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Tutela esecutiva e cautelare, Dispense di Diritto Processuale Civile

tutela esecutiva e cautelare post riforma cartabia

Tipologia: Dispense

2022/2023

Caricato il 03/10/2023

agnesedb
agnesedb 🇮🇹

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Scarica Tutela esecutiva e cautelare e più Dispense in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! Il processo esecutivo Tutela esecutiva: forma di tutela giurisdizionale per far rispettare i diritti quando una parte non adempie spontaneamente alle sue obbligazioni Legittimata dalla Costituzione Italiana Art 24 2 forme principali di esecuzione forzata A) Diretta (quando ufficio esecutivo può sostituire l’obbligato inadempiente) Possibile solo per prestazioni fungibili (sostituibili) Divisibile in: A.1 Esecuzione in forma GENERICA/ Espropriazione forzata: - Basata sul principio che: il debitore è responsabile per l'adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (Art. 2740 c.c.). In questa forma, il creditore può "aggredire" il patrimonio del debitore, vendendo i suoi beni per soddisfare il suo diritto. A.2 Esecuzione in forma SPECIFICA: riguarda la consegna o il rilascio di beni, oppure l'adempimento di obblighi di fare o non fare. B) Indiretta: Quando l’obbligo da adempiere e1 infungibile. In questo caso, vengono applicate delle misure coercitive all'obbligato per indurlo ad adempiere. Queste misure possono essere sia civili, come il pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, sia penali, se la persistenza dell'inadempimento costituisce un reato. Esistono diverse forme di esecuzione indiretta, come quelle previste da leggi speciali e una procedura generale recentemente introdotta dal codice di rito (Art. 614bis c.p.c.). Titolo Esecutivo : Presupposto necessario per poter accedere alla tutela esecutiva o esecuzione forzata 474 c.p.c Questo documento rappresenta il diritto processuale alla tutela esecutiva (il diritto sostanziale è quello per il quale si procede) Esso deve essere presente durante tutto il corso della procedura Diritto consacrato nel titolo esecutivo deve essere ai sensi del 474 c.p.c Certo: chiaramente identificato nelle sue caratteristiche (ex beni chiaramente identificati) Liquido: si riferisce alla quantificazione che deve essere identificata o facilmente calcolabile. Esigibile: diritto o credito non deve essere soggetto a condizioni o termini sospensivi. (un diritto non è esigibile se il titolo esecutivo richiede il pagamento di una cauzione prima che possa essere eseguito. In tale caso, l'esecuzione forzata non può iniziare fino a quando la cauzione non sia stata versata, secondo quanto previsto dall'art. 478 del cpc.) codice civile individua 2 gruppi di titoli esecutivi: 1 Titoli esec. Giudiziali: sentenze, provvedimenti, e altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva ex ( decreti ingiuntivi, ordinanze di convalida di sfratto) 2 Titoli esec. Stragiudiziali: scritture private autenticate, cambiali e altri titoli di credito, atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge D.Lgs. 149/2022, (cd. riforma Cartabia) modifiche in merito ai titoli esecutivi: - Abolizione della formula esecutiva precedentemente essenziale Art 475 cpc è stato riscritto stabilendo che: titoli esecutivi devono essere formati in copia attestata conforme all’originale a meno che la legge non disponga diversamente -Nuovo comma del 474 cpc sull’esecuzione dei titoli: permette a tutti gli ufficiali giudiziari di mettere in esecuzione il titolo su richiesta, con l'assistenza del pubblico ministero e il coinvolgimento di tutti gli ufficiali della forza pubblica - Efficacia soggettiva: Il titolo esecutivo è valido per la parte a favore della quale il provvedimento è stato pronunciato o l'obbligazione è stata stipulata, e per i suoi successori. Dal lato passivo, il titolo esecutivo ha efficacia contro gli eredi del defunto, ma può essere notificato a loro solo dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo (art. 477 c.p.c.) - Estensione dell'Efficacia Soggettiva: L'applicabilità del titolo esecutivo a favore e contro gli aventi causa avviene sulla base della sola affermazione del successore, senza che questi debbano dimostrare il rapporto successorio. Se sorgono dispute in corso di esecuzione, possono essere contestate tramite l'incidente cognitivo dell'opposizione all'esecuzione. Se il titolo esecutivo è stato emesso nei confronti di una persona diversa da quella che viene intimata, spetta al creditore procedente dimostrare che si tratta di un'estensione dell'efficacia soggettiva del titolo esecutivo. - Notifica degli Eredi: È possibile notificare il titolo agli eredi collettivamente e impersonalmente entro un anno dalla morte, nell'ultimo domicilio del defunto. Tuttavia, questo tipo di notifica non può essere estesa al pignoramento, un vero e proprio atto di esecuzione che deve essere indirizzato specificamente a colui che ne è soggetto. Atti preliminari all’esecuzione: Notificazione del Titolo Esecutivo e del Precetto Questi atti segnano solo l’inizio del processo esecutivo e non appartengono all’esecuzione forzata stessa. Precetto è: intimidazione ad eseguire l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro termine di 10 gg. (periodo dilatorio durante il quale l'obbligato può adempiere all'obbligazione senza subire l'effetto coattivo dell'intimazione.) Se obbligato non adempie entro il termine si procederà con l’esecuzione forzata In caso di pericolo nel ritardo il Presidente del Tribunale competente per l’esecuzione o Giudice delegato può autorizzare esecuzione immediata con o senza cauzione. Autorizzazione data con decreto scritto sul Precetto. Il Precetto contiene (pena nullità): A) Indicazione delle parti, B) data notificazione del titolo (se fatta separatamente), C) trascrizione del titolo (certificata dall’uff. giudiziario). D) Con Il D.L. 83/2015 : l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento. Il precetto può contenere anche la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. In mancanza di ciò, le opposizioni al precetto vanno presentate davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto. E) Unitamente al precetto, o precedentemente ad esso, va notificato il titolo esecutivo "in copia attestata conforme all'originale". Pignoramento mobiliare presso il debitore: Effettuato dall’ufficiale giudiziario in forza del titolo esecutivo e del precetto egli ricerca le cose da pignorare: nella casa del debitore negli altri luoghi di sua appartenenza anche sul debitore medesimo ma nel rispetto della sua persona e con le cautele del caso (L’ufficiale giudiziario può richiedere l’ausilio delle forze dell’ordine quando occorre) Gli art 514 e 515 del cpc elencano i beni non pignorabili Solitamente per il loro valore morale o professionale Oppure beni pignorabili parzialmente Se nonostante il divieto l’ufficiale giudiziario prosegue con il pignoramento Il debitore può opporre opposizione all’esecuzione scelta dei beni da pignorare: L’ufficiale giudiziario