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Tutela della proprietà intellettuale e concorrenza sleale, Appunti di Diritto

Laproprietà intellettuale e delle norme che tutelano la concorrenza sleale. Vengono descritte le tre aree della proprietà intellettuale: diritto d'autore, diritto dei brevetti e diritto dei marchi. Viene poi analizzata la normativa sulla concorrenza, divisa in due categorie: norme che tutelano la libera concorrenzialità e norme che vietano e sanzionano gli atti di concorrenza sleale. Vengono descritte le fattispecie confusorie e l'imitazione servile, l'ipotesi denigratoria e l'appropriazione di pregi, la comunicazione ingannevole e la pubblicità comparativa. Infine, viene spiegato il concetto di antitrust e le parti coinvolte in un atto di concorrenza sleale.

Tipologia: Appunti

2019/2020

In vendita dal 10/03/2022

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Scarica Tutela della proprietà intellettuale e concorrenza sleale e più Appunti in PDF di Diritto solo su Docsity! TUTELA DELLA PROPRIETà INTELLETTUALE Proprietà intellettuale: insieme dei principi giuridici che mirano a tutelare i frutti dell’inventiva e dell’ingegno umano, ovvero le invenzioni industriali, i modelli di design e i marchi. Al concetto di proprietà intellettuale fanno capo tre aree: il diritto d’autore (proteggere le espressioni artistiche), il diritto dei brevetti (proteggere le nuove idee) e il diritto dei marchi (proteggere i simboli che sono finalizzati a distinguere le varie aziende). CAPITOLO 1 Esiste una normativa sulla concorrenza, la quale è divisa in due categorie: 1. Le norme che tutelano la libera concorrenzialità, intesa come libera competitività tra i soggetti operanti sul mercato al fine di garantire al cliente una soluzione migliore 2. Le norme che vietano e sanzionano gli atti di concorrenza sleale La prima norma dedicata alla sanzione degli atti di concorrenza sleale è l’ART.10 BIS della Convenzione di Unione di Parigi. Si definisce atto di concorrenza sleale un qualsiasi atto contrario agli usi onesti in ambito industriale o commerciale. Il Codice Civile ha una sezione sulla concorrenza sleale che va dall’ART.2598 all’ART.2601. Concorrenza sleale: utilizzo di tecniche, pratiche, comportamenti, mezzi illeciti e scorretti per ottenere un vantaggio su un competitor o arrecare loro un danno. Può avvenire utilizzando i nomi o i marchi che ricordano quelli di altre aziende, oppure diffondendo informazioni che screditano l’attività dei concorrenti. ART.2598: compie atti di concorrenza sleale chiunque usi nomi o segni distintivi di un’altra impresa, imiti servilmente i suoi prodotti generando confusione sull’utente, chi diffonde informazioni dnigratorie sui prodotti del competitor e chi si appropria di pregi non suoi. L’ART.2598 è diviso in tre parti → COMMA 1: si occupa delle fattispecie confusorie, ovvero l’uso di nomi o segni distintivi che generano confusione, e dell’imitazione servile. Proibisce tutti i comportamenti che generano confusione nell’utente. FATTISPECIE CONFUSORIE: segno oggetto dell’uso confusorio. Per essere tutelato dovrà essere→ • Dotato di capacità distintiva • Utilizzato legittimamente da chi richiede la tutela • Effettivamente confondibile con il segno usato illegittimamente Sono esclusi i casi di mera produzione (senza commercializzazione) e i casi in cui ci sia solo la registrazione IMITAZIONE SERVILE: quando l’imprenditore adotta per le forme esteriori dei propri prodotti i caratteri tipici dei prodotti dei competitor generando confusione negli utenti. Il divieto riguarda le forme esteriori e i contenitori non le caratteristiche intrinseche in quanto non sono percettibili al pubblico. La forma per essere tutelata deve essere → • Diversa dalla forma tradizionale della tipologia dei prodotti • Arbitraria, ovvero non necessaria alla funzione svolta dal prodotto COMMA 2: si occupa di due ipotesi → • Ipotesi denigratoria: diffusione di notizie o informazioni denigratorie sul competitor. Per essere lecita la trasmissione della notizia deve avvenire in modo oggettivo