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Fatti giuridici: nozioni, onere prova, mezzi prova, documenti e testimonianze, Sintesi del corso di Istituzioni di Diritto Privato

Questo testo tratta delle nozioni generali riguardanti la prova dei fatti giuridici, compreso l'onere della prova, i mezzi di prova ammissibili e rilevanti, la documentazione e la testimonianza. Il giudice deve scegliere tra le versioni contrapposte delle parti e giustificare la scelta. Le parti devono fornire i mezzi di prova per rendere la loro ricostruzione dei fatti più convincente. I mezzi di prova devono essere valutati secondo il libero apprezzamento del giudice, tranne le prove legali. La prova documentale, come libri contabili, fotografie, lettere e certificati, è idonea a rappresentare un fatto e consentire la presa di coscienza anche a distanza di tempo. La prova testimoniale, come la testimonianza e il giuramento, è priva di efficacia legale e soggetta al principio del libero apprezzamento del giudice, salvo casi specifici.

Tipologia: Sintesi del corso

2012/2013

Caricato il 28/05/2013

gabry93
gabry93 🇮🇹

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Scarica Fatti giuridici: nozioni, onere prova, mezzi prova, documenti e testimonianze e più Sintesi del corso in PDF di Istituzioni di Diritto Privato solo su Docsity! XII. La prova dei fatti giuridici Nozioni generali Tutte le volte in cui di una circostanza le parti forniscono ricostruzioni dei fatti differenti, il giudice deve scegliere tra le contrapposte versioni; ovviamente la scelta che il giudice andrà a compiere deve essere giustificata. Nel giudizio civile devono essere le parti a fornire i mezzi di prova con le quali ciascuna parte cerca de rendere la propria ricostruzione dei fatti più convincente rispetto a quella fornita dalla controparte. I mezzi di prova fornite dalle parti devono essere ammissibili e rilevanti. Ammissibili cioè devono essere conformi alla legge, infatti sarebbe inammissibile la testimonianza di un soggetto che potrebbe trarre vantaggio dalla controversia. Rilevanti che i mezzi di prova devono avere ad oggetto fatti che incidono sulla decisione della controversia. Il giudice dopo aver ammesso con ordinanza e assunto le prova valuterà la loro concludenza cioè la loro idoneità a dimostrare i fatti sui quali vertono. L’onere della prova Chi agisce in giudizio per la tutela dei propri diritti deve dimostrare il fondamento su cui si basa il proprio diritto. Il convenuto invece deve dimostrare altri fatti che siano tali da estinguere il diritto vantato dall’attore. Qualora l’attore non sia in grado di provare i fatti che costituiscono il fondamento il giudice deve accogliere come vera la versione del convenuto in quanto su di lui non grava l’onere di provare quel fatto. Art.2697 c.c. I mezzi di prova Per mezzo di prova si intende qualsiasi elemento che sia idoneo a stabilire quali tra le contrapposte versioni sia la più convincente. I mezzi di prova devono essere valutati secondo il libero apprezzamento della prova da parte del giudice, principio stabilito dall’art.116 c.p.c.; non sono sottoposte al libero apprezzamento della prova da parte del giudice le prove legali come ad es. l’atto pubblico, la scrittura privata, la confessione ecc. i mezzi di prova si distinguono in: • Prova precostituente come l’atto pubblico, la scrittura privata ecc. perché esistono già prima del giudizio; • Prova costituente come la testimonianza, il giuramento ecc. chiamate così perché devono formarsi nel corso di un giudizio. La prova documentale Per documento si intende qualsiasi cosa che sia idonea a rappresentare un fatto, in modo da consentirne la presa di conoscenza anche a distanza di tempo. Sono documenti i libri contabili, le fotografie, lettere, certificati ecc. tra tutti i documenti assume particolare importanza l’atto pubblico e la scrittura privata. L’atto pubblico è un documento redatto dal notaio o da altro pubblico ufficiale. Sono atti pubblici ad es. i verbali redatti dalla commissione d’esame; i verbali redatti dal cancelliere del tribunale ecc. l’atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso: • Dalla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l’ha formato; • Della dichiarazione delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti alla sua presenza. La scrittura privata è un documento redatto da un privato. La scrittura privata appunto perché non è redatta dal pubblico ufficiale non ha la stessa efficacia probatoria dell’atto pubblico. La scrittura privata fa prova contro chi ha sottoscritto il documento e non a suo favore. Tutto questo
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