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Pignoramento e espropriazione: regole per la garanzia dei creditori, Appunti di Diritto Privato

Le regole del diritto civile italiano riguardanti il pignoramento e l'espropriazione, che servono a garantire i diritti dei creditori. Vengono trattati temi come la facoltà di vendere beni in pegno, l'azione legale, la priorità dei creditori pignoratari e la nullità del processo esecutivo. Utile per chi vuole approfondire i concetti di diritto civile e di procedura civile.

Tipologia: Appunti

2023/2024

Caricato il 06/01/2024

perla0407
perla0407 🇮🇹

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Scarica Pignoramento e espropriazione: regole per la garanzia dei creditori e più Appunti in PDF di Diritto Privato solo su Docsity! Della tutela giurisdizionale dei diritti (artt. 2907-2933) Art. 2907→Attivita' giurisdizionale 1 Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d'ufficio. 2 La tutela giurisdizionale dei diritti, nell'interesse delle categorie professionali, e' attuata su domanda delle associazioni legalmente riconosciute, nei casi determinati dalla legge e con le forme da questa stabilite. Se il diritto soggettivo non viene spontaneamente rispettato, in casi eccezionali il titolare può provvedere alla propria autotutela; di regola il soggetto che vuole fare valere il suo diritto deve rivolgersi all’autorità giudiziaria o tramite domanda di associazioni legalmente riconosciute, se il privato si fa ragione da sé con violenza o minaccia incorre in reato. Il codice però riconosce alcune forme di autotutela: ● diritto di ritenzione ● difesa del possesso finché la violenza dell’aggressore è in atto ● facoltà del contraente di recedere dal contratto, incamerando la caparra confirmatoria, in caso di inadempimento ● facoltà del contraente di intimare diffida ad adempiere ● facoltà del contraente di risolvere il contratto in forza di clausola risolutiva espressa ● facoltà di opporre l'eccezione di inadempimento ● facoltà del contraente di sospendere l’esecuzione, nell’ipotesi in cui le condizioni patrimoniali dell’altro contraente siano divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione. ● facoltà di sospendere il pagamento in caso di pericolo di rivendica ● la facoltà del venditore, a fronte del mancato pagamento, di far vendere senza ritardo le cose mobile compravendute, per conto e a spese altrui ● legittima difesa ● facoltà riconosciuta al creditore pignoratizio di far vendere al pubblico incanto la cosa ricevuta in pegno Il diritto di agire in giudizio, ovvero il diritto di rivolgersi agli organi per ottenere giustizia che non possono farsi da sé, si chiama azione. Il diritto di agire in giudizio è tutelato costituzionalmente (Art 24 Costituzione) e quindi non può essere soppresso o limitato, essendo appunto un diritto inviolabile. Inoltre la Costituzione prevede che siano assicurati i mezzi idonei per difendersi. Esistono vari tipi di azioni in base al processo. ● processo di cognizione→ vi è una controversia in ordine alla sussistenza di un diritto soggettivo e il giudice deve individuare la regola applicabile al caso concreto. L’azione di cognizione tende a tre finalità: ○ al mero accertamento dell'esistenza/inesistenza o del modo d'essere del rapporto giuridico (azione e sentenza di accertamento) ○ all’emanazione di un comando che il giudice rivolge alla parte soccombente (azione e sentenza di condanna) 1 Art. 2908→Effetti costitutivi delle sentenze 1 Nei casi previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria puo' costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa. ○ alla costituzione, modificazione o estinzione di rapporti giuridici, non si limita ad accertare una situazione giuridica o a dare una condanna ma modifica una situazione fino al quel momento vigente (azione e sentenza costitutiva) (art 2908) Art. 2910→Oggetto dell'espropriazione 1 Il creditore, per conseguire quanto gli e' dovuto, puo' fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile. 2 Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che e' stato revocato perche' compiuto in pregiudizio del creditore ● processo di esecuzione→ ha la finalità di realizzare coattivamente il comando contenuto nelle sentenze, come nell’art 2910 dove il creditore può far espropriare i beni del debitore o di un terzo se vincolati a garanzia del credito o sono oggetto di atto revocato in pregiudizio del creditore ● processo cautelare→ per impedire che in un processo di cognizione, la controparte possa porre in essere condotte destinate ad frustare gli effetti di un’eventuale futura sentenza sfavorevole, ha quindi la finalità di conservare lo stato di fatto esistente , per rendere possibile l’esecuzione dell’emananda sentenza. Art. 2909→Cosa giudicata 1 L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa. I processi possono essere riesaminati per assicurare la conformità della sentenza, tale riesame non può andare all’infinito senza limiti: verificatesi certe condizioni, il comando contenuto nella sentenza non può più essere modificati da un altro giudice, costituendo una res iudicata. Essa può essere formale che si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta ai mezzi di impugnazione, quindi il giudice deve respingere un’eventuale nuova domanda diretta ad aprire un contenzioso sulla cosa giudicata; ma essa può essere anche sostanziale che consiste nella definitività dell’accertamento contenuto nella sentenza anche al di fuori del processo nel quale è stato pronunciata. Se non viene spontaneamente adempiuto neppure il comando contenuto nella sentenza, colui a cui favore detto comando è stato emesso può iniziare il procedimento esecutivo (anche se, peraltro, solo in alcuni casi detto provvedimenti assicura coattivamente proprio quel risultato voluto dal comando contenuto nella sentenza, cosiddetta esecuzione forzata in forma specifica). Ciò accade nelle ipotesi in cui sia rimasto ineseguito: - un obbligo avente ad oggetto la consegna di una cosa determinata, mobile o immobile; - un obbligo avente ad oggetto un “facere” fungibile (in questo caso l’avente diritto potrà ottenere soltanto che esso sia eseguito da altri); nel caso di inesecuzione di un obbligo avente ad oggetto un “facere” infungibile, l’avente diritto potrà ottenere soltanto il risarcimento del danno. (obblighi di dare) - un obbligo avente ad oggetto quel particolare “facere” consistente nella conclusione di un contratto; 2 Art. 2918→Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti 1 Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti per un periodo eccedente i tre anni non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, se non sono trascritte anteriormente al pignoramento. Le cessioni e le liberazioni per un tempo inferiore ai tre anni e le cessioni e le liberazioni superiori ai tre anni non trascritte non hanno effetto, se non hanno data certa anteriore al pignoramento e, in ogni caso, non oltre il termine di un anno dalla data del pignoramento. Il nuovo codice ha distinto a seconda che gli atti in questione si riferiscano ad un periodo superiore od inferiore ai tre anni. Nel primo caso, tali atti debbono essere trascritti anteriormente al pignoramento ; se non vengono trascritti, ma hanno data certa, essi sono opponibili ai creditori, limitatamente ad un anno, a partire dal pignoramento. Nel secondo caso detti atti devono pure avere data certa, ma non valgono se non nel termine di un anno, computato dal pignoramento. alle cessioni effettuate. Art. 2919→Effetto traslativo della vendita forzata 1 La vendita forzata trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l'espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede. Non sono pero' opponibili all'acquirente diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione. L’acquirente, dunque, acquista i diritti che spettavano al debitore, con tutte le eventuali limitazioni, tra cui quelle derivanti a favore di un terzo in virtù del suo possesso in buona fede. Il processo esecutivo, in quanto necessita di un certo tempo per svolgersi fino a giungere al proprio fine, non deve ostacolare il trasferimento del bene, cosi che il deliberatario deve poter confidare sulla situazione del bene stesso, come appare al momento del pignoramento. Art. 2920→Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta 1 Se oggetto della vendita e' una cosa mobile, coloro che avevano la proprieta' o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall'esecuzione, non possono farle valere nei confronti dell'acquirente di buona fede, ne' possono ripetere dai creditori la somma distribuita. Resta ferma la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni e per le spese. Tale disposizione completa quella precedente, precisando che con la vendita forzata e con la distribuzione del ricavato vengono meno le ragioni dei terzi, i quali vantino sul mobile la proprietà o altri diritti reali, solo in quanto l'acquirente sia in buona fede. Art. 2921→Evizione 1 L'acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l'evizione, puo' ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la distribuzione e' gia' avvenuta, puo' ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l'eventuale residuo, salva la responsabilita' del creditore procedente per i danni e per le spese. 2 Se l'evizione e' soltanto parziale, l'acquirente ha diritto di ripetere una parte proporzionale del prezzo. La ripetizione ha luogo anche se l'aggiudicatario, per evitare l'evizione, ha pagato una somma di danaro. 3 In ogni caso l'acquirente non puo' ripetere il prezzo nei confronti dei creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa di evizione non era opponibile. 5 La legge attribuisce al compratore una particolare tutela per il caso in cui sia privato del godimento del bene acquistato o ne subisca una limitazione, per effetto di diritti che terzi facciano valere sulla res. Al riguardo vanno distinte varie ipotesi: - Evizione totale: essa allude alla situazione del compratore che sia rimasto soccombente nel giudizio instaurato contro di lui da un terzo che abbia rivendicato la proprietà del bene. Il compratore convenuto in giudizio da un terzo che vanti dei diritti sul bene ha l’onere di chiamare in causa il venditore, in quanto quest’ultimo potrebbe essere in grado di fornire le prove necessarie per dimostrare che l’azione intentata dal terzo è infondata. Del pari il compratore perde il diritto alla garanzia se riconosce spontaneamente il diritto affermato dal terzo, a meno che sia in grado di provare che “non esistevano ragioni sufficienti per impedire l’evizione”. Il compratore cha abbia ragione di temere che la cosa possa essere rivendicata da terzi può sospendere il pagamento del prezzo, a meno che il pericolo gli fosse già noto al momento della vendita. La garanzia per evizione costituisce une effetto naturale del negozio; siccome la garanzia è predisposta nell’interesse del compratore, questi può rinunziarvi o contentarsi di una garanzia minore, come può pattuire