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Tutto sul processo esecutivo, Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

Il documento è semplice e completo del processo esecutivo. I manuali di base utilizzati sono il Mandrioli minor ed il Luiso. Il compendio è stato realizzato per l'esame orale d'avvocato, nell'anno 2019, ed aggiornato per l'orale del concorso in magistratura, nell'anno 2020. Risulta sicuramente utile anche per il positivo superamento di un esame universitario.

Tipologia: Sintesi del corso

2020/2021

In vendita dal 29/12/2020

francescag941
francescag941 🇮🇹

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Scarica Tutto sul processo esecutivo e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! 1 Il processo esecutivo Compendio semplice e completo - aggiornato a dicembre 2020 Utile per: ✓ Esami universitari ✓ Esame di abilitazione alla professione forense ✓ Concorsi pubblici Manuali di riferimento: MANDRIOLI minor e LUISO Indice sintetico Il processo di esecuzione nei suoi aspetti generali ............................................................................................. 2 Gli atti preparatori del processo di esecuzione forzata ..................................................................................... 6 L’espropriazione forzata in generale .................................................................................................................. 10 L’esecuzione diretta o in forma specifica .......................................................................................................... 31 Le opposizioni nel processo esecutivo. ............................................................................................................. 33 Sospensione ed estinzione del procedimento esecutivo ................................................................................. 37 2 Capitolo I Il processo di esecuzione nei suoi aspetti generali 1. Schema della disciplina del processo di esecuzione. La disciplina normativa relativa all’esecuzione forzata è racchiusa all’interno del Libro III del codice di procedure civile, intitolato – per l’appunto – “Del processo di esecuzione”. Le disposizioni ivi contenute disciplinano e descrivono la serie degli atti attraverso i quali si articolano i procedimenti volti alla realizzazione della c.d. tutela esecutiva. Si tratta di prescrizioni che vanno, ovviamente, coordinate con la disciplina dettata dal Libro I che, come spiegato, detta le disposizioni generali del processo civile. Il Libro III è articolato in sei titoli: 1. Del titolo esecutivo e del precetto; 2. Dell’espropriazione forzata; 3. Dell’esecuzione per consegna o per rilascio; 4. Dell’esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare; 5. Delle opposizioni; 6. Della sospensione e dell’estinzione del processo Occorre, inoltre, ricordare che, sullo sfondo della disciplina processuale oggetto della presente trattazione si collocano quell’insieme di norme dettate dal Libro VI del codice civile che, sotto il profilo della funzione e del risultato, delineano la c.d. tutela esecutiva. Il riferimento è in particolare alle regole contenute nel capo II del titolo IV del Libro VI c.c. intitolato “della esecuzione forzata” (artt. 210 ss c.c.). Tale capo è suddiviso in due sezioni: la prima dedicata all’espropriazione; la seconda alla tutela in forma specifica. 2. L’attività giurisdizionale esecutiva nel quadro della tutela giurisdizionale. L’attività giurisdizionale esecutiva concorre – unitariamente alle ulteriori forme di tutela – alla realizzazione giurisdizionale dei diritti. La tutela apprestata dal processo di cognizione potrebbe risultate, infatti, insufficiente per il titolare del diritto. Si pensi al caso del creditore che ottenga una sentenza di condanna nei confronti del debitore convenuto il quale, tuttavia, ometta di dare ottemperanza alla statuizione giudiziali. In tali casi occorre una tutela ulteriore – la tutela esecutiva, per l’appunto – consistente nell’attuazione materiale coattiva di quel che risulta dall’accertamento contenuto nel titolo esecutivo (nell’esempio la sentenza di condanna). L’accertamento è quindi il punto di partenza del processo esecutivo che risulta, pertanto, connesso al processo di cognizione sotto il profilo funzionale ma è del tutto autonomo sul piano strutturale. Il processo esecutivo ha infatti struttura propria ed è introdotto da una domanda specifica ed autonoma. 3. Il processo esecutivo. Caratteristiche e principi. La struttura del processo esecutivo varia a seconda delle diverse esigenze proprie dell’attuazione di varie di diritti sostanziali e delle modalità prescelte per la tutela. Tratto comune a tutti i procedimenti che si realizzano è la posizione di centralità dell’organo esecutivo – l’ufficiale giudiziario – al quale il creditore procedente si rivolge perché dia attuazione al diritto. Questi è deputato dall’ordinamento a realizzare quelle operazioni che servono alla materiale realizzazione del diritto fatto valere e che sono compiute sotto la direzione e il controllo del giudice. Nel processo esecutivo operano alcuni dei principi che caratterizzano il giudizio di cognizione. Come quest’ultimo il processo esecutivo è improntato ai principi della domanda, dell’impulso di parte e 5 2.1. Nel caso dell’espropriazione presso terzi: - Art. 26 bis comma 1: quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. - Art. 26 bis comma 2: Fuori da questi casi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede; Legittimazione processuale: valgono le regole generali dettate dagli artt. 75 ss. c.p.c.  Presupposti speciali: si tratta, come detto, di presupposti specifici del procedimento esecutivo e con essi si intende fare riferimento alla necessità che l’azione sia preceduta da due attività (art. 47 c.p.c.): a. notificazione del titolo esecutivo; b. notificazione del precetto. . I difensori nel processo esecutivo. Gli atti conclusivi del processo esecutivo. Le spese dell’esecuzione forzata. Sul punto valgono le regole generali dettate dal libro I del codice di rito. Occorre, soltanto, considerare come nella generalità dei casi il patrocinio del debitore non è assunto da un difensore atteso che – salvi i casi di opposizioni – gli atti sono compiuti generalmente dal solo creditore. Il debitore subisce le azioni e per questo, qualora non debba compiere atti, non ricorre al patrocinio di un difensore. Quanto agli atti conclusivi del procedimento si rileva come gli stessi non acquisiscano l’attitudine della cosa giudicata in quanto si tratta nella maggior parte dei casi di attività e non di provvedimenti giudiziari. In relazione alle spese legali valgono le regole generali che comportano la liquidazione delle spese a carico della parte soccombente che, in caso di esito positivo della procedura, coincide con il debitore il quale non adempiendo spontaneamente al titolo ha reso necessaria l’attività esecutiva. Valgono le regole generali in caso di giudizi di opposizione che, come si vedrà, introducono procedimenti di cognizione e pertanto sono assoggettati alle medesime regole. 