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TONINI- MEZZI DI PROVA INTRODUZIONE, Sintesi del corso di Diritto Processuale Penale

introduzione mezzi di prova dal manuale Tonini di Procedura Penale

Tipologia: Sintesi del corso

2020/2021
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Caricato il 26/04/2021

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Scarica TONINI- MEZZI DI PROVA INTRODUZIONE e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! Mezzi di prova > strumenti processuali che consentono di acquisire elementi di prova. TIPICI: disciplinati dalla legge: 1) Testimonianza 2) esame delle parti 3) confronti 4) ricognizioni 5) esperimenti giudiziali 6) perizia 7) documenti. ATIPICI> che hanno una composizione non regolamentata dalla legge. - ammessa una prova atipica solo se il giudice la ritiene idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti, cioè capace di fornire elementi di prova attendibili e consente la valutazione della credibilità della fonte di prova. Sentite le parti, il giudice prescrive le modalità di assunzione della prova atipica. L’ordinanza del giudice che accoglie o respinge la richiesta di ammissione del mezzo di prova atipico è controllabile tramite impugnazione della sentenza. Sulla nozione di prova atipica > 3 diverse definizioni. A) prova INNOMINATA > non corrispondente a nessuno dei mezzi tipici, in quanto mira ad un risultato diverso da quello perseguito dagli stessi. B) prova che si svolge con modalità diverse da quelle previste da un mezzo tipico quindi l’atipicità dipende dalle diverse modalità di svolgimento> es: testimonianza che è un mezzo di prova tipico ma che viene svolta in maniera atipica. C) prova ANOMALA > volta a ottenere tramite un mezzo di prova tipico un risultato di un mezzo di prova tipico diverso (es: testimonianza usata per avere il risultato di una ricognizione). LA TESTIMONIANZA > da distinguere dall’esame delle parti. - Il testimone ha l’obbligo penalmente sanzionato di presentarsi al giudice e di dire la verità. Diversamente ciascuna parte privata (imputato, civilmente obbligato) quando richiede di essere sentito o vi consente non ha l’obbligo di presentarsi, né l’obbligo di rispondere alle domande, né l’obbligo di dire la verità. - La qualità di testimone è di regola incompatibile con la qualità di parte privata eccetto per la parte civile che può essere sentita come testimone; le altre parti non possono essere chiamate a deporre come testimoni. - Sia i testimoni che le parti esaminate, sono sentite sui fatti che costituiscono oggetto di prova e cioè sulla responsabilità dell’imputato e sui fatti che servono per valutare la credibilità delle fonti e l’attendibilità degli elementi di prova. La loro deposizione avviene tramite l’esame incrociato. - Testimone è colui che ha conoscenza dei fatti oggetto di prova ma che non riveste una delle qualifiche per cui vi è incompatibilità (cioè è imputato o responsabile civile). Si diventa testimone su richiesta di parte o d’ufficio. Obblighi del testimone: 1) obbligo di presentarsi al giudice a meno che ci sia un legittimo impedimento altrimenti > accompagnamento coattivo tramite polizia giudiziaria e può essere condannato al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende nonché alle spese dovute alla mancata comparizione. 2) obbligo di astensione alle prescrizioni date dal giudice per esigenze di tipo processuale 3) obbligo di rispondere secondo verità alle domande rivolte, altrimenti commette il delitto di falsa testimonianza. - Non possono utilizzarsi tecniche o metodi idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o sulla capacità di ricordare e valutare i fatti, neppure con il consenso della persona interessata nell’assunzione della prova dichiarativa (ciò vale anche per l’imputato quando interrogato). - Tale divieto se violato determina l’invalidità dell’atto acquisitivo di dette dichiarazioni. Deposizione testimone: resa in dibattimento con le forme dell’esame incrociato. Testimone > esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova. Non può deporre sulla moralità dell’imputato salvo che si tratti di fatti specifici