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violenza domestica e Codice Rosso, Guide, Progetti e Ricerche di Diritto Penale

violenza domestica e codice rosso

Tipologia: Guide, Progetti e Ricerche

2021/2022

Caricato il 07/03/2023

gargiu24
gargiu24 🇮🇹

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Scarica violenza domestica e Codice Rosso e più Guide, Progetti e Ricerche in PDF di Diritto Penale solo su Docsity! Violenza domestica e Codice Rosso. Un’ulteriore risposta da parte dello Stato alle tante donne vittime di violenza domestica e di genere che hanno paura di denunciare arriva con l’approvazione della legge 19 luglio 2019, n. 69, recante “Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” (denominata Codice Rosso), che ha avuto vigenza dal 9 agosto e rappresenta una corsia preferenziale per le denunce nei casi di violenza di genere. La legge nasce dalla triste esperienza di donne che sono state uccise o che hanno subito violenze molto gravi, e non punta solo su un generalizzato inasprimento delle pene per combattere il dilagare di violenze, maltrattamenti e femminicidi, ma agisce sul “fattore tempo” come elemento determinante per scongiurare l’esito irreparabile. Per questo sono stati individuati alcuni reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a questa fattispecie si è intervenuti sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l’instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l’eventuale adozione di provvedimenti di aiuto alle vittime. La legge inasprisce le pene per alcuni dei delitti di cui sopra, ne rimodula alcune aggravanti e introduce nuove fattispecie di reato. Con il Codice Rosso la giustizia ha l’obbligo di attivarsi con tempestività, prevedendo tempi brevi per lo svolgimento delle indagini nonché un’accelerazione dell’avvio del procedimento penale per alcuni reati come maltrattamento in famiglia, stalking, violenza sessuale, così che possano essere più celermente adottati eventuali provvedimenti di protezione delle vittime. In sede di emanazione della norma in esame, è stata istituita la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. La novella legislativa si compone di 21 articoli e interviene sul Codice penale e quello di procedura penale, inasprendo le pene di alcuni delitti, rimodulandone le aggravanti e introducendo nuove fattispecie di reato. Sono stati introdotte quattro nuove fattispecie di reato nel Codice penale: deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.)1, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (art. 612-ter c.p.)2, costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.) e violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.)3. Si accrescono le sanzioni già previste dal Codice penale. È previsto un aumento di pena per i colpevoli di stalking o violenza sessuale: nel primo caso la pena detentiva passa dai 6 mesi - 5 anni al minimo di un anno e massimo di 6 anni e 6 mesi, mentre nel secondo, le pene passano a 6 - 12 anni, quando la reclusione minima è di 5 anni e quella massima di 10. Inoltre, nel caso di atti sessuali con minori di quattordici anni ai quali è stato consegnato o anche solo promesso, denaro o altre utilità, la violenza diventa aggravata. È punito con una pena da uno a cinque anni chi induce un altro a contrarre matrimonio usando violenza, minacce o approfittando di un'inferiorità psico-fisica o per motivi religiosi. Se l’autore del fatto coinvolge un minorenne la pena aumenta a 2-6 anni ed è aggravata della metà se danneggia un minore di quattordici anni. 1 A seguito dell’introduzione del reato di cui all’art. 583-quinquies c.p. Contestualmente, è stato abrogato il reato di lesioni personali gravissime di cui all'art. 583, secondo comma, n. 4 c.p., che puniva con la reclusione da 6 a 12 anni le lesioni personali gravissime con deformazione o sfregio permanente del viso. Il reato è punito con la reclusione da 8 a 14 anni, e con l’ergastolo qualora dalla commissione di tale delitto ne consegua l’omicidio. 2 Si introduce una fattispecie ad hoc volta a sanzionare il fenomeno del cosiddetto “revenge porn” che punisce chi, senza il consenso delle persone in esse rappresentate, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, dopo averli realizzati, sottratti ovvero ricevuti o acquisiti al fine di recare loro nocumento. Le pene previste sono la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000,00 a 15.000,00 euro. La punizione è prevista anche nei confronti degli eventuali “condivisori” che, avendo ricevuto o acquisito le immagini, le diffondono al fine di recare danno ai soggetti in esse ritratti. La fattispecie risulta aggravata se: • si realizza all’interno di una relazione affettiva, anche se già conclusa; • vengono utilizzati strumenti informatici o telematici; • i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza (in questi casi la pena è aumentata da un terzo alla metà). 3 La reclusione va da 6 mesi ai 3 anni. Si punisce, in dettaglio, chiunque violi gli obblighi derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare, del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa22 o l’ordine di allontanamento di urgenza dalla casa familiare. La questione dell’indicazione specifica dei luoghi cui è fatto divieto di avvicinamento è stata rimessa alle Sezioni Unite. Corte di Cassazione-VI sezione penale - Ordinanza n.8077 del 1/3/2021.
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