sceglierà quei beni che ritiene di più facile e pronta liquidazione, preferendo il denaro contante, gli oggetti preziosi, i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione. L'ufficiale giudiziario deve eseguire il pignoramento nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato, aumentato della metà. Il creditore può chiedere di essere presente alle operazioni di pignoramento. - l’ufficiale giudiziario è, quindi, tenuto a comunicare la data e l’ora dell’accesso con un preavviso di 3 giorni. è tenuto a redigere processo verbale delle operazioni nel quale dà atto dell’ingiunzione prevista dall’art. 492. Il verbale, deve contenere la descrizione e il valore delle cose pignorate. L’ufficiale giudiziario, si può avvalere anche di un esperto per le operazioni di stima. Il verbale di pignoramento, viene restituito dall’ufficiale giudiziario al creditore. Il creditore, entro 15 giorni dalla consegna, deve depositare in cancelleria del giudice competente: 1) Il verbale di pignoramento 2) Il titolo esecutivo 3) Il precetto e 4) la nota di iscrizione a ruolo Il termine di 15 giorni dalla consegna è da considerarsi perentorio: se non viene rispettato, il pignoramento è inefficace. Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, oltre che con le forme tradizionali e cioè tramite ufficiale giudiziario, può essere eseguito anche mediante notificazione al debitore di un atto, nel quale si indicano: 1. i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, 2. L’ingiunzione prevista nell’articolo 492, 3. L’intimazione a consegnare entro 10 giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà all’istituto vendite giudiziarie. L’atto di pignoramento deve essere trascritto dal creditore. In tal modo, gli organi di polizia, qualora rinvengano i beni, possono procedere al ritiro della carta di circolazione, e consegnare il bene pignorato, all’istituto vendite giudiziarie. Se, invece, il debitore adempie l’intimazione e consegna spontaneamente il bene, l’istituto vendite giudiziarie assume la custodia dello stesso. Il debitore a questo punto, deve darne comunicazione al creditore pignorante, affinché questi nei successivi 30 giorni possa depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione: 1) la nota di iscrizione a ruolo, 2) le copie conformi del a. titolo esecutivo b. del precetto, c. dell’atto di pignoramento e d. della nota di trascrizione. Se il creditore deposita i documenti oltre il termine di 30 giorni, il pignoramento perde efficacia. L’istanza di assegnazione o di vendita (rischiesta) deve essere depositata entro 45 giorni dal deposito della nota di iscrizione a ruolo da parte del creditore L’espropriazione presso terzi Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli artt. 137 e seguenti c.p.c.. Non possono essere pignorati: i crediti alimentari, nonché altri crediti espressamente previsti dall’art. 545, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge. le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relativa al rapporto di lavoro o di impiego, possono essere pignorate nella misura di un quinto. L'atto di pignoramento, deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore: 1 L’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto; 2 l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice; 3 La dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente, nonché l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore precedente; 4 La citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente; 5 L’invito al terzo a comunicare la dichiarazione inviandola al creditore procedente entro 10 giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; 6 L’avvertimento al terzo che, in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa comparendo in un’apposita udienza. 1. Articolo 543 - Comunicazione e dichiarazione del terzo pignorato: Questo articolo stabilisce che, una volta ricevuto il precetto di pignoramento, il terzo deve dichiarare entro dieci giorni se: • Esistono somme di denaro o altre cose mobili spettanti al debitore, specificando l'importo o la quantità e la causa del debito. • Esistono altre cause di prelazione (es. altri pignoramenti). • Se non esistono crediti o se questi sono indisponibili per qualche motivo. 2. Articolo 544 - Responsabilità del terzo: Se il terzo omette di fare tale dichiarazione o fornisce una dichiarazione falsa, potrebbe essere ritenuto personalmente responsabile verso il creditore procedente fino all'importo del credito vantato nei confronti del debitore pignorato. Se il terzo non compare nemmeno in udienza o se compare e non rende la dichiarazione il credito pignorato si considera non contestato Il tribunale territorialmente competente: è quello del luogo di residenza del debitore. Se il debitore è una pubblica amministrazione: Il tribunale competente è quello del luogo di residenza del terzo debitore. Pignoramento presso terzi: Il creditore, munito di un titolo esecutivo (es. una sentenza) e di un precetto notificato al debitore, può procedere con un pignoramento presso terzi (ad es. presso la banca o il datore di lavoro del debitore). L'atto di pignoramento è redatto dall'ufficiale giudiziario su richiesta del creditore e viene poi notificato al terzo pignorato. Dopo aver notificato il pignoramento al terzo, l'ufficiale giudiziario redige un verbale di pignoramento, che viene consegnato al creditore procedente. Il creditore, entro 30 giorni dalla consegna, deve depositare nella cancelleria del tribunale: 1) nota di iscrizione a ruolo 2) copie conformi: 1. dell’atto di citazione, 2. del titolo esecutivo e 3. del precetto. Fase successiva - Citazione in Giudizio: Se il terzo pignorato riconosce il debito del debitore nei suoi confronti, il creditore dovrà poi avviare una causa contro il debitore per ottenere una sentenza che confermi il diritto del creditore sulle somme pignorate. In questo caso, viene redatto un atto di citazione per citare in giudizio il debitore. Questo atto sarà notificato al debitore. Una volta notificato l'atto di citazione, il creditore dovrà depositare presso la cancelleria del tribunale una serie di documenti, tra cui l'atto di citazione, il titolo esecutivo e il precetto. Il terzo pignorato, dal giorno in cui gli è stato notificato l’atto, è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode. Il terzo non può disporre delle somme pignorate nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, Se oggetto dell’espropriazione sono crediti, il giudice provvede all’assegnazione in pagamento ai creditori. Se i crediti non sono esigibili immediatamente il giudice ne dispone la assegnazione o la vendita Se sorgono contestazioni sulla dichiarazione del terzo: il giudice dell’esecuzione , provvede a risolvere la questione, con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo. L’espropriazione immobiliare Il creditore può fare espropriare i beni immobili del debitore, mediante il procedimento di espropriazione immobiliare. 