e non tendenzioso. Per esserci denigrazione deve essere chiaro il soggetto denigrato, la notizia comunicata a soggetti terzi e la diffusione a un numero indeterminato di soggetti. La portata nenigratoria viene valutata secondo due parametri: dato oggettivo (contenuto della notizia) e dato soggettivo (qualità e natura dei destinatari di diffusione). I tre casi più comuni di denigrazione sono: diffide inviate al pubblico, comunicazione sui procedimenti giudiziari e la magnificazione dei propri prodotti. • Appropriazione di pregi: attribuzione ai propri prodotti o servizi i pregi e doti del competitor ritenute decisive dal consumatore per l’acquisto. I casi più noti sono: il richiamo ai segni distintivi del competitor tramite espressioni come “tipo” o “modello”, riferimento al concorrente e false indicazioni di provenienza. COMMA 3: norma di chiusura del sistema con cui si afferma. Compie l’atto di concorrenza sleale l’imprenditore che usa i mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale e idonei a danneggire altrui azienda COMUNICAZIONE INGANNEVOLE: ogni comunicazione dell’imprenditore rivolta a potenziali clienti che contiene elementi non corrispondenti al vero e sia idonea a ingannare i destinatari. Esistono due tipi: 1. Pubblicità ingannevole: diffusione di informazioni false che danneggiano il concorrente 2. Pubblicità comparativa: modalità di comunicazione usata dall’impresa per promuovere i prodotti confrontandoli con quelli del competitor. È ammessa solo quando non è ingannevole (deve confrontare i prodotti in maniera oggettiva) ANTITRUST: garantisce la libera concorrenzialità dei soggetti operanti sul mercato. È un organo che garantisce all’individuo o all’attività di non esere diffamato o denigrato (agisce su tutto il mercato) CONCORRENZA DENIGRATORIA: l’azienda fa una comunicazione denigrando il concorrente dichiarando il falso Per esserci CONCORRENZA SLEALE deve esistere un rapporto di concorrenzialità tra le parti interessate (deve esserci una comunanza di clientela) e le due parti coinvolte devono essere considerate imprenditori. In ogno atto di concorrenza sleale esistono due parti: il soggetto attivo o agente che trae vantaggio dall’atto illecito e il soggetto passivo che subisce i danni. Entrambi devono essere imprenditori, ovvero colui che esercita l’attività economica organizzata rivolta allo scambio di merci o servizi. La giurisprudenza ha allargato il campo: possono essere accusati anche gli imprenditori privati che gestiscono servizi pubblici, imprenditori non proprietari di aziende, imprenditori fieri (non hanno ancora agito sul mercato) e imprenditori falliti. In caso in cui l’atto è compiuto da terzi imposti (dipendenti o collaboratori) l’imprenditore è ritenuto colpevole in quanto trae vantaggi da atti illeciti dei terzi. LAYOUT NEGOZIO: nel caso in cui non sia stato depositato come disegno o modello l’unico modo per la tutela è la normativa che regola la concorrenza sleale parassitaria confusoria. Le pratiche più diffuse sono: 1. Contraffazione del marchio 2. Concorrenza sleale confusoria 3. Concorrenza parassitaria o pedissequa: è la più subdola in quanto non c’è imitazione servile ma emulazione pedissequa dell’azienda cercando di capirne le strategie e l’approccio ai consumatori ART.2601 – AZIONI DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI: quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l’azione per la repressione della concorrenza può essere promossa anche da associazioni professionalie da enti rappresentanti la categoria ART.18 DEL CODICE DEL CONSUMO → DEFINIZIONI • CONSUMATORE: persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro delle sue attività commerciali • PROFESSIONISTA: persona fisica che agisce nel quadro della sua attività commerciale e chiunque agisce per suo conto • PRODOTTO: qualsiasi bene o servizio • PRATICHE COMMERCIALI: qualsiasi azione in relazione alla promozione, vendita o fornitura del prodotto ai consumatori • MICROIMPRESA: società che esercita un’attività economica occupando meno di 10 persone e con fatturato annuo