idonei a qualificarne la sua personalità in relazione al reato e alla pericolosità sociale. - Le domande devono essere pertinenti ai fatti riferiti all’imputazione. Il testimone non può esprimere valutazioni personali salvo sia possibile scinderle dalla deposizione sui fatti. In sintesi la testimonianza deve limitarsi ai fatti oggetto del processo e possono ritenersi tendenzialmente vietate le dichiarazioni riguardo il profilo morale dell’imputato; se rese > inutilizzabili. - Dei fatti da provare il testimone può avere una conoscenza diretta o indiretta: diretta (teste diretto) quando ha percepito personalmente il fatto da provare; indiretta (teste indiretto) quando ha appreso il fatto da altri oralmente o per iscritto o con altro mezzo. Quando il teste è diretto, nel processo penale tramite esame incrociato si accerta la credibilità e attendibilità del testimone che ha avuto conoscenza personale del fatto da provare. Quando il teste è indiretto occorre che sia possibile accertare la sua attendibilità, ma anche quella del testimone diretto, perciò sono poste alcune condizioni all’utilizzabilità della deposizione indiretta: 1) che il testimone indiretto indichi la persona o fonte da cui ha appreso la notizia del fatto oggetto di esame a pena di inutilizzabilità > infatti al testimone è vietato deporre su voci correnti nel pubblico. 2) condizione che opera solo quando una delle parti chiede che venga sentita la persona che ha avuto conoscenza diretta del fatto; in tal caso il giudice deve disporre la citazione > altrimenti inutilizzabilità a meno che l’esame del testimone diretto risulti impossibile per morte, infermità, irreperibilità (impossibilità di notificare la citazione) Se questo è citato ma non compare in aula > accompagnamento coattivo. Riguardo il testimone diretto: il giudice può disporre d’ufficio la citazione del testimone diretto se essa non è stata richiesta da nessuna delle parti. E’ vietato assumere deposizioni da testimoni indiretti su fatti appresi da persone vincolate da segreto professionale o d’ufficio salvo queste abbiano su tali fatti deposto o li abbiano divulgati. Testimonianza indiretta della polizia giudiziaria: divieto di deporre per gli agenti e ufficiali della polizia giudiziaria sui fatti acquisiti dalle dichiarazioni effettuate dai testimoni. Fuori dalle ipotesi di espresso divieto come anche il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni rese dall’imputato in un atto del procedimento, la testimonianza indiretta è ammessa: es: quando la polizia è chiamata a riferire su dichiarazioni ricevute fuori dall’esercizio delle sue funzioni. Per quanto riguarda la deposizione indiretta sulle dichiarazioni non verbalizzate c’è stato un indirizzo che riteneva ammissibile la testimonianza indiretta qualora fosse stata omessa la verbalizzazione > questa interpretazione è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale perché lesiva del diritto di difesa e dei principi del giusto processo. Quindi non solo è inutilizzabile la dichiarazione appresa dalla polizia giudiziaria da una persona informata e regolarmente verbalizzata ma anche quella in cui non sia stato adempiuto l’obbligo di verbalizzazione; l’utilizzabilità pare possa essere ammessa nel momento in cui le dichiarazioni indirette non sono state verbalizzate perché non vi erano le condizioni per adempiere a tale obbligo. Ogni persona è capace di testimoniare > perciò anche ad es i minori di 14 anni. In questi casi il giudice può verificare l’idoneità fisica o mentale del soggetto chiamato a deporre ordinando gli accertamenti opportuni previsti dalla legge. Ci sono delle eccezioni: situazioni di incompatibilità > non hanno capacità di testimoniare 1) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso 2) resp civile 3) civilmente obbligato alla pena pecuniaria; queste parti possono dare il loro contributo, senza un obbligo penale di dire la verità, con l’esame delle parti e 4) chi abbia svolto nel medesimo procedimento la funzione di giudice, PM o ausiliario. Eccezioni dovute a causa della posizione da loro assunta nel procedimento.
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