4. Le vicende oggettive e soggettive del pignoramento Il processo di esecuzione può essere avviato da un singolo creditore che mira a pignorare uno o più beni di un singolo debitore. Queste condizioni semplificate sono meno frequenti. è possibile che vi siano più pignoramenti su uno stesso bene o più creditori partecipanti ad un'unica procedura, ognuno con le proprie iniziative. Nelle procedure di pignoramento, esistono, infatti diverse situazioni possibili: 1. Cumulo dei mezzi di espropriazione: un unico creditore può utilizzare diversi mezzi di espropriazione forzata per ottenere soddisfazione. Se il cumulo risulta eccessivo, il giudice dell'esecuzione può limitare l'espropriazione al metodo scelto dal creditore o, in sua mancanza, a quello scelto dal giudice (art. 483 c.p.c.). 2. Pignoramento congiunto: si verifica quando più creditori con un unico pignoramento colpiscono lo stesso bene (art. 493, comma 1, c.p.c.). 3. Pignoramento successivo: accade quando un bene precedentemente pignorato viene successivamente pignorato da uno o più creditori (art. 493, comma 2, c.p.c.). In questo caso ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se sono combinati in un unico processo (art. 493, comma 3, c.p.c.). ***Immagina che tu abbia un'auto. Supponiamo che tu debba soldi a Giovanni, e a seguito di un giudizio, Giovanni ottenga il permesso di pignorare la tua auto. Questo è il primo pignoramento. Un paio di mesi dopo, ti rendi conto che devi anche soldi a Maria. Anche Maria va in tribunale e ottiene il permesso di pignorare la tua auto. Questo è un pignoramento successivo. In questa situazione, sia Giovanni che Maria hanno diritto sul tuo veicolo a causa dei rispettivi pignoramenti. Se decidono di vendere l'auto per recuperare i loro soldi, dovranno condividere il ricavato in base alle loro pretese e all'ordine dei pignoramenti. Il fatto che ci siano più pignoramenti sullo stesso bene non significa che siano considerati come un unico pignoramento, ma ognuno ha il suo effetto indipendente. Tuttavia, per semplificare le cose e non avere molteplici processi, possono essere combinati in un unico processo, come specificato dall'art. 493, comma 3, c.p.c.*** 4. Intervento dei creditori: questo fenomeno presenta molte questioni problematiche. Il creditore interveniente entra nella procedura già pendente, subendo i suoi vizi e beneficiando dei suoi effetti. Ciò significa che le invalidità del pignoramento compiuto dal procedente si riversano negativamente sull'intervenuto. ***L'intervento dei creditori è un meccanismo che permette ad un creditore, che non era parte iniziale del procedimento esecutivo, di intervenire e partecipare nella procedura già in corso, per far valere i propri diritti sul bene pignorato. Supponiamo che Luca abbia un debito con Marco. Marco avvia una procedura di pignoramento per appropriarsi di una casa di Luca. Durante questa procedura, Paolo, un altro creditore di Luca, scopre del pignoramento in corso e decide di intervenire nel procedimento perché anche lui ha un credito da recuperare da Luca. In questo caso, Paolo è il "creditore interveniente". Ora, supponiamo che Marco, nel pignorare la casa di Luca, abbia commesso un errore procedurale, rendendo il pignoramento invalido. Poiché Paolo è intervenuto nella procedura già pendente, subisce anche lui le conseguenze di quell'errore. Nonostante Paolo non abbia nulla a che fare con l'errore commesso da Marco, l'invalidità del pignoramento influisce negativamente anche su di lui, a causa del suo intervento nella procedura. Quindi, se un creditore decide di intervenire in una procedura di pignoramento già avviata da un altro creditore, deve essere consapevole che sarà soggetto agli stessi rischi e benefici associati a quella procedura, inclusi eventuali errori o vizi.*** 5. Unione di pignoramenti: disciplinata dall'articolo 523 cpc se durante l'identificazione di beni mobili pignorabili, un ufficiale giudiziario incontra un altro che ha iniziato il pignoramento, entrambi proseguono le operazioni, redigendo un unico verbale. Diverse sono le circostanze possono richiedere la modifica, in senso estensivo o riduttivo, dell'elenco dei beni pignorati. Tra queste: 1. Il pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario (art. 494, comma 1, c.p.c.), che avviene quando il debitore versa all'ufficiale giudiziario una somma pari al debito e alle spese, evitando così il pignoramento. Questo pagamento è liberatorio e produce effetti sul piano sostanziale. Il debitore può tuttavia fare riserva di ripetere la somma (art. 494, comma 2, c.p.c.); 2. Il pignoramento di denaro per evitare il pignoramento di beni (art. 494, comma 3, c.p.c.), in cui il debitore deposita nelle mani dell'ufficiale giudiziario una somma pari al credito e alle spese, più il 20%, in modo da evitare il pignoramento di specifici beni. Contrariamente al caso precedente, qui il pignoramento non viene evitato, ma semplicemente si sostituiscono i beni con denaro. 3. La conversione del pignoramento, prevista dall'art. 495 c.p.c., avviene quando, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione (artt. 530, 552 e 569 c.p.c.), il debitore sostituisce alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari al debito, oltre alle spese di esecuzione. In tutti i casi, il debitore deve ricevere notifica della possibilità di conversione al momento del pignoramento (art. 492, comma 3, c.p.c.). Deve anche depositare presso la cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore a un sesto dell'importo del credito pignorato e dei crediti dei creditori intervenuti, dedotti i versamenti effettuati. Questa somma è depositata presso un istituto di credito indicato dal giudice. Il giudice dell'esecuzione determina poi, dopo aver ascoltato le parti, la somma da sostituire al bene pignorato. Se i beni pignorati sono immobili o cose mobili il giudice può disporre che il debitore versi in rate mensili entro un termine massimo di 48 mesi la somma determinata, maggiorata degli interessi. L'omesso versamento di una rata o il ritardo di oltre trenta giorni impediscono la conversione e le somme versate diventano parte dei beni pignorati. Se tutte le somme sono versate, al pignoramento di beni si sostituisce il pignoramento delle somme. L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità (art. 495 c.p.c.); 6. L'estensione del pignoramento (art. 492, comma 6, c.p.c.) può avvenire se, a seguito dell'intervento di altri creditori, i beni pignorati risultano insufficienti. Il creditore pignorante può indicare l'esistenza di altri beni pignorabili e invitare i creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, ad estendere il pignoramento o a coprire le spese per l'estensione. Se tali creditori non agiscono senza giusto motivo entro 30 giorni, il creditore pignorante ha diritto di preferenza nella distribuzione (art. 499, comma 4, c.p.c.). *** Stefano, il creditore pignorante, potrebbe avere un interesse a informare gli altri creditori delle ulteriori proprietà pignorabili di Mario, specie se pensa che il valore del bene già pignorato non coprirà interamente il debito. Invitando altri creditori a partecipare all'estensione del pignoramento, si potrebbe garantire che più beni vengano venduti, aumentando le probabilità che Stefano recuperi una porzione più grande o l'intero importo del suo credito. Se gli altri creditori, nonostante siano stati informati, decidono di non agire entro 30 giorni, Stefano avrà il "diritto di preferenza" nella distribuzione dei soldi ottenuti dalla vendita dei beni. Questo lo mette in una posizione vantaggiosa rispetto agli altri creditori.