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valutazione delle prove ed onere della prova, Appunti di Diritto Processuale Civile

procedura civile

Tipologia: Appunti

2014/2015

Caricato il 24/06/2015

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Scarica valutazione delle prove ed onere della prova e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! Capitolo 20 VALUTAZIONE DELLE PROVE ED ONERE DELLA PROVA Il divieto di scienza privata L’obbligo del giudice di prendere in considerazione i fatti rilevanti per la decisione solo se filtrati dall'attività delle parti (principio dispositivo), si manifesta anche con il divieto di procedere al loro accertamento se non attraverso le fonti di prova specificamente proposte dalle parti. Questa situazione va sotto il nome di divieto di scienza privata del giudice; vietare l'utilizzazione processuale della conoscenza strettamente personale degli elementi rilevanti per la decisione significa imporre al giudice di subordinare la considerazione di tali elementi al rispetto delle regole legali obiettive che presiedono al loro ingresso e al loro trattamento. L’art. 115, comma 2, prevede che il giudice possa, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza; si tratta del fatto notorio, cioè del fatto che appartiene alla conoscenza collettiva; fatti del genere si possono considerare provati in se stessi, e dunque non richiedono apposita prova da parte del soggetto interessato (es.: la data di un evento sismico). I canoni di valutazione della prova L’art. 116 dispone che il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti; questa è la regola del principio del libero convincimento: il significato concreto da attribuire alla prova è il frutto di una convinzione che il giudice è invitato a formarsi, utilizzando tutti gli elementi a sua disposizione e connettendoli in maniera tale da giustificare un ragionevole esito. L'applicabilità del principio del libero convincimento trova però il suo limite nella previsione, da parte della legge (“ salvo che la legge disponga altrimenti”), della prova legale. Si dicono prove legali quei mezzi di prova il cui esperimento fornisce piena prova del fatto che ne è oggetto, senza possibilità di valutazione critica da parte del giudice, e, quindi, anche senza possibilità di confronto con altri eventuali elementi istruttori; sono prove legali la confessione e il giuramento, così come l'atto pubblico fa prova legale di quanto dichiarato dal pubblico ufficiale redigente. L'onere della prova Chi afferma un fatto è tenuto a dare la prova di quel che dice; questo significa che, se il giudice s'imbatte in un fatto affermato ma non dimostrato, egli deve stimare non vera l’asserzione e quindi giudicare inesistente il fatto. Nel processo civile, l'espressione onere della prova assume il significato fondamentale di regola di giudizio per il fatto non provato. Alla distribuzione dell'onere fra le parti presiede l'art. 2697 c.c.: “chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. La prova dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere, fatti costitutivi, spetta a colui che fa valere il diritto in giudizio. Il comma 2 dell’art. 2697 c.c. ci dice che introdotto in via di eccezione un fatto impeditivo (estintivo o modificativo), la sua mancata prova comporta il rigetto dell'eccezione stessa. L'effettività dell'onere dipende anche dalla posizione in concreto assunta dall'avversario rispetto al fatto da provare; se l'esistenza del fatto da provare è contestata dall'avversario, l'onere diventa attuale; se invece il fatto dedotto non viene contestato l'onere non si concretizza: il fatto non contestato si intende come riconosciuto, e la sua mancata prova non nuoce all’onerato. L’art. 115, al comma 1, alla previsione per cui il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, aggiunge “nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”. Le inversioni dell'onere probatorio I criteri di ripartizione dell'onere segnati dall’art. 2697 possono essere derogati da disposizioni speciali di legge o, entro certi limiti, dall'accordo delle parti. L’art. 2698 stabilisce la nullità dei patti con i quali è invertito ovvero è modificato l'onere della prova quando: • si tratta di diritti di cui le parti non possono disporre; • quando l'inversione o la modificazione ha per effetto di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l'esercizio del diritto. Inversione per presunzione legale Talora la legge prevede che non debba essere data prova di un dato elemento della fattispecie legale: il fatto è considerato infatti sussistente fino a prova contraria; ne segue che, trattandosi di fatto costitutivo, l'attore è sgravato dell'onere di dare la prova; se invece si tratta di fatto impeditivo, estintivo o modificativo, è il convenuto che non soggiace all'onere di provare (es. nel settore delle obbligazioni contrattuali, al creditore che agisce contro il debitore inadempiente basta provare l'inadempimento per ottenere affermazione della responsabilità del debitore, mentre non deve provare che l'inadempimento è stato colposo, pur potendo la responsabilità del debitore discendere solo da inadempimento colposo). L’art. 2728, al comma 1, stabilisce che le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite; in questi casi è l'altra parte a doverne sopportare l'onere della prova. La presunzione legale che, permettendo la prova contraria, si risolve in una inversione dell'onere della prova, 55
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