6 Capitolo II Gli atti preparatori del processo di esecuzione forzata 9. Il titolo esecutivo nella sua disciplina positiva. I suoi diversi tipi. Occorre prendere le mosse dalla disposizione contenuta nell’art. 474 c.p.c. che si riporta L'esecuzione forzata (c. 2910 ss.) non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Sono titoli esecutivi: 1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva (v. p.c. 179, 185, 186-bis , 186-ter , 186-quater , 199, 263, 411 ss., 4203 , 423, 431, 447, 586, 642, 647, 664 ss., 696- bis , 708, 814 ss., 825; att. p.c. 53, 107, 109, 177, 189, 191, 195); 2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali (l. camb. 63, 104), nonché gli altri titoli di credito (l. ass. 55, 118) ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia; 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli (c. 2699 ss.). L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai nn. 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'art. 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al n. 2) del secondo comma . La disposizione precisa, in primo luogo, che il titolo esecutivo deve far riferimento ad un diritto certo, liquido ed esigibile: a. liquidità: vuol dire che il credito deve essere espresso in misura determinata, con esclusione quindi dei crediti espressi in modo generico; b. esigibilità: vuol dire che l’eventuale condizione deve essersi già realizzata e il termine già scaduto; c. certezza: è in certa misura conseguenza stessa del titolo esecutivo che, come spiegato, è il documento che contiene un accertamento o meglio quel tipo di accertamento che l’ordinamento ha ritenuto dotato di certezza tale da consentire l’attribuzione della qualità di titolo esecutivo al documento. Il secondo comma dell’art. 474 distingue tra: - Titolo esecutivi giudiziali: n. 1 - Titoli esecutivi non giudiziali: nn. 2 e 3. Titoli esecutivi giudiziali: a. Sentenze: sono soltanto le sentenze di condanna e non quelle di accertamento o costitutive. Tali sentenze sono per legge immediatamente esecutive e pertanto possono essere portate in esecuzione senza bisogno di attendere il passaggio in giudicato. Se la sentenza viene riformata la stessa perderà efficacia esecutiva. Si realizzano, in tal caso, gli effetti riflessi esterni della sentenza di impugnazione ai sensi dell’art. 336, comma 2, c.p.c. b. Altri provvedimenti: vanno ricompresi tutti i provvedimenti ai quali la legge conferisce efficacia esecutiva: 1. decreto ingiuntivo; 2. ordinanza di convalida di licenza o di sfratto; 3. ordinanza emessa all’esito procedimento 702 bis c.p.c.; 4. ordinanza di separazione ex art. 708 c.p.c. 5. ordinanze ex art. 186 bis, 186 ter, 186 quater c.p.c.; 6. verbali di conciliazione giudiziale 7 Titoli esecutivi stragiudiziali: si tratta di titoli che si formano sul piano negoziale e ai quali la legge conferisce il medesimo valore giuridico (ai fini dell’esecuzione) attribuito ai titoli di formazione giudiziale. a) scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute; b) cambiali (l. camb. 63, 104); c) altri titoli di credito (l. ass. 55, 118) ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia; d) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli (c. 2699 ss.). Per l’esecuzione forzata per consegna o per rilascio è necessario disporre di uno dei titoli esecutivi indicati ai nn. 1 e 3 (non sono, pertanto idonei i titoli di cui al n. 2). Inoltre, l’art. 474, comma 3, precisa che il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'art. 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al n. 2) del secondo comma: ciò in quanto normalmente dette scritture non restano presso il pubblico ufficiale autenticate). Titoli esecutivi europei. In ultimo, occorre evidenziare come secondo gli artt. 280 e 299 del Trattato sul funzionamento dell’Unione l’efficacia di titolo esecutivo spetta anche alle decisione di talune istituzioni dell’Unione ed in particolare: - sentenze della Corte di Giustizia; - Gli atti del Consiglio, della Commissione o della Banca centrale europea che comportano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario. Sono inoltre dotati di efficacia esecutiva il titolo esecutivo europeo (T.E.E. – regolamento UE 21 aprile 2004, n. 805), e il provvedimento ingiuntivo europeo (I.P.E. – regolamento UE 12 dicembre 2006, n. 1896). 10. La spedizione in forma esecutiva. L’efficacia del titolo e la successione nel processo esecutivo. L’art. 475, comma 1, c.p.c. dispone: “Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti”. Tale formula è indicata dall’art. 475, comma 3 (« Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti ») e deve essere apposta da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia. Al di sopra della formula si appone l’intestazione « Repubblica italiana - In nome della legge ». I provvedimenti indicati dall’art. 475 c.p.c. possono essere portati in esecuzione solo se provvisti di tale formula (c.d. spedizione in formula esecutiva). La spedizione in formula esecutiva può effettuarsi su un’unica copia, salvo giusto motivo. In quest’ultimo caso “le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell'ufficio che l'ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu formato” (art. 476 c.p.c.). L’art. 475 delimita, inoltre, la legittimazione attiva dell’azione esecutiva prevedendo “La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita”. 10 Termini per iniziare l’azione esecutiva L’efficacia dell’atto di precetto è limitata ai 90 gg. successivi alla notificazione. Secondo l’art. 481 c.p.c. il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione (perenzione del precetto). In tal caso, il creditore dovrà procedere alla rinnovazione della notifica dell’atto di precetto (ma non del titolo esecutivo). Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell’art. 627 c.p.c. (v. infra). L’azione esecutiva può essere iniziata entro 90 gg. dalla notifica ma solo che siano decorsi 10 gg. dalla stessa. Questo termine dilatorio serve a consentire al debitore di adempiere spontaneamente al pagamento. Come anticipato, l’art. 482 c.p.c. prevede che non si possa iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso; Tuttavia, su istanza di parte, “il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o un giudice da lui delegato, se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l'esecuzione immediata, con cauzione o senza. L'autorizzazione è data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell'ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi”. Il termine dilatorio è molto più lungo quanto debitore esecutato sia la pubblica amministrazione. In tal caso i termini sono elevati a 120 gg. dalla notifica del titolo esecutivo. Tale disposizione di favor per l’amministrazione è dettata dal numero ingente di pagamenti che la stessa è tenuta ad eseguire. La notifica del precetto prima del decorso dei 120 gg. comporta la nullità del precetto stesso (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza 14 gennaio 2009, n. 590): come è espressamente previsto dalla norma (art. 14 D.L. 669/1996), prima che sia trascorso il termine dilatorio di 120 gg dalla notifica del titolo esecutivo, il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto. Nb: La notificazione del titolo esecutivo e dell'atto di precetto deve avvenire presso l'ufficio amministrativo debitore a pena di nullità (come disposto dagli artt. 480 ult. comma c.p.c. e 144 c.p.c) e non presso l'Avvocatura dello Stato. Capitolo III L’espropriazione forzata in generale Sezione prima L’espropriazione forzata in generale 13. Nozione e forme dell’espropriazione. L’art. 2910, comma 1, c.p.c. prevede: “Il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile”. Funzione: l’esecuzione forzata non interviene per stabilire autoritativamente quali comportamenti siano leciti e quali siano doverosi, ma ha lo scopo procurare la soddisfazione di diritti correlati ad obblighi non adempiuti, dando per scontata l’esistenza di tali diritti