si estende al merito della vicenda, ed inoltre il capo dell’ ufficio giudiziario ha il compito di controllare il mancato rilascio. E’ importante precisare . che anche se l’ art. 477, parlando di eredi, fa espresso riferimento alla successione delle persone fisiche, non sembra dubbio che le regole dell’ esecuzione ultra partes possano applicarsi anche nei casi di successione a titolo universale delle persone giuridiche ed in particolare delle società. In caso di successione ex art. 475. il debitore, potrà opporre al nuovo creditore tutte le sue ragioni e le ragioni relative alla successione del diritto. In caso di successione dal lato passivo, ex art. 477, l’ erede potrà opporre non solo le ragioni proprie del de cuius, ma anche quelle relative alla propria qualità di erede, o ad un’ eventuale accettazione dell’ eredità con beneficio di inventario. 4.- Il precetto. Notificazione del titolo esecutivo e precetto A norma dell’ art. 480 com. 1 « il precetto consiste nell’ intimazione ad adempiere l’ obbligo risultante .dal titolo esecutivo entro un termine non minore di 10 giorni , con l’ avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata ». Tale avvertimento è generico se preannuncia l’ espropriazione, è specifico se preannuncia l’ esecuzione specifica. Sempre secondo quanto previsto dall’ art. 480 com. 2, il precetto deve contenere a pena di nullità determinati requisiti: A. l’ indicazione delle parti del (futuro) processo esecutivo; per parti devono intendersi i soggetti nei cui confronti si svolgerà effettivamente il processo, anche se diverse dalle parti indicate nel titolo esecutivo B. L’ indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente e, se la legge lo richiede, la trascrizione integrale del titolo stesso. Quest’ ultimo requisito è superato in due ipotesi: 1. quando il creditore si avvale della facoltà di redigere il precetto di seguito al titolo esecutivo e di notificarlo insieme a questo 2. quando il titolo esecutivo è costituito da una cambiale o da altro titolo di credito. In questo caso infatti, l’ art. 480 richiede la trascrizione integrale del titolo nel contesto del precetto. Il precetto deve inoltre contenere, sebbene non a pena di nullità : C. la dichiarazione di residenza o l’ elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’ esecuzione. In mancanza, l’ unica conseguenza è che le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice D. nell’ esecuzione per consegna e rilascio, la descrizione sommaria di beni oggetto dell’ esecuzione E. l’ intimidazione di adempiere l’ obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non inferiore a 10 giorni, salva l’ autorizzazione all’ esecuzione immediata F. l’ avvertimento che in mancanza di esecuzione forzata, si procederà ad esecuzione forzata. Riassumendo: Il precetto individua: • oggetto della prestazione dovuta sulla base del titolo esecutivo • parti, quindi soggetti passivi ed attivi e passivi della prestazione • termine entro il quale la parte obbligata può adempire spontaneamente alla prestazione • avverte l’ intimato che, oltre il termine fissato, avrà inizio il processo di esecuzione forzata Il precetto è un atto recettizio , nel senso che non produce alcun effetto se non è notificato. La notificazione del precetto consiste nella consegna al destinatario, da parte dell’ ufficiale giudiziario, di una copia autentica del precetto . Secondo quanto stabilito dall’ art. 479 com.2, così come da modifica legislativa, la notificazione del titolo esecutivo va fatta alla parte personalmente a norma degli art. 137 ss.( vedi libro I ). Il com. 3 del suddetto articolo stabilisce inoltre che “ Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente “. Nel caso di esecuzione contro gli eredi del debitore, ex art. 477, tra la notificazione del titolo e quella del precetto, deve intercorrere un termine di 10 giorni. Secondo quanto è stabilito dall’ art. 481, “ il precetto diventa inefficace, se nel termine di 90 giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’ esecuzione. Inoltre,a norma dell’ art. 482, “ l’ esecuzione forzata non può essere iniziata prima che sia decorso il termine che è indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi 10 giorni dalla notificazione di esso; ma il presidente del tribunale competente per l’ esecuzione o un giudice da lui delegato, se vi è pericolo di ritardo, può autorizzare l’ esecuzione immediata con o senza cauzione “. Sotto il codice del 1865, non c’ erano dubbi sul fatto che il precetto fosse un atto processuale, oggi però le cose stanno diversamente. Abbiamo infatti visto che il precetto è fuori del processo esecutivo, pur essendo un atto necessario preordinato all’ esecuzione; è quindi in sé fortemente ambiguo, includendo tanto una natura negoziale, quanto una natura processuale. Gli aspetti stragiudiziali più evidenti sono nel fatto che esso consiste in una intimazione ad adempiere, che individua la parte obbligata ma non il giudice dell’ esecuzione. Dall’ altro lato, prevalenti, sono gli elementi che giocano a favore della processualità dell’ atto: innanzitutto il codice lo colloca all’ inizio della serie degli atti dell’ esecuzione, anche se questa inizi solo successivamente ; esso è concepito come un atto processuale, ed è opponibile con gli strumenti propri del processo esecutivo. E’ quindi logico pensare che il precetto svolga una funzione di raccordo tra il titolo esecutivo ed il processo di esecuzione, e ne consegue che esso non può essere considerato come un atto introduttivo dell’ esecuzione, anche perché non completa, in tutti i suoi elementi, la stessa domanda esecutiva, la quale presuppone, oltre all’ attività di intimazione, da rivolgersi nei confronti del soggetto passivo, le attività di richiesta all’ ufficio esecutivo di dare concreto inizio alla singola esecuzione. 5. - Termine ad adempiere e pagamento nelle mani dell’ ufficiale giudiziario La parte alla quale , a norma dell’ art. 482 c.p.c., è stato notificato il precetto può, nel termine assegnato, che comunque non dovrà essere inferiore a 10 giorni e salvo che il giudice non abbia concesso l’ autorizzazione all’ esecuzione immediata « se vi è pericolo di ritardo », può : F.a. adempiere spontaneamente, e in questo caso il processo di esecuzione non avrà luogo F.b.opporsi al precetto per ragioni formali o di merito, in questo caso è introdotto un giudizio di cognizione che sospende il termine di efficacia del precetto, il quale comincerà a decorrere, per la parte residua, dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado oppure dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l’ opposizione. Quindi la notifica del titolo esecutivo e del precetto risponde alla duplice esigenza di favorire l’ esecuzione spontanea, e di consentire al debitore di contestare l’ azione esecutiva ancor prima che il processo abbia inizio. Inoltre solo nel processo di espropriazione forzata, al debitore è concessa un’ ultima possibilità di evitare l’ inizio del processo con il pignoramento, che è un istituto disciplinato dall’ art. 494 comm. 1 e 2 , che rappresenta una ulteriore dimostrazione del fatto che il legislatore, considerando il processo di esecuzione una estrema ratio, tende a favorire l’ adempimento spontaneo del debitore, anche se sotto la minaccia degli atti esecutivi. Nel momento in cui l’ ufficiale giudiziario si presenta al debitore per iniziare le procedure del pignoramento, l’ intimato, che al momento non ha ancore assunto il ruolo di soggetto passivo dell’ espropriazione, può evitare il pignoramento in due modi: 1. o versando, nelle mani dell’ ufficiale giudiziario, la somma per cui si procede e l’ importo delle spese , con l’ incarico di consegnarli al creditore( art. 494 c.p.c com.1 ). settimo comma e previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato puo' richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonche' sulle modalita' di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore. Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il pretore o il presidente del tribunale competente per l'esecuzione puo' concedere al creditore l'autorizzazione prevista nell'articolo 488, secondo comma. 2.– L’ impignorabilità Il codice di procedura civile e speciali disposizioni di legge, individuano una particolare categoria di beni che non possono formare oggetto di espropriazione forzata, e che di conseguenza determinano una limitazione del principio della responsabilità patrimoniale del debitore. Gli art. 514- 515- ( vedi codice ) indicano quali sono i beni mobili assolutamente impignorabili, l’ art. 515 indica quali sono i crediti impignorabili e tra essi si distingue una impignorabilità assoluta ed una impignorabiltà relativa. • L’ impignorabilità assoluta si giustifica per ragioni umanitarie ( fede nuziale, il letto ) o di opportunità politico- amministrativa (cose sacre, vestiti,ecc). Parte della dottrina ritiene che essa sia posta per ragione di interesse pubblico, e che come tale risulti rilevabile d’ ufficio; ma l’ opinione dominante è orienata nell’ affermare che sia l’ impignorabilità assoluta che quella relativa, sono proposte nell’ esclusivo interesse del debitore ,e pertanto spetta esclusivamente a quest’ ultimo dedurla in sede di opposizione all’ esecuzione. • L’ impignorabilità relativa è invece connessa a mere ragioni di opportunità, valutate di volta in volta dal giudice dell’ esecuzione. E’ evidente che nelle ipotesi di impignorabilità relativa non c’è contestazione del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, ma solo delle particolari modalità in cui l’ esecuzione ha avuto luogo. Una particolare attenzione meritano “ gli strumenti , gli oggetti e i libri indispensabili per l’ esercizio della professione , dell’ arte o del mestiere del debitore “, in precedenza compresi tra i beni “ assolutamente impignorabili “ di cui all’ art. 514 c.p.c., e indicati al n. 4 dello stesso articolo, è stato di recente abrogato dalla legge di riforma delle esecuzioni mobiliari ( l. n. 52 del 03.02.2006). Tale legge ha nel contempo introdotto un terzo comma all’ art. 515 c.p.c., che consente il pignoramento dei beni indispensabili della professione, dell’ arte o del mestiere del debitore solo « nei limiti di 1/5 , quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito », a meno che il debitore sia costituito in forma societaria o che nelle sue attività risulti una prevalenza del capitale investito sul lavoro. PIGN. MOBILIARE, IMMOBILIARE E CREDITI, espropriazione dei beni indivisi e vs. terzo proprietario VEDI FOGLI 8. Conversione del sequestro in pignoramento Il creditore che abbia fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito può chiedere il sequestro dei beni del debitore negli stessi limiti in cui la legge ne autorizza il pignoramento. Si tratta dell’istituto del