Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Viii seminario espropriazione immobiliare. espropriazione presso terzi, Sbobinature di Diritto Processuale Civile

seminario tipologie espropriazione forzate

Tipologia: Sbobinature

2015/2016

Caricato il 04/10/2016

rommy
rommy 🇮🇹

3 documenti

1 / 7

Toggle sidebar

Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica Viii seminario espropriazione immobiliare. espropriazione presso terzi e più Sbobinature in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! Seminario 21-05-2012 Espropriazione presso terzi. Espropriazione immobiliare. Effetti vendita e assegnazione. Dott.ssa Barbara Tabasco ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI L’espropriazione mobiliare presso terzi è disciplinata dagli artt.543 e ss. del c.p.c. E’ quella espropriazione che ha per oggetto o beni mobili del debitore esecutato ma che sono nella disponibilità di un terzo, o somme di denaro di cui il debitore esecutato è creditore nei confronti di un terzo. Quindi il terzo dell’espropriazione di cui all’art.543 è colui che o possiede beni mobili del debitore esecutato o è debitore del debitore esecutato (debitor debitoris). Per la prima ipotesi (beni mobili del debitore esecutato nella disponibilità di un terzo) non si pongono problemi particolari perché si applicheranno le norme relative all’espropriazione mobiliare. Il problema si pone per la seconda ipotesi (cioè quella in cui il debitore esecutato è a sua volta creditore di un terzo). Essa è anche la più diffusa: ad es. terzo è banca presso la quale il debitore esecutato ha un conto corrente, terzo è INPS presso cui il debitore percepisce la propria pensione. In ordine a tale ipotesi bisogna fare una distinzione a seconda se tutti i crediti possano essere pignorati o meno e se poi ci sono limiti alla pignorabilità, cioè se l’intero credito può essere pignorato o solo limitatamente ad una parte. In primo luogo, possono essere pignorati sia crediti non ancora esigibili, sottoposti cioè a condizione o termine. L’art. 553, I ° comma prevede la possibilità infatti per il terzo di dichiararsi “debitore di somme esigibili immediatamente o in termini non maggiori di novanta giorni”, quindi di somme non ancora venute a scadenza. Lo stesso può dirsi per crediti futuri purché essi si basino su un rapporto già esistente al momento del pignoramento, ad es: crediti, che non siano ancora maturati, derivanti da rapporti di locazione- canoni di locazione. Vi sono dei limiti di pignorabilità, cioè non tutti i crediti possono essere pignorati o vi sono alcuni crediti che possono essere pignorati nei limiti di una certa quantità. In particolare si distinguono limiti assoluti e relativi: • alcuni crediti non possono essere per nulla pignorati; • altri sono relativamente pignorabili, possono essere pignorati nei limiti di un determinato valore o per il soddisfacimento di particolari categorie di crediti. Crediti assolutamente impignorabili sono quelli previsti dall’art. 545, II ° comma: “Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza”. Essi sono impignorabili per qualsiasi importo Crediti relativamente impignorabili sono sempre previsti dall’art.545, • I ° comma: “Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per causa di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto”. • III ° - IV ° comma: “Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altra indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal tribunale o da un giudice da lui delegato. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito”. Quindi i crediti relativi a stipendi,salari o comunque derivanti da rapporti di lavoro che possono essere pignorati o al soddisfacimento di crediti alimentari o di natura tributaria dovuti allo Stato. Così come viene fatta distinzione tra beni assolutamente impignorabili e relativamente pignorabili lo stesso viene fatto per i crediti. La legge ormai prevede la pignorabilità di crediti non ancora esigibili e futuri, mentre prevede che i crediti a tutela di particolari categorie di debitori non vadano ad essere pignorati se non in determinati limiti o comunque a garanzia di particolari crediti. Procedimento del pignoramento. La caratteristica del pignoramento mobiliare presso terzi è che a differenza di quello mobiliare non si perfeziona subito nel momento in cui viene preso il bene, ma si deve procedere all’accertamento del diritto (o diritto di proprietà che