e obblighi. Sugli effetti delle misure giurisdizionali esecutive, dunque, non si forma giudicato. Cognizione dell’ufficio esecutivo: l’ufficio esecutivo si muove accertando preventivamente la sussistenza dei presupposti per la propria attività, sulla base di una “cognizione” non assimilabile a quella del giudizio dichiarativo, in quanto priva di carattere decisorio. Infatti, l’ufficio non è chiamato ad emettere una statuizione sul modo di essere della realtà sostanziale sulla quale la misura esecutiva va 11 ad incidere, in quanto a tal fine è sufficiente la statuizione contenuta nel titolo esecutivo. Tuttavia, se il debitore esecutato o un terzo intendono contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, devono dare impulso ad un processo dichiarativo al fine di operare un accertamento su tale diritto, che è estraneo al processo esecutivo (v. infra). L’espropriazione è quindi la modalità attraverso la quale il creditore consegue in forma coattiva quanto a lui dovuto e può avere ad oggetto: 1) beni mobili presso il debitore; 2) beni mobili o crediti del debitore detenuti da terzi (espropriazione presso terzi); 3) beni immobili. Spetta al creditore decidere come procedere esecutivamente. Il codice non detta infatti alcuna prescrizione sul punto se non quella di cui all’art. 2911 c.c. secondo la quale “Il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno. Non può parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall'ipoteca. La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni”. Ad eccezione di questi casi la scelta è quindi totalmente rimessa al creditore che potrà anche cumulare più azioni esecutive se necessario per il soddisfacimento del credito. Va poi fatto salvo quanto previsto dall’art. 483 c.p.c. “Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina. Se è iniziata anche l'esecuzione immobiliare, l'ordinanza è pronunciata dal giudice di quest'ultima”. Regole particolari e specifiche valgono per la c.d. esecuzione esattoriale ed ossia l’esecuzione dei crediti dello Stato e degli altri enti pubblici. Per tali crediti valgono, infatti, modalità specifiche di esecuzione che sono svolte dal concessionario della riscossione. 14. Il giudice dell’esecuzione e i suoi provvedimenti. L’art. 484, comma 1, prevede che l’espropriazione sia diretta da un giudice. L’ordinamento conferisce, pertanto, ad un magistrato appositamente designato il compito di sovrintendere al procedimento esecutivo. Tale giudice è nominato dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione. E’ comunque pressoché generale l’organizzazione del Tribunale di apposite sezioni esecuzione a cui sono assegnati dei magistrati deputati a tali funzioni. Al giudice dell’esecuzione si applicano al giudice le disposizioni degli articoli 174 e 175, relativa alla disciplina dell’immutabilità del giudice istruttore e dei poteri direttivi e ordinatori del procedimento. Tale disposizione opera quindi un’assimilazione tra giudice istruttore e giudice dell’esecuzione che è ribadita anche dall’art. 487 c.p.c. in materia di forma dei provvedimenti del giudice. Secondo tale disposizione “salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finché non abbia avuto esecuzione. Per le ordinanze del giudice dell'esecuzione si osservano le disposizioni degli articoli 176 e seguenti in quanto applicabili e quella dell'articolo 186”. La disposizione opera un rinvio alle regole in materia di provvedimenti del giudice dettati per il giudice istruttore. 12 Va tuttavia notato come tale assimilazione non possa ovviamente estendersi alle funzioni. La funzione del giudice dell’esecuzione è difatti – e diversamente da quanto accade per il giudice istruttore – una funzione per lo più ordinataria, non risolvendo alcuna controversia. 15. Il fascicolo dell’esecuzione, la designazione del giudice e le modalità generali delle udienze e degli atti; la pubblicità degli avvisi. Il fascicolo dell’esecuzione è regolato dall’art. 488 che impone al cancelliere di formare per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati. All’interno del fascicolo va depositato l’originale del titolo esecutivo, salva autorizzazione del presidente del tribunale competente per l'esecuzione o del giudice dell'esecuzione stessa ad allegarne una copia autentica. Nel corso del procedimento di esecuzione il giudice – quando previsto dalla legge o quando lo ritenga necessario può disporre l’audizione delle parti interessate fissando apposita udienza con decreto comunicato dal cancelliere (art. 485). Quanto alle domande e alle istanze della parti l’art. 486 c.p.c. prevede che queste siano proposte al giudice dell'esecuzione oralmente all’udienza - se la legge non dispone altrimenti – oppure con ricorso da depositarsi in cancelleria negli altri casi. Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di precetto; quelle ai creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella domanda d'intervento. In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione. In ordine alla pubblicità degli avvisi vi sono apposite previsioni dettate dall’art. 490 c.p.c., che disciplina la pubblicità sul Portale delle vendite pubbliche gestito dal Ministero della Giustizia. Inoltre, in caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì inserito in appositi siti internet almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto. Infine, anche su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo il giudice può disporre inoltre che l'avviso sia inserito almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali o che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. 16. Il pignoramento: funzioni ed effetti. • L’espropriazione forzata inizia con il pignoramento (art. 491). • Nell’ipotesi di espropriazione delle cose soggette a pegno o ad ipoteca, invece, l’art. 502 permette al creditore di chiedere l’assegnazione o la vendita senza procedere a pignoramento, con decorrenza dei termini previsti per la relativa richiesta direttamente dalla notifica del precetto; La funzione del pignoramento è quella di vincolare i beni oggetto dell’azione esecutiva alla soddisfazione del credito. Inoltre, il pignoramento rende inefficaci nei confronti dei creditori procedenti ed intervenuti gli atti di disposizione sui beni posti in essere dal debitore, secondo le regole di cui all’art. 2914 c.c. e fatti comunque salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri (art. 2913 c.c.). 15 4. Ottenuta l’autorizzazione l’u.g. accede a tutte le banche dati delle pa, o quelle alle quali queste possano accedere (registri immobiliari e dei beni mobili registrati, anagrafe tributari, archivio dei rapporti finanziari, banche dati degli enti previdenziali). Dalla indagine si ricaverà l’esistenza di elementi di attivo su cui soddisfarsi. 5. Individuati gli elementi di attivo, l’ug. può procedere all’immediato pignoramento degli stessi oppure indicarli al creditore affinché questi faccia una scelta fra i più elementi attivi. NB. Se l’ufficiale giudiziario non è dotato delle strutture tecniche necessarie, il creditore può ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le info necessarie (art. 155 quinquies disp. att. c.p.c.). Pignoramenti su istanza di più creditori (art. 493 c.p.c.). I creditori possono con un unico atto pignorare il medesimo bene. Inoltre, il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori. In ogni caso, il pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in unico processo. Le modalità con cui l’ufficiale giudiziario deve procedere sono individuate agli articoli 523 e 524 per i beni mobili e agli articoli; all’art. 550 per il pignoramento sui crediti e all’art. 561 c.p.c. per il pignoramento immobiliare. Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario (art. 494 c.p.c.). Al fine di evitare il pignoramento il debitore può: a) versare nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore; all'atto del versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata, con autonoma azione ex art. 2033 c.c. → in questo modo il debitore evita il pignoramento tout court b) depositare nelle mani dell'ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro eguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi→ in questo modo, il debitore evita che siano pignorati determinati beni, spostando il vincolo di indisponibilità dal bene alla somma di denaro consegnata. Il pignoramento, dunque, prosegue il suo corso ed il debitore potrà cautelarsi con l’opposizione all’esecuzione. Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) Il debitore può inoltre ottenere in qualunque momento anteriore alla vendita la conversione del pignoramento sostituendo al bene pignorato una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. L’istanza di conversione può proporsi un’unica volta e deve essere accompagnata dal deposito di una somma non inferiore ad un SESTO dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti. La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti e con possibilità di disporre la rateizzazione dei versamenti. In particolare, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di quarantotto mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell'articolo 510, al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore 16 Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece. I beni sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera somma. Riduzione del pignoramento (art. 496 c.p.c.). Su istanza del debitore o anche d'ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento. Cessazione dell'efficacia del pignoramento (art. 497 c.p.c.). Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi 45 giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita. 18. L’intervento dei creditori dell’espropriazione forzata. Nel procedimento di espropriazione forzata avviato da un creditore possono intervenite altri creditori che, in tal modo, parteciperanno al riparto del ricavato della vendita dei beni pignorati, salvi i legittimi diritti di prelazione. Fino alla riforma del 2006 tutti i creditori avevano la possibilità di intervenire nell’esecuzione aperta da uno di essi per chiedere la soddisfazione di un loro credito; invece, l’art. 499 come modificato limita l’intervento a: a) chi ha titolo esecutivo (anche successivo al pignoramento); b) chi, al momento del pignoramento, ha un credito garantito da pegno, da prelazione iscritta o da sequestro; c) chi, al momento del pignoramento, è titolare di un credito risultante dalle scritture contabili previste dall’art. 2214 c.c. Ai sensi dell’art. 498 c.p.c. debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri. In tal caso il creditore deve notificare, entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate. Senza la prova dell’avvenuta notificazione dell’avviso, il giudice non può procedere sull'istanza di assegnazione o di vendita. L’intervento si compie con il deposito di un ricorso che, ai sensi dell’art. 499, deve indicare: a. il credito e il titolo di esso; b. la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata; c. la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione; d. in caso di intervento per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabile, deve allegarsi l'estratto autentico notarile delle medesime scritture. Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l’udienza di vendita o di assegnazione o anche in occasione dell’udienza medesima. Il giudice deve fissare udienza alla quale partecipano i creditori e il debitore che deve dichiarare quale crediti riconosce. Dato che l’udienza è funzionale al riconoscimento dei crediti, è necessaria la partecipazione soltanto dei creditori privi di titolo esecutivo. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo. 17 - I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l'intero ovvero limitatamente alla parte del credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale. -I creditori intervenuti i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto all'accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza di cui al presente comma, l'azione necessaria ad ottenere un titolo esecutivo. Nel processo esecutivo, dunque, è possibile procedere a pignoramenti successivi o ad interventi nell’esecuzione da altri iniziata. Es. Caio sottopone un bene immobile di Tizio a pignoramento. Dopo il pignoramento, ma prima della vendita del bene, Sempronio, altro creditore di Tizio, munito di titolo esecutivo, deve scegliere se limitarsi a intervenire nel processo in corso (attività più semplice e meno costosa) oppure effettuare un pignoramento successivo dello stesso bene. Qual è la differenza? 1) Ipotesi di semplice intervento. i. Se l’esecuzione iniziata da Caio e nella quale Sempronio è intervenuto puramente e semplicemente va in porto, Sempronio parteciperà alla distribuzione del ricavato della vendita forzata del bene pignorato. ii. Se il pignoramento effettato da Caio viene caducato, perché ad es. dichiarato nullo o perché privo di idoneo titolo esecutivo, il processo non può andare avanti. Sempronio subisce la stessa sorte di Caio e deve iniziare di nuovo l’espropriazione. Si tratta di un pregiudizio di tipo processuale, in quanto il creditore intervenuto deve notificare titolo esecutivo e precetto al debitore e procedere ad un nuovo pignoramento ritardando la sua soddisfazione. MA! Se il debitore esecutato pone in essere un’alienazione, allora Sempronio subirà un pregiudizio anche sostanziale della caducazione del pignoramento. L’atto di alienazione non è opponibile una volta che il pignoramento sia caducato. In questo caso, il creditore intervenuto non potrà instaurare un nuovo processo esecutivo sullo stesso bene impeditogli dall’alienazione e subirà un pregiudizio di tipo sostanziale dalla caducazione del pignoramento. 2) Ipotesi di successivo pignoramento. In questo caso la caducazione degli effetti del primo pignoramento non pregiudica Sempronio che avrà un suo pignoramento. Dal punto di vista processuale non riceve alcun pregiudizio; dal punto di vista sostanziale, sono a lui inopponibili gli atti compiuti dopo il proprio pignoramento successivo. La scelta tra i due strumenti è rimessa a Sempronio che deve valutare l’affidabilità di Caio. NB. Il secondo pignoramento ha gli effetti ordinari di un pignoramento, ma vale anche quale intervento nell’esecuzione in corso. La scelta tra i due strumenti, tuttavia, è preclusa ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 524 cpc nel caso in cui il pignoramento successivo sia compiuto dopo l’udienza di assegnazione o vendita del medesimo bene, nell’ambito del primo pignoramento → in tal caso, il secondo pignoramento ha ex lege gli effetti di un intervento tardivo rispetto a quel bene, mentre, se colpisce altri beni, per questi ha luogo separato processo. Nb: quanto detto finora vale per tutti i casi di caducazione per un vizio proprio dell’atto di pignoramento o per la carenza originaria di titolo esecutivo, ma non vale in quelle ipotesi nelle quali il titolo esecutivo viene meno con efficacia ex nunc (es. il credito del creditore pignorante viene adempiuto). Infatti, le SSSU 2014 hanno affermato che, nei casi di titolo esecutivo originariamente esistente, le vicende relative allo stesso che ne producono la sopravvenuta inefficacia non impediscono la prosecuzione del processo esecutivo da parte del creditore intervenuto munito di titolo 20 biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato; 3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente; 4) [abrogato]; 5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio; 6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in genere gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione; 7) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali; 8) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli - B. Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, possono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il giudice dell'esecuzione, su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o può anche permetterne l'uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione. Le stesse disposizioni il giudice dell'esecuzione può dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo. Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro. L’ufficiale giudiziario – individuate le cose da pignorate – rivolge al debitore l’invito a non sottrarre le stesse alla garanzia del credito. Il denaro, gli oggetti preziosi e i titoli sono consegnanti al cancelliere del Tribunale per il deposito. Gli altri beni possono essere trasportati in un deposito su istanza del creditore oppure lasciati dove si trovano. In quest’ultimo caso l’u.g. nomina un custode dei beni (art. 518 c.p.c.). Le operazioni effettuate sono descritte in un processo verbale che viene depositato in cancelleria unitamente al titolo esecutivo e al precetto. A quel punto, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione, entro 15 giorni dalla consegna a. la nota di iscrizione a ruolo, b. le copie conformi del verbale di pignoramento c. le copie conformi del titolo esecutivo e del precetto La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini dell’instaurazione del processo esecutivo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di 15 giorni dalla consegna al creditore 21. L’intervento dei creditori nell’espropriazione mobiliare. Nel procedimento di esecuzione mobiliare possono intervenire i creditori muniti di titolo e quelli indicati dall’art. 499 (vedi retro). 21 L’intervento può avvenire non oltre l’udienza di autorizzazione alla vendita o all’assegnazione. Qualora avvenga dopo tale udienza l’intervento deve ritenersi tardivo e comporta che l’interveniente tardivo chirografario possa soddisfarsi unicamente sull’eventuale residuo che rimanga dopo la soddisfazione degli altri creditori. Nb: la limitazione è circoscritta agli intervenienti tardivi sprovvisti di una causa legittima di prelazione, in quanto il momento dell’intervento non può pregiudicare il rispetto dell’ordine legale di soddisfazione dei crediti. 22.Vendita (anche con modalità telematiche), assegnazione e distribuzione nel procedimento di espropriazione mobiliare. Come si è visto in precedenza, il primo atto di impulso processuale consiste nell’istanza di vendita o di assegnazione del bene. A seguito di tale istanza il giudice dell’esecuzione fissa l’udienza per l’audizione della parti, salvo il caso della c.d. piccola espropriazione (valore dei beni non superiore a 20.000 euro – art. 525). In quest’ultimo caso può procedersi direttamente alla vendita o all’assegnazione, purché non siano intervenuti altri creditori. All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle. Due possibili sviluppi: 1. Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita. 2. Se vi sono opposizioni il giudice dell'esecuzione le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita. I modi di vendita sono essenzialmente due, la vendita senza incanto o a mezzo commissionario e la vendita all’incanto. Il legislatore con la riforma del 2015 ha privilegiato la prima forma di vendita, senza abrogare la vendita all’incanto. Infatti, ai sensi dell’art. 503, comma 2, l’incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell’art. 568 per i beni immobili e dell’art. 518 e 540 bis per i beni mobili. Nb: è stata la riforma del 2016 ad estendere il principio per cui la vendita deve avvenire di norma senza incanto anche ai beni mobili, dato che nella pratica è assai difficile che il valore presumibile di vendita sia superiore alla metà rispetto a quello stimato. 1. Vendita a mezzo commissionario (artt. 532-533): consiste nell’affidare la vendita del bene mobile, previamente stimato da un esperto, per un prezzo minimo stabilito dal giudice, ad un soggetto il quale lo vende a trattativa privata attraverso un contratto che egli stipula con l’acquirente. L’incarico è normalmente conferito all’istituto vendite giudiziarie e può essere affidato a un soggetto diverso solo se si tratta di beni con caratteristiche peculiari che consigliano di rivolgersi a un commerciante specializzato nel settore. La liquidazione avviene con un atto che ha la natura, le caratteristiche e gli effetti di un ordinario atto negoziale di compravendita di un bene mobile. L’atto traslativo è delegato ad un terzo e il processo esecutivo reperisce gli effetti. Il commissionario ha diritto ad un compenso che stabilisce il giudice stesso. In base alla riforma 2015-16, il giudice, con il provvedimento di vendita deve fissare i termini per l’esperimento di non più di tre tentativi di vendita, stabilendo anche i criteri per i ribassi→ entro un termine finale di 6 mesi, il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. In caso di vendita infruttuosa, il giudice deve disporre la chiusura anticipata del processo esecutivo. 22 2. Vendita su delega dei beni mobili registrati (artt. 534-bis e 534 ter): il giudice può delegare le operazioni di vendita, con incanto o senza incanto, all’istituto vendite giudiziarie o a un professionista iscritto nell’apposito elenco tenuto presso il tribunale. Il procedimento ha la stessa disciplina di vendita su delega degli immobili. L’art. 534 ter prevede che quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà il professionista delegato o il commissionario possono rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del professionista o del commissionario con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Contro il provvedimento di sospensione è ammesso il reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies. 3. Vendita all’incanto (artt. 534-537): può essere affidata al cancelliere, o all’ufficiale giudiziario o ad un istituto all’uopo autorizzato, ma di solito viene affidata agli istituti vendite giudiziarie. Viene stabilito un prezzo minimo per l’incanto, viene fissata la data dell’incanto e nei gg precedenti l’incaricato si reca a ritirare i beni mobili dal custode, in quanto la vendita avviene in presenza del bene. L’aggiudicazione è fatta al miglior offerente. L’acquirente paga il prezzo e si porta via il bene e il soggetto incaricato della vendita versa all’esecuzione il ricavato, trattenendosi il compenso che per legge gli spetta. Nb: il trasferimento della proprietà avviene soltanto al momento del pagamento del prezzo. 