sequestro conservativo che viene in rilievo per il fatto che : 1. il sequestro può convertirsi in pignoramento con evoluzione della funzione del vincolo da cautelare in esecutiva; 2. il creditore procedente, all’atto del pignoramento può avvedersi che sullo stesso bene che egli sta per destinare alle finalità esecutive già esiste il vincolo di un precedente sequestro. • La prima situazione è quella regolata dall’ART 686: il sequestro conservativo, si converte in pignoramento quando il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva; in tal caso onere del sequestrante è depositare in cancelleria del giudice competente per l’esecuzione la copia della sentenza nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza: il mancato rispetto di questo termine determina l’estinzione della procedura esecutiva. Per il compimento del sequestro e del pignoramento si seguono le stesse modalità procedurali: l’unica differenza tra sequestro e pignoramento sta nel titolo esecutivo che rappresenta il presupposto del pignoramento e al tempo stesso l’obiettivo che il creditore si pone nel giudizio di cognizione. Una volta ottenuto il titolo esecutivo è logico che la funzione del vincolo impresso sui beni modifichi i suoi effetti da cautelari a esecutivi. La dottrina dominante è dell’avviso che la conversione del sequestro conservativo in pignoramento avviene ispo iure,e che le formalità prescritte dal 156 disp att (copia sentenza in 60g)incidono solo sull’efficacia del pignoramento convertito;di conseguenza occorre ritenere che il processo di esecuzione sul bene sequestrato abbia inizio nel momento stesso della trasformazione del vincolo da cautelare ad esecutivo. • La seconda situazione ci introduce in una tematica più complessa che potremmo definire del concorso tra misure cautelari e misure esecutive aventi ad oggetto lo stesso bene. L’art 158 disp att prevede che quando dall’atto di pignoramento o dai pubblici registri risulta che sui beni pignorati già esiste il vincolo di un sequestro conservativo, il creditore pignorante deve notificare al sequestrante,l’avviso di cui si parla in riferimento ai creditori iscritti che sui beni pignorati hanno diritto di prelazione. Nell’ambito dell’espropriazione immobiliare e di mobili registrati,il sequestrante riceve lo stesso trattamento che il codice riserva ai creditori iscritti. Nelle espropriazioni di crediti prevede invece che il sequestrante deve essere chiamato nel processo perché abbia luogo un contestuale accertamento delle varie situazioni sostanziali e processuali facenti capo al bene aggredito,che non è soggetto ad un regime di pubblicità legale: come se l’intervento del sequestrante nel processo di espropriazione serva a testimoniare l’attualità dell’interesse alla cautela sul bene. Se il tratto comune alle due discipline è quello di favorire l’intervento del sequestrante nel processo di espropriazione del bene successivamente pignorato,occorre chiedersi quali siano i poteri del sequestrante che decida di intervenire nel processo: Nella fase espropriativa il sequestrante non potrà assumere l’iniziativa dei singoli atti di procedura e dunque la sua posizione sarà assimilabile a quella degli interventori sprovvisti di titolo; ma in realtà questa assimilazione non è corretta perché: • se l’esecutato presenta istanza di conversione del pignoramento,il credito del sequestrante non potrà essere computato nel complessivo importo da versare per la liberazione del bene,per difetto dei fondamentali requisiti di legittimazione all’intervento. • Inoltre giunti alla fase della distribuzione,il sequestrante non potrà essere soddisfatto perché titolare di un diritto ancora sub iudice e in ogni caso privo dei requisiti di certezza,liquidità ed esigibilità. • Ancora la posizione che assumerà il sequestrante dinanzi alla rinuncia agli atti dei creditori concorrenti è del tutto indifferente,ed anche dopo la vendita forzata il processo potrà estinguersi prescindendo dalle manifestazioni di volontà del sequestrante. Una situazione del tutto singolare che potrà risolversi con la conversione del sequestro in pignoramento,se questa avvenga utilmente prima dell’apertura della distribuzione: ma se ciò non avviene come deve comportarsi il giudice dell’esecuzione che ha dinanzi a se creditori,titolari di crediti certi liquidi ed esigibili e che reclamano immediata soddisfazione? LA GIURISPRUDENZA ritiene che il g.e. dovrebbe in tal caso sospendere la distribuzione in tutto o in parte,accantonando la quota di ricavato astrattamente spettante al sequestrante; questo perché tra sequestrante e debitore sarebbe pendente una controversia distributiva,con conseguente applicazione del regime di sospensione obbligatoria e non facoltativa. Il codice omette la disciplina del concorso tra misura cautelare e misura esecutiva,quando oggetto ne sia un bene mobile rimasto nella detenzione del debitore in qualità di custode: tenendo conto della lacuna,il procedente dovrà in questo caso dare un semplice avviso al sequestrante,lasciando a quest’ultimo di adottare le opportune iniziative vuoi per l’eventuale intervento nel processo di espropriazione del bene, vuoi per la costituzione di una diversa garanzia nel patrimonio del debitore. 9. LE INVALIDITA’ DELL’ ATTO DEL PIGNORAMENTO Codice non individua specifiche ipotesi d’ invalidità del pignoramento, dal sistema delle opposizioni si desume cmq che l’atto del pignoramento può essere affetto da vizi sostanziali o di merito la cui rilevabilità non è soggetta a termini di decadenza; oppure da vizi derivanti da inosservanza o carenza dei requisiti di forma che debbono farsi valere con l’ opposizione agli atti esecutivi entro il termine perentorio di 20 gg dal compimento o dalla effettiva conoscenza dell’ atto,trascorsi i quali la conseguente nullità sarebbe senz’ altro sanata. La giurisprudenza ha individuato casi di nullità assoluta-inesistenza del pignoramento rilevabili in ogni momento dallo stesso giudice dell’ esecuzione nonché dalla parte anche oltre il termine di decadenza stabilito dall’ art 617. Il codice ha previsto un’ opposizione di merito mediante la quale denunciare la nullità sostanziale del pignoramento ed un’ opposizione formale mediante la quale la parte può far rilevare la nullità relativa (sanabile) dell’ atto derivante da inosservanze o carenze dei requisiti di forma. • se gli effetti sostanziali decorreranno, per tutti i pignoranti successivi come pure per gli intervenienti dalla data del primo pignoramento, una volta caducato quest’ultimo gli effetti sostanziali decorreranno dalla data del primo dei pignoramenti successivi; • e se il debitore aliena il bene pignorato con atto opponibile alla procedura, perché di data anteriore al primo dei pignoramenti successivi si avrà egualmente caducazione dell’esecuzione in quanto l’atto del pignoramento, che dovrebbe sorreggere l’esecuzione, avrà in realtà colpito un bene già legittimamente uscito dal patrimonio dell’esecutato. Il pignoramento successivo può essere effettuato dallo stesso creditore procedente anche per lo stesso credito per il quale è stato già eseguito il primo pignoramento: il bene vincolato è sempre lo stesso e il secondo pignoramento potrà avere la funzione di cautelare il procedente dinanzi ad eventuali invalidità del primo( es. contro il primo pignoramento è proposta opposizione agli atti esecutivi per invalidità, il creditore colpisce nuovamente lo stesso bene per porsi al riparo da eventuali iniziative del debitore volte a sottrarre il bene all’esecuzione traendo vantaggio dalla caducazione del primo vincolo.) ESTENSIONE DEL PIGNORAMENTO ART 527 “ Il creditore primo pignorante nell’espropriazione mobiliare, nei 5 giorni successivi alla comunicazione fattagli dal cancelliere dello spiegato intervento, può indicare ai creditori intervenuti l’esistenza di altri beni utilmente pignorabili, chiedendo l’anticipazione delle spese necessarie per l’estensione, qualora gli intervenuti non siano in possesso di titolo esecutivo. Se i creditori intervenuti non si giovano dell’indicazione senza giusto motivo o se comunque non rispondono all’invito entro 10 giorni, il pignorante acquista il diritto di essere a loro preferito in sede di distribuzione “ In base a questo meccanismo il creditore pignorante acquisisce una CAUSA DI PRELAZIONE di origine processuale. Nel caso di avvenuta estensione e cioè quando c’è un nuovo pignoramento da parte degli intervenuti in possesso di titolo o l’ulteriore esercizio dell’azione esecutiva da parte del primo pignorante quando gli intervenuti siano sforniti di titolo, il pignoramento acquisterà una estensione tale da garantire la piena soddisfazione di tutti i concorrenti. Il problema che pone l’istituto è quello relativo alle forme di tutela di cui il debitore può disporre nei confronti dell’avvenuta estensione. .-. in caso di esercizio dell’azione esecutiva da parte dell’interventore munito di titolo, il rimedio non potrà che essere l’opposizione all’esecuzione, essendovi dinanzi ad una nuova azione esecutiva che trova la propria giustificazione nel possesso di un autonomo titolo esecutivo .-. dubbi sorgono quando c’è un ulteriore esercizio dell’azione esecutiva da parte del creditore primo pignorante, perché il presupposto dell’estensione è nell’intervento di un creditore la cui azione è soggetta ai fondamentali requisiti di legittimazione previsti dal 525(esistenza di un credito certo liquido ed esigibile). Ci si chiede nel caso della estensione quale sia l’OGGETTO DELL’OPPOSIZIONE(esistenza dell’azione esecutiva o esistenza dei requisiti di legittimità dell’intervento) e quale sia IL TIPO DI OPPOSIZIONE da proporre: 1. la giurisprudenza ammette sia l’opposizione all’esecuzione che l’opposizione agli atti esecutivi ; 2. PER VERDE il tipo di opposizione va differenziato a seconda del tipo di atto del processo esecutivo di cui si lamenta l’ingiustizia: allora contro l’ulteriore esercizio dell’azione esecutiva da parte del primo pignorante potrebbe essere esperita L’OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE; contro l’intervento spiegato dal creditore sfornito di titolo esecutivo,atti che ha messo in moto il meccanismo dell’estensione,va esperita immediatamente L’OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI. Tra l’altro seguendo l’impostazione giurisprudenziale se il presupposto è l’intervento sembra contraddittorio affermare che tale presupposto può essere contestato con l’opposizione agli atti esecutivi e che la conseguenza, estensione, può essere oggetto di opposizione di merito; più coerente è ridurre tutto a opposizione di forma, che abbia però il risultato concreto di realizzare non solo l’estromissione del creditore ma anche la caducazione dell’avvenuta estensione. A. LA RIDUZIONE DEL PIGNORAMENTO ART 496 “ Su istanza del debitore o anche d’ ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all’ importo delle spese e dei crediti di cui all’ art. precedente, il giudice, sentite il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento “ Le considerazioni svolte per la conversione valgono anche per la maggior parte nella riduzione. Questo istituto permette al debitore o al giudice d’ufficio di ridurre la misura del singolo pignoramento quando il valore dei beni pignorati risulti superiore all’importo delle spese di procedura e dei crediti determinati a norma del 495. Esso ha molti punti di contatto con l’istituto del cumulo dei mezzi di espropriazione forzata con la differenza che mentre il cumulo riguarda il concorso di più espropriazioni(mobiliare,immobiliare o di crediti), la riduzione opera all’interno di una singola espropriazione. L’analogia con la conversione si arresta tuttavia alle modalità di accertamento dei crediti in concorso: - dal punto di vista funzionale, la conversione importa una sostituzione dell’oggetto del processo, mentre la riduzione importa una limitazione del vincolo, di cui viene riconosciuta l’eccessività - mentre la finalità della conversione è quella della soddisfazione di tutti gli aventi diritto, la conseguenza della riduzione se il potere del giudice è male esercitato potrebbe essere quella di mettere in forse la soddisfazione di tutti i creditori concorrenti. Di qui emerge che il provvedimento di riduzione non può essere adottato in una fase iniziale del processo,perché potrebbero spiegare intervento tempestivo altri creditori e d’altra parte,il debitore ha a sua disposizione altri strumenti per contestare l’eccessività della pretesa esecutiva o l’eccesso di pignoramento. Il giudice deve valutare il complesso delle circostanze, dal numero ed entità dei crediti da soddisfare al presumibile rendimento della vendita forzata; in ogni caso trattandosi di un provvedimento che può incidere sulla garanzia dei creditori e sulla effettiva soddisfazione dei crediti in concorso, è ragionevole pensare che il giudice ne faccia un uso cauto e limitato,bilanciando in modo ragionevole l’interesse del debitore alla giustizia dell’esecuzione e dunque alla liberazione dei beni pignorati in eccesso,con l’interesse dei creditori presenti o che potranno presentarsi nel processo. Art. 483. (Cumulo dei mezzi di espropriazione) Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina. Se è iniziata anche l'esecuzione immobiliare, l'ordinanza è pronunciata dal giudice di quest'ultima. L’ opposizione del debitore non è configurabile come un’ opposizione all’ esecuzione perché il debitore non contesta il diritto di procedere all’ esecuzione forzata né la pignorabilità dei beni; potrebbe essere ricondotta all’ opposizione agli atti esecutivi nel senso che si contesta l’ inopportunità e la sostanziale ingiustizia per eccesso rispetto ai crediti da soddisfare. RIDUZIONE O INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO ESEGUITO PRESSO I TERZI, ART 546: Nel caso di pignoramento eseguito presso piu' terzi, il debitore puo' chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza. Art. 504. (Cessazione della vendita forzata) Se la vendita e' fatta in piu' volte o in piu' lotti, deve cessare quando il prezzo gia' ottenuto raggiunge l'importo delle spese e dei crediti menzionati nell'articolo 495 comma primo. Tale norma si collega all’ art 558: Limitazione dell'espropriazione Se un creditore ipotecario estende il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore, il giudice dell'esecuzione puo' applicare il disposto dell'articolo 496, oppure puo' sospenderne la vendita fino al compimento di quella relativa agli immobili ipotecati. La particolarità è che qui le limitazioni avvengono non nella fase di espropriazione ma nella fase liquidativa CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO Lo stesso fenomeno di cui al terzo comma art 494 è previsto dal’ istituto della conversione del pignoramento art 495: Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, (2) il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. all' istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, segue una prima ordinanza del giudice che individua La somma da sostituire al bene pignorato e dà un termine entro quale versamento deve essere effettuato. Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece. Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di diciotto mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. SECONDO L’ ART 2915 COMMA 2: Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione, se sono trascritti successivamente al pignoramento. Tale regola vale qnd è necessaria la trascrizione non qnd il meccanismo di qsta non trovi la possibilità di pratica attuazione. In quel caso la mancanza di un’ espressa disciplina rende necessario il ricorso alle regole generali di risoluzione dei conflitti. Tale norma va quindi coordinata con gli articoli 2652 e 2653 del cc e con le norme che in generale regolano i conflitti relativi ai beni mobili(es. risoluzione e rescissione art 2652 domanda va trascritta prima del pignoramento, o anche l’ esecuzione in forma specifica stesso articolo) prima deroga nel punto 4 di tale articolo secondo il quale: le domande dirette all'accertamento della simulazione di atti soggetti a trascrizione. La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda; altra deroga al punto 6) le domande dirette a far dichiarare la nullità o a far pronunziare l'annullamento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione. Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Se però la domanda è diretta a far pronunziare l'annullamento per una causa diversa dalla incapacità legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso; LE IPOTECHE E I PRIVILEGI Dall’ art 2916 ricaviamo invece due principi. Anzitutto il pignoramento congela le ragioni di prelazione dei vari creditori. In secondo luogo il pignoramento non effettua il blocco dei crediti i quali possono essere fatti valere all’ interno del processo di espropriazione anche se sorti dopo il pignoramento. Se il credito sorto dopo il pignoramento è privilegiato,la ragione di prelazione non ha efficacia;però il creditore può sempre intervenire come chirografo. Art. 2917. Estinzione del credito pignorato. Se oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione. Art. 2918. Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti. Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti per un periodo eccedente i tre anni non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, se non sono trascritte anteriormente al pignoramento. Le cessioni e le liberazioni per un tempo inferiore a tre anni e le cessioni e le liberazioni superiori ai tre anni non trascritte non hanno effetto, se non hanno data certa anteriore al pignoramento e, in ogni caso, non oltre il termine di un anno dalla data del pignoramento. CAP 4 L’ INTERVENTO DEI CREDITORI Il pignoramento mira a realizzare la generica garanzia patrimoniale rappresentata dal patrimonio del debitore: (art 2740) “ il debitore risponde dell’adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri ”. La possibilità di intervento dei creditori che intendono soddisfarsi nello stesso processo esecutivo azionato da altro creditore,mira invece a realizzare il principio della par condicio creditorum: (art 2741) “ i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore,salve le cause legittime di prelazione ”. Il legislatore ha voluto evitare che dato un debitore,con più creditori ma con un patrimonio assai scarso,resti soddisfatto solo il primo creditore,che munito di titolo esecutivo,inizi il processo di esecuzione forzata e che restino invece del tutto insoddisfatti gli ulteriori creditori che magari otterranno il titolo esecutivo tra qualche anno,quando il processo di esecuzione forzata sarà finito e quanto l’unico bene del presunto debitore sarà stato liquidato con il processo di esecuzione forzata. Le somme saranno distribuite ai creditori che si sono attivati più velocemente degli altri e che quindi rimarrebbero del tutto insoddisfatti delle loro pretese. Allora per evitare che il primo creditore arrivato prenda per sé tutti i beni del debitore,si inserisce il principio della par condicio per cui possono partecipare al processo di esecuzione forzata contemporaneamente tutti i creditori del preteso debitore,siano essi muniti o meno di titolo esecutivo. Inizialmente la legge 80/2005 limitava il concorso dei creditori ai possessori di titolo esecutivo ed agli altri creditori che,pur essendo formalmente non titolati, non potevano essere esclusi dal concorso in applicazione di altre disposizioni; gli altri creditori nn erano però tecnicamente creditori concorsuali bensì titolari di un mero diritto di accantonamento sottoposti ad un termine discrezionale stabilito dal giudice dell’ esecuzione. La riforma 263 del 2005 ha modificato l’ art 499 del cpc il quale dice che: Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro. sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile. Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui e' disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569, deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione (intervento tempestivo). Qualora ad intervenire tardivamente sia il creditore sfornito di titolo si potrebbe ritenere o che il giudice dell’ esecuzione debba fissare un’ udienza ad hoc prima della distribuzione oppure che il creditore persa l’ udienza di verifica abbia il diritto all’ accantonamento senza poter sperare in un’ utile collocazione nel piano di riparto. Prevale qst ultima ipotesi tenendo conto che a qsti creditori è inibito di provocare un comportamento del debitore dopo l’ udienza di autorizzazione della vendita in qnto il legislatore ha chiaramente voluto che la fissazione dell’ udienza di verifica debba avvenire contestualmente all’ autorizzazione della vendita. Se l'intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l'estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni. Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa. Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza in cui e' disposta la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione. Con l'ordinanza con cui e' disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569 il giudice fissa, altresi', udienza di comparizione davanti a se' del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell'ordinanza e la data fissata per l'udienza non possono decorrere piu' di sessanta giorni. All'udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest'ultimo caso la relativa misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli effetti dell'esecuzione. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l'intero ovvero limitatamente alla parte del credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale. 1 creditori intervenuti i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi dell'articolo 510, terzo comma, all'accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza di cui al presente comma, l'azione necessaria affinché essi possano munirsi del titolo esecutivo. Quindi i creditori che no rientrano in qste categorie no possibilità di soddisfarsi a meno che no ricorrano alla tutela di urgenza ex art 700 allegando un pregiudizio grave imminente ed irreparabile. La scelta del legislatore tradisce il sistema della par condicio ma costituisce l’ attuazione di un principio costituzionale: qllo in virtù del quale il processo deve essere strumento di attuazione e non di distorsione del diritto sostanziale. L’ art 500 fa riferimento a due conseguenze dell’ intervento: da' diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti. Mentre gli art 526 e 564 stabiliscono che i creditori intervenuti partecipano all’ espropriazione e se muniti di titolo esecutivo possono provocarne i singoli atti. Da qste norme ricaviamo che: creditore ha diritto di partecipare a espropriazione e se è munito di titolo esecutivo può provocare i singoli atti dell’ espropriazione. La giurisprudenza interpreta l’ art 631 nel senso che se nell’ udienza si presentano solamente creditori non muniti di titolo esecutivo qsta si presume deserta,la distinzione tra creditori con o senza titolo esecutivo vale finché non sia effettuata la vendita: -perché la fase di distribuzione avviene d’ ufficio (no necessari atti di impulso processuali)–e perché l’ art 629 stabilisce che la rinuncia se ha luogo prima della chiusura della fase di liquidazione deve provenire da tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. Intervento provocato:Una particolare disciplina riguarda i soggetti muniti di ragioni di prelazione l’ art 498 infatti prevede che: Debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri. A tal fine e' notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal L’ ultima parte dell’ art 2919 afferma che Non sono però opponibili all'acquirente i diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione. Si guarda quindi non al momento in cui è effettuata la vendita ma al momento in cui è effettuato il pignoramento. Un diverso meccanismo di protezione esiste ed è previsto a favore del creditore ipotecario dall’ art 2812 : Le servitù di cui sia stata iscritta la costituzione dopo la iscrizione dell'ipoteca non sono opponibili al creditore ipotecario, il quale può far vendere la cosa come libera. La stessa disposizione si applica per i diritti di usufrutto, di uso e di abitazione. Tali diritti si estinguono con l'espropriazione del fondo e i titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto alle ipoteche iscritte posteriormente alla trascrizione dei diritti medesimi. Per coloro che hanno acquistato il diritto di superficie o il diritto d'enfiteusi sui beni soggetti all'ipoteca e hanno trascritto l'acquisto posteriormente all'iscrizione dell'ipoteca, si osservano le disposizioni relative ai terzi acquirenti. Ma perché previsto qsto regime diverso??? Perché i diritti d’ uso,abitazione e servitù non sono trasferibili sul piano del diritto sostanziale: quindi non si può formare il titolo di trasferimento tra l’ acquirente in vendita forzata e il titolare di qsti diritti minori. Quindi qsti diritti no essendo trasferibili si estinguono per incompatibilità e si trasformano in una somma di denaro che è l’ equivalente del diritto estinto; con conseguenza che titolari di qsti diritti sono creditori privilegiati iscritti: privilegiati perché hanno preferenza sui creditori ipotecari posteriori e sui creditori chirografi; iscritti perché il loro credito deriva dalla trasformazione di un diritto che trae origine da un atto trascritto. Essi rientrano nella previsione di cui all’ art 498 e quindi debbono essere avvertiti della pendenza del processo esecutivo e possono intervenire nello stesso come creditori potenziali per effetto della vendita e quindi far valere le loro ragioni sul ricavato. Per qnt riguarda l’ acquisto a titolo originari l’ art 2919 è caratterizzato dall’ inciso salvi gli effetti del possesso di buona fede. Innanzitutto la buona fede qui consiste nel fatto che l’ acquirente in vendita forzata non sa che il bene non appartiene è di proprietà di un terzo; se lo sapesse mancherebbe la buona fede idonea a completare la fattispecie acquisitiva ex art 1153. Nel momento in cui nasce il dir acquistato a titolo originario dall’ acquirente in vendita forzata si viene a creare una situazione di incompatibilità con qlla del terzo proprietario del bene. La nascita i un diritto incompatibile in capo all’ aggiudicatario produce necessariamente l’ estinzione del diritto del terzo proprietario. Nell’ ipotesi in cui esecutato no titolare del diritto pignorato e trasferito il conflitto tra il terzo proprietario del bene e l’ acquirente in vendita forzata si risolve normalmente a favore del terzo ed eccezionalmente a favore dell’ aggiudicatario. Qst ultima ipotesi prevista da art 2920 per la vendita e 2926 per l’ assegnazione. Art 2920: Se oggetto della vendita è una cosa mobile, coloro che avevano la proprietà o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall'esecuzione, non possono farle valere nei confronti dell'acquirente di buona fede, né possono ripetere dai creditori la somma distribuita. Resta ferma la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni e per le spese. Qsta è la regola che sia applica per l’ acquisto ex art 1153 che presuppone un titolo astrattamente idoneo (vendita forzata) la consegna del bene e la buona fede. Se il terzo riesce a dimostrare la male fede dell’ aggiudicatario allora si avrà un acquisto a titolo derivativo e il terzo potrà ottenere la restituzione del bene. Altra possibilità è qlla dell’ arricchimento senza causa nei cfr del debitore esecutato: il debitore ha pagato debiti suoi con beni di altri. Il 3 non può ripetere la somma distribuita dai creditori pertanto qsti si tengono tale somma e quindi esecutato si arricchisce a spese del terzo perché estingue un proprio debito a spese altrui. Art. 2921. Evizione. L'acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l'evizione, può ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la distribuzione è già avvenuta, può ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l'eventuale residuo, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese. Se l'evizione è soltanto parziale, l'acquirente ha diritto di ripetere una parte proporzionale del prezzo. La ripetizione ha luogo anche se l'aggiudicatario, per evitare l'evizione, ha pagato una somma di danaro. In ogni caso l'acquirente non può ripetere il prezzo nei confronti dei creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa di evizione non era opponibile. 2922: Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa.Essa non può essere impugnata per causa di lesione. Art. 2923. Locazioni. Le locazioni consentite da chi ha subito l'espropriazione sono opponibili all'acquirente se hanno data certa anteriore al pignoramento, salvo che, trattandosi di beni mobili, l'acquirente ne abbia conseguito il possesso in buona fede. Le locazioni immobiliari eccedenti i nove anni che non sono state trascritte anteriormente al pignoramento non sono opponibili all'acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione. In ogni caso l'acquirente non è tenuto a rispettare la locazione qualora il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni. Se la locazione non ha data certa, ma la detenzione del conduttore è anteriore al pignoramento della cosa locata, l'acquirente non è tenuto a rispettare la locazione che per la durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato. Gli atti che hanno lo scopo di consentire il trasferimento del bene debbono anzitutto individuare il soggetto in grado di soddisfare le ragioni dei creditori: innanzitutto vi è un aggiudicazione provvisoria, ed è tale chi nella pubblica asta offre il prezzo maggiore. Tale aggiudicazione si consolida nei dieci gg successivi, salvo che nn siano presentate ulteriori offerte che debbono essere superiori di oltre 1/5 rispetto al prezzo di aggiudicazione; in tal caso vi sarà una nuova aggiudicazione provvisoria. (discussione su chi potesse fare tale offerta la cassazione Ha stabilito che tutti anche coloro che avevano partecipato all’ incanto) Poi vi è l’ aggiudicazione definitiva la quale è condizionata al versamento del prezzo che deve avvenire secondo le modalità e nei termini indicati nell’ ordinanza di vendita; non è però il versamento del prezzo a garantire l’ aggiudicazione necessario il decreto di trasferimento del giudice. Nel caso in cui no depositato prezzo offerto nel termine stabilito allora il giudice fissa con decreto la decadenza dell’ aggiudicatario e la perdita per qst ultimo della cauzione trattenuta a titolo di multa. ASSEGNAZIONE: L’ assegnazione due diverse configurazioni: in una prima ipotesi il creditore si rende assegnatario soddisfacendosi tutto o in parte del proprio credito attraverso l’ attribuzione del diritto pignorato (assegnazione satisfattiva),quindi si verifica un unico atto con duplice effetto traslativo del diritto pignorato dal debitore al creditore ed estintivo del credito dell’ assegnatario verso il debitore. Si ha invece assegnazione vendita qnd il creditore assegnatario per rendersi tale paga una somma di denaro e quindi non soddisfa il suo credito. I rapporti tra vendita e assegnazione sono i seguenti: 1. Vi sono beni che debbono essere assegnati senza un previo tentativo di vendita 2. Vi sono beni che possono essere assegnati senza un tentativo di vendita 3. Beni debbono essere assegnati dopo un tentativo fallito 4. Beni che possono essere assegnati dopo un primo tentativo di vendita fallito Circa il valore minimo dell’ offerta occorre citare l’ art 506 il quale dice che: L'assegnazione puo' essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell'offerente. Se il valore eccede quello indicato nel comma precedente, sull'eccedenza concorrono l'offerente e gli altri creditori, osservate le cause di prelazione che li assistono. EFFETTI: l’ art 2926 dice che: Se l'assegnazione ha per oggetto beni mobili, i terzi che ne avevano la proprietà possono, entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione, rivolgersi contro l'assegnatario che ha ricevuto in buona fede il possesso, al solo scopo di ripetere la somma corrispondente al suo credito soddisfatto con l'assegnazione. La stessa facoltà spetta ai terzi che avevano sulla cosa altri diritti reali, nei limiti del valore del loro diritto. L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore, ma si estinguono le garanzie prestate da terzi. Art. 2927. Evizione della cosa assegnata. L'assegnatario, se subisce l'evizione della cosa, ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese. L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore espropriato, ma non le garanzie prestate da terzi. Art. 2928. Assegnazione di crediti. Se oggetto dell'assegnazione è un credito, il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato. Art. 2929. Nullità del processo esecutivo. La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione. Ovviamente le nullità del procedimento di vendita hanno una diversa disciplina visto che l’ aggiudicatario o l’ assegnatario sono parte di qsto procedimento; e qste nullità debbono essere fatte valere all’ interno del processo esecutivo con lo speciale mezzo che è l’ opposizione agli atti esecutivi. Tali nullità non opponibili al di fuori del processo. A tale regola si fa eccezione solo se acquirente abbia colluso col creditore procedente approfittando della nullità per rendersi acquirente e l’ esecutato deve essere venuto a conoscenza di tale collusione solo dopo la chiusura del processo esecutivo perché altrimenti doveva proporre l’ opposizione agli atti esecutivi. La contestazione del dir a procedere ad esecuzione forzata da parte del debitore si fa valere con l’ opposizione all’ esecuzione che dà luogo alla sospensione facoltativa del processo esecutivo. Non esiste un raccordo che impone a giudice di risolvere la questione prima che eseguita la vendita, anche perché tale vendita ha come risultato la trasformazione del diritto su un bene in una somma di denaro che è istituzionalmente equivalente al diritto trasferito con l’ aggiudicazione. CAP. 6 LA DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO Fase distributiva Come visto il processo di esecuzione per espropriazione forzata è normalmente ripartito in 2 fasi: 1. espropriativa o liquidativa: che culmina con la vendita forzata o l’assegnazione e realizza il fondamentale obiettivo della individuazione,assicurazione alla procedura e successiva liquidazione in denaro dei beni del debitore,vincolati alle finalità esecutive con il pignoramento; qui il giudice discrezionalmente organizza in modo più o meno aperto il concorso dei creditori. giudice parallelamente a quanto accade nell’espropriazione immobiliare,predisporrà il piano di graduazione dei crediti e liquidazione delle singole poste in favore degli aventi diritto. Sulla base di tale piano il giudice provvederà alla concreta attribuzione delle somme previa audizione delle parti,le quali all’udienza fissata potranno sollevare le contestazioni di rito e di merito che abbiano l’effetto di incidere sulla graduazione o sulla liquidazione dei singoli crediti. - NELL’ESECUZIONE IMMOBILIARE: La distribuzione avviene su iniziativa del giudice dell’esecuzione in quanto il progetto da questo formato precede necessariamente l’eventuale accordo dei creditori. I suoi elementi tipici sono l’impulso d’ufficio;il necessario deposito in cancelleria del progetto di distribuzione nei termini di legge affinché sia consultato dal creditore o dal debitore e l’udienza di audizione delle parti,le quali se non compaiono decadono dal diritto di contestare il progetto. Oggi è previsto che le operazioni di distribuzione possono essere delegate al notaio o al professionista. Pertanto spetta al giudice o al delegato formare il progetto esecutivo. La delega riguarda anche il potere di ordinanza,in quanto il delegato è abilitato a ordinare il pagamento. Il consenso del debitore è necessario onde evitare una controversia distributiva. Si ritiene che la mancata comparizione all’udienza del debitore e la mancanza di contestazioni da parte sua importa approvazione implicita del progetto di distribuzione. I creditori iscritti che nn sono intervenuti,non vanno informati dell’udienza,essi possono spiegare intervento tardivo dopo tale udienza ma in tal caso potranno essere soddisfatti solo sull’eventuale residuo. Se il progetto è approvato o si raggiunge accordo tra le parti,se ne da atto nel processo verbale e il giudice dell’esecuzione o professionista delegato ordina il pagamento delle singole quote,altrimenti applica il 512(risoluzione delle controversie). Accantonamenti:Un problema riguarda i creditori che sono stati contestati dal debitore i quali nel caso in cui non abbiano tempestivamente instaurato il processo di cognizione volto ad ottenere un titolo esecutivo il loro intervento ha perso effetti. A favore dei creditori contestati e che abbiano tempestivamente proposto la domanda volta ad ottenere un titolo esecutivo l’ art 510 prevede che giudice disponga l’ accantonamento delle somme ad essi eventualmente spettanti per tempo strettamente necessario e non superiore a tre anni. Se creditore contestato non fa in tempo somma spetta a creditore successivo. Approvato piano riparto o risolte le contestazioni il processo esecutivo si chiude con l’ emissione dei mandati di pagamento da parte del cancelliere. Art 511 disciplina la domanda di sostituzione: I creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere di essere a lui sostituiti, proponendo domanda a norma dell'articolo 499 secondo comma (stessa logica dell’ azione surrogatoria). Il giudice dell'esecuzione provvede alla distribuzione anche nei loro confronti, ma le contestazioni relative alle loro domande non possono ritardare la distribuzione tra gli altri creditori concorrenti. Il creditor creditoris non ha una sua posizione autonoma ma qsta è strettamente dipendente da qlla del creditore debitore sostituito. Per qsto il sostituto può spendere solamente i poteri processuali nella fase di distribuzione del ricavato, qnd egli superata l’ inerzia del del sostituito si trovi a sollevare le contestazioni di cui all’ art 512. CONTROVERSIE DISTRIBUTIVE: Il provvedimento con cui il giudice distribuisce il ricavato è un atto del processo esecutivo e come tale ha la stabilità degli atti del processo esecutivo. La nullità di tali atti deve essere fatta valere con l’ opposizione agli atti esecutivi da utilizzare nei modi e termini previsti dalle norme processuali. La distribuzione del ricavato può essere l’ occasione perché nascano delle controversie che riguardano il piano di riparto. Prima della riforma del 2006 se sorgeva una controversi qsta era risolta attraverso un ordinario processo di cognizione incidentale al processo esecutivo. Oggi l’ art 512 dice che sorta la controversia il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma. Le controversie sono dunque istituite e risolte in sede di processo esecutivo; TALI CONTROVERSIE POSSONO ESSERE SOLLEVATE CON DICHIARAZIONE CONTENENTE GLI SPECIFICI MOTIVI D’ OPPOSIZIONE,INSERITA A VERBALE NELL’ UDIENZA FISSATA PER LA discussione del processo di distribuzione,oltre che con ricorso da notificarsi alle altre parti del processo esecutivo. La spiegazione più ragionevole di tale riforma sta nel fatto che giacchè le questioni relative a sussistenza o ammontare dei diritti in concorso risulteranno spendibili in una precedente opposizione di merito,in sede di distribuzione si tratterà per lo più di applicare le regole tecniche del riparto. Di qui l’ idea di riconoscere al giudice dell’ esecuzione il potere di svolgere una cognizione sommaria con fini interni all’ esecuzione,salva la possibilità di ricorrere al giudice della cognizione per l’ accertamento, stavolta con efficacia piena,delle questioni controverse. Il limite è però dato dai problematici rapporti con l’ opposizione all’ esecuzione. In realtà è ragionevole credere che la riforma abbia cambiato la forma ma nn la sostanza delle controversie distributive. Secondo alcuni il nuovo testo dell’ art 512 avrebbe portato una modifica all’ art 17 nella parte in cui qsto individua la competenza in base al valore del maggior credito contestato, ciò sempre nella sostanza e non nella forma perché in realtà tale articolo non diviene inapplicabile per incompatibilità o per difetto sopravenuto del suo oggetto,ma è invece possibile che il giudice dell’ opposizione, dopo aver assunto i provvedimenti opportuni, rimetta la causa al giudice competente ex art.17. (creditori no muniti titolo dire udienza riconoscimento e accantonamento) Un problema che rimane è qllo della parziale coincidenza tra l’ opposizione all’ esecuzione e l’ azione distributiva e quindi il loro rapporto: in definitiva spetterebbe al debitore la scelta dei rimedi in relazione ai fini in concreto perseguiti. Bisogna infatti considerare che non sempre l’ esperimento dell’ opposizione ex art 615 tende alla caducazione dell’ intero processo: ad es. qnd si contesta l’ eccessività della domanda esecutiva. L’ opposizione esecutiva spesa in fase distributiva non può portare a ridiscutere la legittimità degli atti compiuti: dal pignoramento sino alla vendita forzata il cui fondamento di stabilità non potrà mai essere contestato in sede di distribuzione forzata. Inoltre la contestazione distributiva nn potrà mai portare alla caducazione dell’ esecuzione compiuta,così come dei singoli atti visto che si tratta di stabilire a chi deve essere consegnato il denaro. Quindi l’ opposizione all’ esecuzione appare cm un rimedio tardivo ed inadeguato nella fase distributiva, caratterizzata da un rimedio la cui unica finalità è qlla di stabilire a chi debba essere consegnata la somma ricavata. La contestazione in sede distributiva ha oggi lo scopo esclusivamente di impedire la soddisfazione del creditore. Sicchè avendo l’ accoglimento della contestazione l’ unico risultato di non fa avere il denaro al creditore il suo rigetto ha come unico risultato qllo di vedere il creditore soddisfatto. La regola dell’ interesse ad agire si applica anche all’ esecuzione forzata: il debitore ha diritto di estinguere i debiti esistenti e non qlli inesistenti e quindi ha interesse ad agire anche se dall’ accoglimento della sua contestazione non venga fuori un residuo da consegnare a lui. Non è quindi necessario che raggiunga un’ utilità monetaria. Anche per le contestazioni fra creditori vige la regola dell’ interesse ad agire quindi il creditore che agisce deve avere un beneficio concreto e tali contestazioni possono riguardare l’ esistenza,l’ ammontare e le ragioni di prelazione di un creditore collocato in sede di riparto o anteriormente o allo stesso livello del contestante. Il creditore contestato afferma esistenza di un diritto e deve provare i fatti costitutivi del diritto vantato, il contestante deve invece dimostrare i fatti modificativi,impeditivi e stintivi di quel diritto. Ovviamente già dimostrata esistenza diritto visto che creditore contestato o titolare diritto esecutivo o già ottenuto il riconoscimento del suo credito spetterà a contestante dimostrare che quel credito non è attendibile. In qste controversie ex art 512 un creditore può opporre relativamente all’ esistenza e all’ ammontare del credito del creditore concorrente le stesse difese che potrebbe fare il debitore con gli stessi strumenti e negli stessi limiti. Quando invece si tratta di far valere la frode la nullità o la simulazione il creditore agisce iure proprio. Il giudice puo', anche con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata. E’ sospeso totalmente se la contestazione riguarda tutta qnta la distribuzione cioè se l’ accoglimento della contestazione porta alla modificazione del piano di riparto in relazione a tutti qnti i creditori; si ha una sospensione parziale qnd vi sia una somma non controversa cioè qndo una parte del ricavato può essere distribuita perché in relazione ad essa non sono state sollevate contestazioni. La sospensione non è automatica è obbligatoria nel senso che realizzatisi i suoi presupposti il giudice deve sospendere. Nei cfr dell’ ordinanza può essere proposto reclamo ai sensi dell’ art 624 il processo esecutivo deve essere riassunto ai sensi dell’ art 627. Cap. 7 ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA E’ una forma di esecuzione diretta esecuzione riguarda gli obblighi di consegna di una cosa determinata ed ogni altro tipo di attività che l’ obbligato omette di tenere. Accanto all’ esecuzione diretta troviamo qlla indiretta in cui si cerca di ottenere l’ adempimento dall’ obbligato stesso attraverso l’ irrogazione di sanzioni mentre nell’ esecuzione diretta si ha l’ adempimento attraverso la sostituzione dell’ obbligato con l’ attività dell’ ufficio esecutivo che tiene i comportamenti che l’ obbligato non ha rispettato. L’ infungibilità può derivare da due cause: perché l’ obbligo è assunto intuitu personae cioè l’ avente diritto voleva proprio la prestazione personale da quel certo soggetto o perché l’ obbligato si trova in una situazione di monopolio di fatto o di diritto e quindi la prestazione potrebbe in astratto essere fornita da chiunque ma in concreto la soddisfazione può essere data solo da un certo soggetto. L’ obbligo di pati si differenzia dall’ obbligo di non fare perché comporta lo svolgimento dell’ attività protetta nella sfera giuridica dell’ obbligato. Il non fare obbliga a non tenere un comportamento e se eseguito comporta obbligo di disfare qnt fatto invece obbligo pati è correlato ad un diritto altrui di invadere la sfera giuridica dell’ obbligato il quale deve appunto sopportare tale invasione e quindi in qsto caso l’ invasione della sfera giuridica altrui è fisiologica. La differenza tra l’ esecuzione in forma specifica e qlla forzata è che mentre nella prima il risultato dell’ esecuzione è già perfettamente prefigurato dal titolo, nella seconda il risultato finale presuppone il compimento di una serie di attività strumentali che nel dettaglio non sono prevedibili e cmq non sono descritte nel titolo esecutivo. L’ esecuzione specifica è giurisdizionale, in qnto soltanto l’ intervento dell’ organo giudiziario può consentire all’ avente diritto di ottenere un risultato equivalente alla prestazione cui è tenuto il soggetto inadempiente,presupposto di tale attività è il possesso del titolo esecutivo. L’ esecuzione in forma specifica deve essere preceduta dalla notificazione del titolo e del precetto ex art 479, la particolarità è che il titolo può essere solo giudiziale. Fino alla riforma del 2005 sorgeva dubbio se ricomprendere all’ interno dei titoli giudiziali anche il verbale di conciliazione; cn tale riforma introdotto nell’ art 474 l’ inciso “altri atti” risolvendo ogni discussione circa tale punto. taluni provvedimenti immediati che interessano il processo esecutivo ma poi cambiando veste ed operando cm giudice di cognizione deve porsi il problema della competenza e stabilire se l’ opposizione dovrà essere istruita e decisa dall’ ufficio al quale lui appartiene o se dovrà essere rimessa ad un altro giudice competente. Oggi il nuovo testo dell’ art 512 ha modificato tale regola che consente al giudice dell’ esecuzione,in qnto tale, la risoluzione in prima battuta delle questioni di merito insorte in sede di distribuzione. Nella mente del legislatore del 2005 e 2006 nessuna delle opposizioni esecutive avrebbe dovuto costituire un ordinario giudizio di cognizione articolato sul duplice grado di merito. Ma qual’ è il contenuto di tali riforme: si è intervenuto riconoscendo al giudice dell’ opposizione al precetto il potere di sospendere l’ efficacia esecutiva del titolo e tale potere anche a giudice opposizione agli atti introdotta ad esecuzione già pendente. Il legislatore è poi intervenuto nella fase introduttiva delle opposizioni esecutive prevedendo che si applichino le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio: richiamo qsto poco comprensibile perché ci si chiede se riferito alla sola prima udienza o all’ intero giudizio di opposizione. Gli art. 616 e 618 sembrano dare per scontato che il giudizio di opposizione non sia stato ancora introdotto all’ atto dello svolgimento della prima udienza perché lo sarà soltanto dopo qllo svolgimento,per il tramite dell’ assegnazione di un termine perentorio da parte del giudice dell’ esecuzione. La conseguenza è l’ adozione in camera di consiglio di un provvedimento assoggettato alla disciplina del reclamo cautelare, il tutto in un momento anteriore alla formale introduzione dell’ opposizione. Con la legge 69/2009 è stato abrogato l’ ultimo comma del’ art 616,grazie a tale intervento le opposizioni all’ esecuzione e di terzo all’ esecuzione si concluderanno tutte con sentenza appellabile mentre la corte di cassazione dovrà decidere i ricorsi straordinari introdotti avverso le sentenze di unico grado; ciò vale anche per le opposizioni a precetto. Però rimane ancora incerto il momento effettivo dell’ introduzione dell’ opposizione secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito,è invece confermato il regime di inappellabilità per la sentenza definitiva dell’ opposizione agli atti esecutivi. L’ intento del riformatore qllo di svincolare la fase introduttiva dell’ opposizione dalla sua trattazione nel merito, assegnando al giudice dell’ esecuzione il potere di adottare provvedimenti immediati in esito a cognizione sommaria per poi consentire in altra sede la prosecuzione del giudizio a cognizione ordinaria, che per altro l’ art 624 assume per le opposizioni di merito del debitore e del terzo come eventuale. Quindi prima udienza trattata da giudice esecuzione in qnt tale e qst fa da cerniera tra esecuzione e cognizione assegnando un termine per la prosecuzione della causa nel merito. Il riformatore ha però avuto il torto di non correggere il meccanismo introdotto con l’ art 185 disp. Att. Che ha favorito nei vari tribunali la formazione di prassi del tutto disomogenee. Altra questione particolarmente rilevante è che molti hanno ritenuto che la diversa struttura delle opposizioni esecutive avesse ricadute sui limiti della cognizione del giudice di gravame,vuoi del contenuto di accertamento della sentenza. Molti hanno infatti ritenuto che oggetto delle opposizioni non sarebbe più stata la situazione soggettiva sostanziale, con i normali effetti del giudicato sostanziale (art 2909), bensì la sola situazione soggettiva processuale con rilievo soltanto sulle sorti dell’ esecuzione in corso e così con accertamento limitato. Quindi tali opposizioni da considerarsi come una sorta di reclamo interno all’ esecuzione in corso la cui funzione srebbe consumata all’ interno del processo esecutivo. Però l’ oggetto della controversia non può essere valutato alla luce dello strumento formale che il legislatore predispone per la sua definizione bensì alla luce di quel che è in concreto l’ oggetto sostanziale della decisione richiesta al giudice: quindi ove si contesti il diritto a procedere all’ esecuzione a causa dell’ inesistenza del titolo esecutivo la sentenza che dichiara l’ inesistenza del diritto di procedere sulla scorta di quel titolo accerta una volta per tutto e non solo per qll’ esecuzione che il titolo non è valido a norma dell’ art 474. -opposizione all’ esecuzione vedi fogli OPPOSIZIONE ATTI ESECUTIVI: L’ opposizione agli atti esecutivi è lo strumento con il quale si risolvono lo controversie relative alla conformità degli atti del processo esecutivo alle prescrizioni normative che li disciplinano. Con qsto tipo di opposizione non si contesta che l’ esecuzione si debba fare ma si rileva che si sta procedendo in modo sbagliato in qnto uno o più atti del processo esecutivo sono nulli. Nel caso di processo esecutivo nullo si verifica una distorsione negli effetti dell’ esecuzione che non sono più qlli voluti dal sistema,si tratta di vizi interni al processo esecutivo debbono trovare un loro rimedio all’ interno del processo esecutivo stesso. Tale opposizione non è impugnabile ex art 618, per qsto può essere considerata una forma di reclamo avverso l’ operato del giudice o di una delle parti del processo. Ma art 111 cost garantisce sempre il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti decisori che non siano suscettibili di altri mezzi di impugnazione. L’ opposizione agli atti esecutivi costituisce l’ unico rimedio per operare un controllo sulla conformità di tali atti alle prescrizioni normative che li riguardano. A differenza del processo di cognizione nel processo di rito non esiste un ambiente idoneo a decidere delle controversie relative alla validità del processo esecutivo,si usa qsto tipo di opposizione che corrisponde ad un processo di cognizione che eccezionalmente ha un oggetto processuale e non sostanziale. Le nullità possono essere formali o extraformali le prime riguardano i singoli atti del processo le seconde le condizioni per l’ emanazione del provvedimento di merito come anche si dice i presupposti processuali. Le nullità del singolo atto si ripercuote a caduta su atti successivi dipendenti,mentre un vizio attinente al presupposto processuale inficia autonomamente tutti gli atti del processo. Ex art 617 Le opposizioni relative alla regolarita' formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni (1) dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto. Le nullità formali danno luogo ad un vizio dell’ atto che è rilevabile di regola solo dalla parte interessata ed è rilevabile dal giudice solo nei casi specifici in cui è espressamente prevista la rilevabilità anche d’ ufficio. La mancata proposizione dell’ opposizione agli atti nel termine previsto determina la sanatoria del vizio dell’ atto processuale; conseguentemente gli atti successivi dipendenti non ne sono più contagiati. Le nullità extraformali sono di solito rilevabili d’ ufficio . inoltre tutti gli atti sono viziati perché nascono inficiati da un vizio originario e quindi no può trovare applicazione principio della sanatoria. Nel caso in cui vizio rilevato d’ ufficio qst ultimo deve rifiutarsi di emettere il provvedimento che gli viene richiesto. La parte interessata di fronte al vizio rilevabile può proporre opposizione agli atti esecutivi oppure fare istanza al giudice perché modifichi o revochi il provvedimento che ha emesso. L’ istanza no più possibile qnd il provvedimento ha avuto esecuzione. Ex art 157 La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, ne' da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente. Per individuare giudice competente far riferimento al principio contenuto in art 617: la competenza per materia spetta al giudice dell’ esecuzione dato che l’ opposizione agli atti ha lo scopo di decidere una questione di rito del processo esecutivo. E poiché competente per l’ esecuzione forzata è il tribunale l’ opposizione agli atti va proposta al tribunale ove l’ istante ha eletto il domicilio se no domicilio del luogo dove è stato notificato il precetto. L’ opposizione è proposta dopo l’ inizio dell’ esecuzione con ricorso che è depositato nella cancelleria del giudice dell’ esecuzione. I giudice fissa con decreto l’ udienza di comparizione delle parti e dà un termine perentorio per la notifica del ricorso. L’ udienza si svolge parallelamente all’ udienza del processo di opposizione all’ esecuzione. Il giudice nei casi urgenti può anche sospendere il processo esecutivo. Qnd l’ opposizione è proposta per una nullità formale e qsta è sanabile giudice può anche anticiparne i probabili risultati e disporre che l’ atto sia rinnovato oppure la nullità sanata. Ove sia proposta una nullità extraformale ed il vizio del presupposto sia sanabile il giudice può disporre la sanatoria del vizio;diversamente vizio insanabile e opposizione ritenuta fondata il giudice disporrà la sospensione del processo esecutivo negli altri casi si tratta di dilazione fino a qnd atto mancante compiuto o rinnovato atto viziato. E’ difficile pensare che l’ opposizione agli atti,quale strumento di controllo interno della correttezza dell’ esecuzione in corso,possa procedere in modo indipendente e soprattutto che il processo esecutivo il cui atto si assume viziato possa procedere prescindendo dall’ accertamento dell’ esistenza del vizio denunciato. Infatti ad es. gli art. 530 e 569 (vendita mob. E immob.) prevedono che si possa procedere alla vendita solo nel caso in cui non siano state proposte delle opposizioni agli atti esecutivi (che devono essere proposte entro vendita a pena di decadenza), qualora proposte il giudice deve prima definirle cn sentenza e solo dopo potrà provvedere alla vendita o all’ assegnazione. Oggetto dell’ opposizione agli atti non è tanto la validità dell’ atto ma la risoluzione della controversia e quindi l’ accertamento della situazione processuale che ha determinato la nullità o la validità dell’ atto. la sentenza di rigetto dell’ opposizione accerta la validità dell’ atto esecutivo e ne produce la stabilità;ma nelle ipotesi di nullità extraformali la sentenza forma giudicato anche sul motivo posto a fondamento della nullità dell’ atto e che è stato ritenuto insussistente da parte del giudice dell’ opposizione. Se il motivo di invalidità dell’ atto è tale che riguarda anche tutti gli atti successivi e osta alla prosecuzione del processo esecutivo, l’ accoglimento dell’ opposizione determina così la chiusura del processo esecutivo. Se vizio riguarda solo un atto qsto sarà nullo e con lui gli atti che siano da qsto dipendenti. Nella seconda ipotesi niente impedisce che l’ atto sia rinnovato e che il processo esecutivo riprenda dal punto in cui si è verificato l’ atto viziato. Le nullità del processo esecutivo non possono essere fatte valere al di fuori del processo stesso. Proprio perché esiste l’ opposizione agli atti che è un istituto generale idoneo a controllare tutte le nullità del processo, art 2929. L’ OPPOSIZIONE DI TERZO L'opposizione di 3° l'esecuzione ( art 619 c.p.c. ) è il rimedio che consente ad un soggetto estraneo all'esecuzione, che pretenda di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati, di contestare l'esercizio dell'azione esecutiva sotto un profilo limitato: infatti, egli essendo del tutto estraneo al rapporto tra creditore procedente e debitore esecutato, e non avendo interesse a contestare il diritto La sentenza che decide l’ opposizione di terzo non fa stato nei rapporti interni fra debitore esecutato e terzo opponente,perché si deve tenere conto delle limitazioni dell’ opponibilità di certi atti al creditore procedente. La sentenza che nega a terzo il diritto sul bene non è vincolante nei rapporti interni tra terzo e debitore esecutato ma solo nei rapporti tra terzo opponente e creditore procedente. 6.- LE OPPOSIZIONI DISTRIBUTIVE ( A rt. 512 ) Le opposizioni distributive nascono in una specifica sede, che è quella della distribuzione della somma ricavata dall'espropriazione mobiliare o immobiliare. RAPPORTI TRA OPPOSIZIONI DISTRIBUTIVE ED OPPOSIZIONE ALL’ ESECUZIONE ( art. 615 ) L'articolo 512 riguarda contestazioni sulla sussistenza o ammontare dei crediti ovvero sulla sussistenza delle cause di prelazione, tra creditori concorrenti o tra costoro e il esecutato. Queste contestazioni possono essere proposte in sede di riparto. L'articolo 615 invece, riguarda l'opposizione all'esecuzione e cioè l'opposizione riguarda l'esercizio stesso dell'azione esecutiva un vero la pignorabilità dei beni. Ci si chiede: in sede distributiva possono essere avanzate solo opposizioni distributive e cioè relative all’ entità del credito o al suo carattere privilegiato, oppure è possibile proporre anche opposizione all'esecuzione e cioè contestazioni del diritto di procedere all'esecuzione ? La questione ha una notevole rilevanza pratica perché l'articolo 624 com 1, in caso di opposizione all'esecuzione, ammette la possibilità di sospensione solo in presenza di gravi motivi apprezzabili dal giudice, l'articolo 512 comporta una automatica sospensione, totale o parziale, delle attività distributive. il vecchio articolo 624 diceva " il giudice sospende totalmente o parzialmente la distribuzione della somma ricavata quando sorge una delle controversie previste nell'articolo 512. Oggi il nuovo attico 512 prevede che "il giudice può sospendere totalmente o parzialmente la distribuzione della somma ricavata quando sorge una delle controversie previste ". Per cui la contestazione dell'entità del credito o del carattere privilegiato del diritto darebbe luogo a sospensione ex lege , laddove la contestazione dell'esistenza stessa del diritto di procedere esecuzione forzata, sollevata in sede distributiva, potrebbe portare alla sospensione soltanto in presenza di " gravi motivi " a apprezzabili dal giudice. Per correggere tale conclusione, sembra preferibile pensare che le operazioni proposte nella fase di distribuzione, sebbene astrattamente inquadrabili come opposizioni alle esecuzione, sono sempre soggette a regime delle controversie distributive, determinando la sospensione ex lege della relativa attività. Dunque, se il debitore, o il terzo assoggettato al espropriazione per debito altrui, abbia omesso di contestare tempestivamente, nelle forme previste dall'art. 615 c.p.c. la legittimità dell'esecuzione, la contestazione " tardiva " sollevata in sede di distribuzione, non potrebbe che essere qualificata ex art. 512 c.p.c.. In realtà in seguito alla riforma, L’ ART. 512, prevede che il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e con più di necessari accertamenti, provvede con ordinanza impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’ art. 617 com. 2 annulla azione. Inoltre, il giudice può , e quindi il giudice non ha più l'obbligo, di sospendere automaticamente, totalmente o parzialmente, la distribuzione della somma ricavata.. in base al nuovo articolo 624 com 2, è possibile proporre contro il provvedimento che dispone la sospensione reclamo ai sensi della titolo 669 terdecies. RAPPORTI CON L’ OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI ( ART. 617 ) Il problema pratico fondamentale, relativo al rapporto tra l'art. 617 e l'art. 512 c.p.c., si è posto in relazione alla contestazione dei crediti da parte degli intervenuti sforniti di titolo esecutivo. Dal momento che il codice non prevede uno strumento volto consentire la contestazione immediata da parte del esecutato, ci si chiede: è possibile “ anticipare “ la controversia distributiva in una fase anteriore del processo? La giurisprudenza ha generalmente fornito una risposta negativa, perché la controversia distributiva rappresenta lo strumento mediante il quale le parti possono controllare o correggere lo svolgimento della distribuzione forzata ed il suo necessari riferimento è rappresentato da un ricavato di importo determinato, mentre la contestazione dei crediti può avere un riferimento completamente diverso. Dunque va escluso che le controversie distributive possano essere “ anticipate “ in una fase processuale antecedente a quella della distribuzione, visto che prima di questa fase non esiste ancora un ricavato di importo determinato. Se ne deduce che la contestazione dei crediti, in una fase processuale anteriore a quella distributiva, è possibile nelle forme dell’ opposizione all'esecuzione , nei confronti dei creditori muniti di titolo esecutivo, e elle forme dell’ opposizione agli atti esecutivi , nei confronti dei creditori sforniti di titolo. LE OPPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO PREVIDENZA ED ASSISTENZA AL’ ART 618 BIS ha assoggettato al rito del lavoro le opposizioni esecutive in materie del lavoro,previdenza ed assistenza. Le opposizioni anteriori all’ inizio dell’ esecuzione si propongono dinanzi al giudice competente per territorio ex art 413 e 444,il quale competente a pronunciare istanza di sospensione dell’ efficacia esecutiva del titolo; le opposizioni successive ad inizio esecuzione si propongono a giudice esecuzione il quale competente su istanza sospensione o ad emettere provvedimenti inaudita altera parte,in caso di opposizione agli atti esecutivi; successivamente dovrà rimettere la causa di opposizione all’ esecuzione al giudice del lavoro territorialmente competente, mentre qlla di opposizione agli atti esecutivi verrà trattenuta dallo stesso giudice dell’ esecuzione. Con riforma 52/2006 è stato aggiunto l’ inciso “nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza” che ha voluto affermare la competenza per materia del giudice del lavoro per le opposizioni all’ esecuzione però è sbagliata perché il giudice non può che pronunciare ordinanza e in qnt giudice dell’ esecuzione non potrebbe mai definire nel merito l’ opposizione all’ esecuzione. CAP. 9 SOSPENSIONE ED ESTINZIONE In termini generali, la sospensione, assolve l'esigenza di coordinare il processo esecutivo in corso con l'esito di un giudizio di cognizione, la cui definizione risulta pregiudiziale rispetto alla prosecuzione dell'esecuzione. Qst istituto fondamentale perché la natura del processo esecutivo è tale da permettere a qsto di procedere prescindendo dalle opposizioni per impulso del titolo esecutivo,e l’ esito di tale procedimento non potrà poi essere rimosso in seguito all’ accoglimento dell’ opposizione. (es. opposizione di terzo tardiva ex art. 620: Se in seguito alla opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l'opposizione e' proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata. Quindi qui l’ esecuzione si è conclusa sono cioè stati venduti i beni sottoposti a pignoramento e il terzo potrà soddisfarsi non sul bene venduto ma sulla somma di denaro ottenuto dalla sua vendita.) L’ Art. 623 c.p.c. dispone che la sospensione può essere disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo l'esecuzione forzata o da un provvedimento del giudice dell'esecuzione ". A ).