il debitore esecutato vanta sul bene o del diritto di credito che il debitore esecutato ha nei confronti di un terzo). Si parla di fattispecie a formazione progressiva i cui elementi sono l’atto del pignoramento (atto complesso di cui all’art.543) e l’accertamento, il quale può avvenire o con dichiarazione del terzo o (se questa manchi o sorgono contestazioni) attraverso accertamento giurisdizionale. Atto del pignoramento. Sebbene il terzo è soggetto estraneo alla procedura esecutiva (perché non è l’effettivo debitore, che è il debitore esecutato che vanta credito nei confronti del terzo), è comunque necessario coinvolgerlo perché possiede un bene del debitore esecutato o ha un credito verso il debitore esecutato. Lo si deve coinvolgere affinché questo accertamento abbia efficacia anche nei confronti del terzo e quindi o consegni il bene o paghi (al creditore e non al debitore esecutato). Gli atti prodromici della procedura esecutiva sono la notificazione del titolo esecutivo e il precetto (in cui si dice che si deve adempiere entro un termine altrimenti si avvia la procedura esecutiva)che vanno notificati all’effettivo soggetto cioè il debitore esecutato. Al terzo (così come al debitore esecutato) viene notificato l’atto di pignoramento, atto complesso di cui all’art.543, II ° comma. In particolare: • l’ingiunzione al debitore esecutato di astenersi dal compimento di qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni pignorati e il credito stesso(infatti può trattarsi di un bene o di un credito); • l’indicazione generica del bene di cui il terzo ha la disponibilità o del credito; è sufficiente un’indicazione generica in quanto il creditore procedente non necessariamente deve essere a conoscenza di quale bene del debitore esecutato il terzo possiede o del rapporto di credito che sussiste tra debitore esecutato e terzo. • l’intimazione al terzo di non disporre del bene. E’ da notare la differenza tra l’ingiunzione al debitore esecutato di non compiere atti di disposizione, quindi di non alienare i beni e sottrarli alla garanzia; e l’intimazione al terzo di non compiere atti di disposizione, che si sostanziano in pratica nel non riconsegnare il bene al debitore non esecutato e nel non pagare il debito che ha nei confronti del debitore esecutato. Tant’è vero che nel momento in cui viene notificato il pignoramento, il terzo diviene ex art. 546 custode delle cose e delle somme dovute nei limiti del valore del credito per cui si procede aumentato della metà. • la data di comparizione del terzo affinchè questi renda la dichiarazione. Il terzo infatti, dovrà dichiarare se effettivamente possiede tale bene o se effettivamente debitore nei confronti del debitore esecutato. Il giudice competente dell’esecuzione è il giudice dove si trova la residenza del terzo proprio per agevolare il terzo estraneo alla procedura a rendere la dichiarazione. Accertamento. Con la riforma del 2005 è stato previsto che il terzo possa rendere la dichiarazione anche mediante lettera raccomandata da inviare direttamente al creditore procedente, salvo l’ipotesi in cui si tratti di crediti relativi a rapporti di lavoro, in questo caso la dichiarazione dovrà essere resa in udienza. All’udienza può succedere che il terzo compare e rende una dichiarazione positiva, cioè che è in possesso del bene del debitore esecutato o di avere un debito nei suoi confronti. In questo caso il pignoramento si è perfezionato e si potrà procedere alla fase successiva ossia alla vendita e all’assegnazione. Può capitare che il terzo compare e dichiara di nulla dovere al debitore esecutato, oppure non compare all’udienza, oppure compare e rifiuta di rendere dichiarazione, oppure nonostante la dichiarazione sia resa in ordine ad essa sorgono delle contestazioni. In queste ipotesi si dovrà procedere ad accertamento giurisdizionale, che avviene nelle forme del giudizio regolate dal II libro del c.p.c. Esso tuttavia non si instaura d’ufficio, ma necessita di un’istanza di parte, cioè del creditore procedente. In attesa che si svolga il giudizio il processo esecutivo si sospende ex lege, fino a quando non si accerta il diritto di proprietà o di credito del debitore esecutato. La sentenza emessa conterrà anche l’indicazione del termine per provvedere alla riassunzione del processo davanti al giudice dell’esecuzione. A differenza del procedimento di pignoramento mobiliare quindi il procedimento di pignoramento presso terzi affinché si perfezioni è necessario si accerti se effettivamente quel determinato bene sia di proprietà del debitore o se effettivamente ci sia un diritto di credito. ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE. Una volta notificato e trascritto l’atto di pignoramento, il creditore procedente o eventuali altri creditori intervenuti, muniti di titolo esecutivo, devono presentare istanza di vendita. Il creditore che presenta l’istanza di vendita, nei successivi 120 giorni dovrà depositare l’estratto catastale relativo alla corretta indicazione dell’immobile, quindi allo scopo di individuare con precisione l’immobile, nonché i certificati relativi alle trascrizioni ed iscrizioni intervenuti negli ultimi 20 anni dal pignoramento, ciò allo scopo di controllare se c’è stato un eventuale acquisto a titolo di usucapione. Nel caso in cui non riesca nei 120 giorni a presentare questa documentazione può chiedere, per giusti motivi, una successiva proroga, di altri 120 giorni. A sua volta, anche lo stesso giudice, nel caso in cui ritenga che la documentazione risulta incompleta, può concedere un’ulteriore proroga sempre di 120 giorni. Nel caso, però, in cui non venga rispettato il termine, sia iniziale che prorogato, la conseguenza è l’inefficacia del pignoramento e la successiva cancellazione della trascrizione, nonché l’estinzione del processo esecutivo se non ci sono altri beni pignorati. Se invece il termine viene rispettato, il giudice dovrà nominare un esperto, affinché provveda alla stima del bene pignorato, e quindi fisserà, con lo stesso provvedimento con cui nomina l’esperto, l’udienza (in cui lo stesso sarà chiamato a giurare) e la convocazione delle parti, cioè del creditore procedente e di quelli intervenuti. Dunque il giudice adotta due provvedimenti: uno è quello di concedere la proroga dei 120 giorni, o su istanza di parte o se ritenga a sua volta che la documentazione sia incompleta, e la cui finalità è quella di procedere ad individuare con esattezza il bene pignorato; l’altro è quello relativo alla nomina di un esperto, la cui funzione è quella di individuare il valore di stima del bene, nonché, ad esempio, lo stato in cui si trova il bene, se il bene è posseduto da terzi e a che titolo quei terzi possiedono il bene immobile. Dopodiché, all’udienza fissata per la vendita, se non sorgono contestazioni o se sulle stesse le parti raggiungono un accordo, con ordinanza il giudice dispone la vendita. Altrimenti, nel caso in cui vi sono opposizioni, dovrà prima, con sentenza, decidere sulle stesse. A seguito della riforma del 2005, il giudice nel disporre la vendita dovrà preferire la vendita senza incanto, cioè quella vendita attraverso la quale viene attribuito il bene a colui che abbia presentato l’offerta più alta nel rispetto del valore minimo previsto dalla legge e dei requisiti previsti dal giudice dell’esecuzione. Altrimenti, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia avuto esito positivo o l’offerta presentata non superi il valore minimo del bene aumentato di 1/5 si procederà alla vendita all’incanto. Il provvedimento con cui è disposta la vendita, insieme alla relazione di stima dell’esperto, è soggetto a un regime di pubblicità, ovvero deve essere affisso nell’albo del tribunale, nonché in particolari siti internet e in giornali a diffusione locale, per un periodo almeno precedente ai 45 giorni al termine di scadenza per la presentazione delle offerte o per la vendita all’asta. GLI EFFETTI DELLA VENDITA E DELL’ASSEGNAZIONE (Fase successiva al pignoramento) Affinchè l’esecuzione forzata abbia esito positivo, e quindi volga a soddisfacimento del creditore procedente è necessario che quel dato bene pignorato si trasformi in una somma di denaro. Questa è la funzione che assolve la vendita o la assegnazione. Fase non necessaria nel caso in cui sono pignorate somme di denaro, perché in questo caso si procederà direttamente alla distribuzione. Affinchè si proceda alla vendita o all’assegnazione è necessaria istanza di parte del creditore procedente o dei creditori intervenuti, istanza sottoposta a un termine di efficacia del pignoramento, cioè l’istanza deve essere presentata non prima di 10 giorni dalla notifica del pignoramento e non dopo 90 giorni dal pignoramento. Quindi in tutto il creditore procedente o i creditori intervenuti hanno 80 giorni di tempo per presentare l’istanza di vendita o di assegnazione. Si suole distinguere