4. Vendita all’incanto fallita (art. 538): se non si trova nessuno che offra il prezzo minimo di stima si procede a: i. L’assegnazione del bene, su richiesta di uno o più creditori per il valore di stima determinato; ii. Se nessuno richiede l’assegnazione, l’incaricato effettua una seconda vendita all’incanto ad un prezzo base inferiore al 20% rispetto al precedente. Questa vendita non può essere disposta per gli oggetti d’oro e d’argento, che devono essere coattivamente assegnati ai creditori per il loro valore intrinseco. L’aggiudicatario del bene deve versare il prezzo alla procedura; successivamente si procede al riparto tra i vari creditori ai sensi del piano di riparto concordato (art. 542 c.p.c.) o, in caso di mancanza di accordo, in base alla distribuzione giudiziale ordinata dal giudice su istanza di un creditore, secondo i diritti di prelazione e quindi secondo un criterio di proporzionalità. L’art. 540 Bis c.p.c. prevede che quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell'ultimo comma ad autorizzare l’integrazione del pignoramento con nuovi beni del patrimonio del debitore. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l’estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita. Sezione terza L’espropriazione mobiliare presso terzi 23.L’atto di pignoramento dei crediti del debitore e delle cose detenute dal terzo. 25 per la vendita di cose mobili. Unitamente al credito verranno trasferite le eventuali garanzie reali che assistano il credito – art. 554 c.p.c. 26 Sezione quarta L’espropriazione immobiliare 26. Il pignoramento immobiliare. La circostanza che il bene pignorato sia un bene immobile dà luogo a particolari esigenze che impongono una specifica disciplina di tale forma di esecuzione. In primo luogo, la scelta del bene da pignorare non è rimessa all’ufficiale giudiziario, ma al creditore procedente che dovrà indicare esattamente l’immobile del debitore che intende pignorare. Tale indicazione serve sia per le attività dell’ufficiale giudiziario che per la trascrizione dell’atto sui registri immobiliari. L’art. 555 c.p.c prevede che il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal Codice civile per l'individuazione dell'immobile ipotecati, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Immediatamente dopo la notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell'atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari, che trascrive l'atto e gli restituisce una delle note. La trascrizione può essere effettuata anche dal creditore procedente. Eseguito il pignoramento l’u.g. dovrà depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione l'atto di pignoramento e, appena possibile, la nota di trascrizione. Il creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo e il precetto entro 15 giorni dal pignoramento e, nel caso abbia provveduto alla trascrizione, la nota. Custodia del bene. Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso. Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore. Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti. Inoltre, il giudice può nominare custode sia la persona incaricata delle operazioni di vendita o l'istituto vendite giudiziarie. Inoltre, il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. 27. L’intervento dei creditori nell’espropriazione immobiliare. Sono legittimati all’intervento i creditori indicati dall’art. 4. Ai sensi degli articoli 564 e seguenti, occorre distinguere tra: A. creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita: questi partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti; B. creditori chirografari tardivi - intervenuti oltre l'udienza per l’autorizzazione alla vendita: concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che residua dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza. C. creditori privilegiati tardivi: concorrono alla distribuzione nel rispetto delle cause di prelazione, sempre che intervengano prima della distribuzione delle somme ricavate dalla vendita. 27 2. La vendita nell’espropriazione immobiliare. La vendita del bene immobile pignorato va chiesta con ricorso al giudice dell’esecuzione. Unitamente all’istanza il creditore procedente deve, entro 60 gg., depositare i documenti relativi alla situazione catastale, ipotecaria e urbanistica prescritti dall’art. 567 c.p.c Tale documentazione serve al giudice per stabilire il valore dell’immobile che può essere determinato anche ricorrendo alle valutazioni di un esperto. Se nomina un esperto il giudice lo convoca ad un’udienza per prestare il giuramento e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti. All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle. - Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto. Con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti. Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche. - Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza. Vendita con incanto e senza incanto. La vendita deve effettuarsi senza incanto, salvo il caso in cui abbia esito negativo; in tal caso si procede con incanto. 1. Vendita senza incanto. Il suo meccanismo è molto semplice e consiste nella valutazione da parte del giudice delle offerte fatte pervenire. L’offerta è irrevocabile salvo il caso in cui: a. il giudice ordini l’incanto; b. siano decorsi 120 gg. dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta. L’offerta è presentata in busta chiusa che viene aperta all’udienza (art. 571 cpc). Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti. Se l'offerta è superiore al valore dell'immobile la stessa è senz'altro accolta. Al contrario, se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588. 2. Vendita con incanto In caso di fallimento della vendita senza incanto si procede con il sistema dell’incanto. Il giudice dell'esecuzione, quando ordina l'incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto: 1) se la vendita si deve fare in uno o più lotti; 2) il prezzo base dell'incanto; 3) il giorno e l'ora dell'incanto; 4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l'incanto, nonché le eventuali forme di pubblicità straordinaria; 30 All’udienza fissata dal giudice le parti possono approvare il progetto e raggiungere un accordo per il riparto: in questi due casi il giudice o il delegato ordinano il pagamento. Nel caso di mancato accordo non è possibile procedere ad una determinazione da parte del giudice come avviene nell’esecuzione mobiliare; il progetto costituisce, difatti, la base dell’accordo per cui la mancata approvazione determina contestazione che verrà risolta con un giudizio ordinario di cognizione ex art. 512 c.p.c. Sezione quinta L’espropriazione di beni indivisi e l’espropriazione conto il terzo proprietario 31. L’espropriazione di beni indivisi. L’oggetto di questo tipo di espropriazione è la quota di un bene indiviso. Tale procedura si realizza pertanto quando il procedente sia creditore di uno solo dei comproprietari di un bene. Questa situazione richiede ovviamente il coinvolgimento dei comproprietari; la procedura può risolversi con: a. la separazione; b. la vendita della quota indivisa; c. la divisione del bene La separazione consiste nella divisione in natura parziale del bene secondo la quota di spettanza del bene del debitore esecutato. Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione (artt. 1111 ss. e 713 ss. c.c.; artt. 784 ss c.p.c.). La divisione viene effettuata in un processo ordinario di cognizione e medio tempore l’esecuzione è sospesa. Il procedimento si articola in varie fasi: assificazione, formazione delle quote ed assegnazione delle stesse. Se, invece, il giudice ritiene probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa procede alla vendita della sola quota. 