che ne derivino effetti più gravi; - Evizione parziale: se l’evizione è soltanto parziale, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto qualora debba ritenersi che non avrebbe acquistato la cosa senza la parte per la quale ha subito l’evizione; altrimenti può ottenere solo una riduzione del prezzo, salva in ogni caso l’azione per il risarcimento dei danni qualora ignorasse l’altruità parziale della cosa; - Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi. se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto, qualora debba ritenersi che non avrebbe acquistato la cosa se ne fosse stato a conoscenza, oppure una riduzione del prezzo, oltre al diritto al risarcimento dei danni. Art. 2922→Vizi della cosa. Lesione 1 Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa. 2 Essa non puo' essere impugnata per causa di lesione. Nella vendita forzata non vi è la garanzia per i vizi della cosa e no può essere impugnata per lesione Art. 2923→Locazioni 1 Le locazioni consentite da chi ha subito l'espropriazione sono opponibili all'acquirente se hanno data certa anteriore al pignoramento, salvo che, trattandosi di beni mobili, l'acquirente ne abbia conseguito il possesso in buona fede. 2 Le locazioni immobiliari eccedenti i nove anni che non sono state trascritte anteriormente al pignoramento non sono opponibili all'acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione. 3 In ogni caso l'acquirente non e' tenuto a rispettare la locazione qualora il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni. 4 Se la locazione non ha data certa, ma la detenzione del conduttore e' anteriore al pignoramento della cosa locata, l'acquirente non e' tenuto a rispettare la locazione che per la durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato. 5 Se nel contratto di locazione e' convenuto che esso possa risolversi in caso di alienazione, l'acquirente puo' intimare licenza al conduttore secondo le disposizioni dell'art. 1603. 6 La nuova disposizione chiarisce che anche la locazione non avente data certa va rispettata dall'acquirente per la durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato, qualora la detenzione del conduttore sia anteriore al pignoramento. In tal caso, quindi, la certezza della data viene sostituita dalla trasmissione della cosa in godimento al conduttore.Nell'articolo sono previste le seguenti ipotesi: a) Locazioni di mobili (sino ai trent'anni) e locazioni di immobili inferiori ai nove anni: sono opponibili all'acquirente se aventi data certa anteriore al pignoramento, salvo che, trattandosi di mobili non registrati, l'acquirente ne abbia conseguito il possesso in buona fede ; 2) sono opponibili all'acquirente anche se non aventi data certa per la durata stabilita, se la detenzione del conduttore è anteriore al pignoramento della cosa beata ; 3) non sono opponibili qualora il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni b) Locazioni ultranovennali di immobili: sono opponibili se trascritte anteriormente al pignoramento. L'ultima parte dell'articolo dichiara valide le clausole, apposte al contratto di locazione, in cui sia convenuto che il contratto medesimo si sciolga in caso di alienazione. In tale ipotesi l'acquirente potrà intimare licenza al conduttore, a norma dell'art. 1603 ; in questo caso non gli spetta il risarcimento dei danni, salvo patto contrario. Art. 2924→Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti 1 Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti non sono opponibili all'acquirente, salvo che si tratti di cessioni o di liberazioni eccedenti il triennio e trascritte anteriormente al pignoramento o si tratti di anticipazioni fatte in conformita' degli usi locali. La norma stabilisce la necessaria opponibilità all'acquirente di cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti, proponendo una evidente disparità di trattamento rispetto alla disciplina richiamata per il creditore pignorante. La scelta in questione, secondo la prevalente corrente di pensiero dei giudici della Suprema Corte, è fondata sull'opportunità di opporre al soggetto aggiudicatario solamente gli atti sottoposti a pubblicità e in ogni caso conoscibili dal punto di vista giuridico, soprattutto in virtù della mancanza di qualsiasi reale approccio con il debitore da parte del medesimo. Art. 2925→Norme applicabili all'assegnazione forzata 1 Le norme concernenti la vendita forzata si applicano anche all'assegnazione forzata, salvo quanto e' disposto negli articoli seguenti. L’assegnazione forzata segue le vendita forzata (vedi art precedenti) Art. 2926→Diritti dei terzi sulla cosa assegnata 1 Se l'assegnazione ha per oggetto beni mobili, i terzi che ne avevano la proprieta' possono, entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione, rivolgersi contro l'assegnatario che ha ricevuto in buona fede il possesso, al solo scopo di ripetere la somma corrispondente al suo credito soddisfatto con l'assegnazione. La stessa facolta' spetta ai terzi che avevano sulla cosa altri diritti reali, nei limiti del valore del loro diritto. 2 L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore, ma si estinguono le garanzie prestate da terzi. La norma in esame è finalizzata ad offrire adeguata tutela ai terzi che possano vantare dei diritti sui beni mobili nel frattempo assegnati attraverso la procedura forzata. Ad esempio se l'assegnatario di un autoveicolo, in esito ad espropriazione forzata, ha diritto di pretendere 7
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