*** 7. La riduzione del pignoramento (art. 496 c.p.c.) può avvenire quando il valore dei beni pignorati supera l'importo delle spese e dei crediti. In tal caso, su istanza del debitore o d'ufficio, il giudice può disporre la riduzione del pignoramento. 8. L’intervento dei creditori NB: ***Il "diritto di prelazione del creditore" si riferisce alla priorità di un creditore nel ricevere il pagamento rispetto ad altri creditori nel momento in cui i beni del debitore vengono venduti per soddisfare i debiti. Esistono diversi tipi di creditori e alcuni hanno priorità rispetto ad altri. Ad esempio: A Creditori garantiti: Sono coloro che hanno un diritto particolare su un bene specifico del debitore, come un'ipoteca su una casa. Se la casa viene venduta, il creditore ipotecario ha il diritto di essere pagato prima di altri creditori dal ricavato della vendita. B Creditori privilegiati: Questi creditori hanno una priorità legale nel ricevere il pagamento rispetto ad altri creditori non garantiti. Ad esempio, in molte giurisdizioni, i crediti fiscali o le retribuzioni arretrate dei lavoratori hanno una certa priorità. C Creditori chirografari o non garantiti: Sono coloro che non hanno garanzie o privilegi specifici. Se ci sono fondi residui dopo aver pagato i creditori garantiti e privilegiati, questi creditori ricevono il pagamento. Quando si parla di "diritto di prelazione del creditore", si intende l'ordine o la priorità con cui i creditori ricevono il pagamento dal ricavato della vendita dei beni del debitore. Il "diritto di prelazione" assicura che certi creditori vengano pagati prima di altri in base alla natura del loro credito e alle disposizioni legali pertinenti.*** Nella procedura di espropriazione, un elemento importante è l'intervento di altri creditori, che avviene seguendo due principi fondamentali: 1. il principio par condicio creditorum (art. 2740 c.c.) secondo il quale il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri; 2. il principio dell' equa posizione dei creditori (art. 2741 c.c.), secondo il quale i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le legittime cause di prelazione.*** Si distingue tra creditori che detengono un titolo esecutivo e quelli che non lo hanno. Dal 2006, solo i creditori che detengono un titolo esecutivo possono intervenire nell'espropriazione, con alcune eccezioni come descritto nell'art. 499 c.p.c. Ai sensi dell'art. 499 c.p.c. le categorie di creditori che possono intervenire nell'espropriazione, anche senza titolo esecutivo sono: a. i creditori che al momento del pignoramento avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati, ***(Il sequestro è una misura cautelare, non una misura dell'esecuzione forzata. La sua finalità principale è quella di conservare un bene per garantire che sia disponibile nel caso in cui, in futuro, si debba soddisfare un diritto del creditore.)*** b. i creditori che avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri c. i creditori che erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili. L'atto di intervento si propone con un ricorso che deve essere depositato prima dell'udienza di vendita o assegnazione del bene. Il ricorso deve contenere informazioni specifiche sul credito, sul titolo esecutivo e sulla residenza o il domicilio del creditore. Ai sensi dell’ art. 498 c.p.c. i creditori con diritti di prelazione sui beni pignorati devono essere informati dell'espropriazione. Ciò ha lo scopo di garantire l'effetto "purgativo" della vendita forzata, ovvero la liberazione del bene da vincoli e pesi. L'art. 498 c.p.c. sancisce, quindi, l'onere per il creditore procedente di notificare entro cinque giorni dal pignoramento un avviso ai creditori con diritti di prelazione. La mancanza di questa notifica impedisce al giudice di deliberare sull'assegnazione o sulla vendita del bene. Dopo la presentazione dell'istanza di assegnazione o vendita, il giudice fissa un'udienza per ascoltare le parti e accogliere eventuali osservazioni o opposizioni (artt. 530, 552 569 c.p.c.). La vendita mobiliare può avvenire a mezzo commissionario o all'incanto. a. Quando è a mezzo commissionario, i beni pignorati vengono affidati all'istituto vendite giudiziarie o ad altro soggetto specializzato. Il giudice fissa il prezzo minimo, il numero massimo di esperimenti di vendita e il termine finale per la restituzione degli atti in cancelleria (art. 532, c.p.c.). b. Nel caso di vendita all'incanto, il giudice stabilisce i dettagli dell'asta e ne affida l'esecuzione al cancelliere, all'ufficiale giudiziario o ad un istituto autorizzato (art. 534 c.p.c.). Le operazioni di vendita di beni mobili iscritti in pubblici registri possono essere delegate a un notaio, avvocato o commercialista (art. 534bis c.p.c.). Per la vendita immobiliare, il creditore che la richiede ha 60 giorni per allegare al ricorso documentazione catastale e di registrazione dell'immobile (art. 567, c.p.c.). *** il “ricorso” si riferisce all’istanza di vendita12. Questa è una richiesta formale presentata da un creditore per vendere un immobile che è stato pignorato (cioè preso legalmente) per soddisfare un debito12. Il creditore che richiede la vendita (cioè l’offerente) ha 60 giorni dal deposito del ricorso per allegare alla stessa l’estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento12. Questa documentazione è necessaria per identificare il bene da vendere e per individuare i creditori che hanno un diritto di prelazione, risultante dai pubblici registri2. In sostanza, il creditore deve fornire prove documentali che mostrano chiaramente le informazioni sull’immobile e su qualsiasi altro credito o diritto legale su di esso12. Questo aiuta a garantire che la vendita dell’immobile sia condotta in modo equo e legale12. In seguito, il giudice dell'esecuzione nomina un esperto e fissa un'udienza (art. 569 c.p.c.). La liquidazione del bene può avvenire tramite vendita - senza incanto (artt. 570-572 c.p.c.) o con incanto (artt. 576 ss. c.p.c.), iniziando dalla prima e passando alla seconda se necessario. La vendita immobiliare può anche essere delegata a un professionista (artt. 591bis-591ter c.p.c.). La riforma Cartabia ha introdotto una nuova modalità di vendita diretta da parte del debitore, al fine di promuovere una "liquidazione virtuosa e rapida" (art. 568bis c.p.c.). Dopo il versamento del prezzo, il giudice: a. può sospendere la vendita se il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto, o b. può trasferire il bene all'aggiudicatario, ordinando la cancellazione delle trascrizioni del pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie (art. 586 cp.c.). Se il prezzo non viene depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione dichiara la decadenza dell’aggiudicatario, pronunciando anche la perdita della cauzione a titolo di multa, e dispone un nuovo incanto (art. 587, comma 1, c.p.c.). Gli effetti della vendita e dell’assegnazione Un acquirente di buona fede è un terzo che acquista il bene senza sapere che esso è pignorato. In tal caso l’acquisto è a titolo originario se in possesso di titolo astrattamente idoneo. Può, quindi evitare l'espropriazione. L'articolo 2919 La vendita forzata è quindi un acquisto a titolo derivativo, ma la sua valutazione avviene rispetto al momento del pignoramento, non del trasferimento. In caso di conflitto tra l'acquirente in vendita forzata e un terzo che rivendica il medesimo diritto sul bene, la proprietà viene normalmente riconosciuta al terzo, a meno che la vendita forzata non abbia generato un acquisto a titolo originario. L'articolo 2920 cc introduce eccezioni per i beni mobili, stabilendo che i terzi che rivendicano diritti sulla cosa non possono far valere le loro ragioni sull'ammontare ricavato dall'esecuzione, a meno che non dimostrino la malafede del creditore procedente. Riguardo all'assegnazione di beni mobili, l'articolo 2926 consente ai terzi proprietari di rivolgersi contro l'assegnatario entro 60 giorni dall'assegnazione per rivendicare la somma corrispondente al loro credito. La vendita forzata differisce dalla vendita di diritto comune poiché non prevede garanzia per vizi, non può essere impugnata per lesione e produce un effetto purgativo, liberando il bene dai diritti reali di garanzia, cancellati a seguito del decreto di trasferimento. 8. La distribuzione del ricavato L'espropriazione forzata è un processo in tre fasi, la terza delle quali riguarda la distribuzione del ricavato fra i creditori e, se presente, un eventuale residuo al debitore. Questo procedimento è regolato dagli articoli 509-512 del cpc per la disciplina generale, dagli articoli 541 e 542 per l'espropriazione mobiliare, e dagli articoli 596-598 per l'espropriazione immobiliare, come modificato dal Decreto Legislativo 149/2022. La fase distributiva non si verifica se non vi è alcun ricavato da distribuire o se esiste un solo creditore che riesce a soddisfare il proprio credito con l'intero ricavato della vendita. La somma da distribuire, chiamata "massa attiva", è composta: a. dal valore ottenuto dal prezzo di vendita o assegnazione, b. dalla rendita o provento delle cose pignorate, c. dal risarcimento da parte dell'aggiudicatario. La distribuzione viene effettuata redigendo un piano di riparto che rispetta un preciso ordine o graduazione dei crediti, partendo dalle spese di procedura e proseguendo con i creditori con diritto di prelazione, i creditori chirografari tempestivi, i creditori chirografari tardivi e infine l'esecutato per l'eventuale residuo. L'elaborazione del piano di riparto presenta alcune differenze a seconda che si tratti di espropriazione mobiliare o immobiliare. a. Nell'espropriazione mobiliare, i creditori possono chiedere la distribuzione della somma ricavata secondo un piano di riparto concordato. In assenza di tale accordo, o se il giudice dell'esecuzione non lo approva, la distribuzione segue le regole generali degli articoli 510 e seguenti del C.P.C. b. Nell'espropriazione immobiliare, il professionista delegato alla vendita prepara un progetto di distribuzione entro 30 giorni dal versamento del prezzo, e lo trasmette al giudice dell'esecuzione. Il progetto di distribuzione parziale non può superare il 90% delle somme da ripartire. Il giudice esamina il progetto e, dopo eventuali modifiche, lo deposita per consultazione da parte dei creditori e del debitore. *** Ecco come funziona: - Professionista delegato: Una persona esperta (spesso un avvocato) viene incaricata di gestire la vendita della casa e di preparare un "progetto" su come distribuire il denaro ottenuto. - 30 giorni: Dopo che il prezzo della casa è stato pagato dall'acquirente, il professionista ha 30 giorni per preparare questo progetto. - 90%: Il denaro che può essere distribuito ai creditori subito (in base al progetto) non può superare il 90% dell'importo totale. Questo perché potrebbero esserci delle spese o delle questioni da risolvere e si tiene da parte un 10% per precauzione. - Giudice dell'esecuzione: Questo giudice controlla il progetto. Se vede che tutto è a posto, approva. Se ci sono problemi o errori, può chiedere modifiche. - Deposito per consultazione: Dopo che il giudice ha esaminato il progetto, lo rende disponibile in modo che i creditori e il debitore (la persona che doveva i soldi) possano guardarlo. Questo dà la possibilità a tutti di verificare che tutto sia stato fatto correttamente.**** In questa fase, diventa importante l'accantonamento delle somme a favore dei creditori intervenuti senza titolo esecutivo i cui crediti siano stati contestati. Queste somme vengono accantonate per un periodo massimo di tre anni, durante il quale tali creditori devono procurarsi un titolo esecutivo. Infine, l'articolo 511 del C.P.C. regola la domanda di sostituzione, che consente ai creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione di essere sostituiti a quest'ultimo. In sostanza, questa domanda consente al creditore del creditore di essere soddisfatto sulle somme ricavate dalla vendita. 9. Controversie in sede distributiva L'art. 512 cpc disciplina le controversie distributive emergenti durante il processo esecutivo Nel caso di una controversia, il giudice dell'esecuzione, ascoltate le parti e compiuti gli accertamenti necessari, provvede con un'ordinanza che può essere impugnata secondo le modalità stabilite dall'art. 617, secondo comma, cpc. Nel contesto delle controversie distributive, possono emergere questioni: a. dal lato soggettivo: tra creditori concorrenti, o tra creditori e debitore, b. dal lato oggettivo riguardanti l'esistenza o l'ammontare di uno o più crediti, o l'esistenza di diritti di prelazione. 