32. L’espropriazione contro il terzo proprietario. Tale forma di espropriazione si realizza quando il proprietario del bene espropriato sia estraneo al rapporto debitorio ma gravato da responsabilità per debito altrui. Tale situazione di verifica: a) quando il bene del terzo sia gravato da pegno, ipoteca, pegno o privilegio con sequela per due possibili ragioni: i. il terzo ha acquistato bene già onerato; ii. il terzo ha fornito garanzia reale per un debito altrui; b) quando l’alienazione del bene acquistato dal terzo sia stata revocata ex art. 2901 c.c. (azione revocatoria). In tali casi è necessario coinvolgere il terzo nel procedimento esecutivo. Per tale motivo l’art. 603 c.p.c. prevede che: ✓ il titolo esecutivo e il precetto siano notificati anche al terzo; ✓ nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare. ✓ il pignoramento e in generale gli atti d'espropriazione si compiono nei confronti del terzo, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di cui acquistare il bene pignorato (art. 579, primo comma). ✓ ogni volta che deve essere sentito il debitore, è sentito anche il terzo. 31 Capitolo IV L’esecuzione diretta o in forma specifica 33. L’esecuzione per consegna o per rilascio. L’esecuzione per consegna o per rilascio è il procedimento che consente al creditore di entrare coattivamente nel possesso del bene. La disciplina processuale dell’istituto di esaurisce in poche disposizioni (artt. 605 – 611 c.p.c.) e può dividersi in regole comuni ad entrambe le procedure, regole per la consegna del bene mobile e regole per il rilascio del bene immobile. Regole comuni ad entrambe le procedure. La prima delle disposizioni di esaminare (art. 605 c.p.c.) prevede che il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili debba contenere anche la descrizione sommaria dei beni stessi. Inoltre, se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l'intimazione va fatta con riferimento a tale termine. Il precetto deve quindi avere una portata specifica atteso il carattere specifico dell’esecuzione. La seconda regola comune è racchiusa nell’art. 610 c.p.c. e prevede che, se nel corso dell'esecuzione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione, ciascuna parte possa chiedere al giudice dell'esecuzione, anche verbalmente, i provvedimenti temporanei occorrenti. L’intervento del giudice dell’esecuzione è, dunque, solo eventuale. In ultimo, in ordine alla disciplina delle spese l’art. 611 c.p.c. prevede che nel processo verbale l'ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice dell'esecuzione a norma degli artt. 91 ss. con decreto che costituisce titolo esecutivo. Il procedimento per consegna di cose mobili. Tale procedimento consiste nella ricerca da parte dell’ufficiale giudiziario dei beni indicati dal creditore procedente a norma dell'art. 513, tanto che può dirsi iniziato quando l’ufficiale stesso accede al luogo in cui il bene si trova. A questo punto, ne fa consegna alla parte istante o a persona da lei designata (art. 606 c.p.c.). Se le cose da consegnare sono pignorate, la consegna non può avere luogo, e la parte istante deve fare valere le sue ragioni mediante opposizione di terzo proprietario, a norma degli artt. 619 ss. Il procedimento per rilascio di cose immobili L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà. Nel giorno e nell'ora stabiliti, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo del precetto, si reca sul luogo dell'esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui consentiti dall'art. 513, immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell'immobile, del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore. Se nell'immobile si trovano cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio e che non debbono essere consegnate, l'ufficiale giudiziario, se la stessa parte non le asporta immediatamente, può disporne la custodia sul posto anche a cura della parte istante, se consente di custodirle, o il trasporto in altro luogo. Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode. L’ufficiale giudiziario può farsi assistere dalla forza pubblica. Inoltre, a differenza di quanto accade nell’esecuzione mobiliare, l’eventuale pignoramento o sequestro del bene immobile non ne impedisce il rilascio. In ultimo, l’art. 608 bis c.p.c. prevede che il procedimento si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente. 32 34. L’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare. Tale procedimento serve a realizzare gli obblighi di fare o non fare derivanti da un provvedimento giudiziale non spontaneamente eseguito. Il fondamento è rappresentato dall’art. 2931 per gli obblighi di fare e dall’art. 2933 per gli obblighi di non fare, norme che a loro volta rimandano alla disciplina processuale per l’individuazione delle modalità di adempimento coattivo di tali obblighi. Per questi procedimenti l’unico titolo idoneo è infatti quello di natura giudiziale. La soluzione codicistica conosce due eccezioni: è infatti possibile attivare tale procedura in base ad un verbale di conciliazione (Corte Cost. 336/2002) e in forza del verbale di mediazione art. 12 d.lgs. 28/2010). In tale procedimento svolge un ruolo molto importante il giudice cui spetta, sentita la parte obbligata, determinare le modalità dell'esecuzione e designare l'ufficiale giudiziario che deve procedere all'esecuzione e le persone che debbono provvedere al compimento dell'opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta (art. 612 c.p.c.). L'ufficiale giudiziario può farsi assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al giudice dell'esecuzione le opportune disposizioni per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione provvede con decreto (art. 613 c.p.c.). I provvedimenti del giudice dell’esecuzione sono assoggettati all’opposizione agli atti esecutivi. La liquidazione delle spese legali avviene con decreto ingiuntivo ex art. 642 che il giudice emette a seguito della domanda presentata dalla parte istante che allega la nota delle spese anticipate vistata dall'ufficiale giudiziario, con domanda di decreto d'ingiunzione. Esecuzione degli obblighi infungibili. Il problema dell’esecuzione coattiva degli obblighi infingibili è risolto nel 2009 dal legislatore che mutua dall’ordinamento francese una forma di esecuzione indiretta (c.d. astreintes), disciplinandola all’art. 614 bis cpc. Si prevede che con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Il legislatore introduce una strumento che serve a stimolare il debitore all’attuazione dell’obbligo infungibile, pena la debenza di una somma di denaro. Tale somma è determinata dal giudice tenendo conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile. La misura può essere disposta con ogni provvedimento a contenuto di condanna (anche ordinanza di condanna di natura cautelare) e non trova applicazione alle controversie di lavoro pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. 35 b. Accoglimento dell’opposizione: nega l’esistenza del diritto a procedere a esecuzione forzata: impedisce la prosecuzione del processo esecutivo e caduca gli effetti degli atti già compiuti (equivale a una rinuncia agli atti): applicabile l’art. 632: - se l’opposizione è accolta prima della vendita: tutti gli atti perdono effetti; - se l’opposizione è accolta dopo la vendita: la vendita resta efficace, e il ricavato è consegnato all’esecutato vittorioso. L’accoglimento ha anche un effetto preclusivo, di accertamento, in relazione al quale è determinate il motivo per cui l’opposizione è stata accolta: - impignorabilità del bene: la pronuncia libera il bene dal vincolo del pignoramento, ma non impedisce di proseguire il processo di espropriazione per gli altri beni; - inefficacia del titolo esecutivo: l’esecuzione è caducata, ma il creditore potrà instaurare un nuovo processo esecutivo a tutela dello stesso diritto sostanziale; - inesistente la situazione sostanziale a tutela della quale si è richiesta la tutela esecutiva: la sentenza ha l’efficacia preclusiva di una normale pronuncia di merito. Per l’efficacia della sentenza di rigetto dell’opposizione il discorso è analogo. 