- La sospensione disposta dalla legge Qnd è il legislatore ad imporre che il processo esecutivo debba essere sospeso fino alla definizione di un giudizio di cognizione incidentale, avente carattere pregiudiziale rispetto l'esecuzione in corso. Ad esempio, nel corso dell'art. 548 c.p.c. ( accertamento dell'obbligo del terzo nell'espropriazione presso terzi ) e nel caso dell'art. 601 (divisione giudiziale nell'espropriazione dei beni indivisi ). La riforma del 2005 ha fatto venir meno un’ ipotesi di sospensione ex lege che era qlla coordinata alla proposizione di una controversia distributiva (art 512) in pendenza della quale il giudice dell’ esecuzione, posto che sospensione doveva obbligatoriamente esserci, aveva il solo potere discrezionale di decidere se il provvedimento sospensivo avesse dovuto interessare l’ intera o soltanto parte della distribuzione. B ).- La sospensione da parte del giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo Un’ interpretazione riduttiva considera la sospensione come una prerogativa esclusiva del giudice dell’ impugnazione,qllo presso il quale è impugnata la sentenza avente efficacia esecutiva,e non anche il giudice dinanzi al quale si discute anche della validità e dell’ efficacia del titolo esecutivo. La norma parla però di titolo esecutivo e non di sentenza La sospensione può essere disposta anche dal giudice dell’ opposizione a precetto:novità della riforma del 2006. Come presupposto vi sono i gravi motivi,bilanciamento delle esigenze del creditore e del debitore. C ).- La sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione È quella cui fa riferimento l'art. 624 com. 1 « se è proposta opposizione al esecuzione a norma degli articoli 615 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospendere su istanza di parte il processo con cauzione o senza ». La sospensione è dunque possibile laddove concorrano « gravi motivi ». Alcuni hanno ritenuto questi gravi motivi come il frutto di una deliberazione sommaria circa la fondatezza delle opposizioni, tale da far credere prevedibile il loro accoglimento. Altri che si considerano come risultato di una valutazione comparativa dell'interesse del creditore ad essere immediatamente soddisfatto, da un lato, e dell'interesse del debitore a non subire ingiustamente i dati dell'esecuzione, dall'altro. Dall'art. 624 emerge la possibilità di proporre reclamo ai sensi dell'art. 669- terdecies come rimedio per tutti i provvedimenti con i quali giudice dell’ esecuzione decide su un istanza di sospensione del processo esecutivo. Il terzo comma dello stesso articolo prevede che: Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l’ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell’articolo 616, il giudice dell’esecuzione dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza, l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L’ordinanza è reclamabile ai sensi dell’articolo 630, terzo comma. La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell’articolo 618. (provvedimenti del giudice dell’ esecuzione) Al terzo e 4 comma l’ art 624 introduce un raccordo fra la sospensione del processo esecutivo ed il processo di merito instaurato con le opposizioni secondo la logica del cautelare anticipatorio. Ottenuta sospensione opponente può accontentarsi se no interesse ad ottenere che accertamento è secondo ius. Ovviamente fermo diritto altre parti a proseguire processo di merito o a rinunciare allo stesso. Nel corso della sospensione non possono essere compiuti atti del processo, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione ( art. 626 c.p.c. ). Di norma la “ diversa disposizione “ è riferita agli atti di conservativi che possono essere autorizzati dal giudice dell’ esecuzione. La sospensione cessa nl termine perentorio fissato dal giudice dell’ esecuzione o non più tardi di 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di 1 grado o dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l’ opposizione. Secondo l'articolo 627 c.p.c., il processo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione che convocate le parti e constatata la cessazione della causa di sospensione o compie lui l’ atto successivo o consente al creditore di compierlo. e, in ogni caso, non piu' tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione. Se il termine non è rispettato il processo esecutivo si estingue. Art. 628. (Sospensione del termine d'efficacia del pignoramento) La opposizione ai singoli atti esecutivi sospende il decorso del termine previsto nell'articolo 497. (Art. 497 (Cessazione dell'efficacia del pignoramento)Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita.) L’ art 624 bis introduce anche nel processo esecutivo la sospensione concordata. Il primo comma di tale art si occupa dei presupposti e degli effetti della sospensione,con riferimento a espropriazione immobiliare; il 2 comma della evoca della stessa; il 3 della ripresa del processo esecutivo; e 4 detta regole specifiche per espropriazione mobiliare presso il debitore e per l’ espropriazione verso i terzi. La ratio di tale norma è qlla d introdurre la possibilità senza pregiudizio per alcuna delle parti del processo di stabilire concordemente una dilazione sino a due anni delle attività esecutive in vista evidentemente di una possibile soluzione stragiudiziale del contenzioso esecutivo. Può essere disposta una sola volta. L’ ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO Il processo di esecuzione si estingue per: 1. Rinuncia agli atti ( art. 629 c.p.c. ) 2. inattività di parte ( art. 630 e 631 c.p.c. ) A ).- Rinuncia agli atti Art. 629 com. 1 : il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti Com. 2 : dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti creditori concorrenti Com. 3 : in quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306 Il 3° com. dell'art. 629 richiama, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 306 c.p.c. dettato per il processo di cognizione. Le dichiarazioni di rinuncia e di agitazione debbono quindi provenire dalla parte o dai procuratori speciali e possono essere fatte verbalmente in udienza o con atti scritti e notificati alle altre parti. La rinuncia può avvenire in due momenti, e cioè : 1. Prima della vendita ( l'art. 629 com. 1, parla anzi di “aggiudicazione” ) o dell'assegnazione Devono rinunciare agli atti: • il creditore pignorante • i creditori intervenuti in possesso del titolo esecutivo 2. Dopo la vendita - la rinuncia deve provenire da tutti creditori in concorso a prescindere dal possesso del titolo esecutivo. Dopo la vendita tutti i creditori sono parificati e hanno diritto di soddisfarsi sul ricavato tutti possono impedire l’ estinzione per inattività e tutti debbono quindi accertare la rinuncia agli atti da parte del creditore procedente. B ).- Inattività delle parti art 630 Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice. L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice dell’esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L’ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall’udienza. Contro l’ordinanza che dichiara l’estinzione ovvero rigetta l’eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall’udienza o dalla comunicazione dell’ordinanza e con l’osservanza delle forme di cui all’articolo 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza. ulteriore ipotesi di inattività è prevista dall’ art 631: Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti (soggetti in grado di compiere gli atti del processo) si presenta all'udienza, il giudice dell'esecuzione fissa una udienza successiva di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti. Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo. Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente. Effetti dell'estinzione Art. 632 Con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto e alla liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale delegato ai sensi dell'articolo 591-bis. Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti; se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata e' consegnata al debitore. Avvenuta l'estinzione del processo, il custode rende al debitore il conto, che e' discusso e chiuso davanti al giudice della esecuzione. Si applica la disposizione dell'articolo 310 ultimo comma.( Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate). Gli effetti dell'estinzione sono regolati dall'articolo 632. Il 1° comma dell'articolo è stato introdotto con una legge ( l. n. 302/ 1998 ) a norma della quale il giudice dell'esecuzione, con ordinanza che pronuncia l'estinzione, di ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Inoltre, sempre con tale ordinanza, deve provvedere alla liquidazione del compenso del notaio che sia stato eventualmente delegato per l'incarico. Il 2° comma disciplina gli effetti veri e propri dell'estinzione e li distingue a seconda che l'estinzione si sia verificata: • prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione l'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti. Gli effetti inizieranno a decorrere dal momento in cui si sono verificati presupposti, anche se poi, in concreto l'estinzione sia dichiarata in un momento successivo • dopo la vendita una assegnazione l'estinzione comporta che la somma ricavata è consegnata al debitore, ovvero al terzo che ha subito l'espropriazione Rimedio contro l'ordinanza di estinzione L'ultimo comma dell'art. 630 ( che come abbiamo detto disciplina l'estinzione per inattività delle parti) prevede che “ contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di 20 gg. dall’ udienza o dalla comunicazione dell’ ordinanza e con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178 commi 3, 4, 5. Il collegio provvede in Camera di Consiglio con sentenza. Dunque, avverso l'ordinanza che pronuncia l'estinzione, è proponibile reclamo.
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