1) Intima l’asporto entro un termine; 2) Se i beni non vengono asportati entro il termine si considerano abbandonati e ne dispone lo smaltimento o distruzione; 3) Se la parte istante lo richiede, e ne ricorrono i presupposti, può nominare un custode ai fini di una successiva vendita; 4) Se la vendita è infruttuosa, ne è disposto lo smaltimento o distruzione. Il proprietario dei beni che non procede all’asporto, nel termine fissato dall’ufficiale giudiziario, può comunque chiederne la consegna con istanza al giudice dell’esecuzione per evitarne la vendita o la distruzione. L’ufficiale giudiziario può chiedere l’intervento della forza pubblica quando necessario. Sia per la consegna dei beni mobili che per il rilascio degli immobili: a) L’ufficiale Giudiziario deve redigere processo verbale con specificate anche le spese anticipate dalla parte istante; b) Se L’esecuzione da luogo a difficoltà di carattere materiale si può chiedere al giudice dell’esecuzione i provvedimenti temporanei occorrenti al fine di procedere in modo fruttuoso; L’esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare Il titolo per ottenere l’esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare è costituito da: 1) sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare; 2) verbale di conciliazione giudiziale. Questo tipo di esecuzione non è affidata all’ufficiale giudiziario bensì al giudice dell’esecuzione. Procedimento a) la parte deve chiedere con ricorso che siano determinate le modalità dell’esecuzione, b) il giudice, sentita la parte obbligata, emette ordinanza c) la parte istante al termine dell’esecuzione presenta la nota spese con la richiesta di decreto di ingiunzione. E’ possibile impugnare l’ordinanza con: - l’opposizione all’esecuzione, - l’opposizione agli atti esecutivi - l’appello; L’ufficiale giudiziario può farsi coadiuvare dalla forza pubblica e può chiedere eventualmente al giudice dell’esecuzione le modalità per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso dell’esecuzione. Fase Preliminare Sentenza: Il giudice stabilisce l'obbligo di fare o di non fare. Termine per l'adempimento: La sentenza stabilisce un termine entro il quale il debitore deve adempiere all'obbligo. Inadempimento da parte del Debitore Se il debitore non rispetta l'obbligo entro il termine stabilito, il creditore può avviare una procedura di esecuzione forzata. Avvio della Procedura di Esecuzione Richiesta di Esecuzione: Il creditore presenta una richiesta al giudice per avviare l'esecuzione. Ordinanza di Esecuzione: Il giudice emette un'ordinanza che stabilisce le modalità e i tempi dell'esecuzione. Esecuzione dell'Obbligo di Fare Realizzazione Coattiva: Se l'obbligo può essere realizzato da un terzo, il giudice può incaricare una terza parte di eseguirlo a spese del debitore. Risarcimento per Equivalente: Se l'obbligo non può essere realizzato coattivamente, il giudice può condannare il debitore a risarcire il danno causato dall'inadempimento. Esecuzione dell'Obbligo di Non Fare Rimozione delle Consequenze: Se il debitore ha violato l'obbligo di non fare, il giudice può ordinare di rimuovere le conseguenze dell'azione vietata. Risarcimento: Il giudice può anche condannare il debitore a risarcire i danni causati dalla violazione dell'obbligo. Misure Cautelari Nel caso in cui vi sia il rischio che l'inadempimento causi danni irreparabili, il giudice può adottare misure cautelari per garantire il rispetto dell'obbligo. 4. Le misure di coercizione indiretta L’art 614 bis cpc, novellato dalla Riforma Cartabia 2023, prevede uno strumento di coercizione indiretta (a titolo di penale) per favorire l’adempimento di quegli obblighi che dipendono dal debitore. Lo schema della disposizione di cui all’art. 614bis è semplice: ** il giudice, su istanza di parte, con il provvedimento di condanna, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il giudice può modulare la decorrenza e la durata complessiva della misura. Il giudice determina dunque l'ammontare della somma, tenuto conto: a) del valore della controversia, b) della natura della prestazione dovuta, c) del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, d) del danno quantificato o prevedibile e e) di ogni altra circostanza utile. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione, inosservanza o ritardo. Le opposizioni Lo scopo delle opposizioni è quello di eliminare il titolo esecutivo o far dichiarare l’illegittimità di atti del processo esecutivo al fine di arrestarlo. E’ pertanto uno strumento processuale a tutela del debitore e del terzo assoggettato all’esecuzione. Le opposizioni si dividono in: 1) Opposizione all’esecuzione 2) Opposizione agli atti esecutivi; 3) Opposizione del terzo; 2. L’opposizione all’esecuzione Con l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art 615 cpc si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata. Legittimati attivi sono: a) il debitore, b) il terzo proprietario del bene pignorato c) un soggetto terzo comunque espropriato Legittimati passivi sono: a) il creditore procedente b) i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo. I motivi dell’opposizione all’esecuzione possono essere: 1 Difetto originale del titolo 2 Difetto sopravvenuto del titolo esecutivo (ad esempio quando sia stata concessa la sospensione dell’esecutività della sentenza); 3 Contestazioni del credito ( ad esempio il credito accertato nel titolo esecutivo è stato estinto); 4 Impignorabilità dei beni L’opposizione all’esecuzione dà luogo ad un giudizio di cognizione con possibilità di domande riconvenzionali. Il giudizio di opposizione ex art 615 cpc si svolge con due modalità diverse a seconda se viene instaurato prima o dopo l’inizio dell’esecuzione. 1) Se l’esecuzione non è ancora iniziata ma è solo preannunciata con la notifica dell’atto di precetto: l’opposizione si fa contro il precetto con atto di citazione davanti al giudice competente Il Giudice può sospendere l’efficacia esecutiva del titolo per gravi motivi L’art 615 cpc statuisce, inoltre, che: “Nell’esecuzione per espropriazione l’opposizione e’ inammissibile se e’ proposta dopo che e’ stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”. Novella introdotta dalla legge n. 119/2016. Una volta venuta meno la ragione di sospensione, il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso. La sospensione può essere disposta per una sola volta. L’ordinanza di sospensione è revocabile in qualsiasi momento dopo aver sentito il debitore. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di sospensione ( termine non perentorio) deve essere presentata l’istanza per la fissazione dell’udienza per la prosecuzione del processo. 2. L’estinzione del processo Normalmente il processo esecutivo si estingue con il raggiungimento del suo scopo o con l’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione. Vi sono però modi di estinzione eccezionali e quindi il processo esecutivo si può estinguere anche: 1. Per rinuncia agli atti del giudizio: 2. Per inattività delle parti; 3. Per mancata comparizione all’udienza; 4. Per infruttuosità; 5. Per omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche. A. L’estinzione per rinunzia agli atti del giudizio La rinunzia agli atti del giudizio deve essere effettuata dalla parte personalmente o dal procuratore speciale. Non è necessaria l’accettazione del debitore. Il processo si estingue per rinunzia quando: 1) il creditore procedente e i creditori intervenuti (anche tardivamente) muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, 2) avvenuta la vendita rinunciano tutti i creditori concorrenti anche quelli non muniti di titolo esecutivo. o Quando rinunciano solo alcuni, la rinunzia non sortisce effetto nei confronti dei creditori che non hanno aderito. La somma ricavata verrà, pertanto, distribuita solo tra questi. L’estinzione del processo esecutivo viene dichiarata dal giudice con ordinanza reclamabile ai sensi dell’art. 630 cpc. B. L’estinzione per inattività delle parti Si ha estinzione per inattività delle parti quando il processo non viene proseguito o riassunto nel termine nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice. Esempio di estinzione per inattività La mancata richiesta di assegnazione o di vendita del bene entro 90 giorni dal pignoramento. L’estinzione opera di diritto e viene dichiarata anche d’ufficio con ordinanza dal giudice dell’esecuzione non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. E’ possibile proporre reclamo contro l’ordinanza che dichiara l’estinzione nel termine perentorio di 20 giorni la sentenza emessa dal collegio investito del reclamo è appellabile. C. L’estinzione per mancata comparizione all’udienza Anche nel processo di esecuzione la mancata comparizione delle parti per due udienze consecutive dà luogo all’estinzione del processo. L’estinzione viene dichiarata d’ufficio con ordinanza reclamabile al collegio. D. L’estinzione per infruttuosità L’estinzione per infruttuosità prevista dall’art. 164bis disp. att. è una forma di “estinzione atipica” della procedura esecutiva. La norma dispone la chiusura anticipata del processo quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori. Il giudice ha ampio potere discrezionale in merito all’applicazione di tale norma e non sono state previste dal legislatore forme e modalità di impugnazione. Un'altra ipotesi di chiusura anticipata del processo esecutivo è prevista dall’articolo 532 cpc. A norma di tale articolo, ex Lege n. 119/2016, il G.E può fissare un numero massimo di tre esperimenti di vendita, dopo di che se non vi sono istanze ex articolo 540 bis cpc (cui si rimanda), il Giudicante dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo. E. L’estinzione per omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche Il D.L. n. 83/2015 ha introdotto il portale delle vendite pubbliche. Su tale portale vengono pubblicate le notizie relative agli atti esecutivi quando sia la legge a disporlo. Nel caso in cui non venga data pubblica notizia nel termine stabilito dal giudice, per causa imputabile al creditore, il processo viene dichiarato estinto con ordinanza reclamabile al collegio. 3. Gli effetti dell’estinzione L’estinzione del processo di esecuzione comporta: La cancellazione della trascrizione del pignoramento; La liquidazione delle spese sostenute dalle parti; La liquidazione dei compensi. L’ordinanza di estinzione deve contenere i suddetti provvedimenti. Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate. Se l’estinzione del processo esecutivo: - si verifica prima dell’ aggiudicazione o dell’assegnazione rende inefficaci gli atti compiuti - si verifica dopo l’aggiudicazione o l’assegnazione gli atti compiuti rimangono validi ma la somma ricavata deve essere consegnata al debitore. Vengono fatti salvi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari gli effetti dell’aggiudicazione e dell’assegnazione. | I procedimenti cautelari 1. I procedimenti cautelari in generale I procedimenti cautelari hanno lo scopo di consentire alla parte di ottenere una tutela immediata quando il tempo occorrente per far valere il diritto nel processo a cognizione piena, possa vanificare il diritto stesso che la parte intende far valere. I procedimenti cautelari sono previsti dagli art. 670 e ss. del c.p.c. e da altre leggi speciali. Quelli previsti dal codice di procedura civile sono: 1) il sequestri (giudiziario, conservativo, liberatorio) 2) la denuncia di nuova opera e di danno temuto, 3) procedimenti d’istruzione preventiva, e 4) i provvedimenti di urgenza (art. 700 ). I presupposti per ottenere un provvedimento cautelare sono: 1. il fumus boni iuris: cioè l’approssimativa e ragionevole probabilità circa l’esistenza del diritto; Nel processo cautelare non occorre accertare se il diritto esiste o meno ma è sufficiente che appaia verosimile; 2. il periculum in mora, e cioè la sussistenza del pericolo nel ritardo dell’emanazione del provvedimento definitivo. Il procedimento cautelare si introduce con ricorso da depositarsi nella cancelleria del giudice competente. Un punto particolarmente delicato di questi procedimenti, riguarda la competenza. La competenza è condizionata dal momento in cui è chiesta la tutela cautelare, se prima del giudizio di merito o durante il giudizio. Distinguiamo pertanto le due ipotesi: Prima dell’inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice che sarebbe competente, ma con queste eccezioni: (a) Se la competenza spetta al giudice di pace la competenza è del tribunale (b) Se la competenza non spetta al giudice italiano la domanda va proposta al giudice del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare (c) Se la causa spetta ad arbitri la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito. Quando invece vi è già causa pendente per il merito, la domanda deve essere proposta: (a) Al giudice della stessa; (b) Al giudice istruttore, se la causa pende davanti al tribunale; (c) Al presidente, se il giudice istruttore non è ancora stato designato o il giudizio è sospeso o interrotto; (d) Al tribunale, se la causa pende davanti al giudice di pace; (e) Al giudice che ha pronunciato la sentenza, in pendenza dei termini per proporre l’impugnazione; (f) Al giudice che sarebbe competente per materia o valore del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare, se la causa pende davanti al giudice straniero; (g) Al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito, se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri, o se è pendente il giudizio arbitrale. Il procedimento Con la richiesta di revoca, l'istante mira alla caducazione del provvedimento cautelare. Con la richiesta di modifica, invece, l'istante intende ottenere una variazione del contenuto della misura cautelare. In entrambi i casi, il ricorrente dovrà addurre: 1) la sopravvenienza di un mutamento delle circostanze, o 2) la sopravvenienza di fatti idonei ad incidere o sul diritto di cui si è chiesta la cautela, o sul periculum in mora. Non è sufficiente una nuova valutazione dei fatti già dedotti nel corso del procedimento cautelare. Le circostanze e i motivi sopravvenuti devono essere fatti valere col reclamo, se ancora esperibile. Le circostanze e i motivi sopravvenuti esaurita la fase del reclamo, possono essere fatti valere con il procedimento di revoca o modifica. Competente sull’istanza di revoca e modifica è: a. Il giudice istruttore, se è stata iniziata la causa di merito; b. Il giudice che ha provveduto sull’istanza cautelare, se il giudizio di merito non è stato iniziato o sia stato dichiarato estinto; c. Il giudice che ha emanato il provvedimento cautelare, se la causa di merito è dovuta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato ***Istanza: Definizione: L'istanza è una richiesta formale presentata da una parte in un procedimento giuridico al giudice o a un altro organo competente, al fine di ottenere una specifica misura o decisione. Utilizzo: Una parte può presentare un'istanza per molteplici motivi, come per chiedere una proroga dei termini, l'accesso a determinati documenti, la convocazione di un testimone, ecc. Forma: Generalmente, l'istanza è redatta in forma scritta e deve rispettare determinate formalità previste dal diritto processuale della giurisdizione in cui viene presentata. Provvedimento Cautelare: Definizione: Un provvedimento cautelare è una decisione temporanea adottata da un giudice per garantire che i diritti di una delle parti siano protetti mentre si attende la decisione finale sul merito della causa.*** L’ordinanza di rigetto dell’istanza cautelare di modifica o revoca non è reclamabile. L’ordinanza di accoglimento dell’istanza di modifica o revoca è reclamabile. L’inefficacia del provvedimento cautelare Il provvedimento cautelare perde efficacia quando: 1) Nel caso di provvedimento preso prima del giudizio di merito, questo non è iniziato nel termine perentorio fissato dal giudice o dal 669-octies (60 giorni); 2) Il giudizio di merito si estingue; 3) L’istante non ha versato la cauzione imposta dal giudice, per l’eventuale risarcimento del danno; 4) E’ stato dichiarato, con sentenza anche non passata in giudicato, inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. 5) Non viene presentata domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo arbitrale nei termini previsti dalla legge. ***Sentenza non passata in giudicato" è un'espressione legale che si riferisce allo status di una sentenza che non è ancora definitiva, nel senso che è ancora soggetta a possibili impugnazioni o ricorsi presso i gradi superiori della giurisdizione. In termini semplici, quando un giudice emette una sentenza, le parti coinvolte nella controversia hanno spesso il diritto di contestare o fare appello contro quella decisione presso un tribunale superiore. Fino a quando non sono esauriti tutti i possibili gradi di giudizio o scaduti i termini per fare ricorso, la sentenza non è considerata "passata in giudicato", cioè non è definitiva e irrevocabile. Una volta che una sentenza è "passata in giudicato", non può più essere impugnata o modificata (salvo particolari eccezioni previste dalla legge) e diventa esecutiva. Questo significa che le parti devono conformarsi a quanto stabilito dalla sentenza, e eventuali misure possono essere adottate per assicurare il suo rispetto.*** I singoli provvedimenti cautelari Avendo trattato il rito cautelare uniforme, nei paragrafi seguenti, ci occuperemo dei singoli provvedimenti cautelari previsti dal codice di procedura civile. 2.1 Il procedimento di sequestro I sequestri rappresentano, insieme ai provvedimenti di urgenza, il tipo di provvedimento cautelare maggiormente utilizzato. Il codice distingue 3 tipi di sequestro: 1) Il sequestro giudiziario 2) Il sequestro conservativo 3) Il sequestro liberatorio A questi provvedimenti, si applicano le norme previste per i procedimenti cautelari in genere, parzialmente derogate dalle specifiche norme previste per le singole figure di sequestro. 2.1.1 Il sequestro giudiziario. Il sequestro giudiziario è disciplinato dall’art. 670 del codice di procedura civile. Tale tipo di sequestro, ha ad oggetto 2 diverse ipotesi: 1. Il sequestro giudiziario di beni 2. Il sequestro giudiziario di prove L’art. 670 c. 1 c.p.c., stabilisce che il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario di: 1- beni mobili o immobili, 2- aziende o 3- altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea; Invece, il 670 c.2 c.p.c, stabilisce che il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario di: 1- libri, 2- registri, 3- documenti, 4- campioni e 5- di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione, ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea. Con il sequestro giudiziario, si sottrae materialmente il bene alla controparte o al terzo, per evitarne la sottrazione o il danneggiamento. Per la concessione del provvedimento cautelare in oggetto è necessaria: a) la sussistenza del fumus boni iuris e cioè la sussistenza della controversia sulla proprietà b) e del periculum in mora e cioè nel fondato timore di perdere la garanzia del credito Il sequestro giudiziario si esegue nelle forme dell’esecuzione in forma specifica per consegna o rilascio. Non è necessaria però la notificazione del precetto per consegna o rilascio e neppure la comunicazione del preavviso. L’ufficiale giudiziario si reca direttamente in loco con il provvedimento di autorizzazione, e redige il verbale con il quale li sottopone a sequestro. Se, invece, si deve procedere al sequestro di immobili: l’esecuzione avviene mediante la trascrizione del provvedimento che autorizza il sequestro. 2.1.2 Il sequestro conservativo Il sequestro conservativo è previsto dall’art. 671 c.p.c. e dall’art. 2905 c.c.. 6. Il creditore può chiedere il sequestro conservativo, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito. Per la concessione del provvedimento cautelare in oggetto è necessaria: a) la sussistenza del fumus boni iuris nel grado di probabilità e verosimiglianza della pretesa creditoria b) e del periculum in mora e cioè nel fondato timore di perdere la garanzia del credito L’esecuzione del sequestro conservativo avviene con le forme del pignoramento. Se il sequestro conservativo deve essere eseguito su beni mobili iscritti in pubblici registri: => l’esecuzione si effettua tramite la trascrizione nei registri una volta avvenuta la notifica del provvedimento al debitore. Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione del provvedimento. In questo specifico caso, non è necessaria la preventiva notifica dell’atto di sequestro. Se il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva il sequestro conservativo si converte in pignoramento. 2.1.3 Il sequestro liberatorio. Il sequestro liberatorio è previsto dall’art. 687 c.pc.. 7. In questo caso è il debitore che chiede al Giudice di sottoporre a sequestro le somme o le cose che lo stesso mette a disposizione del creditore per la sua liberazione. 3. I procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto La denuncia di danno temuto è, insieme alla denuncia di nuova opera, un'azione di nunciazione il cui scopo è quello di prevenire il pregiudizio o il danno che possono derivare da una cosa altrui. Queste azioni sono poste a difesa sia della proprietà o di altro diritto reale, sia del semplice possesso. La procedura per questa tipologia di azioni, è quella prevista per i provvedimenti cautelari in generale, con la sola aggiunta dell’ipotesi prevista dall’art. 691 cpc. 8. Secondo questo articolo, se la parte contravviene all’ordine del giudice che vietava di compiere l’atto dannoso, la parte può con ricorso, chiedere al giudice che le cose siano rimesse al pristino stato, e a spese del contravventore. Legittimati all’azione sono: 1) Il proprietario 2) Il titolare di altro diritto reale 3) Il possessore Competente per le azioni nunciative è sempre il tribunale, in formazione monocratica, del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato. La denuncia di nuova opera si presenta con ricorso, entro un anno dall’inizio dell’opera, purché non sia terminata. 4. I procedimenti di istruzione preventiva
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