37. L’opposizione agli atti esecutivi. Con l’opposizione agli atti esecutivi (detta anche opposizione formale) il debitore e ogni altro soggetto che svolge un ruolo nel procedimento contestano il “come” dell’esecuzione. Con tale strumento non si nega che il creditore abbia diritto a procedere ma si contesta la legittimità degli atti di esercizio dell’azione. Alla base di tale opposizione vi è quindi un’irregolarità formale di un atto del procedimento esecutivo. Tale irregolarità può riferirsi, in primo luogo, al titolo esecutivo o al precetto: in tal caso si propone prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice competente per l’esecuzione, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto. Legittimati passivi dell’azione sono il creditore istante e gli altri intervenuti e interessati che debbono ritenersi litisconsorzi necessari. Al contrario, le opposizioni che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni: a. dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto b. oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti. Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza camerale di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni. All'udienza camerale dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-bis , o altri se previsti, ridotti della metà. La causa di opposizione introdotto prima (art. 617, comma 1) o dopo l’inizio dell’esecuzione (art. 617, comma 2) è decisa (a differenza delle sentenze che decidono sull’opposizione all’esecuzione) con sentenza non impugnabile. E’ possibile soltanto il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. L’eventuale accoglimento dell’opposizione comporta la nullità degli atti esecutivi contestati con conseguente invalidità di tutto o parte del procedimento esecutivo. 36 È importante la regola della irrilevanza delle nullità fuori dal processo esecutivo: le nullità del processo esecutivo non possono essere fatte valere al di fuori del processo stesso. Vi è, tuttavia, un’eccezione: all’art. 2929 si prevede un istituto equivalente a un’impugnazione straordinaria: La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione. La giurisprudenza però è molto incerta sull’ambito di applicazione della norma ed è esclusa l’applicazione alle nullità che si verificano nel procedimento di vendita ed a quelle successive; la Cassazione talvolta ritiene che la norma si applicabile all’ingiustizia dell’esecuzione (anche se basterebbero in questo caso gli ordinari mezzi previsti dal diritto sostanziale). Resta salva l’applicazione della teoria dell’inesistenza agli atti esecutivi che hanno effetti extraprocessuali (es. decreto di trasferimento privo della sottoscrizione del giudice). 38. L’opposizione di terzo nel processo esecutivo. Con tale strumento il terzo fa valere le irregolarità dell’esecuzione che colpiscono beni di sua proprietà. Il diritto del terzo per essere opponibile deve trovare la sua fattispecie costitutiva: a. in un titolo d’acquisto originario b. in un titolo d’acquisto derivato da un soggetto diverso dal debitore c. Se, invece, il terzo è avente causa del debitore, il suo diritto deve essere opponibile al creditore procedente sulla base degli artt. 2913-2915 c.c. Quando viene proposta l’opposizione di terzo, infatti, è necessario tener conto degli effetti del pignoramento: l’opposizione non può essere accolta se fa valere diritti derivanti da atti inopponibili al creditore procedente. C’è una perfetta coincidenza tra l’art. 2919 c.c. e l’art. 619 cpc: il diritto del terzo, se è opponibile al creditore può fondare una vittoriosa opposizione di terzo e, a vendita avvenuta, è opponibile anche all’aggiudicatario. d. All’opposizione di terzo vanno ricondotte anche le ipotesi regolamentate dall’art. 2915 2 comma, relative al conflitto tra la trascrizione di un domanda giudiziale e la trascrizione di un pignoramento. In particolare, il terzo che pretende di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni. Tale procedimento, dunque, presuppone l’inizio dell’esecuzione ed ha il proprio limite temporale nel provvedimento di vendita o assegnazione del bene. Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Possono determinarsi due ipotesi: 1) se all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese; 2) se le parti non si accordano il giudice provvede ai sensi dell'art. 616, e cioè: a. se competente per la causa fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire ridotti della metà; b. altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa. 37 Nel caso sub 2) si apre quindi un processo di cognizione nel quale il terzo farà accertare la propria posizione rispetto al bene. L’art. 621 detta dei limiti istruttori prevedendo che il terzo opponente non possa provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore. La causa è decisa con sentenza che, al pari di quanto vale nel procedimento di opposizione all’esecuzione, risulta assoggettata ai normale rimedi impugnatori. Capitolo VI Sospensione ed estinzione del procedimento esecutivo Il processo esecutivo può essere sospeso in taluni eccezionali casi previsti dal legge. La sospensione può dipendere (art. 623 c.p.c.): - da un’espressa previsione normativa; - da decisione del giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo (ad es. sospensione dell’esecutività della sentenza disposta dal giudice d’appello); - da decisione del giudice dell’esecuzione. 1. Sospensione in caso di opposizione all’esecuzione e opposizione di terzo. Un’ipotesi particolare (e sicuramente la più frequente di sospensione dell’esecuzione) è prevista dall’art. 624 c.p.c. Tale disposizione prevede che quanto sia proposta opposizione all'esecuzione o opposizione di terzo, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, possa sospendere, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza. Presupposti della misura sono: a. sussistenza di un’opposizione all’esecuzione o di un’opposizione di terzo; b. istanza della parte; c. ricorrenza di gravi motivi. Il provvedimento di sospensione ha la forma dell’ordinanza ex art. 625, e - anche se emesso in caso di controversie sulla distribuzione del ricavato ex art. 512, secondo comma, c.p.c. - è reclamabile ai sensi dell'art. 669-terdecies. Il giudice dell’esecuzione, sempre nella fase camerale che si svolge davanti a lui, può parimenti sospendere il procedimento ai sensi dell’art. 618 cpc, ossia nel caso in cui sia stata proposta opposizione agli atti esecutivi. L’art. 624, comma 3, prevede un caso particolare di estinzione del provvedimento di sospensione. Secondo tale previsione “se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'art. 630, terzo comma”. In tal modo il legislatore prevede un’ipotesi di estinzione del processo esecutivo (e non del pignoramento) ricondotta all’inerzia della parte interessata all’introduzione del merito della causa di opposizione. Tale meccanismo estintivo si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'art. 618 c.p.c., ossia in caso di opposizione agli atti esecutivi in pendenza di esecuzione. 2. Sospensione su istanza di parte.
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