o bilancio inferiori a 2 milioni di euro • FALSARE IN MISURA RILEVANTE IL COMPORTAMENTO ECONOMICO DEI CONSUMATORI: pratica commerciale idonea ad alterare la capacità del consumatore di prendere decisioni consapevoli inducendolo a prendere decisioni che non avrebbe preso • CODICE DI CONDOTTA: accordo non imposto da disposizioni legislative dello stato che i professionisti di uno o più settori si impegnano a rispettare • DILIGENZA PROFESSIONALE: competenza e attenzione che i consumatori si attendono dal professionista nei loro confronti rispetto ai principi di correttezza nel settore • INVITO ALL’ACQUISTO: comunicazione commerciale che indica le caratteristiche e il prezzo del prodotto • INDEBITO CONDIZIONAMENTO: sfruttamento della posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione (limitare la capacità di prendere una decisione consapevole) • DECISIONE DI NATURA COMMERCIALE: presa dal consumatore, acquistare o meno un prodotto, metodo di pagamento ed esercitazione del diritto contrattuale riguardo al prodotto Sono presi in considerazione: 1. Lo sfruttamento di eventi tragici e circostanze specifiche di gravità tali da alterare la capacità di valutazione del consumatore 2. Ostacoli non contrattuali e sproporzionati imposti dal professionista nel caso in cui il consumatore voglia esercitare i diritti contrarruali (sciogliere il contratto, cambiare il prodotto o rivolgersi ad un altro professionista) 3. Minaccia di azione legale infondata ART.26 DEL CODICE DEL CONSUMO → PRATICHE COMMERCIALI COMUNQUE AGGRESSIVE 1. Creare l’impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto 2. Effettuare visite presso l’abitazione del consumatore ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza e a non ritornarci 3. Effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali mediante mezzi di comunicazione a distanza (fax o email) 4. Imporre al consumatore di esibire documenti che non possono essere considerati pertinenti per stabilire la fondatezza della richiesta 5. Includere nel messaggio pubblicitario un’esortazione diretta ai bambini affinchè acquistino o convincano gli adulti ad acquistare i prodotti 6. Esigere un pagamento dei prodotti che il professionnista ha fornito ma che il consumatore non ha richiesto 7. Informare il consumatore che se non acquista il prodotto il professionista può perdere l’impiego 8. Lasciar intendere che il consumatore abbia vinto o vincerà un premio che non esiste ART.31 DEL CODICE DEL CONSUMO → OGGETTO DELLA REGISTRAZIONE Possono essere registrati come disegni o modelli l’aspetto interno del prodotto o una sua parte a condizione che siano nuovi e dotati di carattere individuale CAPITOLO 2 BRAND: modo in cui l’azienda si fa riconoscere sul mercato, comprende gli aspetti materiali e psicologici del prodotto che creano fiducia nel consumatore SEGNI DISTINTIVI: segno usato dall’imprenditore per differenziare la sua attività dal competitor, possono essere: 1. Tipici: individuati da specifiche norme (ditta, insegna e domain name) 2. Atipici: privi di spresso riconoscimento legislativo (jingle e slogan) ART.2 → distingue → 1. Segni distintivi titolati: costituiti mediante registrazione (marchio registrato) 2. Segni distintivi non titolati: l’origine non viene da una procedura amministrativa di natura costitutiva (marchio di fatto) PRINCIPIO DI UNITARIETà DEI SEGNI DISTINTIVI: chi acquista i diritti su un segno distintivo, acquista tutti i diritti di esclusiva in relazione alle funzioni dei propri segni. Il titolare del marchio X può vietare a terzi l’uso del segno in questione COSTITUZIONE E ACQUISTO DEI DIRITTI • BREVETTAZIONE: riguarda invenzioni e modelli di utilità • REGISTRAZIONE: riguarda marchi, disegni e modelli Insieme danno luogo ai titoli di proprietà industriale che hanno natura di accertamento costitutivo. Sono protette da: 1. Informazioni aziendali riservate 2. Indicazioni geografiche 3. Denominazioni d’origine NOMI E SEGNI NOTORI: • Ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il loro consenso o il consenso dei parenti dopo la morte • Nomi di persona diversi da chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi se il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare determinati nomi Se notori possono essere registrati come marchio solo dall’avente diritto o con il suo consenso MARCHIO Segno distintivo più importante, svolge diverse funzioni: 1. Indica la provenienza e l’origine del prodotto 2. È garanzia di qualità 3. Ha una funzione pubblicitaria ed evocativa Possono essere: 1. Generali (Fiat) 2. Speciali (Panda) 3. Di prodotto (Twix) 4. Di servizio (Tim) 5. Di fabbrica (indicano un determinato produttore) 6. Di commercio (individuano un soggetto che si occupa della commercializzazione del prodotto) 7. Di raccomandazione o selezione Marchi sono suddivisi in: 1. Denominativi (parole, nomi di persona, lettere o numeri) 2. Figurativi (disegni) 3. Complessi (più elementi combinati) Si differenziano anche in: 1. Debole: ha una bassa capacità distintiva, sono tutelati solo da marchi identici o della stessa categoria merceologica 2. Forte: ha un’alta capacità distintiva, sono tutelati da marchi identici o analoghi e in categorie merceologiche uguali o affini 3. Rinomati: non sono necessariamente registrati, sono conosciuti da un’alta percentuale di utenti e la loro efficacia si estende oltre le categorie merceologiche Per essere valido, un marchio deve essere nuovo (evitare di creare confusione nel consumatore), deve avere un carattere distintivo (originalità) e deve essere lecito Non si può registrare come marchio un segno se: 1. Precedentemente usato o noto 2. Identico o simile per prodotti o servizi identici 3. Determina un rischio di confusione 4. È divenuto un marchio rinomato 5. È contrario alla legge, all’ordine pubblico o a buon costume 6. Inganna il pubblico 7. Costituisce una violazione dei diritti 8. Denominazioni generiche di prodotto 9. Marchi descrittivi Prima di depositarlo bisogna fare una ricerca di anteriorità e similitudine. La registrazione del marchio conferisce al suo titolare l’uso esclusivo e il diritto di vietarne l’uso a terzi. Chi vuole registrare un nuovo marchio ha tre opzioni: 1. Registrazione nazionale 2. Registrazione dell’Unione Europea 3. Internazionale MARCHIO NULLO se registrato in malafede che viene valutata tenendo conto: 1. Che il richiedente sappia che un terzo usa il marchio per cui richiede la registrazione 2. Intenzione del richiedente di impedire al terzo di entrare nel mercato Un marchio può essere dichiarato nullo se è anticipato da un marchio identico o simile o è anticipato da un segno già noto come ditta, denominazione o insegna ecc… Il titolare di un marchio che tollera per almeno 5 anni consecutivi l’uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non può richiedere la nullità del marchio. La può richiedere solo se il marchio posteriore è registrato in malafede 1. Esclusiva (usata solo dal licenziatario) 2. Non esclusiva (uso consentito a più soggetti) 3. Totale o parziale (può riguardare la totalità o la parzialità dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato) Altri elementi: 1. Oggetto 2. Elemento temporale (durata diritto) 3. Elemento territoriale (territorio dove è valido il diritto) SUBLICENZA non viene concessa quando il licenziatario dà a sua volta in uso a terzi i diritti a lui affidati Contratti di licenza possono essere: 1. Di distribuzione 2. Di marchio e fornitura 3. Co-branding 4. Merchandising e franchising CONTRATTO DI LICENZA DEL RENDERING Proprietario del progetto concede all’azienda di usare i render. È un contratto di licenza totale, limitato nel tempo e ha un vincolo di esclusiva bilaterale (impegno del produttore a non dare contemporaneamente lo stesso incarico a più soggetti e impegno del distributore di non trattare i prodotti dei concorrenti) CONTRATTO DI LICENZA DEI BANDI DI GARA Nel bando è prevista solitamente la licenza d’uso senza cessione definitiva dei modelli perdenti. Può accadere che nel bando sia prevista una cessione gratuita dei modelli perdenti che rimangono di proprietà del promotore di gara CONTRATTI DI FRANCHISING Affiliante o franchisor: cede il marchio di cui è proprietario Affiliato o franchisee: richiede il marchio Clausole di esclusiva: l’affiliante si impegna a non stipulare altri contratti nel territorio e l’affiliato non commercializza i beni in concorrenza con quelli commercializzati da affiliante Durata del contratto: minimo 3 anni Tipologie: 1. Di distribuzione: l’affiliante commercializza i propri beni tramite reti commerciali dell’affiliato 2. Di servizi: l’affiliante commercializza i propri servizi tramite rete commerciale dell’affiliato 3. Industriale: l’affiliante cede la licenza di brevetti e marchi all’affiliato affinchè l’affiliato produca i beni dell’affiliante DIRITTO DI INGRESSO: cifra fissa (royalties) stabilita in rapporto alla capacità di sviluppo della rete che l’affiliato versa al momento della stipula del contratto CONTRATTI DI MERCHANDISING Contratto di licenza esclusiva parziale. Il titolare del marchio celebre concede a terzi l’uso di specifici settori merceologici differenti e nuovi. Si differenzia in: 1. Contratto d’utilizzo d’immagine (esclusi i testimonial) 2. Contratto a carattere individuale (marchi rinomati) LICENZA: cessione da parte dell’autore o detentore di un diritto ad un altro soggetto perché la possa usare traendone benefici economici. Il licenziante (chi cede la licenza) e il licenziatario (chi la gestisce) si accordano perché i benefici vengano remunerati attraverso compenso (fee) fisso o variabile sulle vendite CESSIONE: strumento tramite il quale il titolare dell’invenzione trasferisce il proprio diritto così che si ha un nuovo titolare del diritto. Per realizzarla può essere usato qualsiasi tipo di contratto che produce effetti traslativi (es. vendita o donazione) CONTRATTI DI DESIGN È un accordo tra due o più parti. Diverse tipologie: 1. Se il designer è un dipendente, la titolarità dei diritti è del datore di lavoro per le creazioni del dipendente nate nell’esercizio delle sue mansioni di lavoro o del dipendente se avvengono al di fuori 2. Se il designer è autonomo, la titolarità varia in base alla volontà delle parti coinvolte. Per tutelare le idee presentate all’azienda può depositare il disegno o modello prima di presentarlo ma con costi elevati, può attribuirgli una data certa per poter rivendicare l’anteriorità nel caso in cui l’azienda lo depositi in malafede, oppure può approcciarsi all’azienda con un patto di riservatezza L’oggetto del contratto è la prestazione dell’opera intellettuale di carattere progettuale volta all’ideazione, alla progettazione, alla produzione e alla comunicazione di oggetti, strumenti, parti, accessori e macchine secondo forme esteticamente e funzionalmente coerenti. Iter seguito dal designer: 1. Colloqui con il committente e raccolta dei dati 2. Enunciazione dell’ipotesi di intervento 3. Sviluppo del progetto di massima 4. Verifica del progetto con modifiche o integrazioni 5. Sviluppo del progetto definitivo 6. Assistenza durante la realizzazione I contratti di design sono contratti sinallagmatici, ovvero sono dei contratti a prestazioni corrispondenti (designer presta la propria opera al fronte di un compenso che può essere: 1. ROYALTIES: forma di compenso in virtù della quale l’opera è retribuita sulla base di una percentuale sul fatturato annuo relativo al prodotto. È una somma fissa durante il contratto. 2. FORFAIT: compenso in virtù della quale l’opera è retribuita con una cifra globale determinata nell’atto della sottoscrizione del contratto. È una somma fissa durante il contratto. 3. COSTO TOTALE DELL’OPERA: somma di denaro derivante dalla percentuale del costo totale dell’opera 4. VACAZIONE: compenso in base al tempo impiegato GIURì DEL DESIGN Costituito negli anni ‘90 su iniziativa dell’ADI e Confindustria con lo scopo di assicurare il rispetto del codice di autodisciplina affinchè le creazioni di disegno industriale siano realizzate con prestazioni originali senza sleali imitazioni. Tutela il diritto dell’utente a non essere tratto in inganno dal comportamento e da proposte imitative, dà il diritto all’impresa produttrice alla salvaguardiadel valore dei suoi originali investimenti in progettazione e sviluppo e dà il diritto al progettista alla protezione dell’unicità dell’apporto professionale. FORME DI PRESTAZIONE D’OPERA DEL DESIGNER 1. Incarico di progettazione: designer sviluppa il progetto preventivamente concordato con il committente 2. Incarico di consulenza: designer mette a disposizione il suo tempo e le sue capacità professionali 3. Incarico di lavoro collegiale: avviene in sede presso il committente PATTO DI NON CONCORRENZA Clausola contrattuale che può essere introdotta di comune accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore per cui il lavoratore (anche dopo la cessazione del rapporto) si impegna a non svolgere attività di concorrenza. Questo patto ha durata massima di 5 anni e deve prevedere il pagamento di un corrispettivo a favore del lavoratore. Il patto è valido a meno che non vi siano fusioni, cessioni, trasformazioni o fallimento della società committente. PATTO DI RISERVATEZZA Contratto dove le parti decidono di non svelare informazioni indicate nell’accordo. Esso crea una relazione confidenziale tra le parti al fine di proteggere i segreti industriali. KNOWHOW Patrimonio aziendale (insieme di conoscenze che l’azienda ha acquisito negli anni) è tutelato dall’ART.98. Sono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali ove queste possono ritenersi segrete. Il patrimonio deve essere: segreto (tutelabile), sostanziale (comprendere conoscenze indispensabili) e individuato (descritto in maniera esaustiva) DIRITTO D’AUTORE Ha come oggetto le opere d’ingegno dotate di carattere creativo e di novità. Appartengono alla letteratura, alla musica, all’architettura o al teatro. Non ha bisogno di registrazione, ma si acquista tramite la creazione dell’opera. Consente la maggiore attività di tutela, si può richiedere il sequestro dei mezzi di produzione dell’azienda imitante o pubblicare sui giornali il nome dell’azienda per sceditarla. Esistono due tipi di diritti: 1. Morale: diritto di decidere se e quando pubblicare l’opera, rivendicarne la paternità e opporti alla deformazione, mutilazione o modica. È illimitato ed irrinunciabile 2. Patrimoniale: diritto esclusivo dell’autore ad utilizzare economicamente l’opera e percepire un compenso per ogni tipo di uso della stessa. È rinunciabile e ha limite temporale (dura tutta la vita dell’autore fino al termine del settantesimo anno solare dopo la morte) VIOLAZIONI: 1. Plagio: azione di riprodurre in modo diretto l’opera altrui 2. Contraffazione: falsificazione 3. Usurpazione: appropriazione di ciò che è altrui PRESUNZIONE DI PATERNITà L’autore ha diritto di essere pubblicamente indicato e riconosciuto come creatore dell’opera, può quindi rivendicarne la paternità. Ha la facoltà di far circolare la sua opera in forma anonima o con uno pseudonimo con diritto di rivelarsi. Può rivendicare tale diritto sia rivendicando la paternità oppure prentendere che il proprio nome sia sull’opera. BY: acronimo che indica la paternità dell’opera o attribuzione dell’opera al designer PRIVATIVA INDUSTRIALE: protezione accordata dalla legge all’autore di nuove invenzioni o scoperte industriali SPIONAGGIO INDUSTRIALE: 1. Tipico: sottrarre informazioni segrete depositate 2. Atipico: sottrarre informazioni non depositate TIPOLOGIA DI INDORMAZIONI: stampi, modelli, nominativi clienti, forma, materiale, render INIBITORIA: strumento sanzionatorio fondamentale per la proprietà industriale che permette al titolare del diritto di richiedere il fermo di fabbricazione, commercio, uso o ritiro dal commercio delle cose costituenti violazione ACQUISISCENZA: accettazione spontanea e volontaria da parte di chi potrebbe impugnare l’atto (es. titolare di un marchio che tollera l’esistenza di un marchio identico al suo) CATEGORIA MERCEOLOGICA: classe di prodotti con le stesse caratteristiche (stessa natura, impiego o valore commerciale) DISEGNI E MODELLI Riguarda l’aspetto interno del prodotto o una sua parte purchè sia nuovo e abbia carattere individuale
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