tra vendita all’incanto e vendita senza incanto. La vendita all’incanto è quella che si esaurisce nello stesso contesto in cui inizia, ovvero nel giorno e nel luogo fissato dal giudice dell’esecuzione, attraverso la presentazione di offerte e l’attribuzione quindi al maggior offerente. La vendita senza incanto, invece, prevede che le offerte possono essere presentate ma in un arco temporale, sempre previsto dal provvedimento con cui si autorizza la vendita. Nel caso in cui sono proposte più offerte, termina attraverso una gara tra le varie offerte partendo da quella più alta. L’assegnazione invece consiste nell’attribuzione diretta del bene pignorato all’assegnatario. Si distingue tra un’assegnazione satisfattiva e un’assegnazione-vendita. L’assegnazione satisfattiva si ha nel caso in cui vi sia un unico creditore, e realizza il medesimo il diretto che nel diritto sostanziale è realizzato dalla datio in solutum, cioè consegno una cosa in luogo di un’altra. Con l’assegnazione satisfattiva si realizza un doppio effetto, sia quello traslativo, che quello estintivo del diritto di credito. In pratica viene assegnato al creditore un dato bene in luogo del credito. Quindi non solo si trasferisce il diritto di proprietà ma in virtù di quel trasferimento si estingue il diritto che il creditore vantava nei confronti del debitore esecutato; estinzione che può essere totale o parziale, perché nell’ipotesi in cui il credito che vanta il creditore sia maggiore rispetto al bene sarà una estinzione parziale, limitata al valore del bene che gli è stato assegnato. L’assegnazione-vendita, invece, si ha nell’ipotesi in cui vi sono più creditori e ad ognuno di essi viene assegnato il bene, però in luogo di una somma di denaro. Mentre nella prima ipotesi il creditore non versa una somma ma, a compensazione del credito che vanta, gli viene attribuito quel dato bene; e quindi non soltanto il diritto di proprietà di quel bene viene trasferito al creditore procedente, ma oltretutto estingue il diritto che vantava. In questo caso, invece, il creditore ottiene il bene, quindi il diritto di proprietà di quel dato bene gli viene trasferito, ma non estingue il diritto, in quanto il creditore versa una somma di denaro, e quella somma di denaro verrà utilizzata per soddisfare tutti i creditori, compreso se stesso. Quindi la prima è satisfattiva, in quanto va ad estinguere e quindi a soddisfare il diritto del creditore; per la seconda si parla di assegnazione-vendita, nel senso che quel dato bene viene venduto, attribuito a uno dei creditori, ma non estingue il diritto di credito del creditore, il quale concorrerà nella ripartizione di quella somma che ha contribuito a formare per essere soddisfatto. La differenza è che la satisfattiva va a soddisfare il creditore, perché non soltanto gli dà il bene, ma nel momento in cui gli trasferisce il bene, il creditore ottiene quel bene a conguaglio del proprio diritto di credito. Nell’assegnazione satisfattiva il creditore non versa una somma di denaro. Nella seconda ipotesi, invece, gli viene dato il creditore, ma il creditore paga una somma di denaro. Quindi gli viene trasferito il diritto, però lui ugualmente lo paga quel bene, tant’è vero che non estingue il suo diritto di credito, ma concorrerà con gli altri creditori nella ripartizione dell’attivo, formato anche da quella somma che lui ha versato per il pagamento di quel dato bene. La caratteristica dell’assegnazione, a differenza della vendita, è che ad essa possono partecipare soltanto i creditori. Quindi è come se quel dato bene venisse venduto, però è una vendita limitata solo ai creditori. Qual è l’utilità del creditore? In genere quando si acquista un bene con vendita all’incanto si acquista ad un prezzo irrisorio rispetto al valore proprio. Quindi l’utilità è che, interessato a quel bene, lo si acquista ad un prezzo a favore. Oltretutto, se nel diritto sostanziale vendita e assegnazione realizzano il medesimo effetto, cioè il trasferimento, sul piano processuale si differenziano, perché nella vendita possono acquistare il bene non soltanto i creditori procedenti ma anche i soggetti estranei, ad eccezione del debitore esecutato; nell’assegnazione, invece, i soggetti che partecipano sono soltanto i creditori. Elemento fondamentale è stabilire a che titolo avviene questo trasferimento, cioè se colui che acquista il bene per effetto della vendita lo acquista a titolo originario o a titolo derivativo. Art 2019 c.c “La vendita forzata trasferisce all’acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l’espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede”. In pratica la vendita realizza il trasferimento la medesima situazione di cui il soggetto è titolare. Se il debitore esecutato era proprietario di quel dato bene quel bene sarà trasferito all’aggiudicatario; se non lo era nulla si trasferisce all’acquirente del bene. Quindi, in genere, è un trasferimento a titolo derivativo. Tuttavia, prevede la norma, “salvi gli effetti del possesso di buona fede”. Prevede, dunque, l’ipotesi in cui il custode del bene abbia alienato a terzi, attraverso la vendita, un bene che il terzo in buona fede non sapeva non essere del debitore esecutato. E’ possibile, nonostante il debitore esecutato non sia proprietario di quel dato bene, il trasferimento, che dovrebbe essere a titolo derivativo (e quindi se io non sono proprietario all’acquirente nulla si dovrebbe trasferire), salvo che colui che ha acquistato ignorava che quel bene non era del debitore esecutato ma di un terzo. In questo caso l’acquisto è a titolo originario, quindi andrà ad essere tutelato l’acquirente rispetto al terzo proprietario che si è visto spogliato di un bene che era suo e che non era del debitore esecutato. Secondo l’art 2921 c.c, il terzo potrà ottenere di agire nei confronti della somma ricavata, ma finchè non si procede alla distribuzione. Se è stato distribuita avrà due alternative: • agire nei confronti del creditore procedente per ottenere il risarcimento del danno, qualora il creditore procedente abbia agito in mala fede (cioè abbia pignorato volontariamente un bene che sapeva non essere del debitore esecutato) • agire nei confronti del debitore a titolo di indebito arricchimento, che ha ricevuto dall’aver estinto un proprio debito con la vendita di un bene altrui Nel caso in cui l’acquisto sia a titolo derivativo c’è sempre l’ipotesi in cui il trasferimento è avvenuto pur non essendo il debitore titolare di nulla, quindi colui al quale è stato trasferito il bene in realtà non è stato trasferito nulla, perché il debitore esecutato non era proprietario. L’art 2921 c.c tutela, in questo caso, maggiormente l’aggiudicatario, e prevede che l’aggiudicatario può: • ottenere la restituzione della somma ricavata dalla vendita, oppure • nel caso in cui questa sia stata già distribuita, può agire nei confronti dei singoli creditori per ottenere ripetizione di quanto hanno ricevuto dalla distribuzione La vendita, al pari dell’effetto traslativo, quindi del trasferire il diritto di proprietà dal debitore all’acquirente, realizza un effetto purgativo: cioè, colui che acquista il bene lo acquista libero da ipoteche e privilegi che gravano sullo stesso, in quanto il giudice, nel momento in cui dispone la vendita, prevede la cancellazione di eventuali iscrizioni o trascrizioni, e ciò allo scopo di facilitare la vendita del bene, in quanto nessuno acquisterebbe un bene gravato da pegno o ipoteca. Ulteriore elemento è se eventuali vizi e nullità delle fasi precedenti alla vendita si riverberano sulla vendita stessa. I vizi procedurali vengono fatti valere mediate l’opposizione agli atti esecutivi, strumento che può essere proposto in un dato periodo di tempo, ovvero 20 giorni dalla conoscenza del vizio, della nullità, decorso il quale non può essere fatta più valere. Però, termine finale per far valere l’opposizione agli atti esecutivi è dato dall’udienza prevista per l’autorizzazione alla vendita e all’assegnazione, perché, in pratica, è come se il legislatore avesse voluto garantire la stabilità degli effetti della vendita e quindi prevedere che tutte le eventuali nullità, che si sono verificate precedentemente, siano fatte valere entro tale udienza e vengano ad essere sanate. Art 2929 c.c “La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente.” (cioè, salvo che vi sia un accordo tra il creditore procedente e l’assegnatario). Quindi, eventuali nullità non hanno effetto nei confronti della vendita, la vendita si realizza autonomamente nonostante eventuali nullità e non si applica il regime generale, secondo il quale la nullità si riverbera sugli atti successivi conseguenti. Dunque, termine finale è dato dall’udienza prevista per l’autorizzazione alla vendita e all’assegnazione, decorso il quale quella